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20.4422 · Interpellanza · 2020-12-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti.

1. Quale seguito legislativo sarà dato al parere giuridico realizzato nel 2019 dall'Università di Zurigo (Possibilités juridiques d'action contre le stalking en Suisse - possibilità giuridiche d'azione contro lo stalking in Svizzera, perizia all'attenzione dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo [UFU]) ?

2. È opportuno introdurre la nozione di "sessismo" nella norma penale che vieta l'incitazione all'odio (art. 261bis CP)?

3. Il Governo intende finalmente legiferare in merito alla problematica del cyberstalking?

4. Quali provvedimenti legislativi intende adottare per combattere il flagello delle violenze sessiste e sessuali nonché del cyberstalking?

5. Più in generale, quali misure intende adottare per arginare finalmente il problema delle violenze sessiste e sessuali?

Begründung

Lo stalking su Internet costituisce una realtà brutale a cui la politica non ha finora saputo rispondere in maniera seria. Inoltre, il Parlamento dovrà prossimamente pronunciarsi in merito a una mozione che chiede di introdurre il cyberbullismo nel Codice penale (mozione 20.445), dato che questo reato non esiste in quanto tale nel diritto svizzero.

Inoltre, un recente parere giuridico realizzato dall'Università di Zurigo su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo e riguardante in particolare il problema delle molestie ossessive giunge alla conclusione che attualmente il diritto svizzero presenta lacune giuridiche in materia di protezione delle vittime di molestie. Orbene, le medesime lacune sussistono per quanto concerne le violenze sessiste e sessuali.

Da allora, il 13 novembre 2019 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (RS 311.039.7), che permette essenzialmente di attuare misure preventive e va quindi nella buona direzione.

Misure più forti sono tuttavia necessarie per arginare realmente le violenze sessiste e sessuali. Per eliminare queste violenze è necessario puntare non soltanto sul Codice penale (eventualmente tramite l'art. 261bis), ma anche sulla prevenzione e l'educazione.

Stellungnahme des Bundesrates

1, 3 e 4. Il parere menzionato esamina le possibilità giuridiche per combattere lo stalking in Svizzera e formula diverse raccomandazioni. Le sue conclusioni sono confluite nel rapporto dell'Ufficio federale di giustizia del 12 aprile 2019 sull'adozione di una norma penale per punire lo "stalking". Fondandosi su questo rapporto, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha presentato l'iniziativa parlamentare 19.433 "Includere lo stalking nelle fattispecie del CP", che chiede di rendere esplicitamente punibile lo stalking con le fattispecie esistenti (minaccia e coazione), attribuendo particolare attenzione alla forma del cyberstalking.

Le fattispecie vigenti permettono di perseguire penalmente la violenza fisica, sessuale e psichica. Al momento di valutare la colpa e quindi di commisurare la pena il giudice prende in considerazione il movente dell'autore. Attualmente i reati contro l'integrità sessuale sono sottoposti ad un esame approfondito in Parlamento, non soltanto sul piano delle pene, nel quadro del progetto 18.043 "Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni" (disegno 3 sul diritto penale sessuale). S'intende ad esempio adeguare la fattispecie delle molestie sessuali in modo che tenga conto anche dell'attuale comunicazione digitale. A inizio febbraio 2021 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha posto in consultazione il pertinente progetto.

2. L'articolo 261bis del Codice penale (CP; RS 311.0) protegge la dignità umana e la tranquillità pubblica punendo l'incitamento all'odio e la discriminazione pubblici quando prendono di mira determinate caratteristiche essenziali della personalità. In tal modo, la disposizione concretizza in parte, sul piano penale, il divieto di discriminazione sancito all'articolo 8 Cost. È vero che quest'ultimo menziona il criterio del sesso. In applicazione del principio di proporzionalità, il diritto penale deve tuttavia intervenire soltanto se gli altri strumenti di diritto civile e amministrativo non permettono di tutelare a sufficienza un determinato bene giuridico. Il Consiglio federale ritiene che il diritto in vigore - in particolare le disposizioni penali che proteggono l'onore (art. 173 segg. CP), l'integrità fisica (art. 111 segg. CP) e l'integrità sessuale (art. 187 segg. CP), quelle del diritto civile che tutelano la personalità (art. 28 segg. CC; RS 210) e quelle del diritto amministrativo che proteggono dalle discriminazioni legate al sesso (Legge sulla parità dei sessi; RS 151.1) - offra molteplici mezzi per tutelare la dignità umana dalle lesioni di carattere sessista. L'articolo 261bis CP è stato inoltre appena riveduto, in relazione all'iniziativa parlamentare Reynard 13.407, e il suo campo di applicazione è stato esteso anche all'orientamento sessuale. Occorre rilevare che, in tale occasione, il Parlamento, su proposta del Consiglio federale, aveva esplicitamente rinunciato a integrare nella norma penale anche l'elemento dell'identità sessuale. La revisione in questione è ormai in vigore dal 1° luglio 2020. Alla luce della situazione non appare necessario estendere il diritto penale.

5. Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore l'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (RS 311.039.7), che consente di promuovere misure di prevenzione e di sostenere finanziariamente progetti di terzi nel settore della prevenzione della violenza sessista e sessuale. Il programma di legislatura 2019-2023 adottato dal Parlamento il 21 settembre 2020 prevede un piano d'azione per attuare la Convenzione di Istanbul (FF 2020 7365, in particolare 7369). Questo piano d'azione è previsto nel quadro della strategia per la parità 2030 che il Consiglio federale adotterà nel primo semestre 2021. La strategia comporta misure in favore delle pari opportunità nella vita professionale e della conciliabilità tra vita famigliare e lavorativa, ma anche della prevenzione e della lotta al sessismo e alla violenza.

Inoltre, la piattaforma nazionale Giovani e media tratta attualmente il tema dei discorsi d'odio, contribuendo così a prevenire il sessismo in rete.

Risposta del Consiglio federale.