AS 2001 1079
Legge militare
Legge militare
Modifica del 24 marzo 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 19991, decreta:
I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 18-22, 45bis e 69 della Costituzione federale3, ...
Art. 82 Durata dell’obbligo di prestare servizio militare Nel servizio di difesa nazionale il Consiglio federale può differire l’età del proscio- glimento dall’obbligo di prestare servizio militare. Tiene conto delle esigenze della difesa integrata.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000 Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker