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916.131.11

Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta)

del 23 ottobre 2013 (Stato 1° giugno 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 177 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura,

ordina:

Art. 1 Contributi per l’immagazzinamento della riserva di mercato a livello d’azienda

Possono essere concessi contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nell’ambito dell’immagazzinamento della riserva di mercato a livello d’azienda sotto forma di concentrato di succo di mela e di pera (concentrato).

I contributi ai costi per le scorte per unità di concentrato sono determinati dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) sulla base dei costi per le scorte di concentrato.

I contributi ai costi per gli interessi del capitale per unità di concentrato sono determinati dall’UFAG sulla base:

  1. del prezzo di fabbricazione del concentrato; e
  2. del tasso d’interesse determinato annualmente dall’UFAG; il tasso d’interesse si basa su quello applicato dalle banche per il finanziamento di crediti per affari corrispondenti.

I costi per le scorte e il prezzo di fabbricazione sono calcolati da un servizio esterno neutrale tenendo conto di aspetti economico-aziendali.

Per riserva di mercato a livello d’azienda si intende, per le mele e le pere da sidro, un quantitativo destinato alla valorizzazione eccedente l’approvvigionamento normale, ma al massimo pari al 40 per cento dell’approvvigionamento normale.

L’approvvigionamento normale di una fabbrica di sidro corrisponde al 110 per cento del quantitativo medio immesso sul mercato di prodotti di mele e pere riferito agli ultimi due anni.

Art. 2 Contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche nonché di frutta a granella e a nocciolo

Sono concessi contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche, frutta a granella e a nocciolo, fresche, intere e pagate al produttore di frutta, elencate nell’allegato, nonché per la fabbricazione di aceto da prodotti di mele da sidro e pere da sidro. L’importo dei contributi è fissato nell’allegato. 2

I contributi sono concessi soltanto per la fabbricazione di prodotti:

  1. valorizzati come derrate alimentari;
  2. non gravati dall’imposta sull’alcool; e
  3. la cui aliquota di dazio ammonta al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato.3

Quale prezzo franco dogana svizzera non tassato si intende il prezzo del prodotto del Paese dal quale è stato importato il quantitativo maggiore di prodotto durante i quattro anni precedenti l’anno civile in corso.

Quale prezzo del prodotto si intende la media dei prezzi dei quattro anni precedenti l’anno civile in corso. In casi eccezionali quale prezzo del prodotto può essere considerata la media dei prezzi di un periodo più breve.

Art. 34 Persone aventi diritto ai contributi

Le fabbriche di sidro industriali con sede in Svizzera ricevono contributi di cui all’articolo 1.

Le persone con sede o domicilio in Svizzera ricevono contributi di cui all’articolo 2.

Art. 45 Concessione dei contributi

I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi soltanto se prima dell’inizio del raccolto dell’anno civile in corso l’organizzazione interessata ha richiesto all’UFAG la concessione dei contributi per concentrato di mele e pere del raccolto dell’anno civile in corso. Sono concessi per il periodo d’immagazzinamento per concentrato di mele e pere raccolte nell’anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti.

I contributi di cui all’articolo 2 sono concessi per bacche, frutta a granella e a nocciolo raccolte nell’anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Per la fabbricazione di aceto sono concessi per prodotti da mele da sidro e pere da sidro raccolte nell’anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Sono concessi in base all’ordine d’entrata delle domande.

Non sono versati importi inferiori a 500 franchi.

Art. 5 Domande

Le domande devono essere presentate in forma cartacea o elettronicamente.

Per momento della presentazione si intende l’ora stampata sul fax o l’ora di entrata dell’invio via Internet.

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Art. 67 Obbligo di notifica

Chi richiede contributi è tenuto a notificare all’UFAG, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all’entrata e alla trasformazione di frutta e di prodotti di frutta nonché all’utilizzazione e alle scorte di prodotti.

Art. 7 Requisiti qualitativi

Per bacche, frutta a granella e a nocciolo e prodotti da esse ottenuti per i quali sono concessi contributi l’UFAG può prescrivere oneri concernenti la qualità minima. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali.

Art. 8 Rilevazione dei dati

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 l’UFAG può rilevare e analizzare dati specifici delle aziende.

Art. 98 Contributi a indagini statistiche nell’ambito della frutta

L’UFAG accorda contributi a indagini statistiche nell’ambito della frutta conformemente all’ordinanza del 30 aprile 2025 9 sulla statistica federale.

Art. 10 Esecuzione

L’UFAG esegue la presente ordinanza.

Art. 10a10 Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 2016

Alla frutta dei raccolti 2015 e 2016 si applica il diritto anteriore.

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 7 dicembre 1998 11 sulla frutta e la verdura è abrogata.

Art. 12 Modifica di un altro atto normativo

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Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato13

(art. 2 cpv. 1)

Importo dei contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche, frutta a granella e a nocciolo

Per le bacche, la frutta a granella e a nocciolo sottoelencate sono concessi i seguenti contributi per 100 kg:

Bacche, frutta a granella e a nocciolo

Contributo
fr./100 kg

Mele

17.00

Pere e cotogne

8.50

Mele da sidro e pere da sidro

6.00

Albicocche

21.50

Ciliegie

45.80

Susine, incluse le prugne

51.50

Fragole

141.80

More e lamponi

241.00

Altre bacche

91.30