AS 2019 337
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
Modifica del 21 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 maggio 19811 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tachigrafo».
Art. 4 cpv. 1 lett. a
1 La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti
professionali di persone: a. con veicoli equipaggiati per compiti sanitari secondo la norma SN EN 17892;
Art. 16a Tachigrafo secondo l’articolo 100 capoversi 2–4 OETV Se il veicolo è equipaggiato di un tachigrafo secondo l’articolo 100 capoversi 2–4 OETV3 oppure di un tachigrafo riconosciuto equivalente dal Consiglio federale (art. 222 cpv. 9 lett. c secondo per. OETV), in luogo degli articoli 14, 15 capoversi 1 e 3,
1 RS 822.222
2 SN EN 1789, Rettungsdienstfahrzeuge und ihre Ausrüstung – Krankenkraftwagen,
edizione SN EN 1789+2:2014. Questa norma può essere ottenuta nella versione originale tedesca presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Win- terthur, www.snv.ch 3 RS 741.41
2017-1331 337
Durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri RU 2019 per il trasporto di persone e di automobili pesanti. O
16, 17, 18, 23 e 28 capoverso 2 della presente ordinanza, si applicano gli articoli 13–15, 16a, 18, 21 capoverso 2 e 24 capoversi 3–5 OLR 14.
Art. 22 cpv. 5 5 Il datore di lavoro provvede affinché i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all’esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini di questa ordinanza e protetti da accessi non autorizzati.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 822.221