AS 2009 5855
Ordinanza sulla radiotelevisione
Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)
Modifica del 4 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 78 cpv. 2
2 La tariffa oraria è di 210 franchi.
Art. 79 cpv. 1
1 Per il rilascio, la modifica o la soppressione di una concessione relativa
all’emittenza di un programma radiotelevisivo si applica una tariffa oraria ridotta, di
84 franchi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 784.401
2009-0849 5855
Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2009
5856