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20.3323 · Mozione · 2020-05-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare una base legale d'emergenza che permetta di sorvegliare le persone rilasciate dalla carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri.

Begründung

La carcerazione amministrativa è una misura coercitiva volta a imporre l'effettiva partenza della persona. Dato che in tempi di coronavirus un'espulsione non è possibile a causa della mancanza di voli, della chiusura delle frontiere, ecc., viene a cadere il motivo della carcerazione. Di recente il Cantone di Berna ha dovuto rilasciare dalla carcerazione amministrativa 14 persone, tra cui anche tre spacciatori di droga. Non è stato possibile ordinare una sorveglianza, ad esempio tramite un dispositivo elettronico alla caviglia o l'obbligo di presentarsi quotidianamente presso l'ufficio, a causa dell'assenza di una base legale (proporzionalità). Le autorità presumono che queste persone si diano alla clandestinità in Svizzera.

Urge pertanto creare la base legale necessaria per la sorveglianza delle persone rilasciate, come ad esempio l'obbligo di presentarsi quotidianamente presso le autorità o la predisposizione di dispositivi elettronici alla caviglia (cfr. 18.3079 Mo. Nantermod). In tal modo si potrebbe perlomeno rendere più difficile il passaggio alla clandestinità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La base legale per l'obbligo di presentarsi alle autorità esiste già. In virtù dell'articolo 64e lettera a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), dopo la notificazione della decisione di allontanamento l'autorità competente può ad esempio obbligare lo straniero a presentarsi regolarmente a un'autorità. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario istituire, nel quadro del diritto di necessità, una base legale per imporre un obbligo di questo tipo.

Oltre a impartire un obbligo di presentarsi, conformemente all'articolo 74 LStrI l'autorità cantonale competente può imporre a uno straniero tenuto a lasciare la Svizzera di non abbandonare un dato territorio (assegnazione di un luogo di soggiorno) o di non accedere a un dato territorio (divieto di accesso).

Per quanto riguarda la sorveglianza elettronica, il Consiglio federale rinvia alla sua risposta alla mozione Nantermod 18.3079, "Carcerazione amministrativa in vista d'espulsione. Permettere il braccialetto elettronico", in cui ha osservato che sebbene permetta di controllare se la persona rispetta la condizione di non lasciare il suo domicilio, il braccialetto elettronico è tuttavia di utilità limitata per prevenire il rischio di un passaggio alla clandestinità. La sorveglianza elettronica è pertanto disposta, quale forma di esecuzione delle pene detentive, soltanto se non vi è da attendersi che il condannato fugga (cfr. art. 79b cpv. 2 CP).

Il Consiglio federale ritiene pertanto che occorra dapprima esaminare insieme ai Cantoni l'opportunità di questa misura nel diritto in materia di stranieri. Questa verifica non è ancora conclusa. Dalle discussioni finora condotte sono emerse determinate obiezioni dei Cantoni nei confronti dell'introduzione della sorveglianza elettronica nel settore delle misure coercitive previste dal diritto in materia di stranieri, obiezioni che occorre chiarire. Per questi motivi il Consiglio federale non reputa opportuno istituire, nel quadro del diritto di necessità, una base legale per una sorveglianza elettronica di questo tipo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.