La presente ordinanza è applicabile:
- alle aziende detentrici di animali che producono latte destinato a essere fornito quale derrata alimentare;
- al trasporto di latte.
916.351.021.1 — OIgPL
del 23 novembre 2005 (Stato 1° febbraio 2024)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) 1 ,
visto l’articolo 2 dell’ordinanza del 20 ottobre 2010 2 sul controllo del latte;
visto l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 3 concernente la produzione primaria; 4
ordina:
La presente ordinanza è applicabile:
La stalla in cui è tenuto il bestiame da latte, gli abbeveratoi e le attrezzature per il foraggiamento, nonché i locali appartenenti alla stalla vanno mantenuti puliti, in ordine e in ottimo stato.
I giacigli devono essere asciutti e puliti. Come lettiera sono autorizzati paglia e altri materiali adeguati in ottimo stato che non costituiscono un pericolo per la salute degli animali e non pregiudicano la qualità del latte.
Per la tenuta degli animali fanno stato i seguenti principi:
Gli alimenti e l’acqua per l’abbeveramento non devono pregiudicare la salute degli animali e la qualità del latte. Si possono utilizzare unicamente alimenti per animali puliti, non avariati e ineccepibili dal profilo igienico.
L’allegato 1 elenca gli alimenti vietati o il cui impiego è soggetto a restrizioni per gli animali tenuti nelle stalle del bestiame da latte.
Agli animali in lattazione non si possono somministrare insilati se il latte da essi prodotto è utilizzato per la fabbricazione di formaggio ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 6 sul sostegno del prezzo del latte. L’allegato 2 numero 1 stabilisce le esigenze per il passaggio al foraggiamento senza insilati.
Gli alimenti per animali di cui all’allegato 2 numero 2 sono vietati o soggetti a utilizzazione ristretta durante il periodo della fabbricazione del formaggio e nelle quattro settimane che lo precedono.
La somministrazione di insilati ad animali che non siano animali in lattazione è autorizzata solo alle condizioni e oneri di cui all’allegato 2 numero 3.
Allo scopo di diagnosticare le infiammazioni croniche o subcliniche, le mammelle di tutte le vacche il cui latte viene fornito devono essere sottoposte alla prova di Schalm almeno una volta al mese. Il latte di quarti che reagiscono positivamente alla prova di Schalm (++, +++) è considerato difettoso.
Nelle aziende d’estivazione il primo controllo va eseguito al più tardi sette giorni dopo il carico dell’alpe.
La prova di Schalm può essere sostituita dalla determinazione, per ogni vacca, del numero di cellule in campioni di mungitura quotidiana dei 4 / 4 , eseguita dalle federazioni d’allevamento, oppure dalla misurazione permanente della conduttività del latte di ogni quarto. Se il numero di cellule del latte di una vacca è superiore a 150 000 o la conduttività del latte di un quarto diverge dalla norma nella misura del 50 per cento, occorre sottoporre la vacca alla prova di Schalm.
I risultati dei controlli devono essere registrati per scritto e conservati per tre anni. 7
Per i trattamenti medicamentosi vanno osservate le esigenze dell’ordinanza del 18 agosto 2004 8 sui medicamenti per uso veterinario.
L’obbligo di tenere un registro è retto dagli articoli 25–29 dell’ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario.
Può essere fornito solo latte di qualità ineccepibile e dalla composizione inalterata proveniente da animali in buona salute.
Il latte deve soddisfare le seguenti esigenze, che tengono conto della dispersione dovuta al metodo impiegato:10
Criterio | Esigenza |
Numero di germi a 30 °C (al ml) | < 80 000a |
Cellule somatiche (al ml) | < 350 000b |
Sostanze inibitrici | non accertabili |
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Criterio | Esigenza |
Numero di germi a 30 °C (al ml) | < 1 500 000 o < 500 000, purché il latte sia destinato alla fabbricazione di prodotti di latte crudo senza trattamento termico |
Sostanze inibitrici | non accertabili |
In ogni mese di produzione, il latte deve essere analizzato almeno due volte al fine di verificare se soddisfa le esigenze di cui al capoverso 2. 13
Se il latte non soddisfa le esigenze di cui all’articolo 8, i laboratori di prova informano l’autorità competente. I produttori devono adottare le necessarie misure di risanamento.
È vietata la fornitura di:
Gli animali che hanno subito un trattamento veterinario e il cui latte rischia di contenere sostanze estranee devono essere identificati.
Il latte di animali che presentano segni clinici di una malattia delle mammelle può essere utilizzato quale derrata alimentare unicamente secondo le istruzioni di un veterinario.
... 15 Il colostro deve essere separato dal resto del latte e consegnato con la relativa designazione. È vietato mescolare il colostro con il latte. Le esigenze d’igiene per la produzione lattiera valgono analogamente per il colostro. 16
Le persone addette alla mungitura o al trattamento del latte devono curare con grande attenzione la pulizia personale. Nell’area di mungitura devono essere disponibili installazioni idonee che consentano alle persone di lavarsi regolarmente mani e braccia.
Esse devono indossare abiti puliti e adeguati.
Le persone affette dalla forma acuta di una malattia trasmissibile attraverso le derrate alimentari o che espellono agenti patogeni in grado di contaminare le derrate alimentari non possono né mungere né trattare il latte. Esse devono dichiarare al produttore eventuali sintomi di una malattia accertati da un medico. Il produttore è tenuto ad informare il proprio personale del carattere obbligatorio di tale dichiarazione.
Prima della mungitura occorre pulire ed eliminare da eventuali resti d’acqua le parti dell’impianto, i recipienti e le attrezzature per il latte entrate in contatto con il latte.
Prima dell’inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti devono essere puliti.
In fase di premungitura il latte di ogni animale deve essere controllato al fine di rilevare anomalie organolettiche o fisico-chimiche. Il latte che presenta anomalie organolettiche o fisico-chimiche non può essere utilizzato quale derrata alimentare.
I prodotti per l’immersione o la vaporizzazione dei capezzoli possono essere utilizzati se autorizzati ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici oppure della legislazione sui prodotti chimici. 17
Durante o immediatamente dopo la mungitura, il latte va filtrato attraverso un apparecchio di filtrazione idoneo per le derrate alimentari. L’utilizzazione di filtri che influiscono sul numero di cellule è proibita.
Se il latte destinato alla fabbricazione del formaggio è fornito direttamente due volte al giorno, il produttore e l’addetto alla trasformazione del latte possono convenire che il latte venga filtrato nel caseificio.
Immediatamente dopo la mungitura il latte deve essere posto in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da escludere contaminazioni.
Se è fornito due volte al giorno, il latte va raffreddato efficacemente con acqua corrente fredda prima di essere consegnato.
Se la fornitura ha luogo una volta al giorno, il latte deve essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura in modo da raggiungere, entro due ore, una temperatura uguale o inferiore a 8 °C e immagazzinato a detta temperatura.
Se la fornitura non avviene ogni giorno, il latte deve essere raffreddato a una temperatura uguale o inferiore a 6 °C e immagazzinato a tale temperatura. 18
Il produttore deve verificare regolarmente il tempo di raffreddamento e la temperatura d’immagazzinamento. Durante il raffreddamento e l’immagazzinamento non deve verificarsi alcuna alterazione della materia grassa che possa pregiudicare la qualità del latte.
Nel caso del latte vaccino, la prima mungitura può essere immagazzinata per due giorni civili al massimo prima del trasporto verso l’azienda di trasformazione. 19
L’addetto alla trasformazione del latte può fissare temperature di raffreddamento diverse per la fabbricazione di formaggi. La temperatura d’immagazzinamento non può però oltrepassare i 18 °C. Non appena la temperatura di immagazzinamento oltrepassa gli 8 °C la trasformazione deve effettuarsi al più tardi 24 ore dopo l’ultima mungitura. 20
Il latte va trasportato verso l’azienda di trasformazione in modo accurato e igienico.
La catena del freddo dev’essere mantenuta durante il trasporto e all’arrivo presso lo stabilimento di destinazione la temperatura del latte non deve superare i 10 °C.
Le superfici dei materiali che entrano in contatto con il latte devono essere:
Dopo l’impiego, le superfici devono essere pulite e, se necessario, disinfettate.
Dopo ogni viaggio, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati. Se viene fornito latte più volte al giorno e il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, è sufficiente una pulizia e una disinfezione giornaliera dopo diversi viaggi. 21
I locali in cui vengono puliti i recipienti, gli impianti di mungitura e le attrezzature per il latte devono essere muniti di:
I detergenti e i disinfettanti vanno conservati negli imballaggi originali o in recipienti speciali muniti dei dispositivi e dei contrassegni previsti dalla legislazione sui prodotti chimici; vanno tenuti ben chiusi e conservati sufficientemente separati dalle derrate alimentari e dagli alimenti per animali.
Al posto dei disinfettanti può essere utilizzata, dopo una pulizia accurata, acqua calda a una temperatura di almeno 85 °C.
L’acqua usata per pulire e per risciacquare deve essere di qualità analoga all’acqua potabile.
Per la pulizia e la disinfezione si possono utilizzare unicamente accessori ineccepibili dal profilo igienico. È vietato l’uso di stracci e panni.
Gli accessori utilizzati per pulire le attrezzature per il latte non possono essere destinati ad altri scopi.
I produttori devono provvedere al funzionamento ineccepibile dell’impianto per la mungitura. La manutenzione dell’impianto di mungitura deve essere svolta da un esperto almeno una volta all’anno, e, se si tratta di un’azienda di estivazione, almeno una volta ogni due anni, conformemente a norme internazionalmente riconosciute. Le schede relative alla manutenzione vanno conservate per tre anni.
Le stalle e le aree per il movimento vanno strutturate in modo da garantire una tenuta degli animali adeguata, pulita e sana. L’area di mungitura deve consentire una mungitura igienica e pulita.
Nel locale d’attesa del bestiame e nell’area di mungitura i pavimenti devono avere un rivestimento stabile.
I locali in cui il latte è immagazzinato, trattato o raffreddato devono essere situati e costruiti in modo da evitare per quanto possibile rischi di contaminazione del latte.
Anche i recipienti e le attrezzature per il latte devono essere concepiti in modo da evitare per quanto possibile una contaminazione del latte.
I recipienti e le attrezzature per il latte possono essere utilizzati soltanto per la mungitura, il trattamento, il raffreddamento, l’immagazzinamento, il trasporto e il ritiro del latte, ma non per l’immagazzinamento di siero o di latte magro.
I locali destinati all’immagazzinamento del latte che non viene fornito due volte al giorno devono soddisfare le seguenti esigenze:
Se il latte è immagazzinato in una cisterna chiusa, essa va collocata in un luogo pulito, protetto dagli agenti atmosferici e dai cattivi odori, il cui pavimento liscio e stabile abbia una pendenza sufficiente per consentire il deflusso dell’acqua. Tutte le aperture della cisterna devono poter essere chiuse.
L’ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 23 sull’assicurazione della qualità nella produzione lattiera è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
(art. 4 cpv. 2)
Al bestiame da latte e agli animali tenuti nelle stalle del bestiame da latte è vietato o, autorizzato con restrizioni, somministrare gli alimenti per animali elencati di seguito.
La somministrazione di siero e di altri sottoprodotti liquidi del latte deve soddisfare le seguenti esigenze:
(art. 5)
Esigenze per il passaggio al foraggiamento senza insilati:
Durante il periodo della fabbricazione del formaggio e nelle quattro settimane che lo precedono, sono vietati o soggetti a restrizioni i seguenti alimenti per animali:
Fiocchi di patate: la loro somministrazione direttamente nella mangiatoia vuota è vietata durante il periodo di foraggiamento verde.
Per il foraggiamento con insilati ad animali che non siano animali in lattazione, come il bestiame da ingrasso, il bestiame giovane, il bestiame in asciutta, il bestiame minuto e i cavalli vanno rispettate le seguenti esigenze: