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AS 2004 2349

Ordinanza sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull’istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP)

Modifica del 21 aprile 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sulle scuole universitarie professionali è modi- ficata come segue:

Art. 22 1 Sono assegnati aiuti finanziari ai cicli di studio di scuole universitarie professionali nei seguenti settori: a. salute; b. lavoro sociale; c. musica, teatro e altre arti; d. psicologia applicata; e. linguistica applicata. 2 Per l’assegnazione di aiuti finanziari, oltre ai criteri enunciati nell’articolo 20 capoverso 2 LSUP, occorre che il mandato degli istituti, le condizioni di ammissione al ciclo di studio e gli obiettivi di formazione siano paragonabili a quelli delle scuole universitarie professionali che rientrano nel settore di competenza della Confedera- zione.

3 Il credito annuo è così ripartito:

a. almeno il 90 percento è destinato ai sussidi ai costi d’esercizio legati all’in- segnamento nonché alla ricerca applicata e allo sviluppo e al massimo il

10 percento ai sussidi a progetti di sviluppo e di cooperazione e a misure di

qualificazione per lo sviluppo di competenze in materia di ricerca; b. i sussidi ai costi d’esercizio sono ripartiti in ugual misura tra i cicli di studio delle scuole universitarie professionali nel settore del lavoro sociale e i cicli di studio delle scuole universitarie professionali negli altri settori elencati al capoverso 1.

1 RS 414.711

2003-2520 2349

Istituzione e gestione delle scuole universitarie professionali RU 2004

4 I sussidi ai costi d’esercizio sono ripartiti in base al numero di studenti. Si applica- no i seguenti coefficienti di ponderazione: a. lavoro sociale e psicologia applicata: coefficiente 1; b. salute: coefficiente 1,5; c. musica, teatro e altre arti nonché linguistica applicata: coefficiente 2. 5 Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 20 percento dei costi medi d’esercizio legati all’insegnamento nonché alla ricerca applicata e allo sviluppo in ciascun settore e al massimo il 40 percento dei costi per progetti e misure di qualificazione.

6 La domanda di aiuto finanziario è presentata all’Ufficio federale.

II La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2004.

21 aprile 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz