Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale Politica fiscale
Berna, 29 giugno 2022
Ordinanza concernente l’imposta sul valore ag giunto (Procedure elettroniche)
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
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Compendio
Il Consiglio federale definisce le procedure iniziali relative all’ambito dell’imposta sul valore aggiunto che dovranno essere svolte esclusivamente per via elettronica.
Situazione iniziale Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l’articolo 65a della legge sull’IVA, in base al quale il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento delle procedure per via elettronica e disciplinarne le moda lità.
Contenuto del progetto Le procedure iniziali relative all’ambito dell’imposta sul valore aggiunto devono essere svolte esclu sivamente per via elettronica. Si tratta specificamente dell’annuncio di inizio dell’assoggettamento, della presentazione del rendiconto e delle correzioni di quest’ultimo. Se una di queste procedure non è effettuata per via elettronica attraverso l’apposito portale, l’Amministrazione federale delle contribuzioni respingerà l’annuncio o il rendiconto non conformi, richiamando il contribuente agli obblighi che gli derivano dall’articolo 123 dell’ordinanza sull’IVA.
Nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, da alcuni anni i contribuenti possono annunciarsi, compilare il rendiconto e presentarlo per via elettronica. Questo cambiamento consente anche di evitare stampa e invio della documentazione in forma cartacea. Considerando un numero di circa 40 000 contribuenti che mediamente presentano circa 2,5 rendi conti su carta all’anno per un costo pari a circa 1 franco per rendiconto, si stima un risparmio an nuo di circa 100 000 franchi. La procedura elettronica rende inoltre più semplice e meno onerosa l’attuazione di future modifiche delle aliquote IVA di quanto non sarebbe possibile con la documentazione cartacea.
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1 Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l’articolo 65a della legge sull’IVA (LIVA) , in base al quale il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento delle procedure per via elettronica e discipli narne le modalità.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
Con l’entrata in vigore dell’articolo 123 dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) l’annuncio di inizio dell’assog gettamento secondo l’articolo 66 capoverso 1 LIVA, la presentazione del rendiconto secondo l’arti colo 71 LIVA e le correzioni successive del rendiconto secondo l’articolo 72 LIVA devono avvenire esclusivamente per via elettronica attraverso l’apposito portale. L’accesso può essere effettuato anche da altri portali. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è proprietaria dei dati delle applicazioni di base del portale ed è responsabile del rispetto del segreto fiscale.
2.2 Attuazione
A fine 2021 veniva effettuato per via elettronica praticamente il 100 per cento degli annunci, il 90 per cento circa dei rendiconti e il 70 per cento circa delle correzioni. Un’ampia maggioranza dei contribuenti interagisce dunque già oggi spontaneamente per via elettronica con l’AFC. Si può per tanto ritenere che l’utilizzo del portale sia più vantaggioso dell’annuncio o del rendiconto su carta. Una comunicazione con l’AFC che nei casi menzionati avvenga esclusivamente per via elettronica attraverso l’apposito portale appare quindi come un obbligo ragionevolmente esigibile.
3 Commento ai singoli articoli
Art. 123 L’annuncio di inizio dell’assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA), la presentazione del rendiconto e le correzioni successive del rendiconto (art. 71 e 72 LIVA) devono avvenire per via elettronica attra verso l’apposito portale oppure portali partner (ad es. EasyGov) collegati a questo portale.
Se un annuncio, un rendiconto o le correzioni di quest’ultimo non vengono effettuati per via elettro nica attraverso l’apposito portale, l’AFC li respinge, richiamando il contribuente ai suoi obblighi se condo l’articolo 123 OIVA. Nella sua diffida, l’AFC sollecita il contribuente a effettuare elettronica mente l’annuncio, il rendiconto o le correzioni attraverso l’apposito portale entro un termine suppletivo. L’AFC richiama inoltre l’attenzione del contribuente sul fatto che un annuncio, un rendi conto o le correzioni non effettuati elettronicamente attraverso l’apposito portale sono considerati come non presentati e la mancata presentazione costituisce una violazione di obblighi procedurali secondo l’articolo 98 LIVA punibile con la multa. La tassazione avviene d’ufficio conformemente all’articolo 79 LIVA.
L’articolo 66 capoverso 1 LIVA sull’annuncio di inizio dell’assoggettamento dispone che l’annuncio avvenga per scritto. La presente ordinanza, fondata sulla regolamentazione (successiva) dell’arti colo 65a LIVA, prevale su tale disposizione, sicché vale l’articolo 65a e la disposizione d’esecu zione basata su di esso. In futuro, l’annuncio dovrà essere effettuato per via elettronica attraverso l’apposito portale.
Articolo 166c
1 RS 641.20
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Questa disposizione transitoria enuncia che dall’entrata in vigore dell’articolo 123 OIVA tutti gli an nunci, i rendiconti e le correzioni di questi ultimi devono avvenire per via elettronica.
Ciò vale anche per i periodi di rendiconto anteriori all’entrata in vigore dell’articolo 123 OIVA, se i rendiconti sono presentati a partire da tale data di riferimento. In tal caso occorre osservare che se i rendiconti sono stati trasmessi per via elettronica prima dell’entrata in vigore dell’articolo 123 OIVA, anche le correzioni devono essere eseguite elettronicamente.
Per contro, per motivi tecnici non possono essere trasmesse a posteriori per via elettronica corre zioni di rendiconti presentati in forma cartacea prima dell’entrata in vigore dell’articolo 123 OIVA. In questi casi le correzioni devono continuare a essere presentate in forma cartacea.
Attualmente nell’applicazione «Rendiconto IVA easy» non è possibile correggere i rendiconti a po steriori per via elettronica. Se questa circostanza rimane invariata fino all’entrata in vigore della presente ordinanza, le correzioni devono essere trasmesse in forma cartacea.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Dal momento che da alcuni anni i contribuenti hanno la possibilità di annunciarsi e di presentare il rendiconto IVA così come le correzioni per via elettronica, l’introduzione dell’articolo 65a LIVA e della presente ordinanza non genera costi aggiuntivi.
Poiché la grande maggioranza dei contribuenti svolge entrambe le procedure già oggi per via elet tronica, i vantaggi amministrativi e finanziari si circoscrivono principalmente alla rinuncia alla stampa e all’invio dei documenti in forma cartacea. Considerando un numero di circa 40 000 con tribuenti che mediamente presentano circa 2,5 rendiconti su carta all’anno per un costo pari a circa
1 franco per rendiconto, si stima un risparmio annuo di circa 100 000 franchi.
Negli ultimi anni le aliquote dell’IVA hanno subito diverse modifiche, che, in una prospettiva di ren diconti cartacei, comportano costi elevati, dal momento che i moduli di rendiconto devono essere a loro volta adeguati. La procedura elettronica rende più semplice e meno onerosa l’attuazione di fu ture modifiche delle aliquote IVA di quanto non sarebbe possibile con la documentazione cartacea.
4.2 Ripercussioni per l’economia
Con le modifiche proposte vengono create le basi legali per lo sviluppo della digitalizzazione nel settore fiscale. In questo modo si consente di svolgere le attività secondo lo stato dell’arte della tecnologia. Le ripercussioni per l’economia sono positive benché non chiaramente quantificabili. In generale, grazie all’estensione della digitalizzazione si può presupporre una riduzione degli oneri amministrativi e quindi un aumento dell’efficienza per le imposte interessate.
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