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26.3023 · Interpellanza · 2026-03-02

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il sistema delle pene pecuniarie (art. 34 segg. CP) è stato introdotto nel nostro diritto penale da coloro che non credevano più nell’utilità delle pene detentive di breve durata. Il bilancio, dal 2018? Delinquenti che non comprendono questo sistema e, finché gli importi non pagati non sono stati convertiti in una pena detentiva sostitutiva (art. 36 CP), possono credere a una forma di impunità. Per coronare il tutto, le prigioni sono sovraffollate https://www.blick.ch/fr/suisse/suisse-les-prisons-saturees-pour-des-amendes-impayees-id21551898.html?utm_source=transactional&utm_medium=email&utm_campaign=share-button. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:1. Dal 1° gennaio 2018 quante pene pecuniarie non riscuotibili in via esecutiva sono state convertite in pene detentive sostitutive (statistica)?2. Tra i casi di detenzione in esecuzione di pena, qual è la percentuale, dalla medesima data, delle pene detentive sostitutive ai sensi dell’articolo 36 CP? Come è evoluta tale proporzione?3. Il sistema delle pene pecuniarie (art. 36 segg. CP) ha raggiunto l’obiettivo fissato dal legislatore al momento della sua introduzione nel nostro diritto penale?4. Non è ora di fare dietrofront e abbandonare questo sistema?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Non esistono statistiche sulle conversioni di una pena pecuniaria in una pena detentiva sostitutiva. L’Ufficio federale di statistica (UST) dispone solo dei dati relativi all’esecuzione, ossia il numero di persone che effettivamente scontano una pena detentiva sostitutiva. 2. Per quanto riguarda le statistiche disponibili, occorre distinguere le persone messe in detenzione per scontare una pena (incarcerazioni) dalla media delle persone che, l’ultimo giorno di ogni mese di un anno, stanno scontando una pena (effettivo medio). Secondo i dati dell’UST, tra il 2018 e il 2024 si contano 7156 incarcerazioni per una pena detentiva sostitutiva, ossia una media annua di 1022. La proporzione delle pene pecuniarie convertite rispetto a tutte le pene detentive (compresa l’esecuzione delle pene uniche e di quelle a seguito di una revoca) è in media del 12 per cento per il periodo 2018-2024 (12 % nel 2018, nel 2021 e nel 2024). Considerando l’effettivo medio, la media del 2018-2024 è del 5 per cento (5 % nel 2018, 4 % nel 2021 e 5 % nel 2024). Il fatto che la media delle incarcerazioni sia sensibilmente più elevata rispetto a quella dell’effettivo medio evidenzia che il tempo trascorso in una struttura penitenziaria è di norma molto breve. 3. L’introduzione della pena pecuniaria (art. 34 segg. del Codice penale [CP; RS 311.0]), il 1° gennaio 2007 (RU 2006 3459), aveva l’obiettivo di evitare in linea di massima le pene detentive di breve durata sostituendole con pene pecuniarie. L’idea era di applicare pene pecuniarie anziché detentive per le sanzioni inferiori a sei mesi, e di riservare le pene detentive ai reati di gravità media o elevata. Questo perché le pene detentive di breve durata sono in genere inefficaci, in quanto le conseguenze negative della privazione della libertà (p. es. separazione dal contesto professionale, perdita del posto di lavoro, ripercussioni sulle relazioni familiari, ambiente criminogeno del carcere) non sono controbilanciate da alcun effetto positivo (p. es. derivante dalla risocializzazione), visto che il tempo trascorso in detenzione è troppo breve. La pena pecuniaria, dal canto suo, incide sul tenore di vita del condannato, quindi sul suo patrimonio, senza presentare gli effetti negativi della pena detentiva. Sotto questo aspetto è più efficace per le pene di breve durata. Le pene detentive causano inoltre costi notevoli alla collettività. Il legislatore ha comunque modificato l’articolo 40 CP stabilendo una durata da tre giorni a 20 anni per le pene detentive e reintroducendo quindi la possibilità di pronunciarne di breve durata. Nell’articolo 41 CP ha tuttavia mantenuto, pur allentandolo leggermente, il principio della preminenza della pena pecuniaria su quella detentiva per le pene da tre giorni a sei mesi. Queste modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018 (RU 2016 1249).Il sistema continua quindi a prevedere il primato della pena pecuniaria su quella detentiva nel caso di pene fino a sei mesi o 180 aliquote giornaliere. Dal 2018 è tuttavia possibile pronunciare una pena detentiva al posto di una pena pecuniaria, se non altro per motivi di prevenzione sociale. Il primato della pena pecuniaria serve a prevenire il sovraffollamento carcerario, a evitare alla collettività elevati costi di detenzione e a generare entrate grazie alle pene pecuniarie senza condizionale. Il Consiglio federale ritiene dunque compiuto l’obiettivo perseguito dal legislatore con l’introduzione della pena pecuniaria. 4. Il Consiglio federale non ritiene opportuno fare marcia indietro abbandonando il sistema attuale, in particolare le pene pecuniarie.