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AS 2019 337

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)

Modifica del 21 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 maggio 19811 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tachigrafo».

Art. 4 cpv. 1 lett. a

1 La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti

professionali di persone: a. con veicoli equipaggiati per compiti sanitari secondo la norma SN EN 17892;

Art. 16a Tachigrafo secondo l’articolo 100 capoversi 2–4 OETV Se il veicolo è equipaggiato di un tachigrafo secondo l’articolo 100 capoversi 2–4 OETV3 oppure di un tachigrafo riconosciuto equivalente dal Consiglio federale (art. 222 cpv. 9 lett. c secondo per. OETV), in luogo degli articoli 14, 15 capoversi 1 e 3,

1 RS 822.222

2 SN EN 1789, Rettungsdienstfahrzeuge und ihre Ausrüstung – Krankenkraftwagen,

edizione SN EN 1789+2:2014. Questa norma può essere ottenuta nella versione originale tedesca presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Win- terthur, www.snv.ch 3 RS 741.41

2017-1331 337

Durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri RU 2019 per il trasporto di persone e di automobili pesanti. O

16, 17, 18, 23 e 28 capoverso 2 della presente ordinanza, si applicano gli articoli 13–15, 16a, 18, 21 capoverso 2 e 24 capoversi 3–5 OLR 14.

Art. 22 cpv. 5 5 Il datore di lavoro provvede affinché i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all’esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini di questa ordinanza e protetti da accessi non autorizzati.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RS 822.221

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