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916.351.0 OCL

Ordinanza sul controllo del latte (OCL)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 2014 1 sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 10, 41 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 2 sull’agricoltura, 3

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Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. l’igiene nella produzione lattiera;
  2. il controllo dell’igiene del latte.

Art. 2 Prescrizioni tecniche

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) 4 emana prescrizioni tecniche riguardanti l’igiene nella produzione lattiera, in particolare il foraggiamento, la detenzione e la salute degli animali, le esigenze concernenti il latte, la produzione, il trattamento e l’immagazzinamento del latte, la pulizia e la disinfezione nonché gli edifici, gli impianti e le attrezzature.

Il DFI tiene conto a tal fine delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze da soddisfare per preservare la capacità d’esportazione del latte e dei latticini.

Art. 3 Responsabilità

I produttori di latte (produttori) sono responsabili di una produzione igienica del latte. Essi assicurano l’osservanza delle prescrizioni riguardanti l’igiene secondo l’articolo 2 capoverso 1 e l’impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all’uso previsto.

Le organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori del latte (valorizzatori) (organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori) sono responsabili dell’esecuzione, del coordinamento, dello sviluppo e della vigilanza del controllo del latte.

Sezione 2 Controllo del latte

Art. 4 Principio

Il latte messo in commercio dai produttori sottostà al controllo conformemente alla presente ordinanza.

Il latte è analizzato dai laboratori di prova.

Art. 5 Eccezioni

Il latte può essere esentato dal controllo quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero oneri sproporzionati.

I laboratori di prova designano, d’intesa con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), i produttori il cui latte è esentato dal controllo. 5

Il latte è esentato dal controllo se il veterinario cantonale ordina l’abolizione del controllo del latte di cui all’articolo 102 capoverso 1ter lettera d dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie. 6

Art. 6 Comunicazione dei risultati del controllo del latte

Al termine delle analisi, i laboratori di prova devono notificare senza indugio i risultati al servizio designato dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (servizio di amministrazione). Quest’ultimo mette i risultati a disposizione dei produttori e dei valorizzatori che acquistano il latte direttamente dai produttori (primi acquirenti di latte). 7

I laboratori di prova devono notificare i risultati alle competenti autorità d’esecuzione quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte di cui all’articolo 15 sono soddisfatte. 8

Essi registrano regolarmente nel sistema d’informazione per i risultati dei controlli e delle analisi di cui all’ordinanza del 27 aprile 20229 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare i seguenti dati:10

  1. la provenienza dei campioni analizzati per la rilevazione delle epizoozie soggette all’obbligo di notifica e delle resistenze agli antibiotici;
  2. i risultati di queste analisi;
  3. i numeri di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni oppure, se nessuno di questi numeri è disponibile, il nome e lʼindirizzo del detentore degli animali;
  4. i risultati delle analisi effettuate nellʼambito della presente ordinanza e delle disposizioni emanate dal DFI in virtù dellʼarticolo 2 della presente ordinanza concernenti lʼigiene nella produzione lattiera.11

Art. 712

Art. 8 Riduzioni e aumenti di prezzo

Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori possono stabilire riduzioni o aumenti di prezzo vincolanti e uniformi per il latte che non soddisfa o supera i requisiti igienici.

Art. 9 Assunzione dei costi del controllo del latte

La Confederazione può partecipare al finanziamento del controllo del latte nei limiti dei crediti stanziati.

I costi del controllo del latte che oltrepassano i contributi della Confederazione, le spese amministrative e i costi per lo sviluppo del controllo del latte sono assunti dai produttori e dai valorizzatori.

I costi dei prelievi dei campioni sono assunti dai produttori che forniscono direttamente il latte o i prodotti derivati nonché dai valorizzatori.

Il servizio di amministrazione è responsabile dell’incasso e riscuote ogni anno i contributi dei primi acquirenti di latte.

Art. 1013 Piano di controllo nazionale pluriennale

LʼUSAV elabora un piano di controllo nazionale pluriennale insieme allʼUfficio federale dellʼagricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.

Sezione 3 Laboratori

Art. 11 Laboratori di prova

Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori designano, d’intesa con l’USAV 14 , i laboratori di prova incaricati del controllo del latte.

I laboratori di prova devono essere gestiti e valutati secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 – «Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature»15 nonché:

  1. essere accreditati secondo l’ordinanza del 17 giugno 199616 sull’accreditamento e sulla designazione;
  2. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
  3. essere autorizzati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.

I laboratori di prova possono delegare singoli compiti a servizi specializzati. Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori definiscono tali compiti d’intesa con l’USAV.

L’USAV emana direttive sugli standard tecnici minimi per i laboratori di prova.

Art. 1217 Rendiconto

Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori devono presentare ogni anno all’USAV un rapporto sull’esecuzione del controllo del latte e sull’utilizzo dei fondi federali.

Art. 1318 Compiti di Agroscope

In relazione ai laboratori di prova, la Stazione federale di ricerca agronomica Agroscope ha i seguenti compiti:

  1. propone all’USAV i metodi di controllo;
  2. svolge i test di idoneità per i laboratori di prova di cui all’articolo 11 capoverso 1;
  3. assicura il coordinamento tra i laboratori interessati.

Per lo svolgimento dei test di idoneità, Agroscope è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero conformemente all’ordinanza del 17 giugno 1996 19 sull’accreditamento e sulla designazione.

Sezione 4 Controllo delle aziende detentrici di animali e degli animali

Art. 14

I Cantoni provvedono affinché l’osservanza delle regole d’igiene nelle aziende detentrici di animali e lo stato di salute degli animali siano controllati. L’USAV emana direttive tecniche sull’esecuzione dei controlli.

Il bestiame da latte deve essere controllato per verificare se:

  1. le condizioni sanitarie in vista della produzione di latte sono soddisfatte;
  2. le prescrizioni riguardanti i medicamenti sono rispettate.

Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicamenti, esso deve essere sottoposto ad una visita veterinaria.

20

I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 2020 21 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso. 22

23

Sezione 5 Provvedimenti amministrativi

Art. 15

L’autorità cantonale di esecuzione competente dispone la sospensione della fornitura di latte contro un produttore:

  1. alla terza contestazione del numero di germi nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell’arco di quattro mesi di analisi;
  2. alla quarta contestazione di cellule somatiche nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell’arco di cinque mesi di analisi;
  3. ad ogni accertamento della presenza di sostanze inibitrici.

I costi di analisi e procedurali legati a una sospensione della fornitura di latte sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende inadempienti.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione della presente ordinanza spetta all’USAV.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 23 novembre 2005 24 concernente la qualità del latte è abrogata.

Art. 18 Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: … 25

Art. 19 Disposizione transitoria

Fino al 31 dicembre 2014, per la designazione dei laboratori di prova incaricati del controllo del latte si applica il diritto vigente.

Art. 20 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

L’articolo 11 capoversi 1–3 entra in vigore il 1° gennaio 2015.