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AS 2007 5611

Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull’asilo 3, OAsi 3)

Modifica del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 3 dell’11 agosto 19991 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali è modificata come segue:

In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFM» quando designa l’Ufficio federale della migrazione.

Art. 1 rimando, cpv. 1 lett. d e f, cpv. 4 e 6 (art. 96 LAsi; art. 31 LStr e art. 9 cpv. 2 lett. a LSISA2)

1 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) gestisce, per l’adempimento dei suoi

compiti legali, i seguenti sistemi d’informazione: d. abrogata f. banca dati finanziamento asilo (Finasi);

4 Abrogato

6 Nella banca dati Finasi sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfettarie giusta gli articoli 20, 22, 24, 26, 28 e 31 dell’ordinanza 2 dell'11 agosto 19993 sull’asilo (OAsi 2) e l’articolo 18 dell’ordinanza del 24 ottobre 20074 sull’integrazione degli stranieri (OIntS). Essa contiene i seguenti dati personali di rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, attività lucrativa e numero personale. I dati sono registrati per motivi di controllo nella banca dati Finasi per una durata di tre anni. Trascorso questo termine i documenti designati dall’Archivio federale come non degni di essere archiviati sono cancellati. Hanno accesso ai dati tutti i collaboratori dell’UFM che si occupano del versamento delle somme forfettarie.

1 RS 142.314 2 LF del 20 giu. 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) (RS 142.51). 3 RS 142.312; RU 2007 5585 4 RS 142.205; RU 2007 5551

2006-3293 5611

Ordinanza 3 sull’asilo RU 2007

Art. 2 Divieto di comunicare i dati (art. 97 cpv. 1 e 2 LAsi)

Le autorità federali e cantonali che intendono comunicare al Paese d’origine o di provenienza dati di richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera devono dapprima accertarsi presso l’UFM che in primo grado la domanda d’asilo è stata respinta o è stata emanata una decisione di non entrata nel merito o che con la comunicazione non mettono in pericolo né le persone interessate né i loro congiunti.

Art. 4 Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale

L’UFM comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale infor- mazioni e mezzi di prova qualora sussistano seri motivi di sospettare che sia stato commesso un crimine di cui all’articolo 1 capoverso F lettere a e c della Convenzio- ne del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati.

Art. 5 Dati biometrici 1 Per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici: a. impronte digitali; b. fotografie. 2 L’accesso ai dati di cui al capoverso 1 è retto dall’allegato 1 dell’ordinanza del 12 aprile 20066 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). I dati biometrici sono registrati nel sistema AFIS. Esso non contiene dati personali relativi agli interessati.

Art. 6 Esame dei dati biometrici (art. 99 LAsi e art. 13 cpv. 2 LSISA7) 1 Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni accompa- gnati da un genitore. 2 Sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni non accompa- gnati unicamente se l’esame di tali dati consente di dedurre informazioni sulla loro identità. 3 Nei casi in cui la domanda è presentata dall’estero, al confine, all’aeroporto o in un Cantone, spetta alle autorità ivi competenti rilevare i dati biometrici.

5 RS 0.142.30 6 RS 142.513 7 RS 142.51

Ordinanza 3 sull’asilo RU 2007

4 Nel caso di domande di persone che si trovano in carcere, l’UFM esige dall’Ufficio federale di polizia (Fedpol) le impronte digitali rilevate dalla polizia. Vi appone il numero di controllo del processo e trasmette indi il modulo a Fedpol, che lo registra separatamente come modulo concernente l’asilo. 5 L’UFM può incaricare ditte private di rilevare e esaminare i dati biometrici nei centri di registrazione e negli aeroporti, a condizione che tali ditte possano garantire l’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati. 6 Se necessario per chiarire reati, l’UFM mette i dati biometrici a disposizione degli organi di polizia che eseguono indagini. Questi dati possono essere trasmessi dagli organi di polizia ad autorità estere soltanto con il consenso dell’UFM. 7 Se dati biometrici di uffici di polizia esteri (INTERPOL) concordano con quelli dell’UFM, quest’ultimo decide, giusta l’articolo 97 capoverso 1 della LAsi, circa l’ammissibilità della trasmissione del risultato alle autorità estere.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza 3 sull’asilo RU 2007