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916.151.3

Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (Ordinanza del DEFR sulle piante di vite)

del 2 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 1

visti gli articoli 9 capoversi 1 e 2, 11 capoverso 2, 12 capoverso 3, 13, 14 capoverso 2, 15, 17 capoverso 6, 20 e 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 2 sul materiale di moltiplicazione, 3

ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa delle piante di vite destinate alla produzione di uve.

Sezione 2 Definizioni

Art. 2 Vite, clone

Per vite si intendono le piante del genere Vitis ( L .) destinate alla produzione di uve o all’utilizzazione quali materiale di moltiplicazione di queste stesse piante.

Per clone si intende una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.

Art. 3 Materiale di moltiplicazione

Per materiale di moltiplicazione si intendono parti di piante di vite e piante di vite.

Per parti di piante di vite si intendono:

  1. sarmenti: tralci di un anno;
  2. tralci erbacei: tralci non lignificati;
  3. talee di portainnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
  4. nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
  5. talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.

Per piante di vite si intendono:

  1. barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portainnesto;
  2. barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.

Art. 4 Coltura, vigneto di viti-madri, vivaio di viti4

Per coltura si intende una particella di moltiplicazione e il materiale di moltiplicazione che vi cresce.

Per vigneto di viti-madri si intende una coltura di viti destinata alla produzione di parti di piante di vite. 5

Per vivaio di viti si intende una coltura di viti destinata alla produzione di piante di vite. 6

Art. 5 Nucleo di conservazione

Per nucleo di conservazione si intende il luogo dove è conservata la più piccola unità utilizzata di una varietà ammessa alla certificazione o di un clone ammesso alla certificazione.

Art. 6 Materiale di moltiplicazione certificato in senso largo (s.l.)

Per materiale di moltiplicazione certificato (s.l.) si intende il materiale iniziale, il materiale di base ed il materiale certificato.

Per materiale iniziale si intende il materiale di moltiplicazione:

  1. ottenuto direttamente per via vegetativa dal materiale presente nel nucleo di conservazione;
  2. prodotto da un organismo ufficiale secondo metodi di norma ammessi per la conservazione dell’identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché per la prevenzione di malattie;
  3. destinato alla produzione di materiale di base o di materiale certificato;
  4. conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale iniziale; e
  5. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Per materiale di base si intende il materiale di moltiplicazione:

  1. ottenuto direttamente per via vegetativa dal materiale iniziale;
  2. prodotto sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per la conservazione dell’identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché per la prevenzione di malattie;
  3. destinato alla produzione di materiale certificato;
  4. conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale di base; e
  5. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Per materiale certificato si intende il materiale di moltiplicazione:

  1. proveniente direttamente da materiale di base o da materiale iniziale;
  2. destinato:1.alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uve, o2.alla produzione di uve;
  3. conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale certificato; e
  4. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 7 Materiale standard

Per materiale standard si intende il materiale di moltiplicazione:

  1. che presenta l’identità e la purezza della varietà;
  2. destinato:1.alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uve,2.alla produzione di uve
  3. conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale standard; e
  4. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Sezione 3 Catalogo delle varietà di viti

Art. 8 Principio

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) pubblica il catalogo delle varietà di viti il cui materiale è ammesso alla certificazione e delle varietà di viti il cui materiale è ammesso alla produzione di materiale standard (catalogo delle varietà). 7

I cloni ammessi alla certificazione sono riportati nel catalogo delle varietà sotto la corrispondente varietà.

L’UFAG 8 , per tutte le varietà riportate nel catalogo delle varietà, compila un elenco delle principali caratteristiche distintive morfologiche e fisiologiche.

Se è noto che il materiale di moltiplicazione di una determinata varietà è commercializzato in un altro Paese sotto una denominazione diversa, pure quest’ultima dovrà figurare nel catalogo delle varietà.

La denominazione di una varietà deve adempiere i requisiti di cui all’articolo 12 della legge federale del 20 marzo 1975 9 sulla protezione delle novità vegetali. Le varietà che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza non sono protette vengono designate dalla denominazione che figura nel catalogo delle varietà. 10

Art. 9 Condizioni d’ammissione

Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà dall’UFAG quale varietà certificabile se:

  1. è stata esaminata al fine di stabilire se essa è distinta, stabile e omogenea nonché se ne è disponibile una descrizione ufficiale;
  2. la selezione conservatrice è effettuata sotto la responsabilità del costitutore o del suo rappresentante; e
  3. l’UFAG l’ha esaminata secondo metodi riconosciuti a livello internazionale, in particolare quelli dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP), al fine di stabilire se essa è indenne dagli organismi nocivi di cui all’allegato 1.

L’UFAG ammette nel catalogo delle varietà il clone di una varietà ammessa giusta il capoverso 1 se le condizioni giusta il capoverso 1 lettere b e c sono adempiute.

L’UFAG ammette nel catalogo delle varietà le varietà o i cloni esaminati da un servizio ufficiale estero per stabilire se sono indenni da organismi nocivi secondo i metodi di cui al capoverso 1 lettera c, a condizione che i metodi utilizzati siano riconosciuti equivalenti.

Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà dall’UFAG quale varietà ammessa alla produzione di materiale standard se:

  1. è stata esaminata al fine di stabilire se essa è distinta, stabile e omogenea nonché se ne è disponibile una descrizione ufficiale;
  2. la selezione conservatrice è effettuata sotto la responsabilità del costitutore o del suo rappresentante.

L’esame della varietà per stabilire se è distinta, stabile e omogenea è svolto secondo le disposizioni della Direttiva 2004/29/CE della Commissione 11 . La descrizione ufficiale delle varietà già commercializzate al 31 dicembre 1971 può far riferimento alla descrizione nelle pubblicazioni ampelografiche in cui è descritta la varietà.

Una varietà la cui descrizione ufficiale è in preparazione può essere ammessa provvisoriamente nel catalogo delle varietà fino alla stesura definitiva della descrizione sempre che soddisfi la condizione di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 10 Selezione conservatrice

La selezione conservatrice di varietà o cloni ammessi nel catalogo delle varietà deve essere garantita da un metodo riconosciuto dall’UFAG. Essa deve poter essere controllata dall’UFAG in ogni momento.

La selezione conservatrice può essere effettuata all’estero se il controllo praticato è parificato a quello esistente in Svizzera.

Art. 11 Domanda di ammissione

Le domande di ammissione nel catalogo delle varietà sono presentate all’UFAG dal costitutore o dal suo rappresentante. I richiedenti che non hanno domicilio o sede in Svizzera devono avere un rappresentante legale autorizzato in Svizzera. 12

Il richiedente è tenuto a presentare un fascicolo di ammissione conforme alle indicazioni dell’UFAG.

L’UFAG può, su richiesta di un gruppo di produttori o di un’organizzazione professionale, ammettere nel catalogo delle varietà una varietà non protetta dalla legge federale del 20 marzo 1975 13 sulla protezione delle novità vegetali, se la varietà presenta un interesse particolare per la viticoltura.

Art. 12 Stralcio dal catalogo delle varietà

Una varietà o un clone possono essere stralciati dal catalogo delle varietà se:

  1. le condizioni di cui all’articolo 9 non sono più adempiute;
  2. sono state fornite indicazioni false o fallaci all’atto della domanda di ammissione o della procedura di ammissione;
  3. il costitutore o il suo rappresentante ne fanno richiesta, salvo che rimanga garantita una selezione conservatrice;
  4. la varietà produce effetti collaterali inaccettabili per le persone, gli animali o l’ambiente;
  5. le condizioni per l’applicazione di misure preventive secondo l’articolo 148a capoverso 1 della legge del 29 aprile 199814 sull’agricoltura sono adempiute.

Sezione 4 Certificazione del materiale di moltiplicazione

Art. 13 Certificazione delle partite di materiale

Una partita di materiale è certificata (s.l.) dall’UFAG se:

  1. 15 la varietà in oggetto e, eventualmente, il rispettivo clone figurano nel catalogo delle varietà o, come passibili di riconoscimento, in un elenco riconosciuto equivalente;
  2. il materiale di moltiplicazione è prodotto da un produttore riconosciuto;
  3. la coltura da cui deriva il materiale è registrata; e
  4. le condizioni di cui all’articolo 15 capoverso 1 sono adempiute.

Ai fini della certificazione le partite di materiale devono essere notificate all’UFAG entro il termine fissato da quest’ultimo.

Art. 14 Registrazione delle colture

Le colture sono registrate dall’UFAG se sono adempiute le esigenze di cui all’allegato 1.

Le domande di registrazione di colture vanno inoltrate all’UFAG entro il termine fissato da quest’ultimo.

L’UFAG incarica un laboratorio da esso riconosciuto di svolgere le analisi previste dall’allegato 1.

Il materiale presente nel nucleo di conservazione deve essere mantenuto in condizioni atte a:

  1. escludere qualsiasi contaminazione da parte degli organismi nocivi di cui all’allegato 1;
  2. garantire il mantenimento della varietà o del clone mediante selezione conservatrice.

L’ UFAG può autorizzare, in deroga all’articolo 6 capoverso 2 lettera b, un produttore riconosciuto a produrre materiale iniziale; l’ UFAG stabilisce le esigenze relative a questa produzione.

Art. 15 Esigenze relative alle partite di materiale

Una partita di materiale può contenere solo materiale di moltiplicazione della medesima categoria e della medesima varietà o, se del caso, dello stesso clone, prodotto dallo stesso produttore, nonché derivare da un unico raccolto. Il materiale di moltiplicazione deve adempiere le esigenze di cui all’allegato 2.

L’UFAG può autorizzare la moltiplicazione di una generazione supplementare di materiale di base se la disponibilità in materiale di moltiplicazione sul mercato non è sufficiente. Esso stabilisce le esigenze relative a questa produzione.

Sezione 5 Produzione di materiale standard

Art. 16

Quale materiale standard può essere prodotto soltanto materiale di moltiplicazione:

  1. 16 di una varietà registrata nel catalogo delle varietà o in un catalogo delle varietà riconosciuto equivalente;
  2. di produttori riconosciuti per la produzione di materiale standard;
  3. prodotto in particelle conformi alle esigenze di cui all’allegato 1; e
  4. conforme alle esigenze di cui all’allegato 2.

Sezione 6 Riconoscimento dei produttori

Art. 17 Procedura di riconoscimento

Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate all’UFAG il quale accorda il riconoscimento e attribuisce un numero a ogni produttore.

Per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato (s.l.) e la produzione di materiale standard è necessario un riconoscimento specifico. I produttori che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono già riconosciuti nel quadro del passaporto delle piante sono considerati produttori riconosciuti di materiale standard.

Art. 1817 Obblighi dei produttori

I produttori riconosciuti garantiscono che il materiale da essi commercializzato è conforme alle disposizioni della presente ordinanza.

Essi sono tenuti a effettuare controlli visivi delle loro particelle di moltiplicazione al fine di individuare la comparsa degli organismi nocivi elencati nell’allegato 1, ad eliminare le piante colpite e a documentare il tutto nelle registrazioni concernenti le particelle di moltiplicazione.

Art. 19 Revoca del riconoscimento

L’UFAG può revocare, parzialmente o totalmente, il riconoscimento di un produttore se constata che:

  1. 18 le colture e la relativa documentazione non adempiono le esigenze della presente ordinanza;
  2. la qualità del materiale di moltiplicazione commercializzato non adempie le esigenze della presente ordinanza; o
  3. gli obblighi di cui all’articolo 18 non sono adempiuti.

Sezione 7 Condizionamento delle partite

Art. 20 Partite

Al momento della produzione, del raccolto, dell’imballaggio, dell’immagazzinamento e del trasporto il materiale di moltiplicazione va tenuto in partite separate e contrassegnate singolarmente.

Art. 21 Imballaggio, chiusura ed etichettatura

Il produttore è responsabile dell’esecuzione corretta dell’imballaggio, della chiusura e dell’etichettatura.

Gli imballaggi vanno chiusi mediante un sistema di chiusura non riutilizzabile o un sistema nel quale è integrata l’etichetta in modo che non si possano aprire senza danneggiare il sistema di sicurezza o l’etichetta.

Le esigenze relative all’imballaggio del materiale di moltiplicazione sono definite nell’allegato 3.

Le etichette per il materiale certificato (s.l.) sono distribuite ai produttori secondo le istruzioni dell’UFAG in base a una valutazione del potenziale di produzione, effettuata in occasione dell’ispezione ufficiale.

L’apposizione delle etichette avviene sotto la responsabilità del produttore secondo le istruzioni dell’UFAG; l’etichetta deve essere fissata mediante il sistema di chiusura. Il produttore deve tenere una contabilità degli imballaggi e delle etichette che deve essere costantemente aggiornata.

Gli imballaggi devono essere muniti, all’esterno, di un’etichetta ufficiale conforme alle esigenze di cui all’allegato 4.

Il colore dell’etichetta è:

  1. bianco con tratto diagonale violetto per il materiale iniziale;
  2. bianco per il materiale di base;
  3. azzurro per il materiale certificato;
  4. giallo scuro per il materiale standard;
  5. marrone per il materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Le etichette devono essere conservate dal destinatario del materiale di moltiplicazione per almeno un anno e devono essere messe a disposizione su richiesta dell’UFAG.

L’UFAG può autorizzare la commercializzazione di diverse partite di barbatelle innestate e barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnate da una sola etichetta. In tal caso, le partite devono essere legate insieme in modo che all’atto della separazione il legaccio sia danneggiato e non possa essere riutilizzato. L’etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.

Sezione 8 Commercializzazione

Art. 22 Aspetti generali

Il materiale di moltiplicazione può essere commercializzato solo come:

  1. materiale iniziale, materiale di base o materiale certificato; o
  2. materiale standard, a condizione che non sia destinato ad essere impiegato come portainnesto.

Esso può essere commercializzato con l’indicazione di un clone solo se è stato riconosciuto come materiale iniziale, materiale di base o materiale certificato. 19

Se lo stato fitosanitario del materiale di moltiplicazione lo richiede, l’UFAG può ordinare che esso venga trattato con prodotti fitosanitari o con altri procedimenti efficaci contro le malattie e i fitofagi trasmissibili attraverso il materiale di moltiplicazione.

L’UFAG può autorizzare la commercializzazione di quantitativi adeguati di materiale di moltiplicazione non conforme alle esigenze di cui al capoverso 1 lettera a, se il materiale è destinato a:

  1. prove sperimentali o scopi scientifici;
  2. lavori di selezione;
  3. misure di conservazione della diversità genetica.

L’UFAG può autorizzare, in deroga al capoverso 1, la commercializzazione di materiale di moltiplicazione prodotto con tecniche di moltiplicazione in vitro.

L’UFAG può autorizzare, in deroga all’articolo 21, la commercializzazione di piccole quantità destinate al consumatore finale; esso stabilisce le corrispettive disposizioni.

Art. 2320

Sezione 8a Procedura di opposizione

Art. 23a

Contro le decisioni prese in base alla presente ordinanza può essere mossa opposizione presso l’UFAG entro il termine di dieci giorni.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

L’UFAG è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 2521

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Allegato 122

(art. 6 cpv. 2, 7, 14 cpv. 1, 3 e 4, 16 e 18 cpv. 2)

Esigenze relative alla coltura di moltiplicazione

1 Esigenze relative allo stato colturale, all’identità e alla purezza varietali
  1. Lo stato colturale della superficie di moltiplicazione e lo stato di sviluppo della coltura devono permettere controlli sufficienti dell’identità e della purezza varietali e, se del caso, del clone e dello stato sanitario della coltura.
  2. La coltura deve presentare identità e purezza varietali e, se del caso, corrispondere al clone.
2 Esigenze relative alla salute dei vigneti di viti-madri e dei vivai
  1. I vigneti di viti-madri per la produzione di materiale di tutte le categorie e i vivai di tutte le categorie di materiale devono essere indenni dagli organismi nocivi di cui ai numeri 6 e 7.
  2. L’assenza d’infestazione dagli organismi nocivi di cui ai numeri 6 e 7 va rilevata mediante un controllo visivo dei vigneti di viti-madri e dei vivai. In caso di dubbi circa l’assenza d’infestazione da organismi nocivi di cui ai numeri 6 e 7, i vigneti di viti-madri e i vivai sono oggetto di campionatura e di analisi. Dai vigneti di viti-madri alla produzione di materiale iniziale, in nessun caso può essere commercializzato materiale di moltiplicazione prima che sia comprovata l’assenza di contaminazioni.
  3. Il controllo visivo ed eventualmente la campionatura e l’analisi di vigneti di viti-madri e di vivai sono eseguiti dall’UFAG conformemente al numero 8.
  4. La campionatura e l’analisi di cui al numero 2.2 sono effettuate nel momento più opportuno dell’anno in considerazione del clima e delle condizioni di crescita della vite nonchè della biologia degli organismi nocivi rilevanti per la vite. In caso di dubbi circa la comparsa degli organismi nocivi in questione, sono effettuate campionature e analisi anche in altri momenti dell’anno secondo le prescrizioni dell’UFAG in conformità dei protocolli dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) o di altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Qualora non esistano silimi protocolli, l’UFAG ne definisce uno. Come metodo di analisi dei vigneti di viti-madri per il materiale iniziale teso a rilevare virus, viroidi, malattie virus-simili e fitoplasmi si ricorre all’analisi mediante piante indicatrici (indexaggio) o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale.
3 Esigenze relative al suolo e condizioni di produzione dei vigneti di viti-madri e dei vivai
  1. Il suolo di particelle di moltiplicazione per l’impianto di vigneti di viti-madri e vivai i deve essere indenne da vettori degli organismi nocivi di cui al numero 7, segnatamente da nematodi in grado di trasmettere virus. Questo viene esaminato prima dell’impianto mediante campionatura e analisi che avvengono tenendo in considerazione il clima e la biologia dei vettori interessati.
  2. Non sono necessarie campionature e analisi del suolo se:3.2.1mediante il controllo visivo e l’analisi dei vecchi vigneti secondo le prescrizioni dell’UFAG è stato rilevato che sono indenni dagli organismi nocivi di cui al numero 7; oppure3.2.2nei vigneti di viti-madri per la produzione di materiale standard nonchè nei vivai, le particelle di moltiplicazione non comprendono alcuna delle colture precedenti definite dall’UFAG.
  3. Le campionature e le analisi sono eseguite secondo le prescrizioni dell’UFAG in conformità dei protocolli dell’OEPP o di altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se non esistono simili protocolli, l’UFAG ne definisce uno.
  4. L’impianto dei vigneti di viti-madri e dei vivai di viti deve avvenire in condizioni di produzione adeguate a prevenire il rischio di una contaminazione del suolo mediante vettori degli organismi nocivi di cui al numero 7.
4 Esigenze relative al sito di produzione, al luogo di produzione o all’area
  1. I vivai non possono essere collocati in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di 3 metri.
  2. In aggiunta alle esigenze relative alla salute, al suolo e alle condizioni di produzione per i vigneti di viti-madri e i vivai di cui ai numeri 2 e 3, il materiale di moltiplicazione deve essere prodotto conformemente alle misure nel sito di produzione, nel luogo di produzione o all’area secondo il numero 8.3 per limitare il rischio di comparsa degli organismi nocivi indicati al numero 8.3.
5 Ispezioni in campo
  1. Il materiale di moltiplicazione utilizzato per la produzione di talee di portainnesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e barbatelle innestate certificati (s.l.) deve provenire da vigneti di viti-madri che soddisfano le esigenze di cui ai numeri 2–4 conformemente a un’ispezione annuale in campo.
  2. Il materiale di moltiplicazione proveniente da vivai deve soddisfare le esigenze di cui ai numeri 2–4 conformemente a un’ispezione annuale in campo.
  3. Se necessario, le ispezioni in campo secondo le lettere a e b sono integrate da una seconda ispezione in campo; in caso di contestazione che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni in campo.
  4. Le ispezioni in campo sono eseguite dall’UFAG o dal produttore su mandato dell’UFAG e sotto la sua vigilanza.
  5. A complemento delle ispezioni in campo ufficiali, il produttore esegue ispezioni in campo onde garantire il rispetto delle esigenze di cui ai numeri 2–4.
6 Organismi nocivi dai quali i vigneti di viti-madri e i vivai devono essere indenni

Genere o specie

Organismi nocivi

6.1 Vitis L.

Insetti e acari

Viteus vitifoliae

6.2 VitisL.

Batteri

Xylophilus ampelinus

6.3 Vitis L.

Virus, viroidi, malattie virus-simili e fitoplasmi

Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO]

7 Organismi nocivi dai quali i vigneti di viti-madri e i vivai devono essere indenni e per i quali non possono essere presenti vettori nel suolo

Genere o specie

Organismi nocivi

7.1 VitisL., ad eccezione di semi

Virus, viroidi, malattie virus-simili e fitoplasmi

  1. Arabismosaic virus [ARMV00]
  2. Grapevine fanleaf virus [GFLV00]
  3. Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]
  4. Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

7.2 Vitis spp. e suoi ibridi, ad eccezione di Vitis vinifera L., solo per portainnesti

Virus, viroidi, malattie virus-simili e fitoplasmi

Grapevine fleck virus [GFKV00]

8 Gestione del rischio per vigneti di viti-madri e materiale di moltiplicazione di VitisL. per categoria
8.1 Controlli visivi
  1. I vigneti di viti-madri per la produzione di tutte le categorie di materiale devono essere sottoposti a controlli visivi per individuare i seguenti organismi nocivi con la seguente frequenza:Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] e [GLRAV3]: due volte l’anno;Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO], Xylophilus ampelinuse Viteus vitifoliae:una volta l’anno.
8.2 Campionatura e analisi
  1. Materiale iniziale
  2. I vigneti di viti-madri per la produzione di materiale iniziale devono essere sottoposti a campionatura e analisi nel primo anno dopo l’impianto per individuare i seguenti organismi nocivi:Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] e [GLRAV3];–Grapevine fleck virus [GFKV00] in vigneti di viti-madri per la produzione di portainnesti
  3. La campionatura e l’analisi per individuare Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] e [GLRAV3] devono essere ripetute a intervalli di 5 anni.
  4. Materiale di base
  5. La campionatura e l’analisi di vigneti di viti-madri per la produzione di materiale di base devono essere effettuate per la prima volta su viti-madri di 6 anni e ripetuti a intervalli di 6 anni. Le viti-madri devono essere sottoposte a campionatura e analisi per individuare i seguenti organismi nocivi:Arabis mosaic virus [ARMV00];–Grapevine fanleaf virus [GFLV00];–[GLRAV1];–[GLRAV3].
  6. Materiale certificato
  7. La campionatura e l’analisi di vigneti di viti-madri per la produzione di materiale certificato devono essere effettuate per la prima volta su viti-madri di 10 anni e ripetuti a intervalli di 10 anni. Quote rappresentative dei vigneti di viti-madri devono essere sottoposte a campionatura e analisi per individuare i seguenti organismi nocivi:Arabis mosaic virus [ARMV00];–Grapevine fanleaf virus [GFLV00];–[GLRAV1];–[GLRAV3].
8.3 Misure nel sito di produzione, nel luogo di produzione o nell’area di produzione concernenti determinati organismi nocivi
  1. Materiale iniziale, materiale di base, materiale certificato
  2. Oltre ai controlli visivi, alle campionature e alle analisi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento a Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] oppure [GLRAV3]:a.va rispettata una pausa di coltivazione di almeno un anno prima della piantagione successiva;b.le viti nel sito di produzione devono essere isolate da altre possibili piante ospiti; le distanze di isolamento sono definite dall’UFAG in base al rischio conformemente alle caratteristiche locali, al materiale di moltiplicazione, alla presenza dei rispettivi virus nell’area di produzione;c.nei vigneti di viti-madri non possono essere presenti sintomi di questi virus per la presenza di materiale iniziale di base;d.nei vigneti di viti-madri per la produzione di materiale certificato non possono essere presenti sintomi di Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] oppure [GLRAV3] su più del 5 per cento delle viti; le viti con sintomi d’infestazione devono essere eliminate unitamente ai resti di radici e distrutte;e.i vigneti di viti madri per la produzione di materiale iniziale devono essere collocati in strutture a prova d’insetto e in cui viene prodotto materiale iniziale onde garantire che siano indenni da [GLRAV1] e [GLRAV3].
  3. Oltre ai controlli visivi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento a Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO]:a.le viti devono essere prodotte in aree notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO];b.le viti sono coltivate in un sito di produzione in cui nel precedente periodo di coltivazione non sono stati rilevati sintomi di Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO];c.il materiale iniziale e quello di base con sintomi di Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] devono essere eliminati unitamente ai resti di radici e distrutti;d.il materiale certificato con sintomi di Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] va eliminato unitamente ai resti di radici;e.prima della commercializzazione le viti devono essere sottoposte a un trattamento con acqua calda o ad altri trattamenti adeguati in conformità dei protocolli dell’OEPP o di altri protocolli riconosciuti a livello internazionale onde garantire che siano indenni da Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO].
  4. Oltre ai controlli visivi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento a Xylophilus ampelinus:a.le viti devono essere prodotte in aree notoriamente indenni da Xylophilus ampelinus;b.le viti sono coltivate in un sito di produzione in cui nel precedente periodo di coltivazione non sono stati rilevati sintomi di Xylophilus ampelinus;c.le viti con sintomi da Xylophilus ampelinus devono essere eliminate unitamente ai resti di radici e vanno adottate le relative misure d’igiene;d.le viti nel sito di produzione contaminato devono essere trattate dopo il taglio con un battericida onde garantire che siano indenni da Xylophilus ampelinus;e.prima della commercializzazione le viti devono essere sottoposte a una fumigazione, a un trattamento con acqua calda o ad altri trattamenti adeguati in conformità dei protocolli dell’EPPO o di altri protocolli riconosciuti a livello internazionale onde garantire che siano indenni da Xylophilus ampelinus.
  5. Oltre ai controlli visivi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento a Viteus vitifoliae:a.le viti devono essere prodotte in aree notoriamente indenni da Viteus vitifoliae;b.le viti sono innestate su portainnesti resistenti a Viteus vitifoliae;c.prima della commercializzazione le viti devono essere sottoposte a una fumigazione, a un trattamento con acqua calda o ad altri trattamenti adeguati in conformità dei protocolli dell’OEPP o di altri protocolli riconosciuti a livello internazionale onde garantire che siano indenni da Viteus vitifoliae;d.i vigneti di viti madri per la produzione di materiale iniziale devono essere collocati in strutture a prova d’insetto e in cui viene prodotto materiale e nel precedente periodo di coltivazione non sono stati rilevati sintomi di Viteus vitifoliae.
  6. Materiale standard
  7. Oltre ai controlli visivi, alle campionature e alle analisi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento a Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] oppure [GLRAV3]:a.va rispettata una pausa di coltivazione di almeno un anno prima della piantagione successiva;b.nei vigneti di viti-madri per la produzione di materiale standard non possono essere presenti sintomi di Arabis mosaic virus [ARMV00], Grapevine fanleaf virus [GFLV00], [GLRAV1] oppure [GLRAV3] su più del 10 per cento delle viti; i vigneti con sintomi d’infestazione vanno esclusi dalla moltiplicazione.
  8. Oltre ai controlli visivi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento a Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO]:a.le viti devono essere prodotte in aree indenni da Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO];b.le viti sono coltivate in un sito di produzione in cui nel precedente periodo di coltivazione non sono stati rilevati sintomi di Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO];c.le viti con sintomi da Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO] devono essere eliminate unitamente ai resti di radici;d.prima della commercializzazione le viti devono essere sottoposte a un trattamento con acqua calda o ad altri trattamenti adeguati in conformità dei protocolli dell’OEPP o di altri protocolli riconosciuti a livello internazionale onde garantire che siano indenni da Candidatus Phytoplasma solani [PHYPSO].
  9. Oltre ai controlli visivi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento a Xylophilus ampelinus:a.le viti devono essere prodotte in aree notoriamente indenni da Xylophilus ampelinus;b.le viti sono coltivate in un sito di produzione in cui nel precedente periodo di coltivazione non sono stati rilevati sintomi di Xylophilus ampelinus;c.le viti con sintomi da Xylophilus ampelinus devono essere eliminate unitamente ai resti di radici e vanno adottate le relative misure d’igiene;d.le viti nel sito di produzione infettato devono essere trattate dopo il taglio con un battericida onde garantire che siano indenni da Xylophilus ampelinus.
  10. Oltre ai controlli visivi deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti in riferimento a Viteus vitifoliae:a.le viti devono essere prodotte in aree notoriamente indenni da Viteus vitifoliae;b.le viti sono innestate su portainnesti resistenti a Viteus vitifoliae;c.prima della commercializzazione le viti devono essere sottoposte a una fumigazione, a un trattamento con acqua calda o ad altri trattamenti adeguati in conformità dei protocolli dell’OEPP o di altri protocolli riconosciuti a livello internazionale onde garantire che siano indenni da Viteus vitifoliae.

Allegato223

(art. 6, 7, 15, 16)

Esigenze relative al materiale di moltiplicazione

1 Esigenze generali
  1. Il materiale di moltiplicazione deve possedere l’identità e la purezza varietali e, se del caso, corrispondere al clone; è ammessa una tolleranza dell’1 per cento all’atto della commercializzazione del materiale standard.
  2. Il materiale di moltiplicazione deve possedere una purezza tecnica di almeno il 96 per cento. Si considerano impurezze tecniche:–il materiale di moltiplicazione che risulta disseccato totalmente o in parte anche quando è stato immerso nell’acqua dopo il suo disseccamento;–il materiale di moltiplicazione avariato, contorto o con lesioni, in particolare danneggiato dalla grandine o dal gelo, schiacciato o rotto;–il materiale di moltiplicazione che non risponde ai requisiti di cui al numero 3 del presente allegato.
  3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.
  4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore del materiale di moltiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile.

Il materiale di moltiplicazione che presenta segni o sintomi evidenti attribuibili ad organismi nocivi per i quali non vi sono trattamenti efficaci deve essere eliminato.

2 Esigenze particolari per le barbatelle innestate

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiale di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria. Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiale di moltiplicazione di categorie diverse sono classificate nella categoria inferiore.

3 Calibrazione
3.1 Talee di portainnesto, talee da vivaio e nesti

Diametro

Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.

  1. Talee di portainnesto e nesti:aa.diametro all’estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm;ab.diametro massimo all’estremità più grossa: 15 mm, salvo che si tratti di nesti per innesto sul luogo.
  2. Talee da vivaio:
  3. diametro minimo all’estremità più piccola: 3,5 mm.
3.2 Barbatelle franche

A. Diametro

Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l’asse più lungo, è almeno pari a 5 mm.

Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. Lunghezza

La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è almeno pari a:

  1. 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate;
  2. 20 cm per le altre barbatelle franche.
  3. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

C. Radici

Ogni pianta deve avere almeno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite.

D. Base

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

3.3 Barbatelle innestate

A. Lunghezza

Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza.

Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. Radici

Ogni pianta deve avere almeno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite.

C. Saldatura

Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.

D. Base

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

Allegato 3

(art. 21)

Esigenze relative all’imballaggio

1 Esigenze generali

Le quantità che possono essere commercializzate per singola partita sono riportate di seguito. Ogni partita va munita di un’etichetta ufficiale.

Materiale

Numero di individui per partita

Quantità massima

Barbatelle innestate

25, 50, 100 o un loro multiplo

500

Barbatelle franche

50, 100 o un loro multiplo

500

Nesti:

  1. con almeno 5 gemme utilizzabili

100 o 200

200

  1. con 1 gemma utilizzabile

500 o un suo multiplo

5000

Talee di portainnesto

100 o un suo multiplo

1000

Talee da vivaio

100 o un suo multiplo

500

2 Esigenze particolari
2.1 Piccole quantità

Ove necessario, la quantità (numero di individui) delle partite di tutti i tipi e le categorie del materiale di moltiplicazione di cui alla colonna 1 possono essere inferiori alle quantità minime indicate alla colonna 2.

2.2 Piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni

Non si applicano i criteri del numero di individui e della quantità massima.

Allegato 424

(art. 21)

Esigenze relative all’etichettatura

A. Lʼetichetta deve riportare le seguenti indicazioni:

  1. Menzione «Norma CE»
  2. Paese di produzione
  3. Servizio di certificazione o d’ispezione e Stato membro (acronimo)
  4. Nome e indirizzo del responsabile della chiusura o suo numero di identificazione
  5. Specie
  6. Tipo di materiale
  7. Categoria
  8. Varietà e allʼoccorrenza, in caso di materiale certificato (s.l.), il clone. Per le barbatelle innestate questa indicazione si applica al portainnesto e al nesto
  9. Numero della partita
  10. Quantità
  11. Lunghezza – Solo per le talee di portainnesto; si tratta della lunghezza minima delle talee della partita interessata
  12. Anno di raccolta

B. L’etichetta deve adempiere le seguenti esigenze:

  1. deve essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;
  2. deve essere apposta ben in vista;
  3. le informazioni di cui al capitolo A non possono essere coperte o interrotte da altre scritte o immagini;
  4. le indicazioni di cui al capitolo A devono figurare nello stesso campo visivo.

C. Deroghe per piccole quantità destinate al consumatore finale:

  1. Più di un individuo
  2. Le indicazioni richieste per l’etichetta secondo il capitolo A numero 10 sono: «Numero esatto di individui per partita»
  3. Un solo individuo
  4. Le seguenti indicazioni di cui al capitolo A non sono richieste:–tipo di materiale,–categoria,–numero della partita,–quantità,–lunghezza delle talee di portainnesto,–anno di raccolta.

D. Deroga per le viti in vasi, casse o cartoni

Per le piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni, quando gli imballaggi di tale materiale non corrispondono ai requisiti per la chiusura e l’etichettatura a causa della loro composizione, si applica quanto segue:

  1. il materiale di moltiplicazione dev’essere tenuto in partite separate adeguatamente identificate per varietà e, se del caso, per clone e numero di individui;
  2. l’etichetta ufficiale è facoltativa;
  3. il materiale di moltiplicazione dev’essere accompagnato dal documento di cui al capitolo E.

E. Documento di accompagnamento

Il documento di accompagnamento di cui al capitolo D lettera c deve:

  1. essere emesso almeno in due copie (una per il mittente e una per il destinatario);
  2. (la copia per il destinatario) accompagnare la consegna dall’indirizzo di partenza a quello di arrivo;
  3. essere conservato almeno un anno e presentato, se del caso, all’UFAG ai fini del controllo;
  4. recare tutte le indicazioni seguenti per quanto riguarda le singole partite della consegna:1.Menzione «Norma CE»2.Paese di produzione3.Servizio di certificazione o d’ispezione e Stato membro (acronimo)4.Numero progressivo5.Mittente (indirizzo e numero di registrazione)6.Destinatario (indirizzo)7.Specie8.Tipo/tipi di materiale9.Categoria/categorie10.Varietà e, se del caso, clone/cloni. Per le barbatelle innestate questa indicazione si applica al portainnesto e al nesto11.Numero di individui per consegna12.Numero totale di partite13.Data di consegna

F. Indicazioni supplementari relative al passaporto delle piante

L’etichetta del materiale certificato (s.l.) e del materiale standard può recare pure le indicazioni necessarie nel quadro del passaporto delle piante.