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24.4027 · Interpellanza · 2024-09-26

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Secondo le ricerche del Tages-Anzeiger, il Consiglio federale avrebbe deciso di non fare entrare in vigore il 1° gennaio 2025 le modifiche di legge volte a incentivare il trasporto transfrontaliero di viaggiatori e promuovere bus e battelli elettrici e di non sbloccare i crediti previsti a tal fine. La legge sul CO2, approvata da entrambe le Camere il 13 marzo 2024 e contro la quale non è stato lanciato alcun referendum, stabilisce che, fatta eccezione per alcuni articoli specifici, tutte le disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2025. Inoltre, il Parlamento ha approvato due rispettivi crediti d’impegno che menzionano importi concreti e si riferiscono esplicitamente agli anni 2025–2030.

1. Qual è il tenore della decisione del Consiglio federale in cui è prevista la sospensione delle disposizioni delle modifiche di legge sopracitate e il conseguente blocco dei relativi fondi finanziari?

2. Su quali basi legali si fonda tale decisione?

3. Come è possibile che il Consiglio federale possa sopprimere intere voci di spesa, quando due crediti d’impegno decisi dal Parlamento e il disegno di preventivo per il 2025 sono già stati approvati?

4. La legge sul CO2 prevede la destinazione vincolata per i proventi della vendita all’asta di diritti di emissione per aeromobili. Tali proventi sono utilizzati per promuovere il trasporto transfrontaliero di viaggiatori e per provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra. Come potrebbe la rinuncia alla promozione del trasporto internazionale di viaggiatori sgravare le finanze federali?

4. Secondo l’articolo 37a capoverso 3 della legge sul CO2, i mezzi non utilizzati possono essere impiegati negli anni successivi per il perseguimento degli stessi obiettivi. Se tali mezzi restassero inutilizzati, dovrebbero essere messi a disposizione l’anno successivo; in che modo allora si realizzerebbero risparmi?

5. La legge summenzionata stabilisce che per il traffico transfrontaliero possono essere destinati al massimo 30 milioni di franchi all’anno sino alla fine del 2030. Il Consiglio federale ritiene che una tale formulazione lo autorizzi a stralciare completamente l’importo?

6. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che un grande numero di imprese di trasporti nonché di città e Cantoni ha elaborato il proprio piano dii rinnovo del parco autobus sulla base di questi mezzi federali?

7. Permettere che questo programma di risparmio entri in vigore, senza che sia stato sottoposto quanto meno a una consultazione, non rappresenta forse una chiara violazione del principio di buona fede?

Stellungnahme des Bundesrates

Il 20 settembre 2024 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alla promozione in questo settore, ma le decisioni prese finora non revocano le misure di promozione. In una fase successiva la proposta di rinunciare alla misura sarà posta in consultazione e l’Esecutivo stabilirà in base ai pareri pervenuti quali misure includere nel messaggio concernente lo sgravio del bilancio della Confederazione. Dopodiché spetterà al Parlamento pronunciarsi in merito all’attuazione delle misure proposte (verosimilmente a fine 2025 / inizio 2026). Nel contempo il Consiglio federale ha deciso, per il momento, di non utilizzare il relativo credito a preventivo per il 2025 né il pertinente credito d’impegno. Considerata la prevista abrogazione della disposizione in materia di sussidi, l’Esecutivo ritiene che non sia opportuno erogare i nuovi contributi soltanto per un anno o due per poi revocarli nuovamente. Si tratterebbe di una politica a singhiozzo non giustificata, la cui attuazione causerebbe oneri insostenibili sia per i beneficiari dei sussidi sia per la Confederazione. Tra l’altro, la legge sul CO2 non impone al Consiglio federale di versare i sussidi. Inoltre, conformemente all’articolo 12 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), esso deve provvedere affinché i fondi siano impiegati in modo efficace ed economico e garantire una pianificazione globale coerente che assicuri l’armonizzazione delle diverse attività dello Stato (art. 180 Cost.; RS 101). Con la decisione di non utilizzare il credito a preventivo e di non assumere nuovi impegni da subito, l’Esecutivo adempie attivamente a questi compiti. In linea di principio, eventuali mezzi non utilizzati possono essere impiegati negli anni successivi (art. 37a cpv. 3 legge sul CO2), nel rispetto dei pertinenti crediti a preventivo.