AS 2011 5043
Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera
Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)
Modifica del 23 giugno 2011
La Banca nazionale svizzera ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 18 marzo 20041 sulla Banca nazionale è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
23 giugno 2011 In nome della Banca nazionale svizzera: Il presidente della Direzione generale, Philipp M. Hildebrand Un membro della Direzione generale, Thomas J. Jordan
1 RS 951.131
2011-1365 5043
Ordinanza sulla Banca nazionale RU 2011
Allegato (art. 5 cpv. 1) Titolo
Rilevazioni
La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Statistica relativa agli interessi del credito».
Denominazione della Inchiesta sulla concessione di crediti rilevazione: Oggetto della rilevazione: Indicazioni sulle modifiche dei criteri di concessione dei crediti, delle condizioni di credito e della doman- da di crediti; ripartizione dei debitori nelle categorie imprese (con suddivisione per dimensioni dell’im- presa) ed economie domestiche private, per tipo di credito, durata residua e sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Crediti in Svizzera: banche i cui crediti al settore non bancario in Svizzera superano 8 miliardi di franchi Crediti all’estero: banche in mani svizzere i cui crediti al settore non bancario all’estero superano
10 miliardi di franchi
Livello della rilevazione: Crediti in Svizzera: direzione Crediti all’estero: gruppo di società (conglomerato) Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 20 giorni Disposizioni speciali: –
Ordinanza sulla Banca nazionale RU 2011
La seguente rilevazione è introdotta dopo la rilevazione denominata «Traffico scritturale dei pagamenti – denaro elettronico».
Denominazione della Traffico scritturale dei pagamenti – pagamenti rilevazione: della clientela presso le banche e PostFinance Oggetto della rilevazione: Pagamenti della clientela presso le banche e Post- Finance effettuati o ricevuti nel corso di un trimestre; suddivisione dei pagamenti in entrata e in uscita; ripartizione per pagamenti in Svizzera e internazio- nali e per moneta; ulteriore ripartizione dei paga- menti in uscita in franchi svizzeri per tipo di ordine Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Le 25 banche più importanti per il traffico dei paga- menti in Svizzera e PostFinance Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 1 mese Disposizioni speciali: –
Ordinanza sulla Banca nazionale RU 2011
Le rilevazioni seguenti sono sostituite dalla versione qui appresso.
Denominazione della Rilevazioni nel settore della bilancia rilevazione: dei pagamenti Oggetto della rilevazione: Commercio internazionale di merci (tranne il com- mercio con l’estero in base alla rilevazione della Direzione generale delle dogane) e servizi, commer- cio di transito, redditi internazionali da lavoro e capitale, trasferimenti e movimenti di capitale (flus- si) conformemente alle direttive del Fondo monetario internazionale (FMI) e ai requisiti dell’Unione euro- pea (UE) secondo l’accordo bilaterale sulla coopera- zione nel settore statistico2. Ripartizione per Stati, tipo di transazione e settori economici – Rilevazione della bilancia delle partite correnti (servizi, merci specifiche, redditi da capitale e tra- sferimenti) mediante questionari di carattere gene- rale presso imprese di tutti i settori e questionari specifici supplementari presso banche, assicura- zioni e ditte di spedizione e logistica – Rilevazione degli investimenti diretti (redditi inclusi) – Rilevazione degli altri crediti e impegni (redditi inclusi) Tipo di rilevazione: Rilevazioni parziali Istituti tenuti a informare: Persone giuridiche e società, se il valore di transa- zione supera i 100 000 franchi per oggetto di rileva- zione (1 milione di franchi per oggetto di rile- vazione nell’ambito del traffico dei capitali) Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale o annuale Termine d’inoltro dopo il Notifica trimestrale: 1 mese giorno di riferimento: Notifica annuale: 3 mesi Disposizioni speciali: L’obbligo di fornire informazioni è adempiuto anche se la transazione è annunciata dalla banca che parte- cipa alle operazioni di pagamento
2 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla coope- razione nel settore statistico (RS 0.431.026.81).
Ordinanza sulla Banca nazionale RU 2011
Denominazione della Crediti e impegni finanziari nei confronti rilevazione: dell’estero e investimenti diretti (statistica del patrimonio all’estero) Oggetto della rilevazione: Crediti e impegni finanziari (entità) nei confronti dell’estero, investimenti diretti della Svizzera all’es- tero e investimenti diretti esteri in Svizzera confor- memente alle direttive del Fondo monetario interna- zionale (FMI) e ai requisiti dell’Unione europea (UE) secondo l’accordo bilaterale sulla cooperazione nel settore statistico3. Ripartizione per Stato, entità e settori economici. La rilevazione degli investimenti diretti include indicazioni sugli effettivi del persona- le degli investitori diretti e delle imprese d’inve- stimento diretto Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Persone giuridiche e società i cui crediti, impegni o investimenti diretti al momento della rilevazione superano 10 milioni di franchi per oggetto di rileva- zione Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale o annuale Termine d’inoltro dopo il Notifica trimestrale: 1 mese giorno di riferimento: notifica annuale: 3 mesi Disposizioni speciali: –
3 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla coope- razione nel settore statistico (RS 0.431.026.81).
Ordinanza sulla Banca nazionale RU 2011
La seguente rilevazione è abrogata: Operazioni su interessi, in commissione e di negoziazione