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916.342 OCPo

Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione (Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo)

del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 capoversi 1 e 4,
nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura (LAgr), 2

ordina:

Art. 13 Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica alla carne fresca di pollo e di tacchino.

Per carne s’intendono tutte le parti commestibili di un animale. Per carne fresca s’intende la carne che non ha subito alcun trattamento di conservazione salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione, compresa quella confezionata sotto vuoto e in atmosfera controllata.

Essa non si applica alla carne di polli e tacchini che non sono detenuti a scopo d’ingrasso.

Art. 2 Caratterizzazione

Per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino possono essere utilizzate soltanto le designazioni menzionate qui appresso per indicare il metodo di allevamento:

Tedesco

Francese

Italiano

Romancio

a.

Extensive Bodenhaltung

Elevé à l’intérieur: système extensif

Estensivo al coperto

Allevament a l’interiur: sistem extensiv

b.

Besonders tierfreundliche Stallhaltung

Stabulation particulièrement respectueuse des animaux

Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali

Allevament en stalla particularmain favuraivel als animals

c.

Auslaufhaltung

Sortant à l’extérieur

All’aperto

Allevament cun sortida al liber

d.

Freilandhaltung

Fermier élevé en plein-air

Rurale all’aperto

Allevament al liber

e.

Uneingeschränkte Freilandhaltung

Fermier élevé en liberté

Rurale in libertà

Allevament en libertad

In deroga all’articolo 1, per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino prodotta in base alle disposizioni dell’ordinanza del 22 settembre 1997 4 sull’agricoltura biologica, può essere utilizzata una caratterizzazione secondo le disposizioni di detta ordinanza, sola o in combinazione con una caratterizzazione secondo la presente ordinanza.

Le designazioni che figurano nel capoverso 1 possono essere utilizzate soltanto se sono adempiute le esigenze corrispondenti menzionate nell’allegato e a condizione che le imprese di ingrasso e di macellazione da cui proviene la carne di pollo e di tacchino siano controllate da enti accreditati di ispezione e di certificazione per quanto concerne il rispetto delle esigenze dell’allegato e quelle relative alla tracciabilità e che i prodotti siano certificati.

Le designazioni «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» e «All’aperto» possono essere utilizzate soltanto se il corrispondente metodo di allevamento è applicato a tutta l’azienda.

Art. 3 Complementi della caratterizzazione

Le designazioni. secondo l’articolo 2 capoverso 1 possono essere completate da indicazioni concernenti le particolarità del metodo corrispondente di allevamento o di alimentazione.

Le indicazioni sulle componenti specifiche dell’alimentazione sono ammesse soltanto se la loro parte è inferiore al 35 per cento degli alimenti somministrati e, rispettivamente, inferiore al 50 per cento per il granoturco e al 5 per cento per i legumi, per la verdura a foglia e per i prodotti lattieri.

Le indicazioni concernenti l’età di macellazione o la durata d’ingrasso sono ammissibili soltanto in relazione con una delle designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 1.

La prescrizione secondo l’articolo 3 non si applica ai polli.

Art. 4 Obblighi delle imprese

La responsabilità di verificare se le caratterizzazioni corrispondono alle prescrizioni degli articoli 2 e 3 incombono alle imprese che immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino.

Le imprese che macellano, trasformano, imballano, commerciano, importano o immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino secondo l’articolo 2 devono:

  1. prendere tutti i provvedimenti necessari all’identificazione dei lotti e assicurare la tracciabilità di ogni singolo lotto fino al fornitore.
  2. permettere all’autorità competente o all’ente di certificazione, a scopo d’ispezione, di accedere a tutti gli edifici e a tutte le parcelle dell’azienda, nonché mettere a sua disposizione la contabilità e le pezze giustificative e darle tutte le informazioni utili.

Art. 5 Controlli

I controlli da parte dell’ente di certificazione o di un ente di ispezione incaricato da quest’ultimo concernenti il rispetto delle esigenze menzionate nell’allegato e quelle relative alla tracciabilità sono effettuati:

  1. nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’allegato, almeno una volta all’anno e sono integrati nei controlli esistenti;
  2. 5 nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini conformemente al numero 2 dell’allegato, all’atto dei controlli secondo l’ordinanza del 23 ottobre 20136 sui pagamenti diretti (OPD);
  3. 7 nei macelli che dispongono di un sistema di gestione della qualità certificato da un ente di certificazione accreditato in Svizzera, almeno una volta all’anno;
  4. 8 nei macelli che non dispongono di un sistema di gestione della qualità di cui alla lettera c, almeno quattro volte all’anno.

L’ente di certificazione informa l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e le autorità cantonali competenti sulle irregolarità constatate. 9

Art. 6 Enti di certificazione

Conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199610 sull’accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certificazione e di ispezione devono essere:

  1. accreditati in Svizzera;
  2. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o
  3. abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.

Art. 7 Importazione di carne di pollo e di tacchino

La carne di pollo e di tacchino importata può essere munita di una designazione secondo l’articolo 2, a condizione che l’importatore possa provare che i prodotti di cui trattasi, sono sottoposti a disposizioni equivalenti alle prescrizioni della presente ordinanza per quanto concerne il metodo di produzione o la procedura di controllo.

Le designazioni secondo le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 543/2008 11 sono considerate equivalenti alle designazioni secondo le seguenti disposizioni della presente ordinanza:

Disposizione del regolamento (CE) n. 543/2008

Disposizione della presente ordinanza

  1. Allegato V punto b

Articolo 2 capoverso 1 lettera a
(«Estensivo al coperto»)

  1. Allegato V punto c

Articolo 2 capoverso 1 lettera c («All’aperto»)

  1. Allegato V punto d

Articolo 2 capoverso 1 lettera d
(«Rurale all’aperto»

  1. Allegato V punto e

Articolo 2 capoverso 1 lettera e
(«Rurale in libertà»).12

Art. 8 UFAG13

L’ esegue la presente ordinanza, fatto salvo l’articolo 9. 14

L’UFAG:

  1. tiene una lista degli enti di certificazione che adempiono le esigenze secondo l’articolo 5;
  2. informa gli enti cantonali e gli enti di certificazione interessati sui provvedimenti secondo l’articolo 169 LAgr.

Art. 9 Cantoni

Le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

Se le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari constatano infrazioni alla presente ordinanza ne informano l’UFAG e gli enti di certificazione.

Art. 1015

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Allegato16

(art. 2)

Esigenze relative all’utilizzazione di designazioni concernenti il metodo di allevamento

1. Estensivo al coperto

La designazione «Estensivo al coperto» può essere utilizzata soltanto:

  1. se la densità per metro quadrato di superficie del suolo non eccede i 25 kg di peso vivo per i polli e i tacchini; e
  2. se i polli sono macellati al più presto all’età di 56 giorni e i tacchini al più presto all’età di 70 giorni.

2. Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali

La designazione «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» può essere utilizzata soltanto se, per i polli e i tacchini, sono rispettate le pertinenti disposizioni dell’articolo 74 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 17 sui pagamenti diretti nonché le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.

3. All’aperto

La designazione «All’aperto» può essere utilizzata soltanto:

  1. se le disposizioni dell’articolo 75 dell’ordinanza sui pagamenti diretti concernenti le uscite regolari all’aperto e le relative disposizioni di esecuzione sono rispettate per i polli e i tacchini;
  2. se la densità per metro quadrato di superficie del suolo non eccede 27,5 kg di peso vivo per i polli e 25 kg di peso vivo per i tacchini; all’atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento della superficie dell’area con clima esterno;
  3. se i tacchini sono macellati al più presto all’età di 70 giorni;
  4. se gli animali hanno avuto, durante la metà almeno della loro vita, accesso al pascolo in permanenza durante la giornata. In caso di cattive condizioni atmosferiche, come tempo molto ventoso, copertura nevosa nei dintorni o temperature troppo basse in rapporto all’età degli animali, è possibile limitare l’accesso al pascolo; e
  5. se l’alimento somministrato durante il finissaggio contiene almeno il 65 per cento di cereali, tenendo presente che può essere computato un massimo del 15 per cento di sottoprodotti cerealicoli.

4. Rurale all’aperto

  1. La designazione «Rurale all’aperto» può essere utilizzata soltanto:
  2. se le esigenze di cui nel numero 3 per le uscite all’aperto sono soddisfatte;
  3. se la densità per metro quadrato di pavimento di pollaio non eccede:1.nel caso dei polli, 25 kg di peso vivo; per i pollai mobili che non eccedono 150 m2 di pavimento e permettono l’accesso a un’area con clima esterno 24 ore su 24, la densità può essere portata al massimo a 30 kg di peso vivo per m2; all’atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento di quella dell’area con clima esterno,2.nel caso dei tacchini, 35 kg di peso vivo; all’atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento di quella dell’area con clima esterno;
  4. se la superficie utilizzabile totale dei pollai per sito singolo d’allevamento non eccede 1600 m2;
  5. se ogni pollaio non conta più di:1.4800 polli,2.2500 tacchini;
  6. i polli dal 42° giorno d vita e i tacchini dal 56° giorno di vita hanno accesso al pascolo durante tutta la giornata; in caso di cattive condizioni atmosferiche, come tempo molto ventoso, copertura nevosa nei dintorni o temperature troppo basse in rapporto con l’età degli animali, è possibile limitare l’accesso al pascolo;
  7. se i percorsi esterni presentano almeno le superfici seguenti:1.2 m2 per ogni galletto,2.6 m2 per ogni tacchino;
  8. se gli animali sono macellati al più presto all’età seguente:1.81 giorni per i polli,2.140 giorni per i tacchini;
  9. se i produttori che non applicano le norme relative all’età minima di macellazione prevista alla lettera g utilizzano obbligatoriamente razze che crescono lentamente; e
  10. se il finissaggio in clausura non supera 15 giorni per i polli di età superiore a 90 giorni.
  11. Se le esigenze di cui al numero 3 non possono essere adempiute per un determinato periodo a causa di una misura delle autorità, per la caratterizzazione della carne può essere comunque utilizzata la designazione «Rurale all’aperto»:a.se l’accesso previsto per gli animali all’area con clima esterno secondo l’articolo 74 dell’ordinanza sui pagamenti diretti è stato garantito ininterrottamente; eb.se la durata dell’inosservanza delle esigenze di cui al numero 3 non supera 16 settimane.

5. Rurale in libertà

La designazione «Rurale in libertà» può essere utilizzata soltanto se le esigenze menzionate nel numero 4 sono soddisfatte; al posto del numero 4 lettera f (percorsi esterni) si esige che gli animali abbiano accesso in permanenza durante la giornata a un percorso esterno illimitato.