AS 2006 4395
Ordinanza sulla radiotelevisione
Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)
Modifica del 25 ottobre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2
2 La quota attribuita ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’esercizio
dell’emittente radiofonica locale o regionale e al massimo al 25 per cento dei costi d’esercizio dell’emittente televisiva locale o regionale; se il programma è finanziato senza pubblicità, può essere aumentata fino alla metà dei costi d’esercizio. I contri- buti sono concessi per un anno e possono essere rinnovati.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2006.
25 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 784.401
2006-2095 4395
Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2006
4396