AS 2010 1863
Ordinanza dell'UFSP concernente l'iscrizione di principi attivi nell'elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi secondo l'allegato 1 dell'ordinanza sui biocidi
Ordinanza dell’UFSP concernente l’iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sui biocidi
Modifica del 28 aprile 2010
L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:
I L’allegato 1 dell’OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.
Sostituzione di un’espressione In tutto l’allegato, l’espressione «valutazione dei rischi effettuata a livello comunita- rio» è sostituita con l’espressione «valutazione dei rischi effettuata dalla CE».
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2010.
28 aprile 2010 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
1 RS 813.12
2010-0615 1863
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sui biocidi RU 2010
Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 lett. a)
Elenco I: Principi attivi destinati ai biocidi con indicazione dei requisiti
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche2 Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
Acroleina Acrilaldeide 913 g/kg 1° settembre 31 agosto 2020 12 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un Numero CE: 203-453-4 2010 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV Numero CAS: 107-02-8 valutano, se pertinente per quel prodotto particolare, i gruppi di persone che possono essere esposti al prodot- to e l’uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. le acque reflue contenenti acroleina devono essere
monitorate prima dello scarico, salvo se si può di- mostrare che i rischi per l’ambiente possono essere ridotti con altri mezzi. Se necessario, dati i rischi che sussistono per l’ambiente marino, le acque reflue devono essere mantenute in apposite vasche o serbatoi o adeguatamente trattate prima dello scarico;
2 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’all. VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb. 1998, relativa all’immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.
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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
2. i prodotti omologati per usi industriali o professio-
nali devono essere utilizzati indossando gli opportu- ni dispositivi di protezione individuale, e previa definizione di procedure operative sicure, salvo se nella domanda di omologazione per il prodotto si può dimostrare che i rischi per gli utilizzatori indu- striali o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.
Brodifacum 3-[3’-(4’-bromobifenil- 950 g/kg 1° febbraio 2012 31 gennaio 2017 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: 4-il)-1,2,3,4-tetraidro- 1. la concentrazione nominale del principio attivo nei 1-naftil]-4-idrossicumarina prodotti non deve eccedere 50 mg/kg e sono omolo- Numero CE: 259-980-5 gati solo prodotti pronti all’uso; Numero CAS: 56073-10-0 2. i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;
3. i prodotti non devono essere utilizzati come polvere
tracciante;
4. l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli
animali non bersaglio e l’ambiente deve essere ridotta al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono in particolare la destina- zione a uso esclusivamente professionale, la defini- zione di un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomis- sioni.
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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
Flocoumafen 4-idrossi-3- 955 g/kg 1° ottobre 2011 30 settembre 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: [(1RS,3RS;1RS,3RS)- 2016 1. la concentrazione nominale del principio attivo nei 1,2,3,4-tetraidro-3- prodotti non deve superare 50 mg/kg e sono omolo- [4-(4-trifluorometilben- gati solo prodotti pronti all’uso; zilossi)fenil]-1- 2. i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se naftil]cumarina del caso, un colorante; Numero CE: 421-960-0 3. i prodotti non devono essere utilizzati come polvere Numero CAS: 90035-08-8 tracciante;
4. l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli
animali non bersaglio e l’ambiente deve essere ridotta al minimo studiando e adottando tutte le mi- sure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono in particolare la destina- zione a uso esclusivamente professionale, la defini- zione di un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomis- sioni.
Fosfuro Fosfuro d’alluminio 830 g/kg 1° febbraio 2012 31 gennaio 2022 18 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un d’alluminio Numero CE: 244-088-0 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV che rilascia Numero CAS: 20859-73-8 valutano, se pertinente per quel prodotto particolare, gli fosfina usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE. In particolare, se rilevante, gli SV valutano l’uso in ambienti esterni. Nel rilasciare l’omologazione per il prodotto, gli SV assicurano che siano svolte adeguate prove sui residui per consentire di valutare i rischi per i consumatori e che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni
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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
specifiche per ridurre i rischi rilevati. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. i prodotti possono essere forniti unicamente sotto
forma di prodotti pronti per l’uso a professionisti appositamente formati e possono essere utilizzati soltanto da questi ultimi;
2. in considerazione dei rischi rilevati a carico degli
operatori, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi. Tali misure comprendono in partico- lare l’uso degli opportuni dispositivi di protezione individuale e di apparecchi respiratori, l’uso di ap- plicatori e la presentazione del prodotto in un forma- to idoneo a mantenere l’esposizione dell’operatore entro un livello accettabile. Per l’uso in interni, le misure comprendono anche la protezione degli ope- ratori e dei lavoratori durante la fumigazione, la pro- tezione dei lavoratori al rientro (dopo la fumiga- zione) e la protezione dei presenti nelle vicinanze da eventuali fuoriuscite di gas;
3. per i prodotti contenenti fosfuro di alluminio che
potrebbero lasciare residui nelle derrate alimentari, le etichette o le schede di sicurezza dei prodotti omologati devono riportare istruzioni per l’uso, ad esempio il rispetto di periodi di attesa, che garanti- scano il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza del 26 giugno 19953 sulle sostanze estranee e sui com- ponenti (OSoE).
3 RS 817.021.23
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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
Fosfuro Difosfuro di trimagnesio 880 g/kg 1° febbraio 2012 31 gennaio 2022 18 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un di magnesio Numero CE: 235-023-7 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV che rilascia Numero CAS: 12057-74-8 valutano, se pertinente per quel prodotto particolare, gli fosfina usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE. In particolare, se rilevante, gli SV valutano l’uso in ambienti esterni. Nel rilasciare le omologazioni per il prodotto gli SV assicurano che siano svolte adeguate prove sui residui per consentire di valutare i rischi per i consumatori e che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. i prodotti possono essere forniti unicamente sotto
forma di prodotti pronti per l’uso a professionisti appositamente formati e possono essere utilizzati soltanto da questi ultimi;
2. in considerazione dei rischi rilevati a carico degli
operatori, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi. Tali misure comprendono in particolare l’uso degli opportuni dispositivi di protezione individuale e di apparecchi respiratori, l’uso di applicatori e la presentazione del prodotto in un formato idoneo a mantenere l’esposizione dell’operatore entro un livello accettabile. Per l’uso in interni, le misure compren- dono anche la protezione degli operatori e dei
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sui biocidi RU 2010
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
lavoratori durante la fumigazione, la protezione dei lavoratori al rientro (dopo la fumigazione) e la pro- tezione dei presenti nelle vicinanze da eventuali fuoriuscite di gas;
3. per i prodotti contenenti fosfuro di magnesio che
potrebbero lasciare residui nelle derrate alimentari, le etichette o le schede di sicurezza dei prodotti omologati devono riportare istruzioni per l’uso, ad esempio il rispetto di periodi di attesa, che garanti- scano il rispetto delle disposizioni dell’OSoE.
Tolilfluanide Dicloro-N- 960 g/kg 1° ottobre 2011 30 settembre 8 I prodotti non possono essere omologati per il tratta- [(dimetilammino) 2021 mento in situ di legno in ambienti esterni o di legno solfonil]fluoro- N- destinato a essere esposto agli agenti atmosferici. (p-tolil)metan- L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: solfenammide/ 1. alla luce delle constatazioni fatte durante la valuta- Tolilfluanide zione del rischio, i prodotti omologati per uso indu- Numero CE: 211-986-9 striale o professionale devono essere utilizzati Numero CAS: 731-27-1 indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, salvo se la domanda di omologazione del prodotto dimostra che i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi;
2. in considerazione dei rischi rilevati a carico della
matrice suolo e della matrice acqua, occorre prende- re opportune misure di riduzione del rischio al fine di tutelare dette matrici. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati per uso industriale o professionale speci- ficano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato o su ripiani rigidi
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sui biocidi RU 2010
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto del prodotto nel suolo o nelle acque, e che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o smaltimento.
Warfarin (RS)-4-idrossi-3-(3- 990 g/kg 1° febbraio 2012 31 gennaio 2017 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: ossi-1-fenil-butil)- 1. la concentrazione nominale del principio attivo non cumarina deve superare 790 mg/kg e sono omologati solo Numero CE: 201-377-6 prodotti pronti per l’uso; Numero CAS: 81-81-2 2. i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;
3. l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli
animali non bersaglio e l’ambiente deve essere ridotta al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono in particolare la destina- zione a uso esclusivamente professionale, la defini- zione di un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomis- sioni.
Warfarin 2-ossi-3-(3-ossi-1- 910 g/kg 1° febbraio 2012 31 gennaio 2017 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: sodico fenilbutil)cromo-4- 1. la concentrazione nominale del principio attivo non olato di sodio deve superare 790 mg/kg e sono omologati solo Numero CE: 204-929-4 prodotti pronti per l’uso; Numero CAS: 129-06-6 2. i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;
3. l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo,
gli animali non bersaglio e l’ambiente deve essere ridotta al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili.
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sui biocidi RU 2010
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
Tali misure comprendono in particolare la destina- zione a uso esclusivamente professionale, la defini- zione di un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomis- sioni.
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2010 secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sui biocidi