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20.4511 · Interpellanza · 2020-12-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti.

1. Via Twitter, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha riconosciuto la necessità di un intervento. In autunno il Capo del DFGP discuterà misure con i Cantoni. Quali misure sono ipotizzate e a che punto sono i pertinenti lavori?

2. Tra i Cantoni si registrano considerevoli differenze per quanto riguarda l'applicazione della clausola dei casi di rigore. Il Consiglio federale ritiene necessario intervenire in questo ambito?

3. Il Consiglio federale può pubblicare le nazionalità (top 5) delle persone nei cui confronti è più sovente pronunciata un'espulsione?

4. La possibilità di eseguire effettivamente un'espulsione nel Paese d'origine è rilevante nell'applicazione della clausola dei casi di rigore? Secondo un procuratore pubblico, un'espulsione giudiziaria è ordinata soltanto se può essere eseguita. Questo sviluppo corrisponde alla volontà del legislatore?

Begründung

L'estate scorsa i media hanno riportato che quattro criminali stranieri su dieci possono restare in Svizzera nonostante l'iniziativa espulsioni. Infatti, secondo l'Ufficio federale di statistica, il 42 per cento degli stranieri che commettono un reato per cui è prevista l'espulsione giudiziaria non è espulso dalla Svizzera. Inoltre, la Conferenza dei procuratori della Svizzera nutre dubbi in merito alla qualità dei dati relativi alle espulsioni di persone senza passaporto elvetico condannate con decisione passata in giudicato. Esprimendo comprensione per le reazioni critiche suscitate dalle statistiche pubblicate, il Presidente della suddetta conferenza ha sostenuto la necessità di verificare l'intera procedura.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 16 ottobre 2020 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha sentito alcuni rappresentanti della Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS), dell'Associazione svizzera dei magistrati (ASM) e dell'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) in merito all'espulsione giudiziaria. Questo tema è stato pure trattato il 26 ottobre 2020 dall'organo di contatto DFGP-CDDGP. Gli scambi con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) sono regolari. Attualmente il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sta esaminando, in adempimento della mozione Müller Philipp 18.3408 "Esecuzione sistematica delle espulsioni giudiziarie", diverse possibilità di adeguamento delle basi legali, in particolare per quanto riguarda le condizioni materiali per ordinare l'espulsione giudiziaria e le norme procedurali. Il 22 gennaio 2021 la CIP-N ha adottato una mozione che riprende le proposte di modifica avanzate dalla CPS e dalle due associazioni summenzionate in occasione della loro audizione ed estende e precisa il mandato conferito dalla mozione Müller Philipp 18.3408 (21.3009 Mo. CIP-N "Espulsioni giudiziarie mediante decreto d'accusa in casi lievi ma evidenti").

2. Sussistono effettivamente importanti differenze tra i Cantoni. Riguardano tuttavia soprattutto il tasso di applicazione dell'espulsione giudiziaria obbligatoria, vale a dire la percentuale dei casi in cui tale provvedimento è disposto in presenza di un reato passibile di espulsione. Queste disparità non dipendono tuttavia in tutti i casi da una diversa applicazione della clausola dei casi di rigore. Altri fattori sembrano di norma prevalere, in particolare differenze nelle tipologie criminali, nelle caratteristiche personali degli imputati o nell'interpretazione dell'elenco di reati da parte delle autorità giudiziarie.

3. Il 20 ottobre 2020 l'Ufficio federale di statistica (UST) ha pubblicato dati sul numero delle persone condannate a un'espulsione giudiziaria nel 2019, suddivisi in ordine alfabetico per nazionalità e gruppi di nazionalità (cfr. www.bfs.admin.ch / Trovare statistiche / 19 - Diritto e giustizia).

4. Molti fattori influenzano l'applicazione della clausola dei casi di rigore (integrazione, situazione familiare, situazione finanziaria, durata del soggiorno in Svizzera, stato di salute, possibilità di reinserimento nel Paese di origine). La dottrina e la giurisprudenza fondano la loro valutazione principalmente sui criteri definiti dal diritto migratorio nell'articolo 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201). Ad esempio, il principio di non respingimento e altre disposizioni cogenti del diritto internazionale non sono considerati quando è ordinata l'espulsione giudiziaria, ma quando è eseguita (art. 66d del Codice penale, CP; RS 311.0). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (decisione 6B_1024/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 1.3.5), il giudice che deve decidere in merito all'espulsione giudiziaria non può lasciare l'esame del principio di non respingimento o di altre norme cogenti soltanto alle autorità d'esecuzione. Il fatto che il Paese di origine dell'interessato accetti o meno i rinvii coatti non è invece rilevante per la decisione del giudice di ordinare l'espulsione.

Risposta del Consiglio federale.