AS 2009 2575
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 6 maggio 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 48 cpv. 1 1 Una fascia di superficie inerbita o da strame di una larghezza tra 3 e 6 metri deve essere mantenuta lungo entrambi i lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi. Questa fascia non è richiesta su entrambi i lati se uno di essi non si trova sulla super- ficie agricola utile propria o in affitto, o se la siepe, il boschetto campestre o riviera- sco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d’acqua.
Art. 49 Contributi 1 Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo estensivo e i terreni da strame è fissato come segue: a. nella zona di pianura 1500 franchi b. nella zona collinare 1200 franchi c. nelle zone di montagna I e II 700 franchi d. nelle zone di montagna III e IV 450 franchi. 2 Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo poco intensivo è di
300 franchi.
3 Il contributo annuo per ettaro per le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi, inclu- so il margine erboso, è fissato come segue: a. nella zona di pianura e nella zona collinare 2500 franchi b. nelle zone di montagna I e II 2100 franchi c. nelle zone di montagna III e IV 1900 franchi.
1 RS 910.13
2009-0181 2575
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2009
Art. 73d Abrogato
II
Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 14 novembre 20072 sui contributi d’estivazione
Art. 31a Abrogato
2. Ordinanza del 7 dicembre 19983 sui contributi nella campicoltura
Art. 17 Abrogato
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2009.
2 Gli articoli 48 capoverso 1 e 49 entrano in vigore il 1° gennaio 2010.
6 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 910.133 3 RS 910.17
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