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Adeguamento degli intervalli d’esame per i veicoli a motore della categoria B e rimorchi fino a 3,5 tonnellate

24.4602 · Mozione · 2024-12-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto di modifica all’articolo 33 dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per veicoli a motore allo scopo di estendere gli intervalli d’esame

  • a cinque anni per le automobili

  • a cinque anni per i rimorchi fino a 3,5 tonnellate

Begründung

Si chiede di applicare la stessa scadenza minima di cinque anni, valida per il primo intervallo di revisione, agli intervalli successivi,

per i motivi indicati di seguito:

  • grazie ai progressi tecnici, i veicoli a motore della categoria B, a prescindere dal sistema di propulsione, durano significativamente più a lungo e richiedono meno manutenzione; lo stesso vale per i rimorchi fino a 3,5 tonnellate;

  • l’attuale frequenza dei controlli porta a sostituire inutilmente pastiglie di freni ancora in buone condizioni;

  • il materiale utilizzato attualmente viene sostituito e smaltito precocemente a causa di intervalli rigidi anziché seguendo i cicli di manutenzione periodica del veicolo, il che avrebbe più senso in termini economici ed ecologici;

  • visto il numero di veicoli in circolazione, le scadenze imposte attualmente generano un forte sovraccarico per gli enti di controllo cantonali;

  • considerando la densità del traffico stradale, è nell’interesse dei conducenti stessi attribuire grande importanza alla sicurezza di veicoli a motore e rimorchi.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Gli intervalli d’esame per automobili e motoveicoli ai sensi dell’articolo 33 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze per veicoli stradali (VTS; RS 741.41) sono già stati estesi in data 1o febbraio 2017. Automobili, motoveicoli e rimorchi con un peso complessivo compreso tra 0,75 t e 3,5 t vengono controllati per la prima volta a cinque anni (o comunque al più tardi sei) dalla prima messa in circolazione, quindi dopo tre anni e successivamente a cadenza biennale. I rimorchi fino a 0,75 t sono esentati. Già adesso, in Svizzera gli intervalli di revisione per automobili, autofurgoni e autocarri adibiti al trasporto nazionale sono più lunghi rispetto all’UE. Per motivi di sicurezza stradale non è giustificato estenderli ulteriormente, dato che la frequenza dei difetti nei veicoli spesso aumenta a partire dai 10 anni di età.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.