RU 1998 2731
Ordinanza
sulle infermità congenite
(OIC)
Modifica del 4 settembre 1998
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo1 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite,
ordina:
I
L’elenco contenuto nell’allegato dell’ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite è modificato come segue:
Art. N. 142, 163, 164, 194, 381, 382
142 Sinotosi del cranio, per quanto sia necessaria un’operazione 163 Torace a imbuto, per quanto sia necessaria un’operazione 164 Torace carenato, per quanto sia necessaria un’operazione o un’ortesi 194 Lussazione congenita del ginocchio, per quanto sia necessaria un’operazione, un’apparecchiatura o una cura con apparecchio gessato 381 Malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalocele, ciste aracnoide, mielomeningocele, idromielia, meningocele, diastematomielia e tethered cord) 382 Turbe centrali di ipoventilazione dei neonati
Capitolo XVII lett. a, frase introduttiva
Quando il riconoscimento di un’infermità congenita dipende da una determinata diminuzione dell’acuità visiva, questa deve essere misurata dopo correzione del vizio di rifrazione. Se non è possibile misurare l’acuità visiva e se l’occhio in causa non può fissare centralmente, si ammette che l’acuità visiva sia di 0,2 o meno (n. 416, 417, 418, 419, 423, 425, 427).
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
4 settembre 1998 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss