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AS 2012 697

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sui documenti d'identità

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sui documenti d’identità (O-ODI-DFAE)

Modifica del 31 gennaio 2012

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ordina:

I L’ordinanza del DFAE del 13 novembre 20021 concernente l’ordinanza sui docu- menti d’identità è modificata come segue:

Art. 2, rubrica, cpv. 3 Passaporti ordinari e provvisori

3 Abrogato

Art. 5 cpv. 1 1 La Direzione delle risorse del DFAE (Direzione) è l’autorità richiedente e l’auto- rità di rilascio ai sensi della legge del 22 giugno 20012 sui documenti d’identità (LDI).

Art. 6 lett. a Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato durante il rapporto d’impiego per una durata illimitata: a. agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento;

Art. 10 lett. a Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato durante il rapporto d’impiego per una durata illimitata: a. agli impiegati del DFAE, se la loro funzione lo richiede per motivi impor- tanti;

2010-2148 697

Documenti d’identità. O del DFAE RU 2012

Art. 17 cpv. 1 lett. b e c, cpv. 1bis

1 I passaporti diplomatici e di servizio ordinari sono validi:

b. cinque anni al massimo per persone che, al momento della domanda, non hanno ancora compiuto il 18° anno d’età; c. abrogato 1bis Abrogato

Art. 18 Richiesta 1 Per la procedura di rilascio di un passaporto diplomatico o di servizio sono appli- cabili per analogia gli articoli 9–14a ODI.

2 LaDirezione può predisporre moduli complementari secondo cui allestire il

modulo di richiesta ordinario.

Art. 19 Abrogato

Art. 20 Presenza personale 1 Il richiedente deve presentarsi personalmente alla Direzione, portare i documenti eventualmente richiesti da quest’ultima e dimostrare la propria identità.

2 La Direzione verifica l’identità del richiedente.

3 Il richiedente può presentarsi personalmente presso una rappresentanza svizzera all’estero se la Direzione ha previamente dato il suo consenso.

Art. 21 e 34 Abrogati

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.

31 gennaio 2012 Dipartimento federale degli affari esteri: Didier Burkhalter

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