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Mediatizzazione dei processi penali. La protezione della personalità delle vittime deve prevalere. Garantiamo il diritto alle porte chiuse e all'esclusione dei media

22.3083 · Mozione · 2022-03-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di prendere i provvedimenti necessari per garantire alle vittime il diritto alla protezione della personalità nei processi penali, in particolare conferendo a tutte le persone di cui sia stata lesa l'integrità fisica, psichica o sessuale il diritto di ottenere, con una semplice richiesta, le porte chiuse e l'esclusione dei media dalle aule dei tribunali.

Begründung

Il Codice di procedura penale (Art. 70 e 72) prevede che chi presiede la Corte possa disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse se interessi degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamente quelli della vittima, lo esigono. In tal caso, possono essere esclusi anche i media.

Nei casi di violenza di genere e di qualsiasi lesione dell'integrità fisica, psichica o sessuale, la rilevanza mediatica nuoce fortemente alle vittime. I dettagli intimi e umilianti diffusi dalle cronache giudiziarie e dai social media, feriscono e infieriscono su di esse, confrontandole continuamente con riferimenti a vissuti traumatici, e diffondendo queste informazioni anche tra familiari, colleghi e conoscenti.

Per evitare la vittimizzazione secondaria ad ogni stato dei procedimenti, anche nelle decisioni riguardanti l'ammissione dei media, deve quindi prevalere la protezione della sfera intima delle vittime. Questa è peraltro anche la raccomandazione del 2006 del Consiglio d'Europa (Rec(2006)8), nonché quanto esige la Convenzione di Istanbul, in vigore in Svizzera dal 2018.

Queste garanzie di protezione della vittima, acquisirono un'importanza sempre maggiore a causa della proliferazione dei social media e del perfezionamento dei motori di ricerca, che incrociano autonomamente dati e informazioni così da arrivare sempre più spesso e sempre più rapidamente ad identificare le persone imputate o condannate, ma anche le vittime, con conseguenze gravissime e irreparabili.

Alcune vittime desistono dal portare avanti i procedimenti penali per la stigmatizzazione e l'umiliazione a cui vengono esposte durante il procedimento giudiziario. Altrettanto grave è l'effetto deterrente che ciò provoca su altre vittime: secondo lo studio del 2019 del gfs Bern sulla violenza di genere, il 22 % delle donne in Svizzera ha subito reati sessuali penalmente rilevanti, ma solo il 12 % di esse ha fatto una segnalazione e solo l'8% ha sporto denuncia. Tra i motivi menzionati da oltre due terzi delle vittime, vi è la vergogna e il timore di non essere credute, effetti della mediatizzazione.

Inoltre, l'eco mediatica di un procedimento può essere riconosciuta come importante attenuante a beneficio degli autori di violenza condannati. Il che accentua ulteriormente il sentimento di ingiustizia ed umiliazione delle vittime.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto vigente, il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse se interessi degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamente quelli della vittima, lo esigono (art. 70 cpv. 1 lett. b del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Il giudice può disporre le porte chiuse d'ufficio o su domanda della vittima. La mozione chiede invece di procedere obbligatoriamente a porte chiuse se la vittima lo richiede. Questa esigenza non può tuttavia essere dedotta né dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa citata nella mozione né dalla Convenzione di Istanbul.

La pubblicità della giustizia è un pilastro dello Stato di diritto e della democrazia. Questo principio non si fonda dunque soltanto sulla legge, ma anche sul diritto di rango superiore, ossia l'articolo 30 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e l'articolo 6 numero 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU; RS 0.101). Il fatto che in linea di massima le udienze non si svolgano a porte chiuse mira, da un lato, a garantire un procedimento equo a tutte le parti e, dall'altro, a permettere al pubblico di controllare l'attività giudiziaria. Siccome questo principio persegue vari scopi, nessun partecipante al procedimento (né l'imputato né la vittima) può esigere, da solo, che le udienze si tengano a porte chiuse. Il diritto vigente prevede invece che il giudice ponderi i diversi interessi in gioco prima di limitare la pubblicità delle udienze. La richiesta avanzata nella mozione è pertanto in contraddizione con gli obiettivi del principio della pubblicità della giustizia.

Va infine menzionato che questa richiesta non è stata avanzata né in sede di consultazione né durante i dibattiti parlamentari relativi all'ampia revisione del CPP in corso.

Peraltro, anche il Consiglio federale vuole evitare qualsivoglia vittimizzazione secondaria causata dalla partecipazione al procedimento. La Confederazione e i Cantoni hanno pertanto deciso, in occasione del dialogo strategico sulla violenza domestica del 30 aprile 2021, di potenziare l'accompagnamento delle vittime nei procedimenti penali. I Cantoni si sono impegnati a portare avanti gli sforzi profusi per accompagnare e sostenere adeguatamente le vittime, in particolare con i consultori per le vittime.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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