Il contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie ammonta a 4.80 franchi per assicurato. Questo importo non sarà più aumentato almeno fino alla fine del 2024.
832.108
Ordinanza del DFI che stabilisce il contributo per la prevenzione generale delle malattie del 1° luglio 2016 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994 1 sull’assicurazione malattie,
ordina:
Art. 1 Contributo
Art. 2 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.