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23.4206 · Mozione · 2023-09-28

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rendere possibile la ricerca negli archivi dei clienti delle banche e di adeguare la legge sulle banche (LBCR) affinché nell’articolo 47 venga data la possibilità alle stesse di concedere ai ricercatori l’accesso agli archivi dei loro clienti per scopi scientifici.

Begründung

La ricerca sulla piazza bancaria svizzera si basa sull’accessibilità delle fonti. Tuttavia, appellandosi all’articolo 47 LBCR le banche svizzere negano ai ricercatori l’accesso ai loro archivi. Di conseguenza è praticamente impossibile condurre studi sul sistema bancario svizzero che siano oggettive e basate sulle fonti. Ciò è dovuto soprattutto alla comprensibile premura delle banche di proteggere i propri collaboratori da una possibile violazione dell’articolo 47 LBCR nel caso in cui questi rivelassero ai ricercatori i dati dei loro clienti.Di conseguenza la ricerca storica sulla piazza bancaria svizzera è in gran parte bloccata. Questo è inaccettabile, se si considera la sua importanza sul piano economico, politico e sociale per la storia del nostro Paese. Proprio l’enorme risonanza mediatica suscitata dal tracollo di Credit Suisse e dalle sue conseguenze dimostra che l’opinione pubblica è fortemente interessata a un’elaborazione scientifica dei fatti. Se si continua a negare l’accesso agli archivi dei clienti delle banche, non sarà mai possibile eseguire un’elaborazione scientifica esaustiva.L’auspicata modifica di legge consentirebbe alle banche svizzere, eventualmente prevedendo delle limitazioni e concedendo un termine di protezione adeguato, di autorizzare i ricercatori ad accedere per scopi scientifici agli archivi dei loro clienti.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Sebbene il Consiglio federale riconosca l’importanza della libertà della scienza e della ricerca sancita nella Costituzione, nonché l’interesse alla ricerca storica sulla piazza bancaria svizzera, occorre sottolineare che nel caso in esame si parla di concedere l’accesso agli archivi interni di imprese dell’economia privata. Mentre nel diritto pubblico vi sono leggi (in materia di archiviazione) su cui può fondarsi, se del caso, il diritto di consultare gli archivi delle autorità, spetta a ciascuna impresa decidere se e in che forma concedere a terzi di accedere ai suoi archivi interni.

Alla luce di queste considerazioni il Consiglio federale ritiene che, nel caso specifico delle banche, occorrerebbe dapprima verificare nel dettaglio se l’articolo 47 LBCR renda effettivamente impossibile la ricerca oppure la ostacoli in maniera significativa e, successivamente, stabilire se vi sia la necessità d’intervenire sul piano normativo. Tale verifica dovrebbe anche tenere conto degli interessi dei clienti delle banche a tutelare la loro sfera privata, come previsto dalla Costituzione, nell’ambito del segreto professionale secondo l’articolo 47 LBCR. Solo quando sia comprovata la necessità d’intervenire sul piano normativo, si potranno elaborare eventuali proposte di modifica dell’articolo 47 LBCR. Una verifica approfondita volta a esaminare eventuali interventi normativi sarebbe già prevista nel quadro della mozione 22.4272 «Garantire la libertà dell’informazione riguardo ai temi concernenti la piazza finanziaria», che il Consiglio federale ha proposto di accogliere.

L’autrice della mozione 23.4206 richiede tuttavia che il Consiglio federale modifichi l’articolo 47 LBCR senza che venga verificata dapprima la necessità d’intervenire sul piano normativo. Il Consiglio federale ritiene pertanto che il mandato conferitogli, così come è stato delineato dalla presente mozione, non sia adeguato e lo respinge facendo riferimento alla mozione 22.4272.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.