Lexipedia

AS 2017 5607

Legge federale sulla navigazione aerea

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Modifica del 16 giugno 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20161, decreta:

I La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

2 Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio

aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicu- rezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell’ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.

Art. 3a cpv. 1 lett. b e cbis, 2, frase introduttiva, 3 lett. a e c

1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concer-

nenti: b. la sicurezza tecnica nell’aviazione (sicurezza aerea); cbis. la prevenzione di atti illeciti contro l’aviazione (sicurezza dell’aviazione);

2 Gli accordi concernenti la sicurezza aerea, il servizio della sicurezza

aerea e la sicurezza dell’aviazione possono contenere in particolare disposizioni riguardanti:

3 Gli accordi concernenti il servizio della sicurezza aerea possono:

a. Concerne soltanto il testo tedesco

2012-0380 5607

Navigazione aerea. LF RU 2017

c. prevedere la delega della fornitura di servizi della sicurezza aerea ad altri fornitori di servizi della sicurezza aerea; va rispettato il divieto in materia di delega di cui all’articolo 40b capoverso 4.

Art. 10a IIIa. Lingua 1 Le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza delle conversa- zioni radiotele- aerea nello spazio aereo svizzero sono effettuate di regola in inglese. foniche

2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe qualora sia necessario ai

fini della sicurezza aerea.

Art. 12 cpv. 1

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare

per garantire la sicurezza aerea, per prevenire gli attentati, per combat- tere il rumore, l’inquinamento dell’aria e altri effetti dannosi o molesti inerenti all’impiego di aeromobili.

Art. 15 L’UFAC ordina speciali provvedimenti di polizia, segnatamente per garantire la sicurezza aerea e combattere i rumori degli aeromobili, sia all’atto del rilascio di un’autorizzazione, sia mediante apposita deci- sione.

Art. 20, titolo marginale nonché cpv. 1 e 2 VI. Sistema di 1 Ai fini di migliorare la sicurezza aerea, il Consiglio federale predi- segnalazione degli eventi spone un sistema di segnalazione degli eventi particolari nel settore particolari dell’aviazione. Agli infortuni e agli incidenti gravi nel settore del- l’aviazione si applica l’articolo 23 capoverso 1.

2 Per l’approntamento del sistema di segnalazione il Consiglio federa-

le si ispira al diritto dell’Unione europea.

Art. 21, titolo marginale e cpv. 1bis VII. Polizia 1bis Abrogato aerea

1. Competenze

e poteri

Art. 21a 2. Guardie di 1 Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza sicurezza nel traffico aereo a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale com- merciale, a bordo di tali aeromobili o in aerodromi esteri possono essere impiegate guardie di sicurezza.

5608

Navigazione aerea. LF RU 2017

2 Possono essere impiegate le seguenti persone formate per tale com-

pito dall’Ufficio federale di polizia (fedpol): a. membri dei corpi di polizia cantonale o comunale; b. membri della Sicurezza militare; c. membri del Corpo delle guardie di confine; d. membri di fedpol; e. membri della polizia dei trasporti.

3 Le guardie di sicurezza a bordo possono applicare la coercizione di

polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo

20083 sulla coercizione è applicabile.

4 In caso di ricorso a personale dei Cantoni o dei Comuni, la Confede-

razione rimborsa le relative spese.

Art. 21b 3. Sistema Fedpol elabora in un sistema d’informazione i dati necessari allo svol- d’informazione per l’impiego gimento di analisi dei rischi e delle minacce e alla pianificazione del- di guardie di sicurezza nel l’impiego di guardie di sicurezza. traffico aereo a. Scopo

Art. 21c b. Categorie 1 Nel sistema d’informazione sono trattati i seguenti dati relativi a di dati eventi rilevanti per la sicurezza e a individui potenzialmente pericolosi che vi sono implicati: a. dati personali concernenti l’identità e dati di contatto pubbli- camente accessibili, segnatamente dati provenienti da reti sociali; b. dati personali che sono necessari per valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale, compresi i dati per- sonali degni di particolare protezione e i profili della persona- lità, come informazioni relative allo stato di salute, alle con- danne o alle procedure penali o amministrative pendenti e all’appartenenza a gruppi criminali o terroristici; c. registrazioni di immagini e suoni.

2 Nel sistema d’informazione sono inoltre trattati i dati personali rela-

tivi all’identità delle guardie di sicurezza che possono essere impie- gate.

3 RS 364

5609

Navigazione aerea. LF RU 2017

Art. 21d c. Diritti di 1 Hanno accesso al sistema d’informazione mediante una procedura di accesso e trasmissione richiamo esclusivamente i servizi di fedpol che: dei dati a. valutano il pericolo per la sicurezza dell’aviazione e svolgono le corrispondenti analisi dei rischi e delle minacce; b. decidono in merito all’impiego delle guardie di sicurezza, lo pianificano e lo valutano statisticamente.

2 I dati possono essere utilizzati soltanto per l’adempimento di tali

compiti.

3 I dati contenuti nel sistema d’informazione possono essere trasmessi

ai seguenti servizi per gli scopi indicati qui di seguito: a. alle autorità federali, cantonali e comunali di sicurezza e di perseguimento penale, per l’adempimento dei loro obblighi legali in materia di sicurezza dell’aviazione; b. alle imprese di trasporto aereo che impiegano aeromobili sviz- zeri nel traffico aereo internazionale commerciale, per l’adem- pimento dei loro obblighi di diritto pubblico relativi alla sicu- rezza dell’aviazione, in particolare per l’impiego di guardie di sicurezza.

Art. 21e d. Distruzione 1 Fedpol distrugge i dati relativi a individui potenzialmente pericolosi dei dati al più tardi cinque anni dopo la cessazione della minaccia per la sicu- rezza dell’aviazione derivante dalla persona in questione.

2 Fedpol distrugge i dati relativi alle guardie di sicurezza al più tardi

due anni dopo l’ultimo impiego di queste ultime.

3 Prima della loro distruzione, i dati sono offerti all’Archivio federale

conformemente all’articolo 6 della legge del 26 giugno 19984 sul- l’archiviazione.

Art. 21f 4. Elenchi dei 1 Per la prevenzione o il perseguimento di crimini e delitti, le imprese passeggeri di trasporto aereo sono tenute a mettere a disposizione delle compe- tenti autorità di perseguimento penale, su loro richiesta, i seguenti dati sui passeggeri (elenchi dei passeggeri), per quanto li abbiano già rilevati nell’ambito della loro normale attività: a. cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del documento di viaggio; b. data, ora e numero del volo;

4 RS 152.1

5610

Navigazione aerea. LF RU 2017

c. luogo di partenza, di transito e destinazione finale del traspor- to; d. eventuali compagni di viaggio; e. informazioni relative al pagamento, in particolare il metodo di pagamento e il mezzo di pagamento impiegato; f. dati concernenti il servizio presso il quale è stato prenotato il trasporto.

2 Gli elenchi dei passeggeri sono messi a disposizione al più presto

immediatamente dopo la conclusione del check-in e al più tardi sei mesi dopo l’esecuzione del trasporto.

3 L’autorità di perseguimento penale distrugge i dati messile a dispo-

sizione 72 ore dopo il loro ricevimento, purché non siano direttamente necessari per gli scopi di cui al capoverso 1.

Art. 25 b. Commissione 1 Per svolgere le inchieste il Consiglio federale istituisce una commis- d’inchiesta sione extraparlamentare d’inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione.

2 La Commissione d’inchiesta (Commissione) si compone di almeno

tre e al massimo cinque esperti indipendenti.

3 La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative e di-

spone di una propria segreteria. Essa è amministrativamente aggregata al DATEC.

4 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione della Commissione.

Può accorparla con la Commissione di cui all’articolo 15a della legge federale del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie.

Art. 26 c. Procedura 1 La Commissione presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale né può essere impugnato.

2 Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:

a. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili; b. perquisizioni domiciliari, perquisizioni di carte e registrazioni, nonché perquisizioni di persone e oggetti; c. sequestri; d. analisi mediche quali prove del sangue o dell’urina;

5 RS 172.010 6 RS 742.101

5611

Navigazione aerea. LF RU 2017

e. autopsie; f. analisi dei dati contenuti in apparecchi di registrazione; g. perizie.

3 Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali.

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.

4 Le decisioni emanate dalla segreteria nell’ambito dell’inchiesta pos-

sono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione dinan- zi alla Commissione.

5 La Commissione gestisce un sistema di assicurazione della qualità.

Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.

6 Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure

coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

Art. 26a cpv. 1

1 Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza pas-

sata in giudicato che qualcuno ha causato l’evento oggetto di inchiesta intenzionalmente o per negligenza grave, la Commissione può addos- sargli una parte delle spese d’inchiesta. Il Consiglio federale ne disci- plina il calcolo. Al riguardo considera la gravità della colpa.

Art. 36e 2a. Aeroporti 1 L’uso degli aeroporti nazionali quali punti nodali del traffico aereo nazionali internazionale e come parte del sistema dei trasporti nel suo comples- so risponde a un interesse nazionale.

2 È garantito il mantenimento degli aeroporti nazionali di Zurigo e

Ginevra nel loro stato attuale, in considerazione della funzione loro attribuita nel quadro dei piani settoriali della Confederazione. Gli organi incaricati di emanare norme di diritto e quelli preposti alla loro applicazione tengono debitamente conto di tale garanzia, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la protezione delle paludi e delle zone palustri e alla loro esecuzione.

Art. 37c cpv. 2

2 Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza aerea e

di un ordinato svolgimento dell’esercizio, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall’obbligo di cui al capoverso 1.

7 RS 172.021

5612

Navigazione aerea. LF RU 2017

Art. 38 cpv. 1

1 In quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi e gli

idroscali appartenenti alla Confederazione devono essere aperti anche all’aviazione civile. Il Consiglio federale stabilisce: a. le ulteriori condizioni relative alla coutenza; b. le disposizioni relative all’aviazione civile che sono applicabili anche a detti aerodromi e idroscali per motivi legati alla sicu- rezza dell’aviazione, nonché l’intensità di fruizione a partire dalla quale tali disposizioni sono applicabili; c. le competenze.

Art. 39 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 40a 1a. Dati aero- 1 Il Consiglio federale disciplina la produzione, la messa a disposizio- nautici ne, l’amministrazione, la trasmissione e la diffusione di dati aeronau- tici necessari per la messa a disposizione di informazioni aeronautiche e per la fornitura di servizi della sicurezza aerea.

2 Provvede all’istituzione e all’esercizio di un’interfaccia nazionale di

registrazione dei dati contenente tutti i dati aeronautici secondo il capoverso 1. Può delegare questo compito a una persona giuridica di diritto privato. Quest’ultima sottostà alla vigilanza dell’UFAC.

3 Gli enti di diritto pubblico e le persone di diritto privato che rilevano

dati aeronautici e sono tenuti a trasmetterli all’interfaccia nazionale di registrazione dei dati in virtù di prescrizioni nazionali o internazionali si assumono i relativi costi. Questi ultimi comprendono segnatamente anche i costi della prima misurazione di nuovi edifici e di ostacoli alla navigazione aerea nonché i costi per la trasmissione di dati aeronautici all’interfaccia nazionale di registrazione dei dati. Il Consiglio federale può esonerare i proprietari d’ostacoli dall’obbligo di assumere costi.

4 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni si accordano reciproca-

mente un accesso agevolato ai dati aeronautici. Lo scambio dei dati è gratuito.

Art. 40abis Ex art. 40a

Art. 40b

3. Collabora- 1 Previa autorizzazione dell’UFAC, la società può:

zione con altre imprese

5613

Navigazione aerea. LF RU 2017

a. delegare la fornitura di servizi della sicurezza aerea di sua competenza a fornitori esteri di servizi della sicurezza aerea; b. fornire servizi della sicurezza aerea su incarico di fornitori esteri di servizi della sicurezza aerea; c. delegare a terzi l’assistenza tecnica che serve a fornire servizi della sicurezza aerea.

2 A tale scopo essa può stipulare contratti o acquisire partecipazioni.

3 Da una tale collaborazione non possono risultare limitazioni insoste-

nibili per il servizio della sicurezza aerea in Svizzera.

4 La fornitura di servizi della sicurezza aerea d’importanza nazionale

nonché le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari a tale fornitura non possono essere oggetto di delega.

5 Il Consiglio federale stabilisce quali limitazioni sono considerate

insostenibili secondo il capoverso 3 e quali servizi sottostanno al divieto di cui al capoverso 4.

Art. 40bbis 3a. Delega della 1 Il Consiglio federale può delegare la fornitura di servizi della sicu- fornitura di servizi della rezza aerea locali all’esercente di un aerodromo. sicurezza aerea locali 2 Per la delega occorre un’autorizzazione dell’UFAC.

3 L’UFAC rilascia l’autorizzazione se è garantita la sicurezza aerea.

Art. 41 III. Ostacoli alla 1 Per creare e per modificare ostacoli alla navigazione aerea occorre navigazione aerea e attività un’autorizzazione dell’UFAC. L’UFAC la rilascia se sono adottate le pericolose per la sicurezza della necessarie misure di sicurezza. navigazione 2 Sono ritenuti ostacoli alla navigazione aerea le costruzioni, gli im- aerea 1. Principi pianti e le piantagioni che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l’esercizio di impianti della navigazione aerea.

3 Il Consiglio federale stabilisce quali ostacoli alla navigazione aerea

devono essere semplicemente notificati all’UFAC oppure direttamente registrati mediante le interfacce nazionali della registrazione dei dati. A tal proposito si basa sul potenziale di pericolo degli ostacoli.

4 Può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla

navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.

Art. 41a 2. Misurazione Il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea è tenuto a provve- dere alla sua misurazione e alla trasmissione dei relativi dati all’in-

5614

Navigazione aerea. LF RU 2017

terfaccia nazionale di registrazione dei dati. Il Consiglio federale può prevedere deroghe nei casi in cui i requisiti di qualità dei dati possono essere soddisfatti anche senza misurazione.

Art. 41b 3. Espropria- Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea zione è applicabile la legislazione federale sull’espropriazione.

Art. 42 cpv. 1bis 1bis Nelle zone di sicurezza può:

a. limitare l’utilizzo dello spazio aereo mediante ordigni balistici; b. limitare le attività che possono compromettere la visibilità o avere un effetto abbagliante.

Art. 49 cpv. 1

1 I fornitori di servizi della sicurezza aerea riscuotono tasse:

a. per garantire la sicurezza delle rotte; b. per garantire la sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli su aerodromi; c. per i servizi d’informazione di volo, i servizi d’informazione aeronautica e i servizi di meteorologia aeronautica, comprese la fornitura di dati aeronautici e la gestione dell’interfaccia na- zionale di registrazione dei dati.

Art. 88 I. Delitti 1 Chiunque, violando un divieto di circolare emanato in virtù dell’arti- 1. Divieto di colo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte circolazione in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata in Svizzera, è punito con la detenzione fino a un anno o con una pena pecuniaria.

2 Se l’autore ha inoltre violato le prescrizioni dell’articolo 18 sull’ob-

bligo di atterrare, la pena è la detenzione fino a tre anni o una pena pecuniaria.

3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria

fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 89 2. Pilotaggio di 1 Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito un aeromobile munito di di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni prescrit- contrassegni falsi ti nell’articolo 59, è punito con la detenzione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

5615

Navigazione aerea. LF RU 2017

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria

fino a 180 aliquote giornaliere.

3 È parimenti punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Sviz-

zera un aeromobile indebitamente munito di contrassegni svizzeri. È applicabile l’articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero8.

Art. 89a cpv. 1

1 Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non

segue intenzionalmente le istruzioni date da un aeromobile intercetta- tore secondo le norme della circolazione aerea, è punito con la deten- zione fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 90

3. Pericoli 1 Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o

cagionati in navigazione membro dell’equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le pre- scrizioni legali o le norme della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la vita o l’integrità fisica di persone o beni di terzi di notevole valore a terra è punito con la detenzione fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria

fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 90bis

4. Facoltà È punito con la detenzione fino a tre anni o con una pena pecuniaria

menomate dei membri chiunque: dell’equipaggio a. svolge funzioni di membro dell’equipaggio in stato di ebrietà o sotto l’influsso di narcotici o sostante psicotrope; b. si oppone o si sottrae intenzionalmente a un prelievo di sangue o a una visita medica completiva, ordinati dall’autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo.

Art. 91 cpv. 2 lett. c e d

2 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzional-

mente: c. penetra nell’area di sicurezza di un aerodromo senza esservi autorizzato oppure eludendo o vanificando i controlli di sicu- rezza; il tentativo è punibile; d. introduce senza autorizzazione all’interno dell’area di sicurez- za di un aerodromo un’arma o un oggetto pericoloso ai sensi

8 RS 311.0

5616

Navigazione aerea. LF RU 2017

dell’articolo 4 capoversi 1 o 6 della legge del 20 giugno 19979 sulle armi; il tentativo è punibile.

Art. 92, frase introduttiva Qualora siano state violate disposizioni della presente legge o di ordinanze e altre prescrizioni emanate per la sua applicazione dalle autorità competenti, o disposizioni di accordi internazionali sulla navigazione aerea, l’UFAC può, indipendentemente dall’apertura e dal risultato di qualsiasi procedimento penale, pronunciare:

Art. 95 Abrogato

Art. 96 I. Applicabilità Con riserva degli articoli 89 capoverso 3, 89a capoverso 3 e 97 della per territorio delle disposizio- presente legge o degli articoli 4–7 del Codice penale svizzero10, le ni penali disposizioni penali sono applicabili soltanto a chi ha commesso un

1. Principio

reato in Svizzera.

Art. 97 cpv. 4

4 L’articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale svizzero11 è applica-

bile.

Art. 100 IV. Obbligo di 1 I pubblici ministeri e le autorità giudicanti informano l’UFAC di informazione e consultazione qualsiasi reato che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licen- ze e certificati ai sensi dell’articolo 92 lettera a.

2 Sempre che non sia d’intralcio al procedimento penale, essi informa-

no l’UFAC delle condanne e dei procedimenti penali in corso concer- nenti persone operanti all’interno dell’area di sicurezza di un aero- porto e aventi come oggetto: a. attività terroristiche ai sensi dell’articolo 13a capoverso 1 let- tera b numero 1 della legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; b. i reati di cui agli articoli 111–113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 e 223–226ter del Codice penale svizzero13;

9 RS 514.54 10 RS 311.0 11 RS 311.0 12 RS 120 13 RS 311.0

5617

Navigazione aerea. LF RU 2017

c. gli atti punibili secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 195114 sugli stupefacenti; d. i reati secondo l’articolo 37 della legge federale del 25 marzo

197715 sugli esplosivi;

e. i reati secondo l’articolo 33 della legge del 20 giugno 199716 sulle armi.

3 L’UFAC può consultare il Servizio delle attività informative della

Confederazione per verificare le autorizzazioni, le licenze e i certifica- ti delle persone impiegate nell’area di sicurezza dell’aeroporto.

Art. 101b cpv. 2

2 Il Consiglio federale verifica ogni tre anni se e in quale misura la

Confederazione deve continuare ad assumere queste perdite di pro- venti.

Art. 106, titolo marginale e cpv. 2 III. Applicazione 2 Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni che disciplinano all’aviazione militare di l’aviazione civile sono applicabili, per ragioni inerenti alla sicurezza disposizioni applicabili aerea, anche all’aviazione militare. all’aviazione civile

1. In generale

Art. 107a cpv. 4 e 6

4 Ai fini delle inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi,

i fornitori di servizi della sicurezza aerea civile gestiscono un sistema di registrazione di conversazioni e rumori di fondo in ambienti adibiti al traffico aereo. Il Consiglio federale disciplina le responsabilità per la raccolta dei dati, la procedura di valutazione, i destinatari dei dati, la durata di conservazione e la distruzione dei dati, nonché le misure tecniche e organizzative di protezione.

6 L’UFAC informa gli esercenti degli aeroporti interessati in merito

alle denunce e alle prese di posizione che gli sono pervenute in base all’articolo 100 capoversi 2 e 3, nella misura in cui il loro contenuto possa dare adito al ritiro delle autorizzazioni, delle licenze e dei certi- ficati delle persone impiegate nell’area di sicurezza dell’aeroporto.

14 RS 812.121 15 RS 941.41 16 RS 514.54

5618

Navigazione aerea. LF RU 2017

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III Coordinamento della modifica del 16 giugno 2017 della legge federale del 22 marzo

1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione

vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali, LUMin (allegato, n. 1) con la legge federale del 30 settembre 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, LFOSTRA (allegato, n. 5) All’entrata in vigore della LFOSTRA17, la frase introduttiva dell’articolo 37a capoverso 1 LUMin18 avrà il tenore seguente:

Art. 37a, cpv. 1, frase introduttiva 1 La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all’articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

5 ottobre 2017.19 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

17 RS …; FF 2017 2945 18 RS 725.116.2 19 FF 2017 3661

5619

Navigazione aerea. LF RU 2017

3 Gli articoli 3a capoverso 3 lettera c, 10a, 38 capoverso 1, 40a, 40abis, 40b, 40bbis, 41, 41a, 41b, 42 capoverso 1bis, 49 capoverso 1, 101b capoverso 2, 106, titolo marginale e capoverso 2, nonché 107a capoverso 4 entreranno in vigore in un secondo tempo.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5620

Navigazione aerea. LF RU 2017

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 22 marzo 198520 concernente l’utilizzazione

dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali

Art. 37a cpv. 1

1 Previa deduzione delle spese per la sua collaborazione all’esecuzione della

presente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnato al traffico aereo conformemente all’articolo 86 capoverso 3bis della Costi- tuzione federale, applicando la seguente chiave di ripartizione: a. dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di protezione dell’ambiente resi necessari dal traffico aereo; b. dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, per quanto l’adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche; c. dal 50 al 75 per cento, per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

Art. 41c Disposizione transitoria della modifica del 16 giugno 2017 La chiave di ripartizione di cui all’articolo 37a capoverso 1 stabilita con la modifica del 16 giugno 2017 si applica con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012 per tutto il periodo in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e durante il quale la chiave di ripartizione deve essere rispettata.

20 RS 725.116.2

5621

Navigazione aerea. LF RU 2017

2. Legge federale del 20 dicembre 195721 sulle ferrovie

Art. 15a Commissione d’inchiesta 1 Per svolgere le inchieste il Consiglio federale istituisce una commissione extra- parlamentare d’inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge federale del 21 marzo 199722 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 La Commissione d’inchiesta si compone di almeno tre e al massimo cinque esperti indipendenti. 3 La Commissione d’inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria. È amministrativamente aggregata al DATEC. 4 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione della Commissione d’inchiesta. Può accorparla con la Commissione d’inchiesta di cui all’articolo 25 della legge federale del 21 dicembre 194823 sulla navigazione aerea.

Art. 15b Procedura della Commissione d’inchiesta 1 La Commissione d’inchiesta presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.

2 Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:

a. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili; b. perquisizioni domiciliari, perquisizioni di carte e registrazioni, nonché per- quisizioni di persone e oggetti; c. sequestri; d. analisi mediche quali prove del sangue e dell’urina; e. autopsie; f. analisi dei dati contenuti in apparecchi di registrazione; g. perizie. 3 Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre

196824 sulla procedura amministrativa.

4 Le decisioni emanate dalla segreteria nell’ambito dell’inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione dinanzi alla Commissione d’in- chiesta.

5 La Commissione d’inchiesta gestisce un sistema di assicurazione della qualità.

Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.

21 RS 742.101 22 RS 172.010 23 RS 748.0 24 RS 172.021

5622

Navigazione aerea. LF RU 2017

6 Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

Art. 15c Spese della procedura d’inchiesta 1 Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato intenzionalmente o per negligenza grave l’evento oggetto di inchiesta, la Commissione d’inchiesta può addossargli una parte delle spese d’in- chiesta. 2 Il Consiglio federale disciplina il calcolo di tali spese. Al riguardo considera la gravità della colpa.

3. Legge federale del 18 giugno 201025 sugli organi di sicurezza

delle imprese di trasporto pubblico

Art. 3 cpv. 3 3 Le imprese di trasporto che dispongono di una polizia dei trasporti possono as- sumere compiti di polizia aerea su mandato dell’Ufficio federale di polizia. In tal caso l’impiego del personale è disciplinato dalle prescrizioni in materia di diritto aeronautico. La responsabilità è disciplinata dagli articoli 1–18 della legge del 14 marzo 195826 sulla responsabilità.

4. Legge del 30 aprile 199727 sulle telecomunicazioni

Sostituzione di espressioni

1 In tutta la legge «immissione in commercio» è sostituito, con i necessari ade-

guamenti grammaticali, con «messa a disposizione sul mercato». 2 In tutta la legge «immette in commercio» è sostituito con «mette a disposizione sul mercato».

Art. 32b Divieto di impianti e dispositivi che provocano interferenze 1 Sono vietati la fabbricazione, l’importazione, l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, il possesso, la messa in servizio, l’installazione nonché l’esercizio di im- pianti di telecomunicazione o di altri dispositivi destinati a interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione oppure a impedirli.

2 È fatto salvo l’articolo 32a.

25 RS 745.2 26 RS 170.32 27 RS 784.10

5623

Navigazione aerea. LF RU 2017

Art. 51 Abrogato

Art. 52 cpv. 1 lett. g

1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque:

g. fabbrica, importa, offre, mette a disposizione sul mercato, possiede, mette in servizio, installa o esercita impianti di telecomunicazione o altri dispositivi destinati a interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodif- fusione oppure a impedirli.

5624