20.3853 · Interpellanza · 2020-06-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nella risposta alla mozione 14.3784 il Consiglio federale afferma che l'autorizzazione al commercio di beni dalla Crimea e da Sebastopoli attraverso la Russia potrebbe essere interpretata come un riconoscimento indiretto dell'annessione. Nel caso delle importazioni da territori non autonomi e occupati non si spinge così lontano. Ciò rende un'informazione trasparente sull'origine di questi prodotti ancora più importante dal punto di vista dei consumatori. Lo prevede anche la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) che il 12 novembre 2019 ha deciso che i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati devono essere etichettati come tali. Anche il Consiglio federale, nella risposta alla mozione 13.3178, ha stabilito che l'indicazione "Marocco" quale Paese di provenienza per merci prodotte nei territori del Sahara occidentale non è consentita.
Quando acquistano prodotti provenienti da territori contesi dal punto di vista del diritto internazionale i consumatori dovrebbero poter avere informazioni precise sull'origine di questi prodotti. C'è bisogno di maggiore trasparenza anche per quanto concerne i dati relativi alle importazioni. Tuttavia, interrogata sull'argomento l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha affermato di non disporre di dati relativi a regioni straniere. Questo lascia perplessi visto che, in base all'accordo amministrativo tra l'AELS e Israele, su tutte le prove di origine emesse o rilasciate in Israele si deve indicare, per ogni partita di merci, la località o la zona industriale, incluso il numero postale di avviamento, in cui ha avuto luogo la produzione che determina l'origine.
1. Quali regioni del mondo sono considerate non autonome, occupate o annesse illegalmente secondo il diritto internazionale?
2. In quale misura la Svizzera importa merci da questi territori?
3. In che modo il Consiglio federale impedisce che le merci provenienti da queste regioni entrino in Svizzera in regime doganale con denominazioni di origine false o imprecise?
4. Cosa fa il Consiglio federale per garantire che anche i consumatori ricevano informazioni corrette sull'origine delle merci provenienti da regioni non autonome, occupate o annesse?
5. La decisione del 12 novembre 2019 della CGUE influenza la posizione svizzera riguardo all'etichettatura dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori occupati?
6. Cosa pensa il Consiglio federale di un obbligo di etichettatura conforme alla prassi dell'UE che farebbe in modo che non si approfitti della Svizzera per aggirare le norme europee?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Svizzera non stila un elenco esaustivo delle regioni considerate non autonome, occupate o annesse secondo il diritto internazionale; se in un caso concreto sorge un dubbio, procede a un'analisi mirata della situazione. Tuttavia, il contesto geopolitico può cambiare, il che richiederebbe una nuova analisi. La Svizzera tiene conto anche della prassi di organizzazioni internazionali come l'elenco dell'ONU dei territori non autonomi, come anche della prassi di tribunali internazionali e di altri Stati. Alcuni esempi delle regioni in questione sono la Crimea, la Repubblica turca di Cipro del Nord, il Sahara occidentale e il territorio palestinese occupato.
2. L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) dispone soltanto di dati parziali sul volume di merci importate da regioni considerate non autonome, occupate o annesse secondo il diritto internazionale. Alcuni di questi territori infatti non figurano nell'elenco dei paesi per la statistica del commercio estero della Svizzera, basato sugli elenchi dell'ONU e sulla geonomenclatura (GENOM) dell'UE, per cui non è possibile presentare una statistica separata delle importazioni da tali territori; inoltre, i dati nella statistica del commercio estero relativi alle importazioni da territori contesi o non autonomi vanno interpretati con prudenza, dato che è possibile che una parte del commercio rientri sotto un Paese terzo (vedi anche risposta alla domanda 3).
3. Per quanto riguarda la denominazione di origine, nel diritto doganale vengono distinte le indicazioni dell'origine preferenziali e non preferenziali (cfr. mozione 02.3722 Vermot-Mangold). Al momento dell'importazione in Svizzera è necessario presentare una prova dell'origine soltanto se per la merce viene applicata un'aliquota preferenziale; in questo caso l'AFD può incaricare le autorità competenti del partner di libero scambio di verificare le indicazioni dell'origine secondo la procedura di controllo a posteriori concordata nel relativo accordo di libero scambio. Nel caso di merci per le quali non viene applicata un'aliquota preferenziale, non è invece necessario presentare alle autorità doganali svizzere un certificato d'origine. Le indicazioni dell'origine non preferenziali e rilevanti esclusivamente per la statistica del commercio sono basate sull'autodichiarazione dell'importatore e non vengono verificate dall'AFD.
4.-6. Nella risposta all'interpellanza 20.3427 "Importazioni provenienti dalle colonie israeliane in Palestina. Una mancanza di trasparenza che favorisce la violazione del diritto internazionale" depositata da Carlo Sommaruga, il Consiglio federale ha illustrato in modo esauriente e confermato la prassi relativa all'indicazione di provenienza dal territorio di un Paese non riconosciuto dalla Svizzera. Non è possibile sfruttare la Svizzera per aggirare norme dell'UE, dato che tutti i prodotti esportati direttamente o indirettamente verso l'UE devono sottostare alle prescrizioni legali europee, compresa l'indicazione di provenienza.
Risposta del Consiglio federale.