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AS 2009 4553

Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE)

Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE)

del 26 agosto 2009

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane; visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le modalità della cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen alle frontiere esterne dello spazio Schengen ai sensi dei regola- menti (CE) n. 2007/20043 (regolamento FRONTEX) e n. 863/20074 (regolamento RABIT) nonché l’impiego di consulenti in materia di documenti. 2 Per quanto attiene al personale svizzero ai sensi dell’articolo 2 lettera a, la presente ordinanza disciplina le modalità dell’impiego, sempre che la competenza in materia non spetti allo Stato ospitante, nonché le particolarità del rapporto di lavoro. 3 Per quanto attiene al personale estero ai sensi dell’articolo 2 lettera b, la presente ordinanza disciplina le modalità dell’impiego in Svizzera.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. personale svizzero: i collaboratori delle autorità di frontiera svizzere che, sotto la direzione del Corpo delle guardie di confine (Cgcf), partecipano uni- tamente al personale estero a impieghi in altri Stati Schengen volti a proteg-

RS 631.062 3 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ott. 2004 che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1; modificato dal regolamento (CE) n. 863/2007, GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.

4 Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio

dell’11 lug. 2007 che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitata- mente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati, GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.

2009-0266 4553

Cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di RU 2009

gere le frontiere esterne dello spazio Schengen o che operano in qualità di consulenti in materia di documenti in Stati Schengen o in Stati terzi; b. personale estero: i collaboratori delle autorità estere di protezione dei con- fini che partecipano in Svizzera, unitamente al personale svizzero, a impie- ghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen; c. Stati Schengen: gli Stati vincolati da uno degli accordi di associazione alla normativa di Schengen menzionati nell’allegato 1.

Art. 3 Competenze 1 Il Cgcf è competente per la collaborazione con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (FRONTEX). In particolare esso: a. fa parte del consiglio d’amministrazione di FRONTEX; b. è il referente nazionale ai sensi dell’articolo 8 septies del regolamento FRONTEX; c. è competente per l’attuazione delle decisioni del consiglio d’amministra- zione e a questo scopo può concludere accordi con FRONTEX.

2 In caso di impiego in Svizzera, il Cgcf è competente per:

a. la presentazione a FRONTEX di domande di distaccamento di squadre di intervento in Svizzera nonché la partecipazione all’elaborazione del piano operativo; b. la direzione operativa del personale estero.

3 In caso di impiego all’estero, il Cgcf è competente per:

a. la selezione e la durata dell’impiego del proprio personale; b. il rigetto delle richieste secondo l’articolo 4 paragrafo 3 del regolamento RABIT.

Sezione 2: Impiego di personale svizzero all’estero

Art. 4 Personale d’impiego 1 Il Cgcf dispone di un pool di collaboratori specializzati, formato e perfezionato appositamente per impieghi all’estero. 2 La partecipazione al pool di collaboratori è facoltativa. I presupposti per la forma- zione, il perfezionamento e l’uscita dal pool sono stabiliti in un accordo aggiuntivo al contratto di lavoro esistente. 3 Le regole d’impiego valide per ogni collaboratore del pool sono stabilite dal Cgcf in un ordine d’impiego. Quest’ultimo si fonda sull’ordine d’impiego di FRONTEX.

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Art. 5 Responsabilità

1 Lo Stato ospitante è responsabile dei danni provocati dal personale svizzero

all’estero. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, si applica la legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità, qualora lo Stato ospitante esiga dalla Svizzera il risarcimento degli importi versati. 2 I membri del Cgcf che commettono un reato in occasione di un impiego all’estero sottostanno al diritto dello Stato ospitante. Se quest’ultimo rinuncia al persegui- mento penale, si applica il Codice penale militare del 13 giugno 19276.

Art. 6 Equipaggiamento e armamento

1 Il Cgcf stabilisce l’equipaggiamento del personale d’impiego e se ne assume i

costi. 2 Il personale svizzero è autorizzato a portare con sé all’estero armi e equipaggia- mento ai sensi dell’articolo 227 dell’ordinanza del 1° novembre 20067 sulle dogane (OD). Sono fatte salve prescrizioni più severe dello Stato ospitante. 3 L’impiego di armi all’estero è retto dal diritto dello Stato ospitante, a condizione che esso non preveda un impiego più ampio di quello previsto agli articoli 229– 232 OD.

Art. 7 Esportazione e reimportazione di armi, materiale e cani di servizio 1 Il personale svizzero è autorizzato a esportare e reimportare le armi e il materiale di cui necessita all’estero nell’ambito di impieghi o a scopo di formazione. La tesse- ra di servizio vale come documento di legittimazione. 2 All’esportazione e alla reimportazione di cani di servizio si applica per analogia l’ordinanza del 18 aprile 20078 concernente l’importazione di animali da compagnia.

Art. 8 Supporto logistico Su richiesta e se necessario e possibile, altre unità amministrative supportano gli impieghi del personale svizzero all’estero offrendo materiale e servizi logistici e di trasporto.

5 RS 170.32 6 RS 321.0 7 RS 631.01 8 RS 916.443.14

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Sezione 3: Tempo di lavoro, vacanze e congedi del personale svizzero all’estero

Art. 9 Tempo di lavoro e giorni di libero

1 Il tempo di lavoro dipende dalle esigenze dell’impiego.

2 È considerato tempo d’impiego il tempo durante il quale i collaboratori non svol- gono il regolare servizio del Cgcf. Ne fanno parte in particolare i giorni di briefing, i giorni necessari per preparare i bagagli, i giorni di libero supplementari ai sensi del capoverso 3, nonché il tempo compreso tra l’inizio e la fine dell’impiego, nel quale è incluso il tempo necessario per il viaggio. 3 Ogni impiego della durata di quattro settimane dà diritto a un giorno di libero. In tal modo sono compensati i giorni festivi del luogo d’impiego. Per i giorni festivi riconosciuti in tutta la Svizzera che cadono in un giorno feriale sono accordati giorni di libero supplementari. 4 I giorni di libero risultanti dal periodo d’impiego devono essere compensati e presi nel corso di tale periodo. I saldi dei giorni non compensati o non presi decadono alla fine dell’impiego e non vengono compensati con prestazioni in denaro o altre agevo- lazioni. In casi motivati, la Direzione generale delle dogane (DGD) può autorizzare eccezioni. 5 Terminato l’impiego, non sussiste il diritto di compensazione del tempo di lavoro o a indennità per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario o lavoro domenicale e not- turno.

Art. 10 Viaggi di vacanza 1 Il personale ha diritto a un viaggio di vacanza pagato ogni sei mesi di impiego. Il viaggio può essere effettuato al più presto dopo tre mesi completi d’impiego. 2 Il diritto ai viaggi di vacanza si estingue con il sorgere di un nuovo diritto o con la conclusione dell’impiego. 3 La DGD si assume i costi del viaggio di vacanza, corrispondenti però al massimo al prezzo più conveniente di un viaggio diretto in classe economica fra il luogo d’impiego e la Svizzera o il luogo di residenza all’estero. È fatto salvo l’articolo 13 capoverso 2.

Art. 11 Congedo e viaggi di congedo 1 Il personale ha diritto al massimo a due giorni di congedo pagati per preparare e disfare i bagagli, sia all’inizio che al termine dell’impiego. 2 In caso di matrimonio, nascita e decesso nonché in caso di malattia e infortunio ai sensi dell’articolo 40 capoverso 3 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20019 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers), il congedo può essere prolungato per la durata del viaggio, tuttavia al massimo di quattro giorni.

9 RS 172.220.111.31

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3 La DGD può assumersi i costi di viaggio nei casi di cui all’articolo 40 capoverso 3 lettere a–e nonché g O-OPers. L’articolo 10 capoverso 3 si applica per analogia.

Sezione 4: Altre prestazioni del datore di lavoro al personale svizzero all’estero

Art. 12 Documenti di viaggio e di legittimazione La DGD procura, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), i documenti di viaggio e di legittimazione necessari.

Art. 13 Spese di viaggio 1 La DGD si assume i costi del viaggio diretto di andata e ritorno. Tali costi sono calcolati in conformità agli articoli 45, 46 e 47 capoverso 1 O-OPers10. 2 Le spese di viaggio non sono rimborsate quando è data la possibilità di viaggiare gratuitamente.

3 È vietato l’impiego di veicoli a motore privati.

Art. 14 Spese per il trasporto degli effetti personali 1 A seconda della durata dell’impiego e delle condizioni vigenti sul posto, gli effetti personali possono essere trasportati come bagaglio accompagnato o in eccedenza oppure come merce. 2 La DGD organizza il trasporto degli effetti personali e se ne assume i costi effet- tivi.

3 Le modalità e l’entità del trasporto sono determinate in base all’allegato 2.

4 I bagagli immediatamente necessari sul luogo d’impiego possono essere trasportati come bagaglio in eccedenza fino a un massimo di 50 kg.

Art. 15 Indennità d’impiego 1 Per ogni impiego è corrisposta un’indennità d’impiego di 60 franchi al giorno. Essa costituisce un indennizzo per le particolari condizioni d’impiego, come disponibilità permanente, privazioni ed elevati rischi nonché una compensazione materiale per i costi supplementari direttamente connessi con l’impiego. 2 Con l’indennità d’impiego si considerano compensati i diritti derivanti, nell’ambito del regolare servizio del Cgcf, dal lavoro domenicale, notturno, a squadre e dal servizio di picchetto.

3 Il diritto all’indennità d’impiego sussiste per l’intera durata dell’impiego.

10 RS 172.220.111.31

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Art. 16 Spese per pasti e pernottamenti 1 Il rimborso dei pasti e dei pernottamenti si fonda, per analogia, sui rimborsi fissati all’articolo 67 dell’ordinanza del DFAE del 20 settembre 200211 concernente l’ordinanza sul personale federale. 2 La DGD può versare un’indennità giornaliera per i pasti corrispondente ai costi abituali locali. L’indennità può essere ridotta dopo 60 giorni d’impiego. 3 La DGD può rimborsare le spese effettive di un alloggio appropriato e usuale per il luogo. Le spese d’alloggio in albergo sono pagate al massimo per i primi 60 giorni d’impiego. È possibile derogare a questo termine per motivi di sicurezza o se le circostanze lo richiedono.

Art. 17 Limitazione di indennità e compensazioni orarie 1 Per la durata dell’impiego non si ha diritto a indennità né a compensazioni orarie per il lavoro domenicale, notturno, a squadre e per il servizio di picchetto. 2 La limitazione non si applica all’indennità di residenza ai sensi dell’articolo 43 dell’ordinanza del 3 luglio 200112 sul personale federale (OPers), all’indennità in funzione del mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 50 OPers e all’indennità di funzione ai sensi dell’articolo 46 OPers.

Art. 18 Assicurazione D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, la DGD stabilisce eventuali prestazioni adeguate della Confederazione per i rischi legati al salvataggio, al rimpa- trio, alle spese di cura, all’invalidità e al decesso che eccedono le prestazioni dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni nonché delle assicurazioni malattia del personale.

Art. 19 Infortuni professionali e malattie professionali 1 Sono considerati infortuni professionali del personale svizzero impiegato all’estero in particolare gli infortuni in seguito a un atto di violenza rivolto contro di essi a causa della loro funzione nonché in seguito ad azioni di guerra, rivoluzioni o tumul- ti. 2 Per il personale svizzero impiegato all’estero sono considerate malattie professio- nali equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie dovute alle condizioni igieniche e particolari nel luogo d’impiego.

11 RS 172.220.111.343.3 12 RS 172.220.111.3

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Art. 20 Tutela della salute La DGD adotta le misure necessarie a salvaguardare e migliorare la tutela della salute dei membri del pool di collaboratori e ad assicurarne la salute fisica e psichica.

Art. 21 Assistenza nell’ambito di procedimenti In casi eccezionali la DGD può offrire assistenza giuridica e finanziaria al personale svizzero implicato in un procedimento civile o penale nell’esercizio delle sue fun- zioni all’estero. Essa assiste il personale interessato, segnatamente nella ricerca di un patrocinatore legale all’estero.

Sezione 5: Personale estero in Svizzera

Art. 22 Subordinazione e competenze

1 Durante l’impiego in Svizzera il personale estero è subordinato al Cgcf.

2 Il Cgcf concorda i mezzi e le modalità dell’impiego con FRONTEX e gli altri Stati Schengen. 3 Il personale estero è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la dire- zione del personale svizzero.

4 Le competenze possono essere revocate in casi motivati.

5 In caso d’impiego, il personale estero porta un segno distintivo e indossa la propria uniforme nazionale. Il Cgcf può ordinare eccezioni.

Art. 23 Rapporto di lavoro e norme disciplinari Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine.

Art. 24 Equipaggiamento e armamento

1 Il personale estero può portare con sé armi ed equipaggiamento ai sensi

dell’articolo 227 OD13. 2 L’impiego di armi e di mezzi coattivi è retto dagli articoli 229–232 OD. Il Cgcf può ordinare restrizioni in singoli casi.

Art. 25 Sistemi d’informazione e protezione dei dati 1 Il personale estero dispone degli stessi diritti d’accesso ai sistemi d’informazione dell’Amministrazione delle dogane di cui godono i collaboratori del Cgcf.

13 RS 631.01

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2 È applicabile l’ordinanza del 4 aprile 200714 sul trattamento dei dati personali nell’Amministrazione federale delle dogane; tuttavia, l’accesso ai sistemi d’informa- zione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero.

3 Il Cgcf può limitare i diritti d’accesso in singoli casi.

Art. 26 Importazione, esportazione e transito di armi, materiale e cani di servizio 1 Il personale estero non necessita di un permesso d’importazione, d’esportazione o di transito per le armi e il materiale che porta con sé in Svizzera nell’ambito di impieghi o a scopo di formazione. La tessera di servizio vale come documento di legittimazione per l’importazione, l’esportazione e il transito di armi e materiale. 2 L’ordinanza del 18 aprile 200715 concernente l’importazione di animali da compa- gnia si applica per analogia all’importazione, all’esportazione e al transito di cani di servizio.

Art. 27 Responsabilità 1 La legge del 14 marzo 195816 sulla responsabilità è applicabile ai danni causati dal personale estero in Svizzera. 2 Il Codice penale militare del 13 giugno 192717 è applicabile per analogia al perso- nale estero che commette un reato durante l’impiego in Svizzera e sotto la direzione del Cgcf.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 28 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2009.

26 agosto 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

14 RS 631.061 15 RS 916.443.14 16 RS 170.32 17 RS 321.0

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Allegato 1 (art. 2 lett. c)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono: a. l’Accordo del 26 ottobre 200418 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS); b. l’Accordo del 26 ottobre 200419 sotto forma di scambio di lettere tra il Con- siglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comi- tati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri ese- cutivi; c. l’Accordo del 17 dicembre 200420 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; d. l’Accordo del 28 aprile 200521 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. il Protocollo del 28 febbraio 200822 tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

18 RS 0.362.31 19 RS 0.362.1 20 RS 0.362.32 21 RS 0.362.33

22 RS 0.362.311; RU … (non ancora in vigore)

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Allegato 2 (art. 14 cpv. 3)

Trasporto di effetti personali Paese d’origine – Paese ospitante

Durata fino a tre mesi inclusi da tre mesi a un anno da uno a due anni più di due anni dell’impiego incluso inclusi

o 25 kg di merce 100 kg di merce 250 kg di merce 500 kg di merce trasportata per via trasportata per via trasportata per via trasportata per via aerea aerea aerea aerea oppure – – 500 kg di merce 1000 kg di merce trasportata per via trasportata per via + 50 kg per via + 50 kg per via aerea aerea

Paese ospitante – Paese d’origine o Paese ospitante – Paese ospitante

Durata fino a tre mesi inclusi da tre mesi a un anno da uno a due anni più di due anni dell’impiego incluso inclusi

o 30 kg di merce 120 kg di merce 300 kg di merce 600 kg di merce trasportata per via trasportata per via trasportata per via trasportata per via aerea aerea aerea aerea oppure – – 500 kg di merce 1000 kg di merce trasportata per via trasportata per via + 50 kg per via + 50 kg per via aerea

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