Protezione delle acque da pesticidi particolarmente tossici. Sono state esplorate tutte le misure possibili?
26.3438 · Interpellanza · 2026-03-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
In occasione del dibattito su quattro interpellanze urgenti, il consigliere federale Rösti ha spiegato il motivo per cui non ha introdotto, per il momento, valori limite vincolanti per tre principi attivi di pesticidi particolarmente tossici e per cui bisognerebbe, invece, adottare altre misure per garantire una migliore protezione delle acque. Nella sua risposta all’interpellanza 26.3042, il Consiglio federale afferma che misure volte a ridurre i rischi di deriva e dilavamento di prodotti fitosanitari sono attualmente in fase di preparazione presso l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Tuttavia, per i tre principi attivi in questione sembrerebbe che le misure attualmente in preparazione non esauriscano l’intero ventaglio delle possibili misure di riduzione dei rischi.
Prima di tale dibattito, il Consiglio federale aveva risposto alla mia interpellanza 26.3042 precisando che, in collaborazione con l’Unione svizzera dei contadini (USC) e i Servizi fitosanitari cantonali (SFC), era stata valutata la possibilità di ridurre i superamenti dei valori limite attraverso prescrizioni d’uso supplementari per deltametrina, lambda-cialotrina e foramsulfuron; sulla base di tale analisi si era quindi deciso di rinunciare, per il momento, all’introduzione di valori limite.
Due delle sostanze per le quali non si prevede attualmente l’introduzione di valori limite, ossia la deltametrina e la lambda-cialotrina, sono oggetto di una procedura di riesame presso l’USAV dal 2019. A seconda dei risultati, potranno essere emanate nuove prescrizioni d’uso, limitate singole applicazioni o revocate le omologazioni dei principi attivi.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
Prima di prendere la sua decisione, il Consiglio federale ha chiaramente effettuato una ponderazione degli interessi: ha seguito dei criteri di riferimento? È possibile consultarne i risultati?
Quali misure sta preparando attualmente l’USAV per ridurre i rischi di deriva e dilavamento? Quando verranno pubblicate e da quando entreranno in vigore?
Sono previste ulteriori misure di riduzione dei rischi per i tre principi attivi soprammenzionati? evo fare una In caso affermativo, in che cosa consisteranno e quando verranno introdotte? Nel caso in cui alcune di tali misure non vengano introdotte, quali sono i motivi?
Perché il Consiglio federale ha consultato in questa materia l’USC e i SFC invece che l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e l’USAV? Le associazioni di categoria non svolgono forse un ruolo sostanzialmente diverso e perseguono altri interessi rispetto agli uffici federali competenti? Ne possono derivare rischi tali da compromettere la credibilità delle istituzioni? In caso negativo, perché no?
Perché le procedure di riesame relative ai due principi attivi sono in corso già da circa sette anni? Quando verranno completate?
Stellungnahme des Bundesrates
1) La ponderazione degli interessi non è stata effettuata sulla base di criteri di riferimento prestabiliti, tuttavia, è esposta in modo chiaro e trasparente nel progetto del rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201), che era in consultazione fino al 12 marzo 2026. 2) Per garantire una maggiore protezione delle acque di superficie, verranno introdotte, in futuro, delle prescrizioni d’uso più severe per i prodotti fitosanitari in questione. Da un lato, in prossimità delle acque superficiali; dovrà essere preservata una zona cuscinetto più ampia, coperta da vegetazione e non trattata, dall’altro, dovranno essere attuate delle misure tecniche, come ugelli antideriva, oppure misure all’interno della particella o ai suoi margini, quali inerbimenti. Queste combinazioni di misure verranno integrate nelle direttive del Servizio di omologazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) relative alle misure di riduzione dei rischi nell’impiego di prodotti fitosanitari e dovrebbero essere pubblicate entro la fine di quest’anno per poi entrare in vigore a partire dall’anno di coltivazione 2027. 3) Tutti e tre i principi attivi citati possono essere impiegati come prodotti fitosanitari, mentre solo la lambda-cialotrina e la deltametrina possono essere impiegati nei biocidi. Quest’ultima è consentita, inoltre, in medicinali veterinari. Nel quadro del piano d’azione sui prodotti fitosanitari e dell’attuazione dell’iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi», sono state introdotte diverse misure volte a ridurre l’inquinamento delle acque provocato dall’impiego di prodotti fitosanitari. Secondo il rapporto intermedio del Consiglio federale dell’8 maggio 2024, (www.news.admin.ch > 8 maggio 2024 > Riduzione confermata dei rischi associati ai prodotti fitosanitari) l’introduzione di nuove misure non è al momento necessaria. Piuttosto, è decisiva un'attuazione coerente delle misure già adottate, al fine di sfruttare pienamente il potenziale di riduzione dei rischi. Elementi centrali sono, per esempio, il risanamento dei piazzali di lavaggio, la riduzione del dilavamento e della deriva, la sostituzione dei principi attivi con profilo ad alto rischio e il rafforzamento della consulenza. Se i rischi per le acque superficiali permangono inammissibili, il Consiglio federale può fissare lo schema di riduzione valido a partire dal 2027 (cfr. art. 6b cpv. 2 legge federale sull’agricoltura [ LAgr, RS 901.1]). I biocidi contenenti deltametrina e lambda-cialotrina sono conformi allo stato della tecnica per quanto attiene alle prescrizioni in materia di protezione delle acque. Pertanto, l’introduzione di ulteriori misure al momento non è prevista per questi biocidi. L’elaborazione di misure volte a ridurre gli apporti derivanti dal loro impiego come medicinali veterinari è stata, invece, avviata nel gennaio 2026 nell’ambito di una tavola rotonda organizzata da Swissmedic. 4) Per progetti complessi si ricorre solitamente a una procedura articolata in più fasi e, in tal caso, vengono coinvolti anche attori importanti, come Cantoni, associazioni ed esperti (cfr. la risposta del Consiglio federale all’interpellanza Flach 25.3176 «Occorre osservar il principio dell’uguaglianza giuridica nelle procedure di consultazione?» nonché all’interpellanza urgente 26.3041 del Gruppo dei Verdi «Pressione sulla protezione delle acque. Il Consiglio federale ignora il diritto vigente?»). Gli uffici federali menzionati, così come tutti i servizi federali, sono liberi di esprimere la propria opinione nell’ambito della consultazione degli Uffici. 5) Nella procedura di riesame in corso relativa ai due principi attivi (deltametrina e lambda-cialotrina) è emersa una valutazione non univoca: da un lato, il loro impiego può comportare un rischio elevato per alcuni gruppi di organismi; dall’altro questi due principi attivi sono l’unica soluzione a disposizione per salvaguardare alcune colture agricole particolarmente rilevanti. Data la loro importanza, la decisione definitiva in merito alle misure di riduzione dei rischi ha richiesto più tempo. Le misure verranno comunque integrate entro la fine di quest’anno nelle direttive dell’USAV (cfr. risposta alla domanda 2).