00.3637 · Mozione · 2000-12-05
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale comprende e condivide i timori espressi dall'autore della
mozione. La protezione della salute dei consumatori e la fiducia di questi ultimi sono
elementi determinanti. Vanno tuttavia tenute in considerazione anche le preoccupazioni
dei produttori confrontati con un notevole peggioramento della situazione sul mercato
della carne bovina. Il Consiglio federale, preoccupato di garantire la protezione ottimale
dei consumatori nel nostro Paese, segue attentamente l'evoluzione della situazione sul
piano internazionale.
2. L'autorità federale competente in questo ambito, ossia l'Ufficio federale di veterinaria,
ha adottato e continuerà ad adottare tutti i provvedimenti sanitari necessari. Essi
vengono decretati in seguito alla valutazione della situazione e in funzione dei rischi
nonché dei casi di ESB registrati nei singoli Stati interessati. Visti i recenti sviluppi
intervenuti in Francia, l'Ufficio federale di veterinaria ha decretato un divieto generale
d'importazione di bestiame grosso vivo proveniente da tale Paese. Questo
provvedimento concerne tutti gli animali della specie bovina nati prima del 1o gennaio
2000. Inoltre, la mandria d'origine di ogni animale viene sottoposta a controlli
(tracciabilità) eseguiti in collaborazione con le autorità veterinarie francesi.
3. Dal profilo veterinario le zone franche non sono dissociate dal resto della Francia e
soggiacciono alla medesima normativa sanitaria. Un divieto decretato per motivi sanitari
si applica quindi automaticamente anche alle zone franche. Non vi è alcun motivo di
prevedere un trattamento diverso per tali zone.
4. A livello internazionale la Svizzera ha assunto impegni commerciali su due fronti:
a) nel quadro dell'OMC, nei confronti della quale il nostro Paese si è impegnato ad
importare un contingente di 20 capi;
b) in relazione alla sentenza arbitrale di Territet del 1o dicembre 1933 che disciplina lo
scambio di merci tra le zone franche dell'Alta Savoia nonché del Pays de Gex e la
Svizzera. Nel settore agricolo le importazioni di determinati prodotti provenienti dalle
zone franche sono contingentati. È il caso del bestiame da macello per il quale vige
un contingente annuo di 1500 capi di bestiame grosso e di 3000 capi di vitelli. Nel
1999, dalle zone franche sono stati importati 3269 capi di bestiame bovino da
macello.
5. È comunque evidente che nonostante gli impegni assunti sul piano commerciale, per
motivi legati alla protezione della salute la Svizzera può decretare un divieto
d'importazione basato sul principio di precauzione e su argomenti scientifici pertinenti
com'è il caso per il provvedimento adottato nei confronti degli animali importati dalla
Francia dove si è registrato un aumento dei casi di ESB. L'obiettivo della mozione è
quindi già realizzato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.