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941.103.1

Tariffa
delle monete messe fuori corso

del 7 aprile 2006 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 12 aprile 2000 1 sulle monete (OMon),

ordina:

Art. 1 Tariffa

Le monete circolanti messe fuori corso sono ritirate dalla Banca nazionale svizzera alla tariffa del cento per cento del loro valore nominale entro 20 anni dalla loro messa fuori corso.

Per le monete circolanti messe fuori corso, le cui dimensioni ed effigie corrispondono a quelle delle monete circolanti, come pure per le monete d’argento da cinque franchi commemorative messe fuori corso, il termine per il ritiro è illimitato. Si tratta in particolare delle seguenti monete:

  1. monete d’argento da cinque franchi (comprese le monete commemorative) coniate negli anni 1931–1967 e nel 1969;
  2. monete d’argento da due franchi coniate negli anni 1874–1967;
  3. monete d’argento da un franco coniate negli anni 1875–1967;
  4. monete d’argento da ½ franco coniate negli anni 1875–1967;
  5. monete di cupro-nickel da cinque franchi con leggenda sul contorno in incavo coniate negli anni 1985–1993;
  6. monete di nickel puro da venti centesimi coniate negli anni 1881–1938;
  7. monete di ottone e nickel puro da dieci centesimi coniate negli anni 1918–1919 e 1932–1939;
  8. monete di cupro-nickel, di ottone e nickel puro da cinque centesimi coniate negli anni 1879–1980.

La riduzione a breve termine di questa tariffa rimane riservata.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione

La tariffa del 6 settembre 1972 2 delle monete d’argento messe fuori corso è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente tariffa entra in vigore il 1° gennaio 2007.