Fonte

RU 1999 107

Ordinanza
concernente l’importazione di animali della specie equina
(Ordinanza sull’importazione di equini, OIEq)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 21 capoverso2 e 177 capoverso1 della legge sull’agricoltura1;
ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica agli animali della specie equina, esclusi i riproduttori, gli animali da macello, i cavalli e gli asini selvatici delle voci di tariffa menzionate nell’allegato.

Art. 2 Definizioni

Sono considerati puledri i cavalli giovani che hanno ancora almeno gli incisivi mediani decidui e i cantoni decidui.

Per pony si intende un equino la cui altezza al garrese da adulto varia tra oltre1,35 m e 1,48 m.

Per piccolo pony s’intende:

  1. un equino delle razze Shetland e minicavalli;

  2. un equino di almeno tre anni di età e la cui altezza al garrese da adulto non supera1,35 m.

Art. 3 Disposizioni particolari per l’importazione

Il servizio veterinario di confine dell’Ufficio federale di veterinaria controlla l’età, la razza e l’altezza al garrese dei pony e dei piccoli pony. Se l’altezza supera rispettivamente1,48 m e 1,35 m, lo sdoganamento deve avvenire rispettivamente come nel caso dei cavalli e dei pony.

I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all’età di sei mesi) possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente (ADC), senza essere computati nella quota del contingente doganale, se:

  1. la madre, gravida, è stata esportata con carta di passo; oppure

  2. l’appartenenza del puledro alla giumenta da importare è comprovata e se il puledro è munito di un documento d’identificazione della corrispondente organizzazione d’allevamento riconosciuta.

Nel computo delle quote del contingente doganale, i puledri sono trattati alla stessa stregua degli animali adulti, esclusi i puledri di cui al capoverso2. L’aliquota di da- RS 916.322.1 zio fuori contingente (ADFC) per puledri è stabilita in funzione dell’altezza al garrese degli animali al momento del passaggio al confine.

Art. 4 Assegnazione delle quote del contingente doganale

I seguenti contingenti doganali parziali sono messi all’asta:

  1. animali della specie equina, esclusi i riproduttori, i piccoli pony, gli asini, i muli e i bardotti;

  2. piccoli pony;

  3. asini, muli e bardotti.

Il 50 per cento dei contingenti doganali parziali è messo all’asta prima dell’inizio del periodo di contingentamento e l’altro 50 per cento nel primo semestre del periodo di contingentamento. L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può stabilire ogni volta la data, tenendo conto della situazione di mercato.

La quota del contingente doganale per offerente non può superare il 10 per cento della relativa quantità di contingente doganale parziale.

Art. 5 Esecuzione

L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altre autorità non siano state incaricate della sua esecuzione.

Art. 6 Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre 1999, la ripartizione del contingente doganale è disciplinata dagli articoli4 capoversi 2-4, 5, 7 capoverso1 lettera a numeri1 e 3-7, capoversi2,

e 5, 8, 9 capoversi1, 2 e 3 primo periodo, 10, 11 capoversi 1-3, 12 e 14 capoversi 2-4 dell’ordinanza del 17 maggio 19952 sull’importazione di equini (OIEE).

Per la determinazione delle fiere riconosciute ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 OIEE s’intendono quelle tenutesi nel 1998. Le “Disposizioni generali” dell’Ufficio federale del 17 dicembre 19973 per le importazioni compensative derivanti dalle esportazioni si applicano fino al 31 dicembre 1999. Le importazioni possono tuttavia essere effettuate con un’assegnazione individuale del contingente doganale (AICD) fino al 31 dicembre 1999 al più tardi.

Nel periodo di contingentamento 1999, sono assegnate agli aventi diritto secondo l’articolo 7 capoverso 1 OIEE 300 unità cavalline per contingenti doganali anticipati in ragione della loro quota sul contingente di base di 1200 unità cavalline.

Nel periodo di contingentamento 1999, le quote del contingente doganale degli aventi diritto di cui all’articolo 12 OIEE sono computate sul contingente doganale parziale del numero2 lettera b dell’allegato all’OIEE.

Il testo di tali disposizioni può essere richiesto all’Ufficio federale dell’agricoltura, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Allegato

(art. 1) Voce di tariffa4 Designazione dell’animale 0101. Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: – cavalli: – – altri (non riproduttori di razza pura e da macello): 1991 – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale) 1992 – – – – con un’altezza al garrese superiore a1,48 m 1993 – – – – con un’altezza al garrese superiore a1,35 m ma non eccedente1,48 m 1994 – – – – con un’altezza al garrese non eccedente1,35 m – asini, muli e bardotti: – – altri (non da macello come pure asini selvatici): 2091 – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) 2099 – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale)