AS 2004 5007
Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
Modifica del 3 dicembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 agosto 19991 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie è modificata come segue:
Art. 24 cpv. 2 lett. a 2 Alla fine di ogni anno, l’Ufficio federale adegua, per l’anno civile seguente, la somma forfetaria secondo i principi seguenti: a. la somma forfetaria relativa alla locazione ammonta, allo stato del saggio ipotecario del 33/4 per cento e allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 104.4 punti (stato dell’indice: 31 maggio 1999), a franchi 8.40 per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e a franchi 11.25 per rifugiati e persone bisognose di protezione con permesso di dimora. Determinanti per l’adeguamento sono il limite inferiore, aumentato di 0.25 punti percentuali, della fascia dei tassi di interesse della Banca cantonale di Berna per l’ipoteca variabile di primo grado e l’indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine di ottobre dell’anno in corso. Se la Banca cantonale di Berna ha già annunciato entro la fine del mese di ottobre un adeguamento della fascia dei tassi di interesse per una data ulteriore, si applica quest’ultima fascia. Per l’adeguamento della somma forfetaria relativa alla locazione sono presi in considerazione i cam- biamenti della fascia dei tassi di interesse per il 50 per cento e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per il 40 per cento.
Art. 26 cpv. 2 lett. a 2 L’Ufficio federale fissa le somme forfetarie giornaliere per minorenni, giovani adulti e maggiorenni per ogni Cantone alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente. Il calcolo si fonda su: a. i premi medi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie pubblicati annualmente dall’Ufficio federale della sanità pubblica;
1 RS 142.312
2004-2144 5007
Ordinanza 2 sull’asilo RU 2004
Art. 28 cpv. 1 lett. b e c 1 Qualora le spese qui di seguito non siano assunte da istituzioni assicurative o da altre istituzioni responsabili dei costi, la Confederazione rimborsa ai Cantoni, fatti salvi i capoversi 2 a 5, gli esborsi effettivi per: b. l’istruzione scolastica speciale secondo l’articolo 19 LAI2; c. l’assegno per grandi invalidi ai minorenni conformemente agli articoli 42 a 42ter LAI;
Art. 30 cpv. 3 3 L’importo forfetario previsto dal capoverso 2 variabile P ammonta a 830.40 fran- chi sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 107.4 punti (stato dell’indice: 31 ottobre 2001; base 1993 = 100). L’Ufficio federale lo adegua a tale
II Disposizione transitoria Ai sensi dell’articolo 30 capoverso 3 l’importo forfetario per il 2005 è adeguato al rincaro sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2004.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 831.20