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20.3257 · Mozione · 2020-05-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica degli articoli 31 capoversi 2 e 3, 34 capoverso 1 e 35 capoverso 1 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) che preveda quanto segue.

a. Integrare nel dispositivo ordinario dell'indennità per lavoro ridotto le categorie di lavoratori escluse dall'articolo 31 capoversi 2 e 3, senza un tetto massimo per l'indennità come previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione.

b. Integrare i lavoratori considerati indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA e consentire loro di ricevere l'indennità per lavoro ridotto purché i loro redditi determinanti per il calcolo dei contributi AVS siano inferiori o pari a 148 200 franchi svizzeri all'anno.

Sul reddito dichiarato all'AVS degli indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA verrebbe riscosso un contributo limitato e temporaneo dell'assicurazione contro la disoccupazione. Questo contributo inizierebbe a essere riscosso un anno dopo la fine dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale in relazione al coronavirus (COVID-19) in applicazione dell'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione.

c. I lavoratori di cui alle lettere a) e b) dovrebbero essere indennizzati al 100 per cento della loro perdita di guadagno fino al salario mediano svizzero al massimo anche se i loro redditi determinanti fossero più alti.

d. Tutti gli altri lavoratori salariati dovrebbero essere indennizzati al 100 per cento del loro salario fino al salario mediano svizzero, oltre il quale l'indennità continuerebbe ad ammontare all'80 per cento della perdita di guadagno computabile, come stabilisce l'attuale articolo 34 LADI.

e. Le imprese che beneficiano dell'indennità per lavoro ridotto dovrebbero essere tenute ad astenersi dal versare dividendi o dall'offrire altri vantaggi ai loro azionisti, quali il riscatto di azioni, mentre stanno beneficiando dell'indennità e per i due anni successivi alla concessione di questa prestazione.

f. Queste imprese dovrebbero impegnarsi a fare tutto il possibile per evitare il licenziamento dei loro salariati.

Begründung

La Svizzera potrebbe subire una crisi economica e finanziaria che potrebbe essere ulteriormente aggravata da nuove ondate di pandemia. Bisogna adeguare il dispositivo delle assicurazioni sociali per affrontare il futuro in un quadro legislativo più rispettoso delle istituzioni democratiche.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole che la crisi legata al coronavirus avrà ripercussioni sull'economia anche oltre la fine di agosto 2020 e che la Svizzera non è al sicuro da eventuali nuove crisi. Le misure proposte dalla mozione non rappresentano tuttavia una soluzione a lungo termine. Sancirle per legge in maniera permanente rischierebbe di minare l'efficace sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) e metterebbe sotto pressione il budget dell'AD. Le misure straordinarie adottate a seguito della crisi COVID-19 sono state dettate dall'urgenza, per fornire un aiuto rapido e temporaneo all'economia. Queste misure hanno già comportato costi notevoli per il fondo dell'AD.

a + c) L'articolo 31 capoverso 2 LADI (RS 837.0) riguarda i lavoratori a domicilio e i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto. Queste persone non sono escluse dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (ILR), ma sottostanno a regole particolari riguardanti la definizione del tempo di lavoro normale (art. 46, cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI; RS 837.02]) e la perdita di lavoro computabile (art. 48 OADI). Queste regole, che non sono state modificate nel quadro delle misure COVID-19, consentono di tenere conto delle specificità legate a questo tipo di impieghi al momento dell'esame delle domande di ILR. Non c'è dunque motivo di modificarle.

L'articolo 31 capoverso 3 LADI esclude dal diritto all'ILR determinate categorie di lavoratori. Si tratta in particolare, alla lettera a, dei lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile (p. es. attività su chiamata con un tasso di occupazione con oscillazioni superiori al 20 per cento o attività remunerata unicamente in funzione dei risultati conseguiti). Data la crisi legata alla pandemia di COVID-19, è stata decisa una deroga temporanea, dal 1° marzo al 31 agosto 2020, per una parte di questi lavoratori, ossia quelli su chiamata impiegati da più di sei mesi. Sarebbe tuttavia contrario allo spirito dell'ILR prevedere una deroga permanente. Il carattere controllabile della perdita di lavoro e l'obbligo di controllo del tempo di lavoro da parte del datore di lavoro rientrano in effetti nella natura stessa dell'ILR.

Questa disposizione esclude inoltre dal diritto all'ILR le persone che lavorano nell'azienda del coniuge o del loro partner registrato (lett. b) e quelle che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (lett. c). Il legislatore ha escluso questi lavoratori in quanto sono in grado di influenzare o determinare l'ammontare della loro indennità e il momento del verificarsi dell'evento assicurativo. Il Tribunale federale ha confermato più volte questa regola che mira a prevenire il rischio di abusi. Data la pandemia è stata decisa una deroga per il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2020 ed è stata stabilita per queste persone un'indennità limitata a un importo forfettario.

In considerazione del rischio di abusi e delle difficoltà di controllo che ne risultano, la copertura dell'AD non va tuttavia estesa in maniera duratura alle persone summenzionate.

b + c) I lavoratori indipendenti (art. 9 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10] e art. 12 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]) non sono assoggettati all'obbligo di versare contributi e non hanno pertanto diritto alle prestazioni dell'AD. Questa assicurazione è poco adatta alle situazioni nelle quali l'assicurato stesso può in gran parte determinare i rischi, la riduzione dell'attività e la perdita di guadagno. Come per i lavoratori menzionati nel paragrafo precedente, il rischio di abusi sarebbe elevato e l'attuazione comporterebbe vari problemi, in particolare per quanto riguarda la verifica delle condizioni del diritto all'ILR. Il fatto di assumersi i rischi dell'impresa ma di poter beneficiare in cambio dei benefici ricavati fa inoltre parte della natura stessa dell'attività indipendente. Il diritto all'ILR non va pertanto esteso ai lavoratori indipendenti, nemmeno a titolo facoltativo.

d) Il Consiglio federale ritiene che il sistema attuale, in base al quale l'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile, si sia dimostrato valido e che non sia opportuno modificarlo. Considerate le altre assicurazioni sociali svizzere che non coprono il 100 per cento del rischio assicurato e nella misura in cui le ore di lavoro non vengono svolte, è giustificato mantenere una franchigia a carico del lavoratore.

e + f) Per quanto riguarda questi punti, il Consiglio federale rinvia alla sua risposta alla mozione 20.3164 "Vietare alle imprese che ricorrono al lavoro ridotto di distribuire dividendi" depositata il 29 aprile 2020 dalla CSSS-N.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.