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AS 2024 374

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 57 Importo del canoneImporto del canone annuo: franchi a. per un’economia domestica di tipo privato: dal 1.1.2027 al 31.12.2028 312.– dal 1.1.2029 300.– b. per una collettività: dal 1.1.2027 al 31.12.2028 624.– dal 1.1.2029 600.–

Art. 67b cpv. 1 e 2 lett. a e b1 La cifra d’affari annua minima che determina l’obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 1 200 000 franchi.2 Il canone annuo per un’impresa ammonta, in base al livello di cifra d’affari, a:a. Abrogatab. Abrogata

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

19 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi