24.1063 · Interrogazione · 2024-12-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Secondo il Ministero di giustizia, in Germania il possesso di filmati di violenze carnali su adulti non è punibile.Qual è il quadro normativo in Svizzera? La sottomissione chimica (la somministrazione di sostanze psicoattive all’insaputa della vittima per commettere atti sessuali su di essa) è considerata violenza carnale?Quali disposizioni legali andrebbero modificate per vietare il possesso e la diffusione di filmati di questo tipo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il possesso e la diffusione di un video che mostra la violenza carnale su una persona adulta (compresa la «sottomissione chimica», cfr. n. 2) possono essere puniti in Svizzera sulla base di diverse disposizioni a dipendenza di quali condizioni sono adempiute. La prima disposizione pertinente è l’articolo 179quater del Codice penale (CP; RS 311.0) (violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini) che protegge in particolare la sfera segreta di una persona. Rientrano nella sfera segreta fatti e comportamenti che normalmente non sono rivelati a nessun altro o al massimo a determinate persone di totale fiducia: conflitti familiari, comportamenti sessuali, denudamento del corpo o della zona intima, ma anche sofferenze fisiche. Sono quindi determinanti la relativa ignoranza quanto al fatto, nonché l’interesse e la volontà di serbare il segreto. Il video di una violenza carnale riguarda la sfera segreta della vittima e occorre quindi partire dal presupposto che essa non ha acconsentito alle riprese. È quindi punibile in base all’articolo 179quater primocapoverso CP chiunque filmi una violenza carnale. Secondo il terzo capoverso della disposizione è inoltre punibile chi conserva o rende accessibile a un terzo una tale ripresa. Il possessore/divulgatore può ma non deve essere l’autore della ripresa.Può essere applicato anche l’articolo 197 CP (pornografia), nella misura in cui si tratta di riprese dal contenuto pornografico. È punibile chi mostra o rende accessibile tali riprese a una persona minore di sedici anni (cpv. 1) o le offre a una persona che non gliene ha fatto richiesta (cpv. 2). Può inoltre essere applicato l’articolo 197a CP (condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici), in vigore dal 1° luglio 2024. È punito secondo questa disposizione chi trasmette a terzi, o rende pubblici, contenuti sessuali non pubblici senza il consenso della persona che vi è riconoscibile. In relazione con la divulgazione di riprese pornografiche o con contenuto sessuale possono inoltre essere applicabili le fattispecie che proteggono l’onore (art. 173 segg. CP).Infine, può essere applicata anche la fattispecie della rappresentazione di atti di cruda violenza secondo l’articolo 135 CP, se il video mostra con insistenza atti di cruda violenza e sono adempiuti gli altri elementi costitutivi del reato. In considerazione della severità delle condizioni per il suo adempimento, la presente fattispecie dovrebbe essere applicata soltanto in casi eccezionali. 2. In funzione del tipo di atto sessuale compiuto sulla vittima narcotizzata, il reato deve essere qualificato come violenza carnale (art. 190 cpv. 2 e 3 CP) o coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3 CP). Riguardo alla «sottomissione chimica» si veda anche il parere del Consiglio federale relativo al postulato Jaccoud 24.4607 «Sottomissione chimica. Definizione e raggio d’azione della giustizia». 3. Dalla risposta alla domanda 1 risulta che alla registrazione, alla conservazione, al possesso e al fatto di rendere note a terzi le riprese in questione si applica in particolare l’articolo 179quater CP e che, a seconda delle circostanze, possono essere applicabili altre disposizioni penali. Secondo il Consiglio federale, non sussiste pertanto alcuna necessità di intervenire sul piano legislativo.