RU 1999 1413
Regolamento dei funzionari (3)
(RF 3)
Modifica del 15 marzo 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Il regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 19641 è modificato come segue:
Art. 1 cpv. 3 secondo periodo
... L’articolo 7 è applicabile anche ad altre persone.
Art. 7 cpv.1 ultimo periodo
... La competenza di conferire i titoli corrispondenti al rango di capomissione spetta al Consiglio federale; sono eccettuati i casi in cui il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, a conferire il titolo di ambasciatore. Negli altri casi è competente il Dipartimento.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 1999.
15 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |