AS 2021 25
Ordinanza sugli esplosivi
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)
Modifica del 13 gennaio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:
Art. 58b Esonero dall’obbligo di partecipare a una formazione complementare a causa della pandemia di COVID-19 1 Fino al 27 settembre 2021 l’obbligo di cui all’articolo 58 capoverso 2 di partecipare a una formazione complementare non si applica ai titolari di un permesso che hanno ottenuto un’abilitazione o frequentato una formazione complementare l’ultima volta dopo il 31 dicembre 2014. 2 Mediante decisioni di portata generale, la SEFRI può prorogare il termine indicato nel capoverso 1 al massimo fino al 31 dicembre 2022 per i titolari di un permesso che hanno ottenuto un’abilitazione o frequentato una formazione complementare l’ultima volta dopo il 31 dicembre 2014 e che non hanno potuto partecipare a una formazione complementare perché quest’ultima non ha avuto luogo a causa della pandemia di COVID-19. Pubblica le decisioni di portata generale nel Foglio federale.
1 RS 941.411
2021–0035 RU 2021 25
Esplosivi. O RU 2021 25
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 28 gennaio 2021.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa conte- nute decadono.
13 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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