Per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino possono essere utilizzate soltanto le designazioni menzionate qui appresso per indicare il metodo di allevamento:
In deroga all’articolo 1, per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino prodotta in base alle disposizioni dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, può essere utilizzata una caratterizzazione secondo le disposizioni di detta ordinanza, sola o in combinazione con una caratterizzazione secondo la presente ordinanza.
Le designazioni che figurano nel capoverso 1 possono essere utilizzate soltanto se sono adempiute le esigenze corrispondenti menzionate nell’allegato e a condizione che le imprese di ingrasso e di macellazione da cui proviene la carne di pollo e di tacchino siano controllate da enti accreditati di ispezione e di certificazione per quanto concerne il rispetto delle esigenze dell’allegato e quelle relative alla tracciabilità e che i prodotti siano certificati.
Le designazioni «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» e «All’aperto» possono essere utilizzate soltanto se il corrispondente metodo di allevamento è applicato a tutta l’azienda.