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AS 2004 3187

Decisione del Comitato per il trasporto aero Comunità/Svizzera N. 2/2004 che adotta il proprio regolamento interno

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo Decisione n° 2/2004 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera che adotta il proprio regolamento interno

Adottata il 22 aprile 2004 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2004

Il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3, decide:

Articolo unico Il regolamento interno del comitato, allegato alla presente decisione, è adottato.

Bruxelles, 22 aprile 2004 Per il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera Il capo della delegazione comunitaria, Enrico Grillo Pasquarelli Il capo della delegazione svizzera, Dante Martinelli

1 Traduzione dal testo originale francese (RO 2004 3187).

2004-0938 3187

Decisione del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera N. 2/2004 RU 2004

Allegato

Regolamento interno del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera2

2 Il presente regolamento non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Il testo può essere consultato o richiesto presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile,

3003 Berna.