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24.4463 · Mozione · 2024-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 336 CO migliorando la protezione del lavoratore dalla disdetta del suo contratto di lavoro a causa di servizio militare, protezione civile o servizio civile. Il datore di lavoro dovrà in particolare essere maggiormente tenuto a dimostrare che qualsiasi licenziamento in prossimità di un periodo di servizio – anche dopo il periodo di protezione di quattro settimane (dalla comunicazione del periodo di servizio?) – non è in alcun modo legato all’adempimento degli obblighi.

Begründung

La stragrande maggioranza dei datori di lavoro svizzeri è esemplare e sostiene la sicurezza e la stabilità della Svizzera, della sua economia e della sua popolazione mettendo a disposizione i suoi lavoratori chiamati a esercitare funzioni al servizio del Paese. I rari abusi possono tuttavia fare molto male. Vi sono infatti alcuni datori di lavoro che licenziano collaboratori preferendo separarsene perché non comprendono la responsabilità civica legata all’adempimento del servizio. Talvolta, più sovente nelle regioni di frontiera, preferiscono assumere, al posto di Svizzeri, persone non obbligate a prestare servizio, ad esempio stranieri. Per combattere questi inaccettabili abusi occorre rafforzare il diritto dei lavoratori senza tuttavia ostacolare la libertà contrattuale o sviluppare vincoli statali. Si può dunque agire permettendo a una potenziale vittima di esigere che il datore di lavoro fornisca un motivo convincente per la disdetta del contratto di lavoro. Addossare al datore di lavoro l’onere della prova in merito alla giustificazione del licenziamento sembra una soluzione giusta ed equilibrata.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale riconosce l’importanza della questione trattata dalla mozione. L’impegno dei cittadini svizzeri al servizio del loro Paese non deve comportare la perdita del lavoro. Il vigente diritto del lavoro prevede tuttavia già una protezione in questo caso. Infatti, l’articolo 336c capoverso 1 lettera a del Codice delle obbligazioni (CO) vieta al datore di lavoro, dopo il tempo di prova, di disdire il contratto di lavoro quando il lavoratore presta servizio obbligatorio, militare o di protezione civile, oppure servizio civile. La protezione si estende alle quattro settimane precedenti e successive al servizio (superiore a 11 giorni). Secondo l’articolo 336c capoverso 2 CO, la disdetta data durante questi periodi è nulla. Se la disdetta è data prima dell’inizio del periodo preclusivo, il termine di disdetta non ancora scaduto è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine di tale periodo. Inoltre, secondo l’articolo 336 capoverso 1 lettera e CO, la disdetta è abusiva se è data perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente. La disdetta abusiva obbliga il datore di lavoro a versare un’indennità stabilita dal giudice il cui importo massimo è fissato a sei mesi di salario (art. 336a cpv. 1 e 2 CO). L’articolo 336c CO prevede pertanto un’ampia protezione, che può iniziare vari mesi prima dell’inizio del servizio, ad esempio se il termine di disdetta è di due, tre o più mesi. Questa disposizione non richiede di provare che prestare servizio ha causato la disdetta. Al di fuori del periodo preclusivo di cui all’articolo 336c CO, il lavoratore tenuto a prestare servizio è protetto dalle regole che vietano la disdetta abusiva. È vero che in questo caso deve provare che la prestazione del servizio ha causato il licenziamento. Data la difficoltà nell’apportare questa prova, la giurisprudenza ha tuttavia già ammesso la prova tramite indizi. Indizi determinanti possono ad esempio risultare dalla connessione temporale tra l’annuncio del servizio e la disdetta. La protezione attualmente prevista nel diritto è già elevata e sufficiente. Il Consiglio federale non vede la necessità di estenderla ulteriormente, in particolare alla luce della protezione esistente per altri motivi o situazioni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.