Fonte

RU 1999 1413

Regolamento dei funzionari (3)
(RF 3)

Modifica del 15 marzo 1999

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

Il regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 19641 è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 3 secondo periodo

... L’articolo 7 è applicabile anche ad altre persone.

Art. 7 cpv.1 ultimo periodo

... La competenza di conferire i titoli corrispondenti al rango di capomissione spetta al Consiglio federale; sono eccettuati i casi in cui il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, a conferire il titolo di ambasciatore. Negli altri casi è competente il Dipartimento.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 1999.

15 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin