Fonte

RU 1998 2584

Ordinanza 99
sull’adeguamento delle prestazioni complementari

del 16 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo4 della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC),
ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale giusta l’articolo 3b capoverso1 lettera a LPC sono aumentati come segue:

  1. per persone sole, a 14 860 franchi al minimo e a 16 460 franchi al massimo;

  2. per coniugi, a 22 290 franchi al minimo e a 24 690 franchi al massimo;

  3. per orfani e figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, a 7830 franchi al minimo e a 8630 franchi al massimo.

Art. 2 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

  1. Ordinanza 90 del 12 giugno 19892 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI;

  2. Ordinanza 92 del 21 agosto 19913 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI;

  3. Ordinanza 97 del 16 settembre 19964 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI.

L’ordinanza 93 del 31 agosto 19925 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI è modificata come segue:

Art. 2

Abrogato RS 831.307

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

16 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin