19.4009 · Interpellanza · 2019-09-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
I minorenni capaci di discernimento sono coperti dal segreto medico. Pertanto, se dovessero affrontare situazioni mediche delicate potrebbero opporsi a che le informazioni che li concernono siano trasmesse a terzi, soprattutto a chi esercita l'autorità parentale.
Nei terribili casi di tentativi di suicidio, la stessa informazione del tentativo non è necessariamente trasmessa ai genitori, che in tal caso non possono esercitare il loro ruolo seguendo questi casi molto delicati.
Ma se i genitori non sono informati, può ben accadere che nessuno, autorità o medico, sia espressamente incaricato di garantire l'accompagnamento continuo del minorenne. Questi ragazzi sono quindi abbandonati a sé stessi, nonostante abbiano tentato il suicidio. Questa situazione è disastrosa e può sfociare in drammi umani che un accompagnamento continuo avrebbe, in alcuni casi, permesso di evitare.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
- Cosa prevede la legislazione in queste situazioni? Esiste un obbligo di trasmettere l'informazione al medico curante o all'APMA? E se per caso l'identità del medico curante è sconosciuta, che cosa bisogna fare?
- Come si può assicurare un accompagnamento continuo effettivo ai giovani che hanno tentato il suicidio?
- La diffusione della cartella informatizzata del paziente fornirà risposte a questi problemi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. I minorenni capaci di discernimento possono decidere autonomamente se le informazioni mediche che li concernono coperte dal segreto medico possono essere trasmesse a terzi. In base all'esperienza, i minorenni che anche dopo avere avuto colloqui chiarificatori con i professionisti curanti non desiderano che i genitori o il medico di famiglia siano informati di un loro tentativo di suicidio rappresentano solo casi isolati.
È però ammesso e anche raccomandato (v. risposta alla domanda 2), che i professionisti coinvolti nel trattamento si scambino tra loro le necessarie informazioni mediche. Non vige tuttavia alcun obbligo legale allo scambio di informazioni tra professionisti. E non vige neppure l'obbligo di reperire, contro la volontà della persona interessata, il medico che si occupa del trattamento dopo il tentativo di suicidio nel caso la sua identità non sia conosciuta.
Tuttavia, dal 1° gennaio 2019 le persone vincolate dal segreto professionale possono avvisare l'autorità di protezione dei minori, senza farsene prima svincolare, quando l'integrità fisica o psichica del minorenne pare minacciata e l'avviso è nel suo interesse (art. 314c cpv. 2 del Codice civile svizzero, CC; RS 210). L'autorità di protezione dei minori può essere informata anche quando vi è il serio pericolo che il minore esponga sé stesso a pericolo (art. 453 cpv. 2 CC). Il diritto federale non prevede un obbligo di avviso generale per le persone vincolate dal segreto professionale; tuttavia, un tale obbligo può essere introdotto dai Cantoni nell'ambito delle loro competenze (art. 314d cpv. 1 e 3 CC) - una prassi che già oggi è applicata da alcuni Cantoni.
L'opportunità di introdurre un obbligo di avviso nei confronti dell'autorità di protezione dei minori o del medico che tratta il minore dopo il tentativo di suicidio è in parte criticata dagli specialisti. Si tratta di un ambito estremamente sensibile, nel quale è fondamentale una fiducia cristallina. Vi sono giovani che in determinate circostanze potrebbero preferire non confidarsi con lo specialista, se sanno che è soggetto all'obbligo di avviso. Solo un approccio che consideri le particolarità di ogni singolo caso consente di tenere conto delle motivazioni individuali che hanno potuto indurre un minorenne a tentare il suicidio.
2. Una prevenzione secondaria efficace è fondamentale per evitare che persone con alle spalle un tentativo di suicidio possano ripetere il loro gesto. Per questo la prevenzione secondaria fa parte degli obiettivi del Piano di azione prevenzione dei suicidi adottato dal Consiglio federale nel 2016. Nel quadro dell'attuazione del piano, nell'agosto del 2019 l'UFSP ha pubblicato delle raccomandazioni per i professionisti della salute sulla prevenzione del suicidio dopo la dimissione dalla clinica psichiatrica ("Suizidprävention bei Klinikaustritten: Empfehlungen für Gesundheitsfachpersonen"). Le raccomandazioni sono state elaborate con la partecipazione di diversi attori che svolgono un importante ruolo nella fase della dimissione dalla clinica psichiatrica. L'attuazione delle raccomandazioni al momento della dimissione dalla clinica psichiatrica deve garantire la continuità dell'assistenza e del trattamento sotto forma di prevenzione secondaria. Le raccomandazioni si rivolgono tra gli altri agli specialisti che assistono e trattano bambini e adolescenti, ma possono essere applicate in larga misura anche ad altri contesti terapeutici. Attualmente gli attori impegnati nell'attuazione delle raccomandazioni sono sostenuti attraverso il fondo "Prevenzione nell'ambito delle cure" della fondazione Promozione Salute Svizzera.
3. Il paziente può decidere liberamente se consentire che sia costituita una cartella informatizzata del paziente (CIP) che lo riguarda (LCIP; RS 816.1). Il paziente può inoltre decidere quale professionista della salute può avere accesso alla sua CIP. Pertanto, la CIP può favorire lo scambio di informazioni tra i professionisti medici soltanto nel caso in cui il paziente abbia accordato i corrispondenti diritti di accesso.
Risposta del Consiglio federale.