AS 2011 3435
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 10 e 22 giugno 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutto il testo la forma abbreviata «Ufficio federale» è sostituita con l’acronimo «UFAS».
Art. 9 cpv. 4 4 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) impartisce direttive alle casse di compensazione dell’AVS, in particolare sulla procedura, sul momento del con- trollo e sui documenti da presentare.
Art 10 Obbligo d’informare del datore di lavoro (art. 11 e 52c LPP)
Il datore di lavoro deve annunciare all’istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all’assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all’ufficio di revisione tutte le informazioni di cui quest’ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze.
Art. 27g, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 1bis Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale (art. 53d cpv. 1, 72a cpv. 4 LPP e art. 23 cpv. 1 LFLP) 1bis Gli istituti di previdenza che soddisfano le condizioni della capitalizzazione integrale costituiscono fondi liberi se le loro riserve di fluttuazione hanno raggiunto il valore che si sono posti come obiettivo. Per il calcolo dei fondi liberi l’istituto deve basarsi su un bilancio commerciale e un bilancio tecnico commentati, dai quali risulti chiaramente la situazione finanziaria effettiva.
1 RS 831.441.1
2010-1319 3435
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. OPP 2 RU 2011
Capitolo 3: Organizzazione Sezione 1: Organo supremo
Art. 33 (art. 51 e 51a LPP)
L’organo supremo di un istituto di previdenza deve contare almeno quattro membri. In casi motivati, in particolare durante una liquidazione, l’autorità di vigilanza può ammettere eccezionalmente un numero inferiore di membri.
Sezione 2: Ufficio di revisione
Art. 34 Indipendenza (art. 52a cpv. 1 LPP) 1 L’ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.
2 Sono incompatibili con l’indipendenza in particolare:
a. l’appartenenza all’organo supremo o all’organo di gestione dell’istituto di previdenza, un’altra funzione decisionale in seno all’istituto o un rapporto di lavoro con esso; b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all’organo di gestione dell’istituto di previdenza; c. una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell’organo supremo o dell’organo di gestione oppure con un’altra persona con funzione decisionale; d. la partecipazione all’attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione; e. l’assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell’ufficio di revisione al risultato della verifica; g. la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell’azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. 3 Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano a tutte le persone parteci- panti alla revisione. Se l’ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano anche ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.
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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. OPP 2 RU 2011
Art. 35 Compiti (art. 52c cpv. 1 lett. b e c LPP) 1 Nell’ambito delle verifiche concernenti l’organizzazione e la gestione dell’istituto di previdenza, l’ufficio di revisione attesta altresì l’esistenza di un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’istituto. 2 L’ufficio di revisione verifica per campionatura e in funzione dei rischi che le indicazioni di cui all’articolo 48l siano complete e siano state controllate dall’organo supremo. In quanto sia necessario per verificare l’esattezza dei dati, le persone interessate devono rendere nota la propria situazione patrimoniale. 3 Qualora la gestione, l’amministrazione o l’amministrazione del patrimonio di un istituto di previdenza sia interamente o parzialmente delegata a terzi, l’ufficio di revisione esamina debitamente anche l’attività di questi ultimi.
Art. 35a, rimando contenuto nella rubrica, nonché cpv. 1 e 2, frase introduttiva Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza (art. 52c cpv. 1 e 2 LPP) 1 In caso di copertura insufficiente, l’ufficio di revisione chiarisce al più tardi al momento dell’esame ordinario se sia stata effettuata la comunicazione all’autorità di vigilanza conformemente all’articolo 44. In assenza di tale comunicazione, fa tem- pestivamente rapporto all’autorità di vigilanza.
2 Nel suo rapporto annuale, l’ufficio di revisione indica in particolare:
Art. 36 Rapporti con l’autorità di vigilanza (art. 52c, 62 cpv. 1 e 62a LPP) 1 Se nel corso delle sue verifiche l’ufficio di revisione constata irregolarità, deve assegnare all’organo supremo un termine adeguato per regolarizzare la situazione. In caso d’inosservanza di questo termine, informerà l’autorità di vigilanza. 2 Qualora venga a conoscenza di fatti suscettibili di porre in forse la buona reputa- zione o la garanzia di un’attività ineccepibile da parte dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale, l’ufficio di revisione lo comunica all’organo supremo e all’autorità di vigilanza. 3 L’ufficio di revisione è tenuto a informare senza indugio l’autorità di vigilanza se:
a. la situazione dell’istituto richiede un intervento rapido; b. il suo mandato scade; o c. gli è stata revocata l’abilitazione ai sensi della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori.
2 RS 221.302
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Sezione 3: Perito in materia di previdenza professionale
Art. 37 e 39 Abrogati
Art. 40 Indipendenza (art. 52a cpv. 1 LPP) 1 Il perito in materia di previdenza professionale dev’essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.
2 Sono incompatibili con l’indipendenza in particolare:
a. l’appartenenza all’organo supremo o all’organo di gestione dell’istituto di previdenza, un’altra funzione decisionale in seno all’istituto o un rapporto di lavoro con esso; b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all’organo di gestione dell’istituto di previdenza; c. una stretta relazione familiare o economica con un membro dell’organo supremo o dell’organo di gestione oppure con un’altra persona con funzione decisionale; d. la partecipazione alla gestione; e. l’assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine; f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza pro- fessionale al risultato della verifica; g. una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell’azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro. 3 Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano a tutte le persone parteci- panti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano anche ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisio- nale.
Art. 41, rimando contenuto nella rubrica Rapporti con l’autorità di vigilanza (art. 52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP)
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Art. 41a, rimando contenuto nella rubrica Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza (art. 52e e 65d LPP)
Art. 44, rimando contenuto nella rubrica, nonché cpv. 2, frase introduttiva Copertura insufficiente (art. 65, 65c, 65d cpv. 4 e 72a–72g LPP) 2 Gli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione integrale, come pure quelli gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale, il cui grado di copertura è inferiore a quello iniziale (art. 72e LPP), devono informare adeguatamente l’autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite:
Art. 44c e 45 Abrogati
Art. 46 Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate (art. 65b lett. c LPP) 1 Nel caso in cui le riserve di fluttuazione non siano state interamente alimentate, gli istituti collettivi e comuni soggetti alla legge del 17 dicembre 19933 sul libero pas- saggio possono concedere miglioramenti delle prestazioni se: a. il 50 per cento al massimo dell’eccedenza di ricavi prima della costituzione della riserva di fluttuazione è utilizzata per miglioramenti delle prestazioni; e b. la riserva di fluttuazione è alimentata almeno in misura del 75 per cento del corrente obiettivo di riferimento. 2 Le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d’assicurazione, accreditate a favore dell’avere di risparmio degli assicurati secondo l’articolo 68a LPP, non sono considerate un miglioramento delle prestazioni. 3 Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni econo- miche o finanziarie.
3 RS 831.42
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Art. 48a cpv. 1 lett. d–f e cpv. 3
1 Nel conto d’esercizio sono indicate le spese di amministrazione seguenti:
d. le spese per l’attività di mediazione e brokeraggio; e. le spese per l’ufficio di revisione e per il perito in materia di previdenza pro- fessionale; f. le spese per le autorità di vigilanza. 3 Qualora per uno o più investimenti le spese di amministrazione del patrimonio non possano essere indicate, l’entità del corrispondente patrimonio investito deve figu- rare separatamente nell’allegato al conto annuale. Ogni singolo investimento recherà menzione dell’ISIN (International Securities Identification Number), dell’offerente, della denominazione del prodotto, della quantità e del valore di mercato al termine fissato. L’organo supremo analizza annualmente la ponderazione e decide in merito alla continuazione di questa politica d’investimento.
Art. 48b Informazione delle casse pensioni affiliate (art. 65a cpv. 4 LPP) 1 Gli istituti collettivi devono informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:
a. l’ammontare dei contributi o dei premi complessivamente versati, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischio e delle spese; b. la parte di contributi o di premi che la cassa pensioni affiliata è tenuta a ver- sare, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese.
2 Devono inoltre informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:
a. il totale dei fondi liberi o delle eccedenze risultanti dai contratti d’assicura- zione; b. la chiave di ripartizione applicata in seno all’istituto collettivo; c. la quota di eccedenze spettante alla cassa pensioni affiliata.
Art. 48c Informazione degli assicurati (art. 86b cpv. 2 LPP) 1 Gli istituti collettivi devono indicare nell’allegato al conto annuale le informazioni di cui all’articolo 48b che li concernono.
2 La commissione di previdenza comunica per scritto agli assicurati che ne fanno
richiesta le informazioni concernenti la cassa pensioni affiliata.
Art. 48d Abrogato
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Sezione 2b: Integrità e lealtà dei responsabili
Art. 48f Requisiti dei membri dell’organo di gestione e degli amministratori di patrimoni (art. 51b cpv. 1 LPP) 1 Le persone che si occupano della gestione di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza profes- sionale. 2 Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono essere abilitate a tale scopo e offrire garanzia di adempiere in particolare i requisiti di cui all’articolo 51b capoverso 1 LPP, nonché di rispettare gli articoli 48g–48l. 3 Possono essere incaricati di investire e amministrare patrimoni di previdenza in qualità di persone e istituzioni esterne soltanto: a. le banche secondo la legge dell’8 novembre 19344 sulle banche; b. i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 19955 sulle borse; c. le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 20066 sugli investimenti collettivi; d. le assicurazioni secondo la legge del 17 dicembre 20047 sulla sorveglianza degli assicuratori; e. gli intermediari finanziari attivi all’estero, sottoposti a una vigilanza equiva- lente di un’autorità di vigilanza estera riconosciuta. 4 La Commissione di alta vigilanza può abilitare anche altre persone o istituzioni a svolgere i compiti di cui al capoverso 3.
Art. 48g Verifica dell’integrità e della lealtà dei responsabili (art. 51b cpv. 1 LPP) 1 La verifica dell’integrità e della lealtà dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale avviene di regola nel contesto della verifica di cui all’articolo 13 dell’ordinanza del 10 e 22 giugno
20118 concernente la vigilanza nella previdenza professionale.
2 Gli avvicendamenti di personale nell’organo supremo, nell’organo di gestione,
nell’amministrazione o nell’amministrazione patrimoniale devono essere comunicati senza indugio all’autorità di vigilanza competente. Quest’ultima può procedere a una verifica dell’integrità e della lealtà.
4 RS 952.0 5 RS 954.1 6 RS 951.31 7 RS 961.01 8 RS 831.435.1; RU 2011 3425
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Art. 48h Conflitti d’interesse (art. 51b cpv. 2 LPP) 1 Le persone esterne incaricate della gestione o dell’amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell’organo supremo dell’istituto. 2 I contratti di amministrazione patrimoniale, di assicurazione e di gestione che l’istituto conclude ai fini dell’attuazione della previdenza professionale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per l’istituto.
Art. 48i Negozi giuridici con persone vicine (art. 51c LPP) 1 In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L’aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza. 2 Sono considerate persone vicine in particolare il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, i parenti fino al secondo grado e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto.
Art. 48j Affari per conto proprio (art. 53a lett. a LPP) 1 Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell’interesse dell’istituto. In particolare, non sono autorizzate a: a. sfruttare la conoscenza di mandati dell’istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front/parallel/after running); b. compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall’istituto e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest’ultimo; è equiparata a un’operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma; c. modificare la composizione dei depositi dell’istituto in assenza di un interes- se economico di quest’ultimo.
Art. 48k Cessione di vantaggi patrimoniali (art. 53a lett. b LPP)
1 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell’amministrazione o
dell’amministrazione patrimoniale di un istituto di previdenza devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l’importo. Devono cedere obbligatoriamente all’istituto tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell’esercizio della loro attività per l’istituto. 2 Le persone o istituzioni esterne incaricate dell’intermediazione di affari previden- ziali devono informare il cliente, al primo contatto, sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da
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sottoporre all’istituto di previdenza e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e l’accettazione di indennità supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.
Art. 48l Obbligo di comunicare (art. 51b cpv. 2, 52c cpv. 1 lett. b e 53a lett. b LPP) 1 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell’amministrazione patri- moniale devono comunicare annualmente i propri legami d’interesse all’organo supremo. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d’affari con l’istituto. I membri dell’organo supremo dichiarano i propri legami d’interesse all’ufficio di revisione.
2 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell’amministrazione o
dell’amministrazione patrimoniale dell’istituto devono fornire ogni anno una dichia- razione scritta all’organo supremo in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all’articolo 48k.
Art. 49a cpv. 2 lett. c
2 L’organo supremo ha in particolare i seguenti compiti:
c. prende le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare gli arti- coli 48f–48l.
Art. 58a cpv. 3 3 L’istituto di previdenza deve informare senza indugio il proprio ufficio di revisione delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.
Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d’investimenti ad altri istituti della previdenza professionale (art. 71 cpv. 1 LPP)
Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche a: a. le fondazioni di finanziamento; b. i fondi padronali di previdenza; c. il fondo di garanzia.
Art. 60e, rubrica Emolumento per compiti particolari
Art. 60ebis Diritto di ricorso dell’UFAS L’UFAS è legittimato a interporre ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali e del Tribunale amministrativo federale.
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II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
IV
Disposizione transitoria della modifica del 10 e 22 giugno 2011 Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2012 i propri rego- lamenti e contratti, come pure la loro organizzazione, agli articoli 48f capoversi 1 e 2, 48g‒48l e 49a capoverso 2 introdotti dalla modifica del 10 e 22 giugno 2011. La prima verifica secondo le nuove disposizioni si svolge per l’esercizio 2012.
V Fatte salve le lettere a e b, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012: a. l’articolo 48f capoversi 1 e 2 nonché gli articoli 48g‒48l e 49a capoverso 2 entrano in vigore il 1° agosto 2011; b. l’articolo 48f capoversi 3 e 4 entra in vigore il 1° gennaio 2014.
10 e 22 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (art. 44 cpv. 1)
Calcolo dell’importo scoperto
1 Il grado di copertura dell’istituto di previdenza è determinato come segue:
Pp 100 = grado di copertura in percentuale Cp
Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accor- do di rinuncia all’utilizzazione. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale conformemente all’articolo 47 capoverso 2. La riserva di con- tributi dei datori di lavoro con rinuncia all’utilizzazione (RCDL con rinuncia all’utilizzazione), le riserve di fluttuazione e le riserve di fluttuazione nella ripartizione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile. Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiu- sura del bilancio (capitali a risparmio e capitali di copertura), compresi i necessari consolidamenti (p. es. in ragione dell’au- mento della speranza di vita). 2 Se il grado di copertura così calcolato è inferiore al 100 per cento, vi è copertura insufficiente ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1.
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Allegato (cifra III)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 22 giugno 19989 sul «Fondo di garanzia LPP»
Art. 3 Vigilanza La fondazione è sottoposta alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza.
Art. 6 cpv. 2 2 I rapporti tra il Consiglio di fondazione e l’organo di direzione sono disciplinati da un contratto. Quest’ultimo è sottoposto all’approvazione della Commissione di alta vigilanza.
Art. 7 Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale 1 L’ufficio di revisione del fondo di garanzia esamina annualmente la gestione, la contabilità e l’investimento del patrimonio del fondo di garanzia. 2 Qualora il fondo di garanzia si assuma rischi attuariali, il perito in materia di previ- denza professionale verifica periodicamente se il fondo di garanzia offre garanzia di poter adempiere i propri impegni.
Art. 8 Rapporto Il Consiglio di fondazione trasmette il rapporto dell’ufficio di revisione alla Com- missione di alta vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale.
Art. 9 cpv. 3
3 Le autorità di vigilanza e la Commissione di alta vigilanza hanno accesso
all’elenco.
9 RS 831.432.1
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Art. 14 cpv. 1 e 1bis
1 Sono finanziati mediante contributi degli istituti di previdenza registrati:
a. le sovvenzioni per struttura d’età sfavorevole (art. 56 cpv. 1 lett. a LPP); b. gli indennizzi all’istituto collettore per il controllo della riaffiliazione a un istituto di previdenza (art. 56 cpv. 1 lett. d LPP); c. gli indennizzi alle casse di compensazione AVS (art. 56 cpv. 1 lett. h LPP). 1bis Le altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b, c, e, f e g LPP) sono finanziate median- te contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP10.
Art. 15, rubrica, e cpv. 1 Contributi per sovvenzioni e indennizzi 1 La base di calcolo dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d’età sfavore- vole, per gli indennizzi all’istituto collettore per il controllo della riaffiliazione e per gli indennizzi alle casse di compensazione AVS è la somma dei salari coordinati di tutti gli assicurati secondo l’articolo 8 LPP tenuti a pagare contributi per le presta- zioni di vecchiaia.
Art. 17 cpv. 4 e 5 4 L’ufficio di revisione dell’istituto di previdenza attesta l’esattezza e la completezza delle informazioni. 5 Per la determinazione delle aliquote di contribuzione, l’organo di direzione del fondo di garanzia può chiedere agli istituti di previdenza ad esso affiliati le seguenti indicazioni supplementari: a. la quota degli averi di vecchiaia LPP rispetto alle prestazioni d’uscita; b. il grado di copertura; c. l’entità del tasso d’interesse tecnico.
Art. 18 cpv. 1 1 Il consiglio di fondazione determina ogni anno le aliquote di contribuzione e le sottopone per approvazione alla Commissione di alta vigilanza.
Art. 21 cpv. 1 1 Le domande di sovvenzioni per struttura d’età sfavorevole devono essere presen- tate entro il 30 giugno che segue l’anno civile determinante. L’ufficio di revisione dell’istituto di previdenza attesta l’esattezza e la completezza delle indicazioni.
10 RS 831.42
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Art. 23 cpv. 3 3 Gli istituti di previdenza comunicano al datore di lavoro la somma dei salari coor- dinati e gli accrediti di vecchiaia dei suoi lavoratori nella forma prescritta dall’organo di direzione del fondo di garanzia. L’ufficio di revisione dell’istituto di previdenza attesta l’esattezza e la completezza delle indicazioni.
Art. 25 cpv. 2 lett. b
2 Il risanamento non è più possibile quando:
b. nel caso di un collettivo di assicurati, è stata aperta una procedura di falli- mento o una procedura analoga nei confronti del datore di lavoro.
Art. 26 cpv. 4 4 Il fondo di garanzia può riprendere i casi di prestazioni trattati da istituti di previ- denza divenuti insolvibili. Il Consiglio di fondazione può emanare a questo propo- sito un regolamento che va sottoposto all’approvazione della Commissione di alta vigilanza.
2. Ordinanza del 3 ottobre 199411 sul libero passaggio
Art. 19b lett. c Il registro può essere consultato: c. dalla Commissione di alta vigilanza.
11 RS 831.425
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