172.221.103
Regolamento dei funzionari (3) (RF 3)
(RF 3)
del 29 dicembre 1964 (Stato 28 dicembre 2000)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19273 (legge); visti gli articoli 42 capoverso 1 e 61 capoversi 2 a 4 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione dell’amministrazione;5 ordina:
Preambolo
Art. 1
Nel presente regolamento s’intende:
– per Dipartimento, il Dipartimento federale degli affari esteri; – per centrale, le unità amministrative del Dipartimento in Svizzera; – per servizi di carriera, i servizi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, c; – per servizi generali, i servizi che non appartengono al servizio di carriera; – per servizio esterno, le unità amministrative del Dipartimento all’estero; – per missioni, le rappresentanze diplomatiche svizzere; – per sedi, le rappresentanze consolari svizzere;
RU 1965 157
Nuovo tit. giusta il n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150). Per questa modificazione, alla locuzione «presente ordinanza» è stata sostituita nel testo quella di «presente regolamento».
Abbreviazione introdotta dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 19903 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2, 510, 581 all. n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora la LF del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).
–6 per Cassa pensioni, l’istituto di previdenza della Confederazione per i lavoratori secondo l’ordinanza del 24 agosto 19947 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC); – per INSAI, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni; – per LAINF, la legge federale del 20 marzo 19818 sull’assicurazione contro gli infortuni; – per AD, l’assicurazione contro la disoccupazione (altrimenti LAD); – per AVS, l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; – per AI, l’assicurazione per l’invalidità; – per IPG, l’ordinamento sull’indennità per perdita di guadagno; – 9 per statuti della CPC, l’ordinanza del 24 agosto 1994 concernente la Cassa pensioni della Confederazione.10
I rinvii tra parentesi, accanto ai numeri degli articoli, si riferiscono agli articoli della legge.
Il presente regolamento è applicabile ai funzionari dei servizi di carriera e dei servizi generali del Dipartimento federale degli affari esteri, per i quali l’obbligo di accettare un trasferimento all’estero costituiva una condizione di nomina.11 L’articolo
è applicabile anche ad altre persone.12 Capo I. Disposizioni generali
Art. 2 Appartenenza ai servizi
I funzionari del Dipartimento appartengono a uno dei quattro servizi seguenti:
Servizio diplomatico;
Servizio consolare;
Servizio di segreteria e specializzato;
Servizi generali.13 2 Le prescrizioni sull’ammissione, la nomina e l’avanzamento disciplinano le condizioni d’appartenenza a uno dei quattro servizi suindicati.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1987 (RU 1988 23). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).
Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18
Per. introdotto dal n. I dell’O del 15 marzo 1999 (RU 1999 1413).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).
Ove siano adempiute le condizioni richieste nelle prescrizioni emesse giusta l’articolo 15, l’autorità eleggente può decidere circa il passaggio del funzionario, mediante nomina o promozione, dall’uno all’altro servizio.
Art. 3 (3) Pubblico concorso
Il bando di concorso nel bollettino dei posti vacanti della Confederazione «Die Stelle, L’emploi, Il posto» è considerato pubblico concorso.14
Nell’avviso di concorso sono indicati i requisiti particolari cui i candidati devono soddisfare. Va lasciato un termine sufficiente per concorrere.
Con riserva del pubblico concorso, secondo la procedura d’ammissione di cui all’articolo 4, alle funzioni dei servizi di carriera si provvede senza ricorrere al pubblico concorso. Per contro ogni posto vacante dei servizi generali deve normalmente essere messo a concorso.15 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina la messa a concorso e designa le funzioni che possono essere assegnate senza concorso.16
Art. 4 (4) Requisiti per la nomina
Il Dipartimento stabilisce, in un regolamento d’ammissione, le condizioni richieste per la prima nomina a funzionario del Dipartimento. I requisiti posti per una rielezione sono disciplinati conformemente all’articolo 15.
Per l’ammissione al servizio diplomatico17 o al servizio consolare18 , e determinante l’esito dell’esame di concorso; la nomina del funzionario è subordinata al compimento di un periodo di prova e di un corso finale o al successo nell’esame finale.19
L’ammissione al servizio di segreteria e specializzato20 è vincolata all’esito di un esame; la nomina a funzionario è subordinata al superamento di un periodo di prova.
Per l’ammissione ai servizi generali, può essere determinante l’esito di un esame o d’un periodo di prova. Sono applicabili, inoltre, le prescrizioni di cui all’articolo 15 capoverso 1.
Possono essere nominati funzionari del servizio di carriera soltanto coloro che posseggono unicamente la cittadinanza svizzera.21
Il Dipartimento nomina una commissione per l’ammissione al servizio diplomatico22 e una per l’ammissione al servizio consolare23 . Esso ne stabilisce le competenze e l’organizzazione.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1989 (RU 1989 1221).
Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1989 (RU 1989 1221).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 26 gen. 1972 (RU 1972 191).
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).
Introdotto dal n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1976 (RU 1976 969).
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).
Per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate, il capo del Dipartimento può rinunciare, eccezionalmente, all’applicazione parziale o totale dei disposti del presente articolo.
Art. 524 Competenza per la nomina
Il Consiglio federale nomina i funzionari fuori classe.
Il Dipartimento disciplina la competenza per la nomina degli altri suoi funzionari.
Art. 5a25 Altre competenze
Qualora il presente regolamento assegni la competenza di decidere all’autorità eleggente, il Dipartimento decide nei casi in cui, giusta l’articolo 5 capoverso 1, l’autorità eleggente è il Consiglio federale.
Qualora il presente regolamento non disciplini la competenza di decidere, il Dipartimento emana un regolamento che determina le competenze.
Nel regolamento che determina la competenza giusta il capoverso 2, il Dipartimento può dichiarare competente un’istanza subordinata all’autorità eleggente per le decisioni che, secondo il presente regolamento, spettano a tale autorità.
Art. 626 (5) Decisione di nomina
Al funzionario la nomina è notificata con una decisione. Devono esservi indicati la funzione, il luogo di servizio, la data dell’entrata in servizio, gli obblighi particolari, il grado di occupazione, la classe di stipendio e la rimunerazione.
All’atto della prima nomina il funzionario riceve, con la decisione, la legge, l’ordinamento dei funzionari, il regolamento dei funzionari (3) e gli statuti della CPC.27 Deve avere in ogni momento la possibilità di esaminare i regolamenti e le loro prescrizioni esecutive.
La riconferma secondo l’articolo 57 della legge avviene con una decisione generale. La riconferma con riserve e la non riconferma devono essere notificate al funzionario con una decisione.
Art. 7 Conferimento di titoli diplomatici e consolari
Se l’interesse del servizio lo esige, può essere conferito al funzionario un titolo diplomatico o consolare diverso da quello corrispondente alla sua funzione. Il titolo può essere portato soltanto finché sussistono le condizioni che ne hanno giustificato il conferimento. La competenza di conferire i titoli corrispondenti al rango di capomissione spetta al Consiglio federale; sono eccettuati i casi in cui il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale delle fi-
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
nanze, a conferire il titolo di ambasciatore.28 Negli altri casi è competente il Dipartimento.29 30
Il Consiglio federale può conferire titoli diplomatici o consolari ad personam.
Il Dipartimento, indipendentemente dal titolo inerente alla funzione, può conferire al funzionario incaricato di un’attività speciale, il titolo corrispondente in uso nella prassi internazionale.
Il conferimento di un titolo non equivale ad un avanzamento ai sensi dell’articolo
della legge.
Art. 831 (7) Incompatibilità
I funzionari tra i quali esista vincolo matrimoniale, consanguineità o affinità sino al secondo grado compreso o un vincolo di adozione non devono, per quanto possibile, essere occupati in un rapporto di dipendenza diretta.
Art. 9 (8)32 Luogo di servizio, domicilio, stato civile; obbligo di informare l’amministrazione
Il luogo di servizio è quello assegnato al funzionario.33
Fatto salvo il capoverso3, l’autorizzazione di prendere domicilio fuori del luogo di servizio è considerata concessa per tutto il territorio svizzero.
Qualora il servizio lo esiga, la scelta del domicilio è prescritta oppure vincolata a condizioni se si trova fuori del luogo di servizio.34
L’autorità eleggente è competente per l’assegnazione del luogo di servizio (cpv. 1) e del domicilio (cpv. 3), fatto salvo l’articolo 10 capoverso 4.35
Il domicilio civile del funzionario è stabilito secondo il diritto civile applicabile.36
Il funzionario deve indicare al competente ufficio della centrale, per la via di servizio, il proprio stato civile e il proprio indirizzo, nonché tutti i fatti determinanti per lo stipendio; è parimenti tenuto a notificare senza indugio ogni ulteriore cambiamento. Notifica inoltre a tale ufficio il suo imminente matrimonio, fornendo i necessari dati relativi allo stato civile, alla formazione, all’attività professionale, alle conoscenze linguistiche e alla nazionalità del futuro coniuge.37
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 marzo 1999 (RU 1999 1413).
Per. introdotto dal n. I dell’O del 15 marzo 1999 (RU 1999 1413).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2769).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Originario cpv. 4.
Originario cpv. 5.
Art. 10 (9) Trasferimento e assegnazione
Il funzionario dei servizi di carriera38 può essere assegnato in ogni momento alla centrale o al servizio esterno. Nell’interesse del servizio o della propria formazione, il funzionario può essere temporaneamente attribuito a un altro Dipartimento; durante questo periodo egli conserva la qualità di funzionario del servizio al quale appartiene.
Il funzionario appartenente ai servizi generali può essere trasferito in un altro Paese o in un altro luogo di servizio nello stesso Paese, unicamente se:
l’obbligo di accettare il trasferimento ha costituito una delle condizioni di nomina;
la funzione è abrogata;
il trasferimento è una condizione necessaria per la continuazione dei rapporti di servizio.39 3 Va tenuto conto, nell’assegnazione del funzionario, della sua formazione professionale, della sua idoneità alla funzione prevista, del suo stato civile e, all’occorrenza, dell’idoneità del coniuge ad assecondarlo adeguatamente nell’adempiere gli obblighi ufficiali. Deve essere parimenti considerato lo stato di salute del funzionario e possibilmente quello dei suoi familiari nonché le possibilità di formazione dei figli.
Il funzionario può esprimere desideri riguardo alla futura assegnazione.40
Il Consiglio federale decide, su proposta del Dipartimento, circa il trasferimento dei capimissione. Al Dipartimento spetta il trasferimento degli altri funzionari.41
La decisione di trasferimento fa menzione della nuova funzione, del rapporto di servizio, dello stipendio, degli assegni e delle indennità, del nuovo luogo di servizio e della data dell’entrata in funzione; essa va comunicata al funzionario non appena possibile.42
Per ogni luogo di servizio con condizioni d’esistenza difficili, il Dipartimento stabilisce una durata minima di dimora, trascorsa la quale il funzionario può esigere il trasferimento. Il funzionario non può essere tenuto a trascorrere complessivamente più di dodici anni di servizio nei luoghi suindicati.43
Il funzionario può far valere, per la via di servizio, eventuali motivi avverso la decisione di trasferimento. Sulle ragioni esposte decide l’autorità eleggente oppure, ove questa sia il Consiglio federale, il Dipartimento, sentita una commissione di 5 membri, nominati dal capo del Dipartimento tra i membri delle commissioni di promozione.
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del l2 dic. 1988 (RU 1989 21). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 26 gen. 1972 (RU 1972 191).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
Art. 1144 (10 e 20a) Durata del lavoro
La durata settimanale del lavoro nella centrale è, in media, di:
41 ore per i funzionari occupati a tempo pieno;
meno di 41 ore, ma almeno di 20½ ore per i funzionari occupati a tempo parziale.45 1bis Il Dipartimento stabilisce i dettagli secondo queste norme, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.46 1ter Di regola, i funzionari occupati a tempo pieno lavorano 42 ore per settimana e i funzionari occupati a tempo parziale il numero di ore corrispondente al loro tasso d’occupazione. Il tempo di lavoro così svolto in più è compensato con cinque giorni di compensazione per anno civile, parificati ai giorni di vacanza.47 1quater È possibile concordare con il funzionario che effettui:
il tempo di lavoro sotto forma di media annua;
fino al 5 per cento della durata del lavoro secondo il capoverso 1bis in più o in meno;
il tempo di lavoro sotto forma di orario di lavoro in gruppo.48 1quinquies Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità degli accordi previsti nel capoverso 1quater.49 2 Se le condizioni del servizio esterno lo giustificano, il Dipartimento può stabilire, secondo il luogo di servizio, una durata del lavoro più breve.
...50
Il tempo per viaggi di servizio in Svizzera, come anche gli spostamenti sino al luogo di lavoro esterno e il ritorno, nonché da un posto di lavoro all’altro sono considerati tempo di lavoro. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina, per i funzionari della centrale, il computo dei tempi di viaggio nel caso di viaggi di servizio all’estero e la limitazione della compensazione nel caso di viaggi di servizio in Svizzera. Il Dipartimento disciplina il computo dei tempi di viaggio per i funzionari nel servizio esterno.51
Al funzionario è assegnato, per il servizio tra le 20 e le 24, un supplemento del 10 per cento.52
Al funzionario è assegnato, per il servizio notturno tra le 24 e le 4, un supplemento del 30 per cento. Tale supplemento è concesso anche tra le 4 e le 5, se il funzionario
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995 7).
Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995 7).
Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 7).
Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 7).
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1989, in vigore dal 1° giu. 1990 (RU 1990 104).
ha incominciato il servizio prima delle 4. Il supplemento è portato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall’inizio dell’anno civile nel quale il funzionario compie55 anni.53 Art. 11a54 (10 e 20a) Determinazione dell’orario di lavoro
L’orario di lavoro per i funzionari della centrale è stabilito nell’ordinanza del 26 marzo 198055 sull’orario di lavoro nell’amministrazione federale.
Nel servizio esterno, i capimissione e i capisede fissano l’orario di lavoro per i loro funzionari, d’intesa con il Dipartimento.
Art. 11b56 (10 e 20a) Lavoro aggiuntivo e lavoro supplementare
In caso di sovraccarico straordinario di lavoro o d’urgenza, il servizio può ordinare al funzionario di fornire lavoro aggiuntivo o supplementare. Un lavoro aggiuntivo superiore a 2 ore al giorno dev’essere convenuto con il funzionario interessato, occupato a tempo parziale.
Il lavoro aggiuntivo è dato quando un funzionario a tempo parziale lavora occasionalmente:
più della durata settimanale di lavoro convenuta, ma non più di 42 ore;
più della durata giornaliera di lavoro convenuta, ma non più di8,4 ore.
Il lavoro supplementare nella centrale è dato quando il funzionario deve lavorare più di8,4 ore per giorno o più di 42 ore per settimana oppure in un giorno di congedo.
Il lavoro supplementare non deve superare 2 ore al giorno, salvo nei giorni di congedo o in caso di emergenza, come forza maggiore, perturbazione dell’esercizio o altra perturbazione imprevista del decorso amministrativo. Nei giorni di congedo o nei giorni di lavoro incompleti, la durata del lavoro, il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare alla centrale non devono superare complessivamente 10,4 ore.
Il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare devono di regola venir compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. Il periodo del compenso dev’essere convenuto con il funzionario. Se il compenso non può avvenire entro un congruo termine, al funzionario dev’essere versata un’indennità in contanti. Essa ammonta, per il lavoro aggiuntivo, al 100 per cento della rimunerazione oraria. Per il lavoro supplementare, l’indennità in contanti è stabilita secondo l’articolo73.
Per anno civile, possono essere indennizzate in contanti complessivamente 150 ore al massimo di lavoro aggiuntivo e lavoro supplementare. Il Dipartimento disciplina i casi particolari per il servizio esterno.57
Introdotto dal n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1989, in vigore dal 1° giu. 1990 (RU 1990 104).
Introdotto dal a. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).
Introdotto dal a. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
Sull’anno civile successivo possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro supplementare. Le ore in esubero decadono alla fine dell’anno senza indennizzo né compensazione. Quando ordinano ore di lavoro aggiuntivo o supplementare, i servizi badano affinché esse possano essere compensate prima della fine dell’anno se il loro numero supera i massimi di cui ai capoversi 6 e 6bis. In singoli casi motivati il Dipartimento può autorizzare una dilazione del giorno di scadenza non oltre il 30 aprile dell’anno successivo.58 59
Se la durata settimanale del lavoro nel servizio esterno è inferiore a 42 ore, il Dipartimento stabilisce:
quando è dato lavoro supplementare;
il numero complessivo di ore che non dev’essere superato nei giorni o nei mezzi giorni di congedo;
il lavoro supplementare che può essere ordinato dai capimissione o dai capisede senza diritto alla compensazione.
Art. 1260 (10) Giorni di riposo
Il funzionario ha diritto a 63 giorni di riposo per anno civile. Sono considerati giorni di riposo le domeniche, Capodanno, l’Ascensione, il giorno della festa nazionale, Natale e le altre feste del luogo di servizio che cadono in un giorno di lavoro.61
Se il totale dei giorni di riposo giusta il capoverso 2:
è inferiore a 63 giorni, il funzionario ha diritto di beneficiare dei giorni di riposo mancanti, che possono di regola essere presi liberamente e sono parificati ai giorni di vacanza;
è superiore a 63 giorni, il numero dei giorni di compensazione giusta l’articolo 11 capoverso 1ter è ridotto proporzionalmente.62 2 Sono considerati giorni di riposo per i funzionari del servizio esterno le domeniche o i corrispondenti giorni liberi settimanali e le feste usuali designate dal Dipartimento, su proposta del capomissione o del capoposto, tenuto conto delle condizioni del luogo di servizio.63 3 Nel pomeriggio precedente le feste intere indicate nel capoverso 2, il lavoro termina un’ora prima degli altri giorni feriali.
Il funzionario che ha assunto o ha lasciato il servizio nel corso dell’anno civile ha diritto al numero di giorni di riposo, che possono essere presi liberamente, corrispondente alla durata del servizio.64
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
Introdotto dal n. I dell’O del 16 feb. 1994 (RU 1994 365).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 7).
Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 7).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 7).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 7).
Il Dipartimento regola la compensazione dei giorni di riposo, se il lavoro di domenica o nei giorni festivi non può essere sospeso per motivi di servizio.
Per i funzionari della centrale, il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in particolare:
il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi agli agenti occupati a tempo parziale;
il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi in caso d’assenza dal servizio;
la chiusura di uffici e di aziende immediatamente prima o dopo giorni festivi e il compenso integrale delle ore di lavoro così soppresse.
Art. 1365 (11) Formazione
La Confederazione promuove la formazione di tutti i collaboratori proponendo corsi, accordando congedi e partecipando alle spese. Per la formazione in funzione delle necessità di servizio, essa concede per principio un congedo pagato e assume le spese. Per la formazione in funzione di esigenze personali, la Confederazione accorda un congedo pagato e assume le spese, a condizione che tale formazione serva anche i suoi interessi. Se è nell’interesse del servizio, ai collaboratori può essere accordato un contributo, a favore dei coniugi, per l’apprendimento delle lingue. 66
Il Consiglio federale dirige la formazione nell’Amministrazione generale della Confederazione per mezzo di linee direttive e mediante il programma di legislatura.
Il Dipartimento emana le necessarie prescrizioni nel suo settore di competenza. Tiene conto delle prescrizioni di esecuzione applicabili per l’Amministrazione generale della Confederazione e della regolamentazione in materia di coordinamento.67
Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari, segnatamente il congedo a scopo di formazione, l’assunzione delle spese e l’obbligo di rimborso. Esso istituisce una commissione intesa a promuovere la formazione (Commissione per la formazione).
Tutti i superiori, segnatamente i capimissione o i capisede, promuovono e sorvegliano la formazione dei collaboratori loro attribuiti.
I collaboratori sono tenuti a seguire una formazione corrispondente alle loro capacità e ad adattarsi all’evoluzione delle esigenze. Nell’ambito del loro mandato, essi hanno diritto ad un adeguato sviluppo delle loro conoscenze professionali e personali.
Qualora i collaboratori si dimettano dal servizio entro quattro anni dal termine di una formazione, la Confederazione può esigere il rimborso delle spese che ha assunto.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 dic. 1993 (RU 1994 4).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
Art. 1468 (51 cpv. 3) Valutazione del personale 69
I funzionari delle classi di stipendio 1-30 sono sottoposti a qualificazione a intervalli regolari. La qualificazione informa segnatamente in merito al carattere e all’idoneità intellettuale e professionale dei funzionari.70
Dopo la valutazione, il superiore consegna il rapporto di qualificazione al funzionario e gli lascia tempo a sufficienza per prenderne conoscenza. In seguito, ha un colloquio con lui in merito alle qualificazioni. Ove occorra, il funzionario completa il rapporto con le proprie osservazioni e lo firma. Il Dipartimento ne fa un uso confidenziale.
Il funzionario dei servizi generali può esigere presso il suo superiore diretto, nel suo luogo di servizio, un esame della valutazione e la possibilità di farsi assistere.
Il Dipartimento determina la periodicità delle qualificazioni e la relativa procedura e ne sorveglia l’esecuzione. Il funzionario può esigere una valutazione personale.71
Art. 1572 (12) Promozione
Il Dipartimento stabilisce in un regolamento, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, i presupposti materiali e personali per la nomina o la promozione alle funzioni assegnate alle classi di stipendio 1-30 delle classificazioni particolari, conformemente all’articolo 22 dell’ordinanza del 15 dicembre 198873 sulla classificazione delle funzioni.74
La competenza di decidere se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute è disciplinata secondo l’articolo 5.
Art. 16 Appartenenza ad associazioni
Il funzionario è tenuto, nel servizio esterno, a comunicare al capomissione o al caposede, la sua appartenenza a qualsiasi società con sede all’estero.
Art. 17 (14) Esercizio di cariche pubbliche
Il funzionario della centrale che desidera esercitare una carica pubblica deve chiederne il permesso per la via di servizio. Il permesso non è necessario quando il funzionario sia obbligato da una disposizione di diritto federale ad assumere la carica pubblica affidatagli o sia scelto a far parte di un ufficio elettorale o di scrutinio.
Nel permesso, sono indicate le condizioni alle quali esso è concesso. In caso di rifiuto, limitazione o revoca del permesso, i motivi di siffatto provvedimento sono comunicati al funzionario.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
L’autorità eleggente è competente per il permesso.75
Il funzionario, che è costretto ad assentarsi dal servizio per l’esercizio di una carica pubblica, deve chiedere in tempo utile un congedo. Questo va concesso se e per quanto il servizio permette l’assenza. Se l’assenza supera 15 giorni all’anno, il Dipartimento stabilisce se e in quale misura debbano essere ridotti lo stipendio, i giorni di riposo o le vacanze.76
Nel servizio esterno, il funzionario non può esercitare alcuna carica pubblica.
Art. 1877 (15 e 20a) Occupazioni accessorie
Sono incompatibili con la funzione secondo l’articolo 15 capoverso 1 della legge le occupazioni accessorie che:
compromettono la tutela del segreto d’ufficio o gli interessi della Confederazione;
anche se non ricadono nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 15 capoverso 2 della legge, sono cagione di concorrenza sleale all’artigianato, all’industria, al commercio o ad altre professioni;
mettono in pericolo la vita o la salute del funzionario oppure;
assorbono permanentemente la sua attività in misura rilevante.
Indipendentemente dal grado di occupazione, il funzionario della centrale deve chiedere, per la via di servizio, un’autorizzazione per:
le occupazioni accessorie a scopo lucrativo;
la partecipazione alla direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo;
la partecipazione alla direzione di un’associazione o istituzione che si prefigge, secondo il principio della mutualità, di procurare vantaggi economici ai suoi membri.
L’autorizzazione può essere concessa:
se non sussiste alcuna incompatibilità e se sono esclusi conflitti tra l’interesse del servizio e gli interessi connessi con l’occupazione accessoria;
per la direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo, se: 1. il funzionario è vincolato in modo particolarmente stretto alla società a scopo lucrativo anche da rapporti diversi da quelli finanziari e 2. se la situazione di tale società sul piano del personale fa apparire necessaria la collaborazione del funzionario alla sua direzione;
per qualsiasi occupazione accessoria a scopo lucrativo, qualora, con riserva della lettera a, la Confederazione non sia in grado di offrire un’occupazione a tempo pieno al funzionario occupato a tempo parziale.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1968 (RU 1968 1632).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).
L’autorità eleggente è competente per il permesso.78
Nel servizio esterno, le occupazioni accessorie del funzionario secondo il capoverso 2 sono incompatibili con la sua posizione ufficiale. Nei casi degni di considerazione, l’autorità di cui al capoverso 4 può autorizzare un’eccezione, nella misura in cui questa sia compatibile con i privilegi e le immunità menzionati nell’articolo 31.
Qualsiasi attività lucrativa e qualsiasi modificazione di siffatta attività esercitata da un membro della famiglia del funzionario in servizio esterno vivente con quest’ultimo in comunione domestica è autorizzata, previa domanda, segnatamente se risulta conciliabile con la posizione ufficiale del funzionario, la trasferibilità, i privilegi e le immunità menzionati nell’articolo 31, gli interessi del Dipartimento e le leggi e i costumi del Paese di residenza.
Art. 18a79 (15 cpv. 4) Obbligo di cessione
Il funzionario esercitante un’occupazione accessoria esclusivamente in virtù della sua posizione amministrativa o dei compiti assegnatigli deve fornire al servizio preposto tutte le indicazioni necessarie sul reddito conseguito.
Se il reddito conseguito da tale attività e il suo stipendio di cui all’articolo 36 della legge superano complessivamente il 110 per cento dell’importo massimo della sua classe di stipendio, il funzionario deve versare l’eccedenza alla Confederazione. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità riguardanti il reddito computabile e il versamento dell’eccedenza.
Se la Confederazione ha un interesse essenziale all’esercizio di un’occupazione accessoria, il funzionario può venir liberato interamente o parzialmente dall’obbligo di cessione. Al riguardo è competente l’autorità eleggente.80
Art. 1981 (16) Invenzioni di funzionari
La concessione di un’indennità o di una ricompensa al funzionario che abbia fatto un’invenzione compete all’autorità eleggente.
Art. 2082 (17) Alloggi di servizio
Sono considerati alloggi di servizio l’alloggio o la residenza assegnati al funzionario per ragioni di servizio. Il funzionario non può esigere l’assegnazione di un alloggio di servizio, né, ove tale assegnazione gli sia revocata, un risarcimento.
...83
La partecipazione del funzionario alle spese per l’alloggio di servizio tiene conto della dimensione dell’economia domestica e dello stipendio giusta gli articoli 36, 40
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 29 set. 1997 alla fine del presente testo.
e 41 OF. I vantaggi e gli inconvenienti legati all’uso dell’alloggio di servizio sono adeguatamente considerati nello stabilire la partecipazione alle spese.84
Il funzionario in Svizzera, oltre alla partecipazione alle spese di cui al capoverso3, deve pagare le spese per l’energia elettrica, il gas e il riscaldamento, secondo il consumo per la sua economia domestica; se questo non può essere accertato, egli pagherà una somma globale. Il normale consumo d’acqua è compreso nella partecipazione alle spese di cui al capoverso3.85
Il funzionario all’estero, oltre alla partecipazione alle spese di cui al capoverso3, deve sostenere una parte delle spese per l’energia elettrica, il gas e il riscaldamento per la propria economia domestica; in proposito, si tiene conto della dimensione dell’economia domestica e dello stipendio giusta gli articoli 36, 40 e 41 OF. Il normale consumo d’acqua è compreso nella partecipazione alle spese di cui al capoverso3.86
I lavori speciali, non compresi nelle incombenze della funzione, che fossero richiesti al locatario d’un alloggio di servizio o alla sua famiglia, devono essere equamente retribuiti.
Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce le condizioni alle quali è sottoposto l’uso degli alloggi di servizio e i relativi compensi. Il Dipartimento disciplina i particolari dell’uso di tali alloggi e la competenza di assegnarli.87
Art. 21 (17) Alloggi dati in affitto dall’Amministrazione
Quando l’Amministrazione fornisce a un funzionario un alloggio non considerato di servizio, la locazione è regolata con un contratto di diritto privato.
Art. 22 Uniformi diplomatiche e consolari
Nel servizio diplomatico e consolare svizzero non si porta l’uniforme.
Art. 23 (18) Uniforme di servizio
Gli uscieri, gli autisti e il personale ausiliario ricevono un’uniforme:
se devono essere riconoscibili nelle relazioni con il pubblico;
se sono particolarmente esposti alle intemperie;
se il servizio è tale da insudiciare, logorare o danneggiare in misura speciale gli abiti. Qualora sia giustificato da speciali circostanze e le condizioni indicate nelle lettere b e c siano adempite, il pagamento di un’indennità può sostituire la consegna dell’uniforme.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).
Sono riservate le disposizioni speciali sull’uso dell’uniforme militare come uniforme di servizio.
Il Dipartimento emana le prescrizioni particolareggiate sulla fornitura e l’uso delle uniformi.88
Art. 24 (19) Agevolazioni
I criteri, secondo i quali potranno essere concesse in alcuni servizi determinate agevolazioni, come facilitazioni di viaggio e altri privilegi, sono stabiliti dal Consiglio federale.
Art. 25 (51) Attestati di servizio
Il Dipartimento stabilisce la competenza di rilasciare gli attestati di servizio.
Capo II. Doveri del funzionario
Art. 26 (22 e 24) Contegno in servizio e fuori
Il funzionario deve adoperarsi, con il suo contegno in servizio e fuori, per guadagnare la stima delle autorità e dei cittadini dello Stato di residenza. Egli deve mantenere con loro i rapporti necessari all’adempimento dei suoi compiti e astenersi da ogni espressione suscettiva di pregiudicare la politica seguita dalle autorità federali e, segnatamente, l’attuazione di quella estera.
Il funzionario è tenuto a partecipare all’attività della colonia svizzera e deve adoperarsi a promuovere lo spirito di solidarietà nella colonia e a consolidarne i vincoli d’unione con la patria.
Il funzionario deve vigilare affinché le persone conviventi con lui abbiano a mostrarsi degne del suo compito ufficiale, non pregiudichino la sua funzione e non compromettano gli interessi della Confederazione.
Art. 27 (22) Pubblicazioni e conferenze
Il Dipartimento può emanare prescrizioni circa le pubblicazioni e le conferenze del funzionario, attenenti al campo d’attività del Dipartimento.
Art. 28 Assenza dallo Stato di residenza
Il funzionario nel servizio esterno deve, ove intenda allontanarsi dallo Stato di residenza, ottenere il permesso dal Dipartimento.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Art. 2989 Servizio obbligatorio
Se intende prestare servizio obbligatorio, il funzionario del servizio esterno deve ottenere il permesso del Dipartimento per la via di servizio. Il permesso va accordato qualora le necessità di servizio lo permettano.
Art. 30 Doveri durante il soggiorno in Svizzera
Il funzionario del servizio esterno è obbligato, durante il soggiorno in patria, a tenersi a disposizione del Dipartimento e degli altri uffici federali per consultazioni o per trattare affari di servizio.
Inoltre, il funzionario deve informare, ove ne sia sollecitato, le cerchie economiche, scientifiche e culturali svizzere sulle questioni di sua competenza, osservando al riguardo il disposto dell’articolo 33.
Art. 31 Privilegi e immunità
Il funzionario è tenuto all’osservanza delle condizioni poste alla concessione dei privilegi e delle immunità diplomatici o consolari ed a evitare qualsiasi abuso. Egli è parimenti responsabile dell’uso dei privilegi e delle immunità concessi ai suoi familiari e alle altre persone che con lui convivono.
Al Dipartimento spetta decidere sulla rinuncia ai privilegi e alle immunità. Se il pericolo è imminente, la decisione spetta al capomissione o al caposede, oppure, qualora essi ne siano impediti, al loro sostituto.90
Art. 32 (26) Divieto di accettare regali
Di principio, sono considerati regali, nel senso dell’articolo 26 della legge e riservato il capoverso 2, tutte le liberalità che rappresentano direttamente o indirettamente un utile finanziario, in particolare i regali in natura, il condono dei debiti, i ribassi. Sono considerati altri profitti, i servizi di valore pecuniario e le altre prestazioni destinati a procurare o tali da procurare, a chi li riceve, un profitto particolare, cui, normalmente, non ha diritto.
Non sono considerate liberalità ai sensi del capoverso 1:
i regali modesti aventi caratteristiche predominanti di ricordo o di cortesia;
i vantaggi attenenti ai privilegi diplomatici o consolari;
i ribassi di fornitori, accordati generalmente al personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari;
le mance usuali al personale di servizio; il Dipartimento può tuttavia vietarne l’accettazione, ove la natura del servizio o l’indipendenza del funzionario lo richiedano.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234).
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 26 gen. 1972 (RU 1972 191).
I regali destinati non tanto alla persona del funzionario, quanto allo Stato che egli rappresenta, quali, segnatamente, quelli offerti durante una cerimonia ufficiale, diventano proprietà della Confederazione.
Il funzionario deve annunciare al Dipartimento, per la via di servizio, i regali, di cui al capoverso3, ricevuti personalmente o dai familiari conviventi; ove sussistano dubbi sulla destinazione o sul valore, devono essere annunciati anche i regali menzionati al capoverso 2 lettera a. Al Dipartimento spetta decidere in merito.
Art. 33 (27) Segreto d’ufficio
Il funzionario deve attendere, in servizio, a domicilio e nei rapporti con terzi, alle misure intese a tutelare i segreti d’ufficio.
Dopo la cessazione del rapporto di servizio, il funzionario deve ottenere l’autorizzazione dal Dipartimento per riferire su fatti o documenti, non ancora di pubblico dominio e di cui egli abbia avuto conoscenza con l’obbligo del segreto d’ufficio.
Art. 34 (28) Obbligo di testimoniare
Il funzionario è tenuto a chiedere, per la via di servizio, il permesso di deporre in giudizio, previsto nell’articolo 28 della legge. La competenza di accordare il permesso spetta al Dipartimento.
Il funzionario nel servizio esterno deve inoltre informare il Dipartimento, per la via di servizio, ove egli, oppure un familiare convivente con lui, siano sollecitati a rendere una testimonianza, la quale presupponga la rinuncia all’immunità.
Se è necessario, il Dipartimento si fa indicare dall’autorità giudiziaria gli argomenti sui quali il funzionario sarà interrogato. Il permesso può essere concesso in generale o solo per taluni argomenti.
L’articolo 28 della legge e i capoversi 1, 2 e 3 suindicati sono applicabili, per analogia, alla comunicazione degli atti.
Capo III. Mancanza ai doveri di servizio
a. Responsabilità del funzionario per danni cagionati
Art. 35
La responsabilità del funzionario che ha cagionato un danno alla Confederazione o a un terzo e la procedura intesa a far valere questo danno sono determinate conformemente alla legge federale del 14 marzo 195891 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (detta qui di seguito «legge sulla responsabilità»).
Ove un funzionario del servizio esterno debba comparire, nella procedura suindicata, davanti al Tribunale federale, le spese di viaggio possono essere addossate alla Confederazione.
b. Disposizioni disciplinari
Art. 36 (31) Genere e grado della misura92, prescrizione
Nello stabilire il genere e il grado della misura, è tenuto conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del funzionario, come anche dell’estensione e importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.
Per lievi mancanze ai doveri di servizio93, non si infligge una misura disciplinare, se è sufficiente un consiglio, una sollecitazione o un avvertimento.
La revoca delle facilitazioni di viaggio è inflitta particolarmente in caso d’abuso delle stesse.
Il trasferimento disciplinare è vincolato, ove occorra, alla riduzione o privazione delle indennità o prestazioni previste per il trasferimento.
La responsabilità disciplinare del funzionario si prescrive in un anno dalla scoperta dell’atto reprensibile e, in ogni caso, in tre anni dall’ultima violazione dei doveri di servizio. La prescrizione è sospesa finché duri il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi di diritto esercitati in un procedimento disciplinare (art. 22 cpv. 2 e 3 della legge sulla responsabilità).
Art. 37 (31) Inflizione di misure disciplinari
In caso di retrocessione, lo stipendio è ridotto almeno di quanto esso superi il massimo della funzione, cui il funzionario è retrocesso.
Lo stipendio può essere ridotto durevolmente, per il periodo amministrativo o per un tempo più breve, nei limiti delle somme previste per la funzione. Trascorso il termine stabilito, il funzionario ha di nuovo diritto allo stipendio precedente.
La riduzione o la soppressione dell’aumento ordinario dello stipendio può essere disposta solo per il successivo aumento ordinario. Nella decisione disciplinare, deve essere specificato se e quando il funzionario riacquisterà il diritto di cui viene privato.
Le multe sono devolute alla Cassa di soccorso della Cassa pensioni.94
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Art. 38 (31 cpv. 5) Collocamento in posizione provvisoria
Il collocamento in posizione provvisoria deve essere pronunciato, in particolare, quando, pur essendo indicato il licenziamento, vi siano ragioni meritevoli per mantenere in servizio provvisorio la persona di cui si tratta.
Il collocamento in posizione provvisoria ha l’effetto di togliere al funzionario la garanzia, tanto dell’impiego per il periodo amministrativo, quanto dello stipendio legale. Finché dura siffatto provvedimento, non sono, di regola, assegnati gli aumenti ordinari di stipendio. In caso di buon comportamento, tali aumenti possono essere assegnati di nuovo, dopo un anno, per l’inizio dell’anno civile seguente. Per il rimanente, al rapporto di servizio provvisorio sono applicabili, per analogia, le prescrizioni sul rapporto di servizio dei funzionari, salvo espressa disposizione contraria dell’autorità eleggente.95
L’autorità eleggente può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con preavviso scritto di 30 giorni o, per motivi gravi, farlo cessare immediatamente. In ogni caso, va comunicato per scritto all’interessato se questo provvedimento debba essere considerato un licenziamento per propria colpa, conformemente all’articolo 43 degli statuti della CPC.96
Art. 3997 (33) Autorità disciplinari di prima istanza
Il Dipartimento è l’autorità disciplinare di prima istanza per tutte le misure disciplinari per le quali il diritto federale non designi un’istanza inferiore competente.
Il segretariato generale può infliggere le misure disciplinari dell’ammonizione, della multa, della revoca delle facilitazioni di viaggio e della sospensione provvisoria dall’ufficio ai funzionari che esso nomina.98
Art. 40 (32) Inchiesta disciplinare
L’apertura di un’inchiesta disciplinare dev’essere comunicata al funzionario, con indicazione della mancanza ai doveri di servizio99 imputatagli. Il funzionario deve essere sentito e avere la possibilità di addurre tutti i fatti in suo favore. Ai fini dell’inchiesta, l’incolpato dev’essere richiamato alla centrale ove i fatti risultanti dall’inchiesta possano giustificare il collocamento in posizione provvisoria o il licenziamento disciplinare; egli deve rimanere assegnato alla centrale fintanto che la decisione disciplinare sia cresciuta in giudicato. Negli altri casi, l’incolpato può essere richiamato alla centrale.
L’interrogatorio dell’incolpato e le deposizioni dei testimoni e dei periti sono messi a verbale. Se ne può fare a meno in caso di lievi mancanze.
Nuovo testo dell’ultimo per. giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).
L’inchiesta disciplinare è compiuta dal titolare del potere disciplinare o, per suo ordine, da uno o più funzionari appositamente incaricati. L’autorità disciplinare competente può affidare l’inchiesta a persone estranee all’amministrazione.100
Art. 41 (32) Difesa dell’incolpato
Quando l’istanza disciplinare competente ritiene chiusa l’inchiesta, ne comunica il risultato all’incolpato. Contemporaneamente, essa gli fa sapere dove egli o, se è il caso, il suo mandatario può consultare gli atti, sui quali la decisione disciplinare sarà fondata. Per la consultazione degli atti, deve essere assegnato un termine sufficiente.
L’incolpato può, entro il termine assegnato, spiegarsi sui fatti e sulla questione della colpa e chiedere un complemento d’inchiesta. Su tale domanda, decide l’istanza disciplinare competente.
Se viene ordinata un’inchiesta completiva, il risultato è comunicato all’incolpato o, se è il caso, al suo mandatario, perché si pronunci in merito.
Art. 42101 (32) Decisione disciplinare
La decisione disciplinare contiene l’esposizione dei fatti, i considerandi di diritto, la misura disciplinare e l’indicazione dei rimedi di diritto.
Nell’indicazione dei rimedi di diritto si menziona pure il luogo ove l’incolpato o il suo mandatario può consultare gli atti entro il termine di ricorso.
L’istanza disciplinare può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso interposto contro una misura disciplinare che non sia la multa (art.55 cpv. 2 PA102.
Art. 43103 Altre prescrizioni per la procedura di prima istanza
La procedura disciplinare di prima istanza è del rimanente disciplinata dalle regole generali di procedura amministrativa (art.7 e segg. PA104 ).
Art. 44105 (33) Procedura di ricorso
La procedura di ricorso è disciplinata dagli articoli 58 e 59 OF, nonché dalle disposizioni generali sulla procedura federale.
100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 101 Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell’8 gen. 1971 (RU 1971 95). 103 Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell’8 gen. 1971 (RU 1971 95). 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276).
Art. 45 e 46106
Art. 47107 (33) Commissione disciplinare
Se il Dipartimento autorizza la commissione disciplinare a sentire un ricorrente attribuito al servizio esterno, le spese di viaggio del ricorrente sono a carico della Confederazione.
Art. 48108 Disposizioni complementari per la procedura di ricorso109
L’istanza di ricorso notifica al ricorrente le osservazioni dell’autorità inferiore offrendogli la possibilità di pronunciarsi in merito. Ove occorra, avverte il ricorrente sul suo diritto di chiedere alla commissione disciplinare il parere sul ricorso (art. 60 cpv. 1 OF).110
L’istanza di ricorso, fa completare, se necessario, l’inchiesta. È applicabile l’articolo 41 capoverso3.
Qualora l’istanza di ricorso non decida definitivamente, si applica l’articolo 42 capoverso 2.111
c. Responsabilità penale
Art. 49
Se una violazione dei doveri d’ufficio contiene in pari tempo gli elementi di un reato secondo una legge penale federale o cantonale, il capo del Dipartimento trasmette gli atti con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.
Se sono adempiute le condizioni previste nell’articolo 52 della legge, il Consiglio federale, ove trattisi di un capomissione, e il Dipartimento, negli altri casi, possono immediatamente sospendere il funzionario dal servizio, per provvedimento preventivo.112
Se il Ministero pubblico della Confederazione reputa che si debba iniziare il procedimento penale, ne fa proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia. L’ulteriore procedura è disciplinata dalla legge sulla responsabilità113.
Il funzionario del servizio esterno è richiamato alla centrale ove l’inchiesta lo giustifichi e, in ogni caso, qualora il Dipartimento federale di giustizia e polizia abbia autorizzato l’apertura del procedimento penale.
106 Abrogati dal n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276). 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276). 108 Nuovo testo giusta il n. II del DCF dell’8 gen. 1971 (RU 1971 95). 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276). 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276). 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276). 112 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 26 gen. 1972 (RU 1972 191).
Capo IV. Ordinamento degli stipendi
Art. 50114 115 (39) Stipendio iniziale
Lo stipendio iniziale è stabilito dall’autorità eleggente.
Per determinare lo stipendio iniziale sono adeguatamente prese in considerazione la preparazione, l’esperienza, la capacità, l’età nonché la situazione del mercato del lavoro. Lo stipendio può essere inferiore all’importo minimo della classe determinante; per coloro che hanno superato i 20 anni la diminuzione può ammontare al massimo al 10 per cento.
Il Dipartimento federale della finanze emana direttive concernenti la determinazione degli stipendi iniziali.
Art. 51116 (40) Aumento ordinario dello stipendio
L’aumento ordinario dello stipendio corrisponde a un ottavo della differenza tra l’importo minimo e l’importo massimo della classe di stipendio determinante, se le prestazioni corrispondono completamente alle esigenze. Per le classi di stipendio più basse il Dipartimento federale delle finanze può accordare un aumento più elevato. 117
Per prestazioni che corrispondono soltanto in massima parte alle esigenze, esso può essere ridotto a un dodicesimo. 118
Perprestazioni che non corrispondono alle esigenze (prestazioni insufficienti), l’aumento ordinario dello stipendio viene rifiutato (art. 45 cpv. 2bis OF). 119
Per prestazioni che superano di gran lunga le esigenze, esso può essere aumentato a un sesto. Il numero degli aumenti ordinari dello stipendio secondo il presente capoverso non deve superare quello degli aumenti ordinari secondo il capoverso 2 e degli aumenti dello stipendio rifiutati giusta il capoverso 4.
Se il funzionario, il 1° gennaio, non ha ancora svolto un anno di servizio intero, l’aumento ordinario dello stipendio ammonta, per ogni mese intero di servizio, a un dodicesimo dell’importo dell’aumento determinante.
Se il funzionario, nell’anno civile precedente, ha ottenuto un congedo non pagato di durata superiore a un mese civile ovvero 30 giorni, l’aumento ordinario dello stipendio è concesso soltanto per i mesi in cui egli ha ricevuto lo stipendio intero.
Se il funzionario ha cagionato una malattia o un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, ovvero ha ritardato la guarigione intenzionalmente o per grave negligenza, l’aumento ordinario dello stipendio è soppresso o ridotto in proporzione alla durata dell’assenza dal servizio.
114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 115 Vedi tuttavia le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo. 116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 117 Vedi tuttavia le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo. 118 Vedi tuttavia le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo. 119 Vedi tuttavia le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo.
Il funzionario promosso con effetto al 1° gennaio ha diritto, a contare da questa data, all’aumento ordinario solo se lo stipendio precedente era inferiore al massimo della classe di stipendio, cui egli era assegnato prima della promozione.
L’autorità eleggente è competente per le decisioni secondo i capoversi 2 a7.
Art. 52120 (41) Aumento straordinario dello stipendio
L’aumento straordinario dello stipendio, nel caso di promozione a una classe di stipendio superiore, corrisponde, fatto salvo il limite massimo della nuova classe, a un sesto della differenza tra l’importo minimo e l’importo massimo della nuova classe giusta l’articolo 51 capoverso 1.121
Senza promozione, possono essere concessi aumenti straordinari sino all’importo massimo della classe di stipendio determinante, solo qualora:
lo stipendio attuale sia stato evidentemente stabilito troppo basso;
si tratti di conservare al servizio della Confederazione una persona di capacità eminenti.
L’autorità eleggente decide se siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 2 e stabilisce, se del caso, l’importo dell’aumento straordinario dello stipendio.
Art. 53122 (37) Indennità di residenza e indennità complementari
L’indennità di residenza ammonta all’anno a un massimo di 4100 franchi, l’indennità complementare a un massimo di 2500 franchi (indice 119,0 punti).
Il Dipartimento federale delle finanze suddivide in tredici zone i luoghi di servizio che danno diritto ad una indennità di residenza. Gli importi figurano nell’allegato 1 conformemente all’articolo 82c.
Se l’indennità di residenza fissata per il luogo di domicilio è maggiore di quella prevista per il luogo di servizio, al funzionario spetta l’indennità di residenza fissata per il luogo di domicilio.
L’indennità complementare è disciplinata da una ordinanza speciale (O sull’indennità complementare123).
Art. 54124 (20a e 42) Indennità di soggiorno all’estero
Per la dimora e l’esercizio della sua funzione all’estero, il funzionario nel servizio esterno riceve un’indennità di soggiorno. L’indennità di soggiorno all’estero si compone di un rimborso forfettario delle spese giusta l’articolo55 e, ove siano adem- 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 121 Il cpv. 1 entra in vigore soltanto il 1° gen. 1997. Vedi tuttavia le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo. 122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del3 giu. 1991 (RU 1991 1391 1642). Vedi tuttavia le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo. 123 [RU 1989 41, 1990 231 n. II, 1993 2771, 1994 10 n. I 1. RU 1995 532]. 124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
piute le condizioni, di indennizzi e indennità completivi, conformemente agli articoli 55a-57, 64 e 65. Le componenti dell’indennità di soggiorno giusta gli articoli 55-57 sono adeguate periodicamente sulla base dell’indennità di rincaro accordata al personale federale.
L’indennità è accordata al funzionario dal giorno dell’arrivo nel luogo di servizio e cessa il giorno precedente l’arrivo in un nuovo luogo di servizio. Il Dipartimento disciplina le eccezioni, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 76-78 concernenti il diritto allo stipendio durante l’assenza per vacanze, malattia o infortunio, oppure servizio obbligatorio.
L’esenzione fiscale accordata ai funzionari nel servizio esterno in base ad accordi internazionali è considerata in modo adeguato nel determinare l’indennità di soggiorno all’estero e viene computata, come minori costi, con gli elementi dell’indennità di soggiorno previsti negli articoli 55-57. A tale scopo ci si basa sulle retribuzioni ordinarie dei funzionari della centrale. L’appendice disciplina i particolari.
Art. 55125 (20a e 42) Rimborso forfettario delle spese
Al funzionario nel servizio esterno è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per provvedere alle spese particolari causate dalla dimora all’estero. Esso consiste in un importo di base di 6000 franchi all’anno e in una componente equivalente all’8 per cento dello stipendio di base in Svizzera giusta gli articoli 36, 40 e 41 OF. Sono considerati la situazione familiare e il grado d’occupazione del funzionario. Il supplemento per il coniuge ammonta a 8600 franchi all’anno.
Per ogni figlio per cui sussiste il diritto all’assegno per figli almeno parziale, giusta l’articolo 63 capoverso 1, il funzionario riceve un supplemento sul rimborso forfettario delle spese di 1200 franchi all’anno. Se il funzionario è occupato a tempo parziale, il supplemento è ridotto corrispondentemente al grado di occupazione.
Il rimborso forfettario delle spese, compresi il supplemento per il coniuge e per i figli, è per principio ridotto o soppresso se il funzionario:
non è stato trasferito al luogo di servizio;
ha prestato servizio per oltre dieci anni nello stesso luogo;
non sottostà più alla disciplina del trasferimento.
Il rimborso forfettario delle spese, compreso il supplemento per il coniuge e per i figli, è versato con la retribuzione.
Art. 55a126 (20a e 42) Indennizzo di mobilità e indennizzo per condizioni disagevoli
L’indennizzo di mobilità e quello per condizioni disagevoli sono indipendenti dallo stipendio e dipendono dall’età e dal grado di occupazione. La situazione del mercato 125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 126 Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.
del lavoro e l’evoluzione sociopolitica in Svizzera possono essere prese in considerazione per l’adeguamento degli indennizzi.
Il funzionario che sottostà alla disciplina del trasferimento, in Svizzera o all’estero, riceve, con l’inizio del terzo periodo di trasferimento, un indennizzo di mobilità di 5500 franchi all’anno. Il Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, può versare tale indennizzo, interamente o parzialmente, anche ad altri funzionari.127
L’indennizzo di mobilità è versato durante cinque anni, che il funzionario trascorre ininterrottamente nello stesso luogo di servizio. A partire dal sesto anno nello stesso luogo di servizio, è ridotto annualmente del 20 per cento dell’indennizzo di mobilità determinante al termine del quinto anno ed è soppresso a partire dal decimo anno o non appena il funzionario non sottostà più alla disciplina del trasferimento.
Inoltre, il funzionario che dimora in un luogo di servizio all’estero con condizioni di vita difficili riceve un indennizzo per condizioni disagevoli differenziato secondo il grado di difficoltà e di pericolo, in quanto i valori per il luogo di servizio all’estero, rilevati dal Dipartimento d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, siano inferiori di oltre il 5 per cento rispetto alla città di Berna. L’indennizzo per condizioni disagevoli ammonta a 550 franchi per anno e per punto percentuale. L’indennizzo per condizioni disagevoli è ridotto o soppresso se:
non sono più dati i motivi per il suo versamento;
il funzionario ha prestato servizio per oltre dieci anni nello stesso luogo.128 5 Ai funzionari coniugati è versato un supplemento del 10 per cento sull’indennizzo di mobilità e su quello per condizioni disagevoli.
Gli indennizzi nonché i supplementi per il coniuge sono versati con la retribuzione. Non sottostanno all’adeguamento al potere d’acquisto.
Art. 56129 (20a e 42) Indennizzo forfettario per la tutela degli interessi
Il funzionario nel servizio esterno cui è affidata una funzione di tutela degli interessi riceve un indennizzo forfettario per coprire le spese supplementari generali. Essa deve consentire al funzionario di mantenere i rapporti necessari all’esercizio della sua funzione e di sopperire alle inerenti spese. L’indennità varia secondo la funzione del funzionario e le esigenze derivanti dai compiti nella rappresentanza all’estero. In caso di impiego a tempo parziale, per principio l’indennizzo forfettario è ridotto proporzionalmente.
Il funzionario coniugato che riceve un indennizzo per la tutela degli interessi ha diritto a un supplemento. Il supplemento può essere ridotto o soppresso in caso di prolungata assenza del coniuge.
L’indennizzo per la tutela degli interessi e il supplemento per il coniuge sono versati con la retribuzione.
127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 264). 128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 264). 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
Art. 57130 (20a e 42)131 Adeguamento al potere d’acquisto
Se i prezzi dei beni e delle prestazioni nel luogo di servizio sono superiori o inferiori a quelli in Svizzera, all’agente è conteggiato un adeguamento al potere d’acquisto. All’adeguamento al potere d’acquisto sottostanno il 30 per cento dello stipendio giusta gli articoli 36, 40 e 41 OF, dell’assegno familiare giusta l’articolo 43 capoverso 3 OF, dell’assegno per figli giusta l’articolo 43a OF, delle rifusioni di spese e indennità giusta l’articolo 44 capoverso 1 lettere b, d e f OF e l’80 per cento degli indennizzi previsti negli articoli55 e 56. Il calcolo dell’adeguamento è riferito al costo della vita alla centrale. Si tiene conto delle condizioni particolari che incidono sull’insieme del costo della vita nel luogo di servizio e sull’ammontare delle spese, come anche del corso dei cambi. Un adeguamento negativo al potere d’acquisto è dedotto dalle indennità di soggiorno all’estero giusta gli articoli55 e 56 e, se necessario, anche dallo stipendio giusta gli articoli 36, 40 e 41 OF.132
L’adeguamento al potere d’acquisto è determinato in base a rilevazioni periodiche del livello generale dei prezzi. Tra due rilevazioni, l’adeguamento va corretto nella misura in cui le condizioni determinanti giustifichino un aumento o una riduzione.133
Il Dipartimento stabilisce l’adeguamento al potere d’acquisto, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.134
Art. 58135 (20a e 42) Indennità di rappresentanza
Per coprire i costi di rappresentanza, è assegnato un credito a missioni e sedi all’estero.
Il capomissione o caposede amministra il credito e decide in merito al suo impiego secondo le istruzioni della centrale e secondo i principi di legalità, urgenza, efficienza ed economia.
Art. 59136 (20a e 42)137 Indennità agli incaricati d’affari o ai reggenti interinali
... 138
La reggenza interinale d’una missione o d’una sede non dà diritto all’indennità per supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore giusta l’articolo 74.
130 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 29 set. 1997 alla fine del presente testo. 131 Nuovo testo del rinvio tra parentesi giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). 134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 136 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del3 gen. 1967 (RU 1967 40). 137 Nuovo testo del rinvio tra parentesi giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Art. 60139 (43, 43a, 43b) Assegni sociali
Il funzionario deve far valere e provare, per la via di servizio, il suo diritto agli assegni sociali.
Determinante per il diritto all’assegno di matrimonio o di nascita è il grado di occupazione del funzionario al momento in cui l’evento ha luogo. Se il grado di occupazione è ridotto durante il mese del matrimonio, l’assegno di matrimonio è versato, con riserva dell’articolo 61 capoverso 2, proporzionalmente al grado d’occupazione prima della riduzione. Se il grado d’occupazione è ridotto durante la gravidanza, l’assegno di nascita è versato proporzionalmente al grado d’occupazione prima della riduzione.
Art. 61 (43 cpv. 1) Assegni per matrimonio
Il diritto all’assegno unico per matrimonio nasce con la celebrazione del matrimonio civile.
In caso di scioglimento volontario dei rapporti di servizio o di licenziamento dovuto a colpa del funzionario, prima che questi sia al servizio della Confederazione da almeno cinque anni, l’assegno deve essere rimborsato in ragione di un quinto per ogni anno di servizio mancante; le frazioni di un anno sono considerate come anno di servizio mancante....140 141
Art. 62142
Art. 62a143 (43 cpv.3 e 4) Disposizioni complementari relative all’assegno familiare
Se entrambi i genitori appartenenti alla stessa economia domestica adempiono le premesse per il diritto giusta l’articolo 43 capoverso 3 OF, l’assegno familiare è versato una sola volta. Gli aventi diritto designano di comune intesa il beneficiario.144
Il funzionario ha diritto all’assegno familiare anche se in virtù del divieto del cumulo degli assegni non riceve un assegno per i figli, pur avendovi diritto.
L’assegno familiare non è ridotto se, in virtù dell’articolo 63 capoverso3 o 63d capoverso 1, il diritto all’assegno per i figli è dimezzato. Viene parimenti versato senza riduzione se il diritto all’assegno per i figli è temporaneamente soppresso durante un’interruzione della formazione secondo l’articolo 63a capoverso 2.145
L’invalidità è presunta (art. 43 cpv.3 lett. b della legge) se sussiste il diritto a una rendita intera d’invalidità.
139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21). 140 Frase abrogata dal n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2769). 141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150). 143 Introdotto dal n. I dell’O del3 giu. 1991 (RU 1991 1391 1642). 144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Se il diritto all’assegno per i figli è soppresso in seguito alla morte del figlio, l’assegno familiare giusta l’articolo 43 capoverso 4 OF è versato per altri sei mesi anche se, per principio, il funzionario non vi avrebbe più diritto.146
Ha un obbligo di assistenza (art. 43 cpv.3 lett. c della legge) chiunque è tenuto per legge ad assistere parenti in linea ascendente o discendente o fratelli e sorelle che si trovino in stato di indigenza e versa loro contributi periodici. La necessità dell’assistenza dev’essere attestata da un servizio ufficiale competente.
... 147
Art. 63148 (42, 43a e 43b cpv. 2 lett. a) Diritto all’assegno per i figli; principi
Il funzionario ha diritto a un assegno per i seguenti figli di cui ha la custodia:
i figli con i quali ha un rapporto di filiazione;
gli affiliati e i figliastri, come anche i figli di parenti che ha assunto stabilmente al fine di prodigare loro cure e provvedere alla loro educazione.
Per i figli tra il 18° e il 25° anno compiuto, incapaci di guadagnare o in fase di formazione, il funzionario riceve l’assegno anche se non ne ha la custodia.
Il funzionario ha inoltre diritto all’assegno se, in virtù di un obbligo legale di mantenimento o di assistenza, versa a un figlio contributi ammontanti almeno al doppio dell’assegno per i figli determinante. Se i contributi raggiungono l’importo semplice, non però quello doppio dell’assegno, ha diritto alla metà dell’assegno.149 Art. 63a150 (43a cpv.3 lett. a) Diritto all’assegno per i figli durante la formazione
Per formazione s’intende qualsiasi occupazione che serve a preparare sistematicamente a una futura attività lucrativa e che dura almeno un mese. Trattasi in particolare:
del tirocinio e del perfezionamento professionale;
di scuole e corsi, purché l’insegnamento comprenda almeno 12 ore per settimana;
di praticantati, che sono presupposto o parte integrante di una formazione professionale o di altri studi.
La formazione è considerata interrotta e il diritto all’assegno decade:
a. se, dopo il compimento di una fase di formazione, il figlio, ancorché adempia le condizioni di ammissione, non si presenta alla prima occasione per la fase seguente; se non può incominciare la fase seguente entro sei mesi, il diritto all’assegno decade a contare dal settimo mese;
146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 148 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). 149 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21). 150 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).
151 durante la scuola reclute, i servizi di avanzamento e il servizio civile. Se immediatamente prima e dopo dette assenze di servizio vi è un diritto all’assegno, per ogni 30 giorni di indennità conformemente alla legge federale del 22 settembre 1952152 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile durante un anno civile è soppresso un assegno mensile. Non è tenuto conto delle frazioni di 30 giorni;
dall’inizio del tredicesimo mese di una sua interruzione per malattia o infortunio.
Se il figlio riceve un reddito durante la formazione, il diritto all’assegno può essere ridotto o soppresso. Il reddito determinante è stabilito giusta l’articolo 63d. Non è tenuto conto dei redditi conseguiti durante le vacanze usuali. Nel caso di interruzione considerata formazione, dev’essere calcolato, per questo periodo, il reddito mensile medio.
Art. 63b153 (43b cpv. 2) Concorso di diritti all’assegno per i figli
Se più funzionari fanno valere il diritto all’assegno per lo stesso figlio, è pagato al massimo l’importo per un assegno intero. I funzionari aventi diritto si accordano per stabilire i beneficiari e l’importo dovuto a ciascuno di essi. Se non possono giungere a un accordo, decide l’autorità eleggente.154
Se, in virtù di un regolamento sugli assegni per i figli estraneo al diritto federale, non è pagato l’assegno intero, il funzionario ha diritto alla parte percentuale mancante, al massimo però nella misura corrispondente al proprio grado di occupazione. È riservato l’articolo 63e.
Art. 63c155 (43a cpv.3 lett. a) Diritto all’assegno per i figli nel caso d’incapacità di guadagnare
È considerato incapace di guadagnare il figlio che la commissione dell’AI ha dichiarato completamente incapace di guadagnare.
Il diritto all’assegno è ridotto o soppresso, se il reddito del figlio supera i limiti stabiliti nell’articolo 63d capoverso 1.
Art. 63d156 (43a cpv. 2 e 3 lett. a) Limiti di reddito per il diritto all’assegno per i figli157
Il diritto all’assegno decade se un figlio tra 16 e 18 anni, che non è in fase di formazione oppure un figlio di più di 18 anni, che è in fase di formazione o è incapace di guadagnare, consegue un reddito mensile superiore all’importo annuo dell’assegno determinante. Se questo reddito supera l’importo di 10 assegni mensili, ma non l’importo annuo dell’assegno, il diritto è ridotto della metà.
151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234). 153 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). 154 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 155 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). 156 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). 157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).
Il reddito mensile è calcolato nel modo seguente:
Sono computati: 1. il salario lordo, comprese le indennità di rincaro e la parte della tredicesima mensilità, come anche gli importi preassegnati come le gratificazioni, le prestazioni in natura, le mance ecc.; 2. i contributi del datore di lavoro per il vitto e l’alloggio; 3. il vitto e l’alloggio forniti gratuitamente dal datore di lavoro, calcolati come segue: prima colazione fr. 2 pasti principali, ciascuno fr. 5 pernottamento fr. 4 4. le prestazioni dell’AD; 5. il salario e le indennità versate in caso di malattia; 6.158 le rendite di invalidità e le indennità giornaliere dell’AI, compreso il supplemento di integrazione; 7. e 8. ...159
Sono dedotti: 1. le tasse per la frequentazione di scuole, corsi o apprendistati, escluse le tasse d’esame, ripartite sui periodi di formazione per i quali sono esigibili; 2. un importo globale di 480 franchi il mese, per il vitto e l’alloggio, se il figlio abita fuori casa.
Se il reddito varia, è determinata la media per la durata dell’attività lucrativa esercitata;
Art. 63e160 (43b cpv. 1) Diritto a un assegno intero per i figli nel caso di occupazione a tempo parziale161 Sono considerati casi speciali, che danno diritto al funzionario occupato a tempo parziale a un assegno intero per i figli, quelli in cui l’interessato prova che non può altrimenti pretendere un assegno e che ha stabilmente in custodia e provvede da solo all’educazione di un figlio:162
al cui mantenimento sopperisce;
per il quale non ha diritto a una rendita semplice o doppia di orfano dell’AVS/AI o secondo la LAINF.
158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21). 159 Abrogati dal n. I dell’O del 17 apr. 1991 (RU 1991 1147). 160 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). 161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23). 162 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).
Se il funzionario non fa valere il diritto all’assegno spettante al figlio oppure non destina l’assegno al mantenimento di quest’ultimo, l’assegno può essere pagato direttamente al figlio, alla persona che ne ha la custodia o a un’autorità. È competente l’autorità eleggente.
Art. 63g164 (43a cpv.3 lett. b) Obbligo di annuncio Il funzionario deve annunciare per scritto alla sua unità amministrativa ogni mutazione dei presupposti del diritto all’assegno per i figli.
Art. 63h165 (20a e 42) Adeguamento dell’assegno per i figli al potere d’acquisto Gli assegni per i figli versati ai funzionari nel servizio esterno, gli assegni per i figli giusta gli articoli 63 capoverso3 e 63d capoverso 1, nonché gli importi giusta gli articoli 63d capoverso 2 lettera a numero3 e lettera b numero 2 vengono adeguati per il 30 per cento al potere d’acquisto secondo l’articolo 57.
Art. 64166 (42) Contributo alle spese di studio
Al funzionario trasferito sono accordati contributi alle spese di studio, alle spese successive a un cambiamento di scuola e di orientamento professionale nonché alle spese supplementari per uno studio universitario o una formazione professionale basata sull’apprendistato per i figli che hanno un rapporto di filiazione, nonché per i figli del coniuge e gli affiliati che si trovano sotto la sua custodia e al cui mantenimento partecipa in modo determinante. I contributi sono accordati al massimo fino al conseguimento della maturità o di un diploma equivalente, fino al termine della prima formazione professionale, del primo ciclo di studi universitari o alla conclusione della formazione professionale basata sull’apprendistato, al massimo fino al compimento dei 25 anni.
Se il funzionario sottoposto alla disciplina del trasferimento è ritrasferito in Svizzera, in casi particolari può ricevere contributi alle spese di studio. In proposito sono determinanti il livello di formazione e i bisogni scolastici del figlio.
Il Dipartimento stabilisce l’importo dei contributi alle spese di studio e quello della partecipazione dei funzionari, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze. I contributi possono essere limitati.
163 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 164 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). 165 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
Art. 65167 (42) Contributo alle spese d’alloggio
Dietro partecipazione alle spese da parte del funzionario, il Dipartimento assume per principio i costi della pigione e le spese accessorie dell’alloggio preso in affitto dal funzionario nel servizio esterno. L’assunzione delle spese può essere rifiutata o ridotta se l’alloggio, tenuto conto delle condizioni locali, non è proporzionato agli obblighi ufficiali e alla dimensione dell’economia domestica del funzionario. Il Dipartimento stabilisce la pigione e le spese accessorie da prendere in considerazione.
Il Dipartimento stabilisce la partecipazione alle spese spettante al funzionario. Essa dipende dalla dimensione dell’economia domestica, dall’importo dello stipendio giusta gli articoli 36, 40 e 41 OF e dai valori locativi statistici medi della città di Berna.
Il Dipartimento determina la modalità di pagamento per l’assunzione dei costi della pigione e delle spese accessorie.
Art. 66168 (44 cpv. 1 lett. a) Indennità spese per assenza di servizio
In caso di impiego fuori del luogo di servizio o di domicilio, il funzionario ha diritto al rimborso delle spese suppletive che ne derivano.
Fatto salvo il capoverso 10, l’indennità ammonta a:
Per funzionari Prima colazione Pasto principale Pernottamento e prima Spese accessorie colazione Fr. Fr. Fr. Fr.
di tutte le clas-7.– 25.– 61.– 12.50 si.... Condizioni partenza partenza – pernotta- Se l’assenza dura più di: per l’indennità prima delle prima delle mento fuori – 5 ore e il 6.30 12.45 o delle del luogo funzionario non ha e senza 19.00 o rientro di domicilio diritto a indennità per dopo le 13.00 –50 se un’indennità per il pernotta- o le 19.30 il funziona- pasto principale mento rio pernotta in un edificio del servizio – 11 ore e il funzionario ha diritto solamente a un indennità per pasto principale
Se le indennità previste dal capoverso 2 non coprono le spese suppletive, il saldo delle spese effettive può essere rimborsato integralmente o parzialmente nei casi debitamente motivati e su presentazione della ricevuta. La decisione compete al dipartimento.
L’indennità può essere aumentata del 20 per cento al massimo per i capimissione e capisede di rango equivalente durante il soggiorno a Berna.
167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 apr. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 1083).
Il funzionario in servizio esterno riceve di norma l’indennità prevista dal capoverso
dal momento in cui arriva in Svizzera sino a quando lascia il Paese. L’articolo 67 capoverso 2 secondo periodo si applica per analogia.
La durata dell’assenza che dà diritto all’indennità per le spese accessorie inizia alle 6.30 del giorno di ritorno.
Se la Confederazione o un terzo (partner d’affari) si assume le spese del pasto o del pernottamento, il funzionario non ha diritto all’indennità per il pasto; invece dell’indennità di pernottamento, al funzionario è versata un’indennità per le spese accessorie. L’assunzione delle spese da parte della Confederazione o di un terzo è considerata come indennità effettivamente versata.
Il funzionario cui l’adempimento di compiti straordinari nel luogo di servizio o di domicilio, come la partecipazione a colloqui o a sedute, impone spese suppletive per i pasti ha diritto alla corrispondente indennità secondo il capoverso 2. Il Dipartimento è competente in merito.
Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari delle indennità di rimborso spese. Fissa inoltre le indennità per l’utilizzazione di veicoli privati nonché per i viaggi all’estero e la partecipazione a conferenze internazionali.
Il Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplina il diritto all’indennità nei casi in cui è giustificata un’aliquota in deroga al capoverso169 2, segnatamente:
per gli impieghi di lunga durata nello stesso luogo fuori del luogo di servizio o di domicilio;
per la partecipazione e la collaborazione a corsi di formazione professionale;
per i funzionari occupati permanentemente fuori del luogo di servizio;
per le assenze dovute a formazione pratica o a periodi di lavoro in prova;
per le assenze che non comportano spese supplementari o comportano spese supplementari minime.
Art. 67 (44 cpv. 1 lett. a) Indennità per viaggi di servizio all’estero
Con riserva del disposto dell’articolo 68, il funzionario ha diritto, in caso di viaggio di servizio all’estero, alla rifusione delle spese suppletive inerenti al viaggio.
L’importo delle indennità giornaliere è stabilito in funzione delle spese per il vitto e l’alloggio e di quelle accessorie, con aliquote variabili:
Nel caso di viaggi all’estero, per: 1. i capimissione e capisede di rango equivalente; 2. i funzionari di rango diplomatico e consolare; 3. gli altri funzionari;
170 Nel caso di viaggi dalla Svizzera all’estero e viceversa, per:
170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).
1. i funzionari fuori classe e delle classi di stipendio 31 a 22; 2. i funzionari delle classi di stipendio 21 a 1. Se la Confederazione oppure, a cagione della posizione amministrativa del funzionario, un terzo assume le spese di un pasto o dell’alloggio, il funzionario non ha diritto all’indennità per il pasto; invece dell’indennità d’alloggio è pagata un’indennità per spese accessorie. Un ulteriore diritto all’indennità per spese accessorie è determinato secondo la durata dell’assenza e le indennità di vitto e di alloggio effettivamente pagate. L’assunzione delle spese da parte della Confederazione o di un terzo è considerata un’indennità effettivamente pagata. Se il funzionario deve addossarsi spese supplementari, in particolare se, con l’autorizzazione del Dipartimento, è accompagnato dal coniuge oppure se accompagna superiori, l’indennità è aumentata adeguatamente.171
Le indennità di cui al capoverso 2 non sono pagate se la meta del viaggio di servizio coincide con il luogo di domicilio del funzionario. Se il funzionario è costretto, nell’adempimento di un ordine, a consumare un pasto fuori casa e a sopportare conseguentemente spese suppletive, gli viene versato un quarto dell’indennità di cui al capoverso 2.172
Il Dipartimento stabilisce, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, le indennità previste nel capoverso 2 e determina le spese di viaggio rimborsabili al funzionario.
Al Dipartimento spetta la competenza di accordare le indennità.
Art. 68173
Art. 69 (44 cpv. 1 lett. c) Spese di viaggio e di trasferimento applicabili:
Il funzionario assegnato ad un altro luogo di servizio ha diritto, fatto salvo l’articolo 31 capoverso 1 numero 5 OF:174
175 al pagamento, per sé e per i familiari, delle spese di viaggio, di trasporto e d’assicurazione del bagaglio, di trasloco e di deposito dei mobili;
alla rifusione delle spese di vitto e d’alloggio durante il viaggio (presentando i giustificativi oppure con un’indennità globale) e, per ogni giorno di viaggio, a un’indennità per le spese accessorie, sostituita a quella per i viaggi di servizio, prevista negli articoli 66 e 67;
al doppio dell’indennità per spese accessorie, di cui alla lettera b, per qualsiasi altro giorno compreso tra la partenza dal precedente luogo di servizio e l’arrivo nel nuovo. In caso di servizio obbligatorio, viaggio di servizio e congedo per malattia o infortunio, tale indennità può essere ridotta;176 171 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962).
172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 174 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 175 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 176 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234).
177 a un’indennità di sistemazione e d’equipaggiamento, calcolata secondo lo stipendio giusta gli articoli 36, 40 e 41 OF e la dimensione dell’economia domestica;
...178
179 al rimborso della pigione e delle spese accessorie che il funzionario è tenuto, in virtù del contratto di locazione, a pagare ancora al vecchio luogo di servizio, dopo il trasloco, o al nuovo luogo di servizio prima del trasloco.
Ove il funzionario abbia a sopportare immediatamente innanzi la partenza o dopo l’arrivo elevate spese per l’alloggio e il sostentamento, oppure sia costretto, per motivi degni di considerazione, a lasciare i membri della sua famiglia al suo vecchio luogo di servizio o a farsi precedere da questi ultimi al suo nuovo luogo di servizio, gli può essere accordato, per un tempo determinato, un conveniente contributo alle spese suppletive sostenute.180
Nel servizio esterno, le disposizioni dei capoversi 1 lettere a e b, e 2 sono parimenti
ove il rapporto di servizio cessi o venga sciolto né per colpa, né a richiesta del funzionario. Il diritto può essere ridotto, qualora il funzionario oppure i membri della sua famiglia si stabiliscano fuori della Svizzera. Ove il rapporto di servizio venga sciolto a richiesta del funzionario o per sua colpa, le spese previste nei disposti surriferiti possono essere rifuse interamente o in parte, sempreché tale provvedimento sia giustificato dalla durata dell’attività svolta dal funzionario all’estero o da altri motivi degni di considerazione;
ove trattisi del rimpatrio definitivo dei figli;
ove trattisi di un viaggio del funzionario o dei suoi familiari, raccomandato, per motivi di salute, dal servizio medico dell’Amministrazione generale della Confederazione;
in caso di matrimonio, al viaggio effettuato dalla moglie o dalla fidanzata per raggiungere il funzionario nel luogo di servizio.
Il Dipartimento stabilisce, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, le condizioni e la misura in cui possono essere rifuse:
le spese di altri viaggi nell’ambito delle disposizioni del capoverso 1 lettere a e b, qualora s’intenda agevolare al funzionario del servizio diplomatico e consolare all’estero l’assunzione di personale domestico, oppure in altri casi particolarmente degni di considerazione;
talune spese di trasloco al momento dell’entrata del funzionario al servizio del Dipartimento.
177 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 179 Introdotta dal n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21). 180 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).
In caso di decesso del funzionario, del coniuge oppure di un figlio minorenne o avente diritto all’assegno per figli, le spese per la traslazione in patria delle spoglie mortali sino al luogo di sepoltura sono a carico della Confederazione.181
La Confederazione assume le spese di viaggio per partecipare alla sepoltura del coniuge o del compagno, dei figli, dei genitori, dei fratelli o delle sorelle, del cognato o della cognata, dei suoceri, della nuora o del genero del funzionario, dal luogo di servizio all’estero al luogo di sepoltura, tuttavia al massimo le spese di un viaggio dal luogo di servizio alla Svizzera e ritorno. Vi hanno diritto il funzionario, il coniuge e i figli minorenni o aventi diritto all’assegno per figli.182
Art. 70 (44 cpv. 1 lett. b) Indennità per orario di lavoro irregolare
Alla centrale, è pagata un’indennità per orario di lavoro irregolare se:
il funzionario entra in servizio tra le 6 e le 6.30 (comprese);
il funzionario presta servizio ininterrottamente tra le 12 e le 13, o tra le 18.30 e le 19.30;
la pausa meridiana o serale dura meno di un’ora e cade interamente o parzialmente nelle ore indicate alla lettera b. L’indennità ammonta ogni volta a franchi 4.50183.184 2 Il diritto all’indennità, ai sensi del capoverso 1, non esiste qualora:
il funzionario abbia diritto ad un’indennità di cui agli articoli 66 a 69;
il funzionario abbia diritto il sabato ad un’indennità per servizio notturno fra le 18 e le 20;
il funzionario abiti in fabbricati di servizio e possa consumare i pasti in famiglia durante le ore indicate al capoverso 1.185 3 Nel servizio esterno, l’indennità è pagata unicamente qualora sia giustificata da condizioni particolari.186 4 Il Dipartimento designa la cerchia dei funzionari aventi di diritto all’indennità e stabilisce le disposizioni d’esecuzione, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
Art. 71 (44 cpv. 1 lett. d) Indennità per servizio domenicale e notturno
Alla centrale, l’indennità per servizio domenicale è pagata per le prestazioni di lavoro nei giorni di domenica, Capodanno, Ascensione e Natale e in altri cinque giorni festivi designati dal Dipartimento federale delle finanze. L’indennità ammonta, per ogni ora di lavoro, a un terzo dello stipendio orario massimo della classe di stipendio 181 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ago. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1306). 182 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ago. 1983 (RU 1983 1306). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del
set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 183 Nuovo ammontare giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1991 (RU 1992 5). 184 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1973 (RU 1974 5). 185 Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell’8 gen. 1971 (RU 1971 95). 186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
cui appartiene il funzionario, ma almeno della quarta classe.187 Per la determinazione delle ore che danno diritto all’indennità, occorre addizionare i tempi di lavoro per ogni turno di servizio e arrotondarli all’ora intera superiore.188
Alla centrale, l’indennità per il servizio notturno è pagata per l’intervallo dalle ore
alle ore 6, il sabato dalle ore 18, e ammonta a franchi 5.80189 l’ora. Per la determinazione delle ore che danno diritto all’indennità occorre addizionare, per ogni turno di servizio, i tempi di lavoro e le pause compresi tre le ore 20 e le 6, il sabato a contare dalle ore 18, e arrotondarli all’ora intera superiore. È tenuto conto soltanto di
ore se la pausa supera tale durata.190
I funzionari della centrale che effettuano viaggi di servizio con i mezzi pubblici di trasporto, con un veicolo privato, o come passeggeri in un veicolo di servizio senza compiere un lavoro non hanno, in linea di massima, diritto a un’indennità.191 Nel servizio esterno, il Dipartimento disciplina il diritto all’indennità per servizio domenicale e notturno tenendo conto delle condizioni nel luogo di servizio.192
Alla centrale, l’indennità per il servizio domenicale è pagata per le prestazioni di lavoro nei giorni di domenica, Capodanno, Ascensione, Festa nazionale e Natale, nonché in altri cinque giorni festivi designati dal Dipartimento federale delle finanze.193
Il Dipartimento designa la cerchia dei funzionari aventi diritto all’indennità e disciplina le disposizioni d’applicazione, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
Art. 72 (44 cpv. 1 lett. e) Indennità per impiego simultaneo in diversi servizi
Se il funzionario della centrale è occupato simultaneamente in diversi servizi dell’Amministrazione federale e gliene deriva un aumento di lavoro e di responsabilità, egli ha diritto a un’indennità stabilita secondo le esigenze del lavoro. L’indennità non può superare un quarto dello stipendio.
L’autorità eleggente decide in merito alla concessione dell’indennità. Se il Consiglio federale è l’autorità eleggente, decide il Dipartimento d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.194 187 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21). 188 Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell’8 gen. 1971 (RU 1971 95). 189 Nuovo ammontare giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1991 (RU 1992 5). 190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1973 (RU 1974 5). 191 Introdotto dal n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21). 192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 193 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 194 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Art. 73195 (44 cpv. 1 lett. f) Indennità per lavoro supplementare e per prestazioni
di servizio straordinario196
L’indennità per il lavoro supplementare ordinato (art. 11b) ammonta, per ora, al 125 per cento dello stipendio orario.197 Per i funzionari in servizio esterno, tale retribuzione è sottoposta all’adeguamento al potere d’acquisto nel luogo di servizio, conformemente all’articolo 57.198
I funzionari assegnati a una classe di stipendio superiore alla 23 oppure i funzionari ai quali sono affidate funzioni di tutela degli interessi possono compensare il lavoro supplementare soltanto con tempo libero. Il Dipartimento disciplina le condizioni particolari nel servizio esterno.199
Le indennità periodiche per prestazioni di servizio straordinario sono stabilite dall’autorità eleggente. Essa può versare indennità periodiche ai funzionari delle classi di stipendio 17–31 soltanto d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.200
Le indennità uniche per prestazioni di servizio straordinario sono stabilite dall’autorità eleggente. Se il Consiglio federale è l’autorità eleggente, decide il Dipartimento d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.201
Art. 74 (44 cpv. 1 lett. g)202 Indennità per supplenza in una funzione
assegnata a una classe superiore
Il funzionario, che è occupato in una funzione assegnata a una classe superiore alla sua, ha diritto a un’indennità. Egli non ha diritto all’indennità, se tale occupazione rientra nei suoi doveri di servizio o non importa esigenze notevolmente maggiori di quelle della sua funzione ordinaria o ha come fine l’istruzione o la formazione professionale del funzionario.203
La supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore, per i funzionari dei servizi di carriera, è parte integrante dei loro obblighi di servizio, salvo circostanze particolari e agevola la formazione professionale.204
Di regola, l’indennità per l’occupazione in una funzione assegnata a una classe superiore importa, per ciascun giorno lavorativo, 1/250 dell’aumento straordinario dello stipendio, previsto nell’articolo 52 capoverso 1 per la promozione a questa funzione. Nel servizio esterno, l’indennità è adeguata al potere d’acquisto nel luogo di servizio, determinato conformemente all’articolo 57.
L’autorità eleggente decide in merito al diritto all’indennità e all’importo della stessa.205 195 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 130). 196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23). 197 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21). 198 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 29 set. 1997 alla fine del presente testo. 199 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 200 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 201 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1987 (RU 1988 23). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 202 Vedi tuttavia le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo. 203 Vedi tuttavia le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo. 204 Vedi tuttavia le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo. 205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Essa può versare indennità eccedenti i limiti stabiliti nel capoverso3 soltanto d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.206
Art. 75207 (44 cpv. 2) Premi e ricompense
Premi e ricompense possono essere attribuiti segnatamente per:
proposte utili di miglioramenti tecnici o economici da introdurre nell’amministrazione o nell’esercizio;
la prevenzione di infortuni e di danni nel servizio;
la scoperta di abusi commessi a danno di aziende e stabilimenti federali.
L’autorità eleggente decide in merito all’assegnazione e all’importo di premi e di ricompense. Essa può versare premi superiori a 2000 franchi soltanto d’intesa con il
Art. 76208 (45 cpv. 5 lett. a) Diritto agli assegni e alle indennità di vacanze
Se il funzionario fruisce del viaggio di vacanze pagato in Svizzera, gli assegni, gli indennizzi e le indennità rimangono invariati.
Art. 77209 (45 cpv. 5 lett. a e b) Diritto allo stipendio in caso di assenza per
malattia o infortunio
In caso di assenza dal servizio per malattia o per infortunio, il funzionario ha diritto, fatti salvi i capoversi 2–8, allo stipendio, all’indennità di residenza e all’indennità complementare, all’indennità di soggiorno all’estero come pure all’assegno familiare e a quelli per i figli.210 Ove egli non soddisfi l’obbligo d’informare, prescritto nell’ordinanza del 12 settembre 1958211 concernente il Servizio medico dell’Amministrazione generale della Confederazione, lo stipendio dopo che il funzionario sia stato inutilmente richiamato, può essere ridotto o soppresso. ...212. 213
Se l’assenza dal servizio dura più di un anno, lo stipendio è dimezzato;
l’ammontare dello stipendio ridotto e dell’indennità di residenza, dell’indennità complementare, dell’indennità di soggiorno all’estero come pure dell’assegno familiare e di quello per i figli non ridotti non può essere inferiore alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni cui il funzionario avrebbe diritto in caso di invalidità secondo gli articoli 39–41 degli statuti della CPC.214 Una ripresa del lavoro, in ragione di almeno il50 per cento e non infe- 206 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 207 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 208 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 209 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 130). 210 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del3 giu. 1991 (RU 1991 1391 1642). 212 Ultimo per. abrogato dal n. I dell’O del 19 giu. 1989 (RU 1989 1221). 213 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150). 214 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
riore a tre mesi, interrompe l’assenza; una ripresa inferiore interrompe l’assenza soltanto se il certificato medico non attribuisce la nuova assenza alle stesse cause.215
Lo stipendio non subisce la riduzione di cui al capoverso 2 se l’assenza dal servizio è dovuta a un infortunio professionale (art.7 cpv. 1 LAINF) o a una malattia professionale ad esso parificabile (art. 9 LAINF). La riduzione può essere tralasciata anche per altri motivi degni di riguardo.216
Al funzionario che riprende il lavoro in ragione di almeno il50 per cento, è pagato lo stipendio intiero; negli altri casi, la frazione di stipendio, per la quale non è fornita una prestazione di servizio, è ridotta conformemente al capoverso 2.
L’indennizzo forfettario per la tutela degli interessi è versato interamente durante i primi sei mesi di assenza dal servizio e in seguito è ridotto al 75 per cento; sono applicabili i capoversi 2 secondo periodo e 4. 217 Il rimborso forfettario delle spese, l’indennizzo di mobilità e per condizioni disagevoli, l’adeguamento al potere d’acquisto nonché i contributi alle spese di studio e d’abitazione giusta gli articoli 55-57,
e 65 non sono ridotti.218 Se il ritorno al vecchio luogo di servizio è escluso, l’indennizzo forfettario per la tutela degli interessi può essere soppresso dal giorno della partenza.219 Per contro, il Dipartimento può sostituire l’indennità prevista nell’articolo 69 capoverso 1 lettera c agli assegni e indennità del servizio esterno, eccettuato il contributo alle spese di studio, qualora il funzionario si rechi in Svizzera per un trattamento medico, con il consenso del servizio medico dell’Amministrazione generale della Confederazione, oppure in caso di malattia o infortunio occorsi durante il servizio obbligatorio.220 In questo caso vanno rifuse le spese fisse nel luogo di servizio.
Il diritto va ridotto o soppresso se il funzionario ha cagionato la malattia o l’infortunio intenzionalmente o per grave negligenza oppure si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario o ha compiuto un’azione temeraria. Può essere ridotto o rifiutato se il funzionario ha commesso un crimine o un delitto. Sono applicabili i principi enunciati negli articoli 37 e 39 LAINF e nell’articolo 65 della legge federale del 19 giugno 1992221 sull’assicurazione militare.222 223
Le indennità giornaliere corrisposte dall’assicurazione militare, dall’INSAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nel diritto alle prestazioni giusta i capoversi 1 e 2. Le rendite e indennità giornaliere dell’AI (compreso il supplemento per l’integrazione) sono computate nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprendente le prestazioni pagate dall’assicurazione militare, dall’INSAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nonché 215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402). 216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 217 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 218 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 219 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 220 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234). 222 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 223 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402).
le misure di previdenza di cui all’articolo 86, eccedono il diritto intero a prestazioni giusta il capoverso 1. Se è versata una rendita dell’AI per coniugi, è computato solo il diritto del funzionario, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi.224 225
Il diritto è ridotto, secondo i principi dell’istituto assicurativo, se il funzionario soggiorna in uno stabilimento di cura a spese dell’assicurazione militare, dell’INSAI, di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’AI. Qualora il soggiorno ospedaliero avvenga a spese della Confederazione, l’articolo 17 capoverso 2 della LAINF è applicabile. Il diritto è inoltre ridotto della somma dei contributi che il funzionario, a cagione delle prestazioni dell’assicurazione militare, dell’INSAI, di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’AI, non è tenuto a pagare all’AVS/AI/IPG/AD/INSAI. Le direttive pertinenti sono emanate dal Dipartimento federale delle finanze.226 9...227
L’autorità eleggente è competente in merito alla riduzione o alla soppressione del diritto.228
Art. 78229 (45 cpv. 5 lett. a) Diritto allo stipendio in caso di assenza per
servizio obbligatorio230
In caso di assenze dovute a servizio obbligatorio in Svizzera, il funzionario ha diritto, fatti salvi i capoversi 2 e 3, alla retribuzione completa. Se il funzionario del servizio esterno presta servizio militare o civile al quale sarebbe tenuto se avesse il domicilio in Svizzera, questo conta ai sensi del presente articolo come servizio obbligatorio.231
II funzionario che scioglie volontariamente il rapporto di servizio o il cui rapporto di servizio è sciolto dalla Confederazione per una colpa a lui imputabile deve rimborsare un quarto dello stipendio, dell’indennità di residenza, dell’indennità complementare e dell’indennità di soggiorno all’estero che ha ricevuto conformemente al capoverso 1 nei 12 mesi precedenti la sua partenza, se non è stato cinque anni al servizio della Confederazione. Per ogni anno completo di servizio si rinuncia a un quinto della restituzione. Le prestazioni ricevute giusta il capoverso 1 durante i corsi di ripetizione e di complemento non devono essere rimborsate.232
Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso qualora:
a. il funzionario del servizio esterno presti servizio obbligatorio conformemente al capoverso 1, per una durata del servizio superiore ai 28 giorni l’anno e non computata sulle vacanze;
224 Nuovo testo della frase giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2769). 225 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del3 giu. 1991 (RU 1991 1391 1642). 226 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402). 228 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 229 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 130). 230 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234). 231 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234). 232 Introdotto dal n. I del DCF dell’8 gen. 1971 (RU 1971 95). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 1991 (RU 1991 1391 1642).
il funzionario presti volontariamente servizio obbligatorio;
il funzionario debba scontare fuori del servizio una pena d’arresto in relazione con il servizio obbligatorio o volontario;
il funzionario, ricevendo l’intera retribuzione, approfitterebbe abusivamente dell’Amministrazione federale.
Spetta al Dipartimento decidere in merito alla riduzione o alla soppressione.233
In caso di malattia o di infortunio durante il servizio obbligatorio, il diritto allo stipendio è disciplinato secondo l’articolo 77.234
Le prestazioni di servizio negli organi della protezione civile sono parificate al servizio militare.235
Art. 79 (45) Computo nello stipendio di prestazioni dell’assicurazione militare,
dell’INSAI, dell’AI e di prestazioni di previdenza della Confederazione in caso di infortuni professionali236
Se il funzionario ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare, a rendite di invalidità dell’INSAI oppure di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, a prestazioni dell’AI o di previdenza giusta l’articolo 86, queste prestazioni o rendite sono computate nel suo stipendio conformemente ai capoversi 2 a 6.237
Le prestazioni di cui al capoverso 1 non devono essere computate sullo stipendio del funzionario se quest’ultimo è ancora in grado di svolgere integralmente la sua funzione, o altre funzioni equivalenti, e se la sua invalidità non supera il 15 per cento. In caso di invalidità superiore al 15 per cento, le prestazioni inerenti ai primi 15 per cento di invalidità non sono computate sullo stipendio; soltanto le prestazioni che superano il 15 per cento sono computate in ragione della metà. Il computo può essere eccezionalmente ridotto o aumentato se giustificato da circostanze particolari.238
Le prestazioni di cui al capoverso 1 devono essere computate sullo stipendio qualora il funzionario sia in grado di svolgere solo limitatamente le sue funzioni o le nuove funzioni affidategli. Il computo sarà determinato secondo l’entità delle prestazioni di servizio ridotte. Si prescinde dal computo per quanto lo stipendio è stato ridotto o non sono stati pagati aumenti di stipendio che sembravano certi.239
Il computo previsto dal capoverso3 deve essere totalmente o parzialmente tralasciato se il danno cagiona al funzionario inconvenienti personali o spese suppletive non compensate dalla cessione di una parte delle prestazioni di cui al capoverso 1.240 233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234). 234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234). 235 Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell’8 gen. 1971 (RU 1971 95). 236 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 237 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 238 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402). 239 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402). 240 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402).
Le disposizioni dei capoversi 2,3 e 4 valgono, per analogia, anche per il diritto alle rendite, di cui al capoverso 1, che sia sorto prima dell’entrata al servizio della Confederazione, salvo che si tratti di indennità globali già ricevute.
Le prestazioni di previdenza della Confederazione, di cui all’articolo 86, non devono superare, stipendio compreso, il guadagno determinante giusta l’articolo 86 capoverso3.241
Il Dipartimento decide, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, circa il computo previsto nei capoversi 2 ultimo periodo, e 3 a 6.242
Art. 80243 (49) Gratificazione per anzianità di servizio
La durata di attività determinante per il pagamento della gratificazione per anzianità di servizio comprende tutto il periodo che il funzionario ha compiuto in un rapporto di servizio con la Confederazione, con un’istituzione ripresa dalla Confederazione, oppure in un rapporto di servizio sottoposto alla sorveglianza della Confederazione. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari.244
Per i calcolo della gratificazione non è tenuto conto dell’indennità di residenza, dell’indennità complementare, dell’indennità di soggiorno all’estero, dell’assegno familiare e di quelli per i figli. Nel servizio esterno, il funzionario ha diritto alla gratificazione cui avrebbe diritto presso la centrale.245
La gratificazione è pagata alla scadenza oppure unitamente allo stipendio del mese in cui il funzionario compie il periodo di servizio determinante.
La gratificazione è accordata nella forma di una somma in contanti o di un congedo pagato oppure combinando le due possibilità, dopo aver sentito il funzionario. Il Dipartimento federale della finanze disciplina i particolari.246
Per il 25° e il 40° anno di servizio, il funzionario può ricevere, se lo desidera, un oggetto con dedica invece della somma in contanti o del congedo pagato secondo il capoverso 4.247
La cerchia dei superstiti è definita secondo l’articolo 81 capoverso 1.248
Il pagamento della gratificazione può, mediante decisione, essere negato in parte o interamente al funzionario la cui prestazione o il cui comportamento sia insufficiente.249
L’autorità eleggente è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo.250 241 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402). 242 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 26 gen. 1972 (RU 1972 191). 243 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1968 (RU 1968 1632). 244 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). 245 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del3 giu. 1991 (RU 1991 1391 1642). 246 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2769). 247 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 248 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). 249 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 250 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Art. 81 (47) Godimento ulteriore dello stipendio
Sono considerati superstiti, ai sensi dell’articolo 47 della legge, il coniuge, i parenti consanguinei in linea retta, i fratelli e le sorelle, gli adottanti e gli adottati, i figliastri, il patrigno e la matrigna, come anche le altre persone di cui il funzionario si assumeva il mantenimento o da cui riceveva delle cure. L’autorità eleggente o, se questa sia il Consiglio federale, il Dipartimento, designa i beneficiari in ogni singolo caso.
Il godimento ulteriore dello stipendio di cui all’articolo 47 capoverso 2 della legge, è calcolato considerando la retribuzione cui il funzionario avrebbe diritto alla centrale.
Se il funzionario o i suoi superstiti ricevono dalla Cassa pensioni della Confederazione o dall’AVS un’indennità invece della rendita, è applicabile, per analogia, l’articolo 47 capoverso3 della legge.251
Le domande intese a ottenere il godimento ulteriore dello stipendio, giusta l’articolo 47 capoverso 2 della legge, vanno presentate al Dipartimento. Sulle domande decide l’autorità eleggente o, se questa è il Consiglio federale, il Dipartimento.252
Art. 82253 (45) Pagamento dello stipendio, degli assegni e delle indennità
Dodici tredicesimi della retribuzione, dell’indennità di residenza e dell’indennità complementare nonché gli assegni, per principio, sono pagati mensilmente. La tredicesima parte della retribuzione è pagata come segue:
quanto dovuto per i mesi da gennaio a novembre: in novembre;
quanto dovuto per il mese di dicembre: in dicembre;
quanto dovuto ai funzionari che, prima del mese di novembre lasciano il servizio della Confederazione: proporzionalmente con l’ultimo stipendio mensile.
In casi motivati il Dipartimento federale delle finanze può derogare al disciplinamento di cui al capoverso 1.254
Per determinare tale diritto, sono presi in considerazione inizio e cessazione del servizio, modifiche e riduzioni dello stipendio, trasferimenti come pure modifiche dell’adeguamento al potere d’acquisto intervenuti nel corso dell’anno.
In caso di riduzione dello stipendio in seguito ad assenza per malattia o infortunio, il diritto è determinato sulla base dello stipendio non ridotto. In caso di riduzione o soppressione dello stipendio giusta l’articolo 77 capoverso 6, è tuttavia determinante la retribuzione ridotta.
Il pagamento avviene in franchi svizzeri su un conto del funzionario in Svizzera o, su richiesta del funzionario impiegato stabilmente alla centrale, in un’altra forma di moneta scritturale.
251 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 252 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23). 253 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 254 Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 730).
Il Dipartimento può emanare prescrizioni per la conversione delle somme pagate al conto del funzionario in valuta del Paese di dimora.
Il diritto agli assegni e alle indennità, come anche alla rifusione delle altre spese, conformemente alla presente ordinanza, può essere ridotto o soppresso se il funzionario approfitta abusivamente della Confederazione.
Art. 82b255 Diritto all’indennità di residenza, all’indennità complementare e agli assegni in caso di invalidità parziale Il funzionario il cui stipendio è fissato in base all’articolo 45 capoverso 4 della legge riceve l’intero ammontare dell’indennità di residenza e dell’assegno complementare, compreso l’assegno pagato nelle zone limitrofe dell’estero, come pure gli interi assegni sociali. L’indennità di soggiorno nell’estero è invece pagata tenendo conto della nuova funzione.
Art. 82c256 (45 cpv. 3bis) Comunicazione della retribuzione La compensazione del rincaro viene annualmente incorporata nella retribuzione determinante. Il Dipartimento federale delle finanze pubblica in modo appropriato gli importi vigenti (inclusa la compensazione del rincaro).
Art. 82d257 (45 cpv. 2bis) Soppressione dell’aumento ordinario e reale dello stipendio
L’aumento reale degli importi secondo l’articolo 36 capoverso 4 OF, nonché l’aumento ordinario dello stipendio secondo l’articolo 40 OF non sono accordati ai funzionari le cui prestazioni sono insufficienti.258
È competente l’autorità eleggente.259
Il servizio competente svolge la procedura conformemente alla legge federale del
20 dicembre 1968260 sulla procedura amministrativa e notifica per scritto la decisione al funzionario, indicando i motivi e i mezzi legali.
La decisione comporta, per il funzionario, la soppressione integrale dell’aumento reale o ordinario dello stipendio.
La decisione disciplina la soppressione dell’aumento ordinario e dell’aumento reale dello stipendio secondo gli articoli 40 rispettivamente 36 capoverso 4 OF. Per qualsiasi altra soppressione è necessaria una nuova decisione.261 255 Introdotto dal n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 1991 (RU 1991 1391 1642). 256 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 962). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 257 Introdotto dal n. I dell’O del 24 apr. 1991 (RU 1991 1086). 258 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 259 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 261 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Art. 82e262 (44 cpv. 1bis) Ricompensa accordata per prestazioni personali eccezionali
L’autorità eleggente può ricompensare prestazioni personali eccezionali uniche o fornite durante un determinato periodo da un funzionario o da un gruppo.
Le ricompense vanno limitate ogni anno a un gruppo ristretto di beneficiari. Le ricompense in contanti ammontano almeno a 500 franchi e al massimo a 5000 franchi per persona; i premi spontanei (doni in natura) non devono superare un valore di 200 franchi.
Il Consiglio federale stabilisce annualmente con il preventivo l’importo disponibile a tale scopo. Di regola, questo importo è determinato in funzione della somma degli stipendi del personale permanente e di quello ausiliario di cui all’articolo 36 OF. È fatta salva l’approvazione del credito da parte delle Camere federali.
Nel concedere una ricompensa si può tenere adeguatamente conto di altri provvedimenti di natura salariale, gestionale e di sviluppo, quali segnatamente aumenti ordinari e straordinari dello stipendio, indennità giusta l’articolo 44 capoverso 1 lettera f OF, congedo per formazione, ecc.
Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari.
Capo V. Vacanze e congedi
Art. 83263 (50) Vacanze alla centrale
Il funzionario ha diritto, ogni anno civile, alle vacanze seguenti:
sino alla fine dell’anno civile in cui compie il 20° anno di età 5 settimane
a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie il 21° anno di età 4 settimane
a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie il 50° anno di età 5 settimane
a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie il 60° anno di età 6 settimane.
Le vacanze devono essere stabilite in modo da non pregiudicare l’andamento del servizio e da adempiere il loro scopo ricreativo.
Devono, di principio, essere prese nell’anno civile in cui sorge il pertinente diritto.
Possono essere pagate in contanti soltanto in casi eccezionali.
Se il funzionario inizia o lascia il servizio nel corso dell’anno civile, le vacanze sono calcolate in proporzione al periodo di servizio.
Sono ridotte in proporzione alla durata dell’assenza dal servizio, se durante un anno civile il funzionario è assente dal servizio per un periodo superiore a:
262 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 263 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23).
90 giorni a causa di malattia, infortunio o servizio obbligatorio;264 per il calcolo della riduzione delle vacanze non è tenuto conto dei primi 90 giorni di assenza;
30 giorni o un mese civile in caso di congedo non pagato (art. 85 cpv. 3).
Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità in particolare per:
la competenza di assegnare vacanze;
il frazionamento, il godimento anticipato o il riporto di vacanze;
l’interruzione delle vacanze;
la scadenza del diritto alle vacanze;
il pagamento delle vacanze in contanti;
il modo di calcolo del diritto alle vacanze per il funzionario che inizia o lascia il servizio o che ne è assente;
il diritto alle vacanze e il loro godimento per i funzionari occupati a tempo parziale;
il computo nello stipendio dei giorni di vacanza goduti in troppo.
Art. 84 (50) Vacanze nel servizio esterno
Fatto salvo il capoverso 2, il funzionario ha diritto, per ogni anno civile, alle seguenti vacanze:
6 settimane, sino alla fine dell’anno civile in cui compie i 49 anni;
7 settimane, dall’anno civile in cui compie i50 anni;
8 settimane, dall’anno civile in cui compie i 60 anni.265 2 Per i funzionari che risiedono in luoghi di servizio caratterizzati da condizioni d’esistenza difficili, il diritto alle vacanze aumenta di una settimana; di due settimane in caso di condizioni d’esistenza particolarmente difficili. 266 3 ...267
Il diritto alle vacanze dei funzionari dei Servizi generali, assunti al loro luogo di domicilio, è disciplinato secondo le disposizioni dell’articolo83 capoverso 1. 268
Il funzionario all’estero ha diritto ogni 12 mesi a un viaggio di vacanze pagato in Svizzera. Tale diritto sussiste anche per i familiari a carico del funzionario e i conviventi nella sua economia domestica. Per i figli per i quali sussiste il diritto ad assegni per figli e che non dimorano nel luogo di servizio all’estero, possono essere pagate le spese per due viaggi all’anno fino al luogo di servizio del funzionario, tuttavia al 264 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234). 265 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 266 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 268 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811).
massimo fino all’importo delle spese per un viaggio dalla Svizzera al luogo di servizio all’estero e ritorno. 269
Qualsiasi prestazione di servizio obbligatorio giusta l’articolo 78 capoverso 2 lettera a può essere computata sul diritto annuo di vacanze superiore a 28 giorni. 270
Le disposizioni dell’articolo83 capoversi 2-7 sono applicabili per analogia. 271
Il Dipartimento stabilisce d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze le disposizioni di dettaglio ai sensi dell’articolo83 capoverso7 per i servizi esterni.272
Il Dipartimento stabilisce, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, gli indennizzi forfettari per i viaggi pagati di vacanze ai quali il funzionario e i familiari a suo carico hanno diritto secondo il capoverso 5 e la compensazione dei giorni di viaggio. 273
Art. 85274 (45 cpv. 5 e 50 cpv. 2) Congedi
Il funzionario che è costretto ad assentarsi dal servizio per una causa diversa da malattia, infortunio o servizio obbligatorio deve chiedere tempestivamente un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato. Il congedo è concesso, tenuto debitamente conto del motivo, se e nella misura in cui il servizio lo consente.275
Un congedo pagato interamente o parzialmente, superiore a 30 giorni civili o a un mese civile per anno, è concesso soltanto se giova a un interesse essenziale della Confederazione.
La funzionaria ha diritto a un congedo maternità pagato:
di quattro mesi se il giorno del parto ha maturato il secondo anno di servizio;
di due mesi in tutti gli altri casi. Ove lo desideri, la funzionaria può prendere al massimo un mese del suo congedo immediatamente prima del parto.276 3 Un congedo non pagato che supera 30 giorni civili consecutivi o un mese civile nello spazio di un anno civile non è considerato tempo di servizio. Sono ammissibili deroghe se il congedo giova manifestamente all’interesse della Confederazione.
Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i presupposti particolari per la concessione del congedo.
L’autorità eleggente è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo.
Un congedo pagato interamente o parzialmente, superiore a un anno, può essere concesso soltanto d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.277 269 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 270 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 271 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 272 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 1989 (RU 1989 1221). 273 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 274 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23). 275 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 234). 276 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 1989 (RU 1989 1221). 277 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
È fatta salva l’ordinanza del 31 marzo 1993278 sull’impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali.279 Capo VI. Misure di previdenza a favore dei funzionari
Art. 86 (48 cpv. 6) Previdenza in caso d’infortunio professionale e non
professionale280
In caso d’infortunio professionale (art.7 cpv. 1 della LAINF) che cagioni lesioni corporali, invalidità o morte, o di pregiudizio alla salute conseguente a malattia professionale (art. 9 della LAINF) parificabile ad un infortunio professionale, sorge il diritto alle prestazioni seguenti:281
282 per l’invalido: – in caso d’incapacità totale al lavoro, fino alla morte, il 100 per cento del guadagno determinante ai sensi del capoverso3; – in caso d’incapacità parziale, la quota corrisponde al grado d’invalidità secondo la legge sull’assicurazione contro gli infortuni;
283 per il coniuge superstite e gli orfani una rendita calcolata in base alle disposizioni degli articoli 35–37 degli statuti della CPC e al guadagno determinante secondo il capoverso3; le rendite degli orfani di padre e di madre ammontano nondimeno, per un figlio, al 35 per cento del guadagno determinante e, per due figli, al 50 per cento di questo guadagno. In caso di nuove nozze, il coniuge superstite può chiedere l’indennità prevista nell’articolo 34 capoverso3 degli statuti della CPC;
284 per le spese funerarie: – 2500 franchi, se l’inumazione avviene in Svizzera; – una somma da determinare secondo le spese effettive, ma non inferiore a 2500 franchi, se l’inumazione avviene all’estero.
...285
...286 279 Introdotto dall’art.3 cpv. 2 dell’O del 31 mar. 1993 concernente l’impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali (RS 172.221.104.3).
280 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1996 (RU 1997 303). 281 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402). 282 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402). 283 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Il computo delle prestazioni di assicurazione è disciplinato come segue:
le rendite e indennità giornaliere versate dall’assicurazione militare, dall’IN- SAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nei diritti previsti nel capoverso 1;
le rendite e indennità giornaliere dell’AI (compreso il supplemento per l’integrazione) sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso 1 solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno annuo presumibile del quale il funzionario viene privato. La parte della rendita per i figli che supera l’ammontare dell’assegno per i figli non è computata. Se è versata una rendita dell’AI per coniugi, è computato solo il diritto del funzionario, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi;
le rendite dell’AVS sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso 1 solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno annuo determinante. La parte della rendita per orfani che supera l’ammontare dell’assegno per i figli non è computata;
287 i redditi riscossi dal funzionario che ha ripreso parzialmente o totalmente la propria attività sono computati, per analogia, giusta l’articolo 20 capoverso 1 lettera c degli statuti della CPC.
Il Dipartimento federale delle finanze definisce il guadagno determinante e il guadagno presunto perso.
e 5...288 6...289
Non v’è diritto alle prestazioni previste nel presente articolo, quando l’infortunio sia stato cagionato intenzionalmente dall’infortunato o dai suoi superstiti. Se l’infortunio è dovuto a negligenza grave dell’infortunato o dei superstiti, le prestazioni previste nel presente articolo sono ridotte proporzionatamente al grado della colpa.
La Confederazione assicura i funzionari presso l’INSAI contro le conseguenze degli infortuni non professionali (INP). I premi INP sono assunti per due terzi dai funzionari e per un terzo dalla Confederazione.290
Per il funzionario in servizio all’estero, le lesioni corporali, l’invalidità o il decesso dovuti ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti, sono considerate conseguenze d’infortuni professionali. È riservata la concessione di una somma a titolo di riparazione morale, per pregiudizio delle relazioni personali.
È considerata malattia professionale parificabile all’infortunio professionale, ogni malattia che abbia nesso causale con le condizioni igieniche o con altre condizioni particolari del luogo di residenza all’estero. Il Dipartimento decide, previa consultazione del servizio medico dell’Amministrazione generale della Confederazione, circa l’esistenza e il grado del nesso causale.
287 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 288 Abrogati dal n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150).
Gli infortuni e le malattie, di cui è vittima il funzionario durante un viaggio all’estero pagato dalla Confederazione e in nesso causale con lo stesso, sono considerati infortuni professionali o malattie professionali parificabili agli infortuni professionali. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, per analogia, durante il viaggio di ritorno in patria del funzionario giunto alla quiescenza nel servizio esterno, ove egli, per ragioni estranee alla sua volontà, non abbia intrapreso il viaggio prima dello scioglimento dei rapporti di servizio, sempreché il rimpatrio avvenga nel termine più breve possibile.
Se, nel servizio esterno, il coniuge o i figli sono vittime di un infortunio o di una malattia secondo i capoversi 9-11, che se si fosse trattato del funzionario, sarebbero stati considerati quale infortunio professionale o malattia professionale parificabile a infortunio professionale, la Confederazione assume le loro spese di ristabilimento determinate secondo i principi della LAINF, nonché le spese funerarie di cui al capoverso 1 lettera d. Per figli s’intendono unicamente quelli che vivono nell’economia domestica del funzionario e hanno diritto all’assegno per figli.291
È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno delle prestazioni dell’Amministrazione, previste in questo articolo.
L’autorità eleggente è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo, fatto salvo il capoverso 10.292
Art. 87 (48) Assistenza in caso di malattia
IlDipartimento istituisce una cassa malati per il personale oppure conchiude un’assicurazione collettiva presso una cassa malati riconosciuta. L’assicurazione è obbligatoria per il funzionario dei servizi di carriera. Il Dipartimento disciplina le condizioni d’ammissione per il funzionario dei servizi generali, i familiari e il personale domestico del funzionario.
Vanno addossate alla Confederazione le spese suppletive cagionate dalla dimora all’estero del funzionario, del coniuge293 e dei figli per i quali è corrisposto l’assegno.
L’obbligo e le prestazioni d’assicurazione, come anche il contributo federale, sono disciplinati dal Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
Art. 88 Risarcimento dei danni
Al funzionario del servizio esterno può essere concessa un’indennità per le perdite di patrimonio subite senza sua colpa, segnatamente in seguito ad azioni di guerra, di rivoluzione e di tumulti o ad altri motivi connessi alla dimora all’estero. Il Dipartimento stabilisce, in ogni singolo caso, l’ammontare dell’indennità, d’intesa con il 291 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2811). 292 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 293 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 12 dic. 1988 (RU 1989 21).
Art. 89 Prestiti
Al funzionario trasferito, che deve assumere importanti spese di sistemazione e d’equipaggiamento, possono essere accordati dei prestiti. Le condizioni applicabili al riguardo sono disciplinate dal Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
Art. 90 (56) Prestazioni volontarie ai funzionari non rieletti o licenziati per loro
colpa
Le domande intese all’ottenimento delle prestazioni, previste nell’articolo 56 della legge, devono essere presentate al Dipartimento. Esso trasmette la richiesta al Dipartimento federale delle finanze, corredandola di un rapporto.
Il Dipartimento federale delle finanze fissa le prestazioni e risolve parimenti circa il riadeguamento o la soppressione di una prestazione periodica, ove le circostanze venissero a mutare. Esso ordina parimenti il pagamento delle prestazioni e le informazioni richieste al beneficiario.294
e 4 ...295 Capo VII. Modificazione e scioglimento del rapporto di servizio
Art. 91296 (52) Sospensione del funzionario
La sospensione del capomissione è decisa dal Consiglio federale e quella degli altri funzionari, dall’autorità eleggente oppure, se questa è il Consiglio federale, dal Dipartimento. Il diritto allo stipendio, all’indennità di residenza e agli assegni, come anche la privazione totale o parziale di questo diritto, sono disciplinati d’intesa con il
Art. 92297 (53) Passaggio in un altro servizio o scioglimento del rapporto di servizio
a domanda del funzionario
Se un funzionario desidera passare in un altro servizio, nel quadro dell’amministrazione generale della Confederazione, la disdetta non è necessaria. Se il passaggio avviene nell’ambito di un’altra autorità eleggente, le due autorità eleggenti convengono la data d’entrata in servizio nella nuova funzione, d’intesa con il funzionario. Il passaggio è autorizzato al più tardi nei termini previsti nell’articolo 53 della legge.
Se un funzionario, per il quale l’autorità eleggente è il Consiglio federale, domanda lo scioglimento del rapporto di servizio, il Dipartimento è competente ad accettare tale domanda, in quanto non si tratti di un direttore298 o di un capomissione.
294 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 130). 295 Abrogati dal n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 130). 296 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 23). 297 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2708). 298 Nuova denominazione giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150).
Art. 93 (54) Scioglimento per soppressione della funzione
Il Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, è competente a stabilire l’indennità in caso di scioglimento del rapporto di servizio per soppressione della funzione.
Art. 94 (55) Modificazione e scioglimento per motivi gravi
Conformemente all’articolo 55 capoverso 2 della legge, le seguenti circostanze possono giustificare la modificazione o lo scioglimento del rapporto di servizio:
qualora il funzionario rifiuti di ottemperare a una decisione di trasferimento, confermata giusta la procedura di cui all’articolo 10 capoverso7;
qualora la situazione personale del funzionario presenti dei rischi di sicurezza;
qualora i familiari conviventi con il funzionario pregiudichino l’adempimento dei suoi compiti o, comunque, gli interessi della Confederazione;
299 qualora il coniuge non abbia acquisito nozioni sufficienti di una lingua ufficiale;
300 se un funzionario dei servizi di carriera ha perso la nazionalità svizzera o ne ha acquisito un’altra oltre a quella svizzera;
301 qualora l’autorità eleggente accerti che il funzionario del servizio diplomatico o consolare non sia più idoneo alla funzione corrispondente al suo grado.
È data circostanza giustificante la modificazione dei rapporti di servizio, giusta l’articolo55 capoverso 2 della legge sull’ordinamento dei funzionari, se il funzionario dei servizi di carriera ha esercitato la propria attività per oltre dieci anni nel medesimo luogo.302
L’autorità eleggente, che intende modificare o sciogliere per un motivo grave, il rapporto di servizio d’un funzionario prima della scadenza del periodo amministrativo, deve dargli la possibilità di spiegarsi sui fatti e, se è il caso, sulla questione della colpa. Ove occorra, il funzionario dev’essere richiamato alla centrale.
Se il rapporto di servizio è sciolto per un motivo grave prima della scadenza del periodo amministrativo e il funzionario non rimane occupato in altra qualità al servizio della Confederazione, l’autorità eleggente oppure, se l’autorità eleggente è il Consiglio federale, il Dipartimento, comunica per scritto al funzionario se il provvedimento valga come licenziamento per propria colpa, giusta gli statuti della CPC.303 299 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1976 (RU 1976 969). 300 Introdotta dal n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 150). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1976 (RU 1976 969). 301 Lett. e originaria. 302 Introdotto dal n. I del 31 mar. 1976 (RU 1976 969). 303 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
L’autorità eleggente stabilisce la data del ritorno, ove il funzionario del servizio esterno intenda rimpatriare conseguentemente allo scioglimento del rapporto di servizio senza propria colpa. In tale caso, il licenziamento produrrà i suoi effetti soltanto tre mesi dopo il ritorno in Svizzera.304
Art. 95 (57) Mancata riconferma
Quando l’autorità eleggente non intende rinnovare il rapporto di servizio, essa oppure, se l’autorità eleggente è il Consiglio federale, il Dipartimento comunica per scritto al funzionario se questo provvedimento valga come mancata riconferma per propria colpa, giusta gli statuti della CPC.305
Il funzionario del servizio esterno che, senza propria colpa, non sia stato riconfermato, può domandare il trasferimento immediato alla centrale, non appena abbia ricevuto la notificazione scritta, prevista nell’articolo 57 capoverso 2 della legge.
Capo VIII.306 Protezione giuridica
Art. 96 Autorità competenti di prima istanza
Per decisioni in materia di rapporti di servizio sono competenti in prima istanza:
il Consiglio federale, nella misura in cui sia l’autorità eleggente e il diritto federale conferisca tale competenza all’autorità eleggente; è fatto salvo l’articolo 5a capoverso 1;
per il resto, il Dipartimento secondo l’articolo 5a capoversi 2 e 3.307 2 Sono fatte salve le disposizioni particolari sulla competenza delle autorità disciplinari di prima istanza (art. 39).
Il tribunale cantonale delle assicurazioni nella sede o nel domicilio svizzeri della parte convenuta o nel luogo di servizio in Svizzera del funzionario decide in prima istanza delle controversie con la Cassa pensioni relative a prestazioni, contributi o altre pretese in materia di previdenza professionale (art. 73 LPP308; art. 19 statuti CPC).309
Art. 97 Procedura di prima istanza
L’autorità competente di prima istanza procede secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa (art. 7-43 PA310.
Sono fatte salve le disposizioni più complete relative alla procedura di prima istanza, in particolare la procedura disciplinare (art. 40 segg.), la procedura per la ri- 304 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 305 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 306 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 276). 307 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087). 309 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
conferma e la procedura per le decisioni basate su una valutazione della funzione o su una perizia medica amministrativa.
Art. 98 Procedura di ricorso
La procedura di ricorso è disciplinata secondo gli articoli 58 e 59 OF, nonché secondo le disposizioni generali sulla procedura federale.
Art. 99 Prescrizione
Le pretese pecuniarie del funzionario verso la Confederazione derivanti da un rapporto di servizio si prescrivono se il funzionario non inoltra, entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza ma al più tardi entro cinque anni da quello in cui è sorto il diritto, una domanda scritta e fondata alla sua unità amministrativa (art. 58 cpv. 1 LOA) all’attenzione dell’autorità competente per decidere.
Le pretese pecuniarie della Confederazione verso il funzionario derivanti da un rapporto di servizio si prescrivono se l’autorità competente non ha preso una decisione entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi entro cinque anni da quello in cui è sorto il diritto; se la pretesa deriva da un reato, per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, vale quest’ultima.
La prescrizione per pretese derivanti dalla responsabilità per danni è determinata in base alla legge sulla responsabilità311 (art. 20, 21 e 23) e per pretese nei confronti della Cassa pensioni della Confederazione sulla base della legge federale del 25 giugno 1982312 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 41 LPP, art. 11 cpv. 4 statuti CPC).313
Art. 100 ...
Capo IX. Commissione paritetica, commissione del personale, servizio medico, competenza
Art. 101 (65 e 66) Commissione paritetica
Un’ordinanza speciale del Consiglio federale regola la nomina, il funzionamento e le attribuzioni della commissione paritetica per le questioni del personale.
Art. 102 (67) Commissione del personale
Un decreto speciale del Consiglio federale disciplina l’organizzazione e le attribuzioni della commissione del personale.
313 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5087).
Art. 103 (68) Servizio medico
Il Dipartimento è autorizzato, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, a derogare all’ordinanza del Consiglio federale del 12 settembre 1958314 concernente il servizio medico dell’Amministrazione generale della Confederazione, se lo giustificano le condizioni del servizio esterno.
Art. 104 (63) Competenza
Ove questioni fondamentali o individuali, attenenti al personale, debbano essere trattate dal Dipartimento federale delle finanze o con il suo accordo, la competenza spetta all’Ufficio federale del personale, sempreché il Dipartimento suindicato non abbia riservato la propria competenza.
...315 Capo X. Disposizioni transitorie e finali
Art. 105316
1...317
Le prestazioni accordate dalla Confederazione per gli infortuni professionali e non professionali, accaduti innanzi il 1° gennaio 1984, o per le malattie professionali manifestatesi innanzi tale data, sono stabilite secondo il previgente diritto. I diritti che il funzionario ha acquisito in materia sono garantiti anche dopo il 1° gennaio
Art. 106
L’ufficio competente della centrale può esigere dal funzionario già coniugato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, informazioni concernenti la moglie, segnatamente, circa la sua nazionalità, i suoi studi e le sue cognizioni linguistiche.
Art. 107
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1965 e sostituisce ogni anteriore disposizione e particolarmente il regolamento del 3 febbraio 1914319 concernente il personale delle Legazioni svizzere, il regolamento consolare del 26 ottobre 1923320, sempreché attenga al rapporto di servizio di funzionari del servizio esterno, e il rego- 316 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 mag. 1982, in vigore dal 1° lug. 1982 (RU 1982 943). 318 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 402). 319 [CS 1 783] 320 [CS 1 327; RU 1949 I 854, 1956 1229, 1957 323, 1963 726. RU 1967 2033 art. 34 cpv. 2] lamento del 26 ottobre 1923321 che fissa gli stipendi dei funzionari consolari svizzeri.
Art. 108 Disposizioni esecutive
Il Dipartimento emana, ove la legge e il presente regolamento non dispongano altrimenti, le disposizioni esecutive, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce l’ammontare degli assegni e delle indennità e disciplina i casi particolari.
Disposizioni finali della modifica del 29 settembre 1997322
L’indennizzo di mobilità giusta l’articolo 55a capoverso 2 è ridotto nel 1998 da 5200 a 4800 franchi all’anno, tuttavia è versato soltanto ai funzionari all’estero, fatto salvo l’articolo 55a capoverso3, indipendentemente dal numero dei trasferimenti. I funzionari all’estero che non hanno ancora effettuato tre trasferimenti, ricevono nel 1999 un indennizzo di mobilità ridotto di 3800 franchi annui. Per i rimanenti funzionari all’estero, che hanno effettuato tre trasferimenti o più, nel 1999 l’indennizzo è aumentato a 5500 franchi annui. Ai funzionari in Svizzera, l’indennizzo di mobilità conformemente all’articolo 55a capoversi 2 e 3 è versato soltanto dal 1° gennaio 2000.
L’indennizzo per condizioni disagevoli differenziato secondo il grado di difficoltà e di pericolo, giusta l’articolo 55a capoverso 4, nel 1998 è ridotto da 520 a 480 franchi per anno e per punto percentuale; tuttavia è versato a tutti i funzionari aventi diritto fino al valore del 100 per cento. Nel 1999 l’importo è aumentato provvisoriamente a 550 franchi per anno e per punto percentuale.
Nel 1998, le diminuzioni del reddito provocate da queste modifiche per i funzionari fino alla 17a classe di stipendio non devono superare il 10 per cento dello stipendio determinante prima dell’entrata in vigore della modifica giusta gli articoli 36,
e 41 OF, dell’indennità di soggiorno all’estero giusta gli articoli 55-57 e del contributo alle spese d’alloggio giusta gli articoli 20 e 65.
Per finanziare i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, l’indennità di sistemazione e d’equipaggiamento giusta l’articolo 69 capoverso 1 lettera d è ridotta fino al 31 dicembre 1998 e, ai funzionari in Svizzera, trasferibili, fino al 31 dicembre 1999 non è versato alcun indennizzo di mobilità giusta l’articolo 55a capoverso 2.
321 [CS 1 785] Disposizioni finali dell’11 dicembre 2000323 Deroghe al disciplinamento nel settore degli stipendi per il 2001
L’indennità di residenza conformemente all’articolo 53 è ridotta di una quota (381 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ridotte.
Gli stipendi iniziali conformemente all’articolo50 sono di regola inferiori del 10 per cento rispetto all’importo minimo della classe di stipendio determinante.
L’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 51 capoversi 1-3 e l’aumento straordinario dello stipendio conformemente all’articolo 52 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 2000.
Il diritto a un’indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all’articolo 74 capoverso 1 è dato unicamente se la supplenza:
non rientra nei doveri di servizio e non era già stata considerata nella valutazione della funzione; e
è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi.
L’indennità conformemente all’articolo 74 capoverso 2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l’aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all’articolo 52 capoverso 1.
Allegato324 (art. 54 cpv. 3) Detrazioni annue massime* in base all’articolo 54 capoverso 3 (sono considerati i minori costi dovuti all’esenzione fiscale cantonale e comunale) Classi di Retri- Funzio- Funzio- Retri- Funzio- Retri- Funzio- Retri- Funziostipendio buzione nario nario co- buzione nario co- buzione nario co- buzione nario colorda celibe o niugato, lorda niugato, lorda niugato, lorda niugato, (mass.) nubile senza (mass.) con (mass.) con (mass.) con **in fr. figli **in fr. 1 figlio **in fr. 2 figli **in fr. 3 figli Classe I 316 044 67 164 60 252 320 041 59 892 322 592 59 064 325 143 58 236 II 263 920 53 772 47 328 267 917 46 968 270 468 46 188 273 019 45 540 III 248 026 49 860 43 668 252 023 43 320 254 574 42 540 257 125 41 724 IV 232 291 45 996 40 044 236 288 39 528 238 839 38 880 241 390 38 088 V 216 722 42 108 36 456 220 719 35 952 223 270 35 316 225 821 34 560 VI 201 300 38 268 32 892 205 297 32 532 207 848 31 776 210 399 31 032 VII 186 059 34 596 29 544 190 056 29 052 192 607 28 440 195 158 27 696
178 471 32 724 27 828 182 468 27 468 185 019 26 724 187 570 25 980
170 894 30 828 26 076 174 891 25 752 177 442 25 008 179 993 24 276
163 359 29 100 24 528 167 356 24 048 169 907 23 460 172 458 22 728
155 840 27 276 22 860 159 837 22 500 162 388 21 780 164 939 21 036
149 259 25 716 21 432 153 256 21 084 155 807 20 352 158 358 19 620
142 706 24 156 20 004 146 703 19 668 149 254 18 984 151 805 18 408
136 140 22 608 18 648 140 137 18 312 142 688 17 628 145 239 17 052
129 599 21 084 17 268 133 596 16 956 136 147 16 260 138 698 15 672
124 035 19 872 16 176 128 032 15 840 130 583 15 144 133 134 14 460
118 474 18 636 15 048 122 471 14 712 125 022 14 040 127 573 13 404
114 096 17 676 14 196 118 093 13 776 120 644 13 260 123 195 12 624
109 730 16 572 13 284 113 727 12 996 116 278 12 348 118 829 11 820
105 363 15 672 12 492 109 360 12 192 111 911 11 556 114 462 10 932
101 000 14 796 11 712 104 997 11 304 107 548 10 776 110 099 10 128
96 619 13 932 10 956 100 616 10 512 103 167 9 888 105 718 9 336
92 937 13 056 10 164 96 934 9 864 99 485 9 204 102 036 8 712
89 506 12 420 9 600 93 503 9 192 96 054 8 688 98 605 8 112
86 122 11 676 8 976 90 119 8 652 92 670 8 100 95 221 7 524
83 282 11 040 8 496 87 279 8 172 89 830 7 596 92 381 7 044
80 519 10 548 8 112 84 516 7 716 87 067 7 212 89 618 6 636
77 803 9 972 7 656 81 800 7 344 84 351 6 756 86 902 6 180
75 150 9 528 7 296 79 147 6 888 81 698 6 384 84 249 5 796
72 471 8 964 6 828 76 468 6 516 79 019 5 928 81 570 5 328
69 776 8 532 6 468 73 773 6 060 76 324 5 556 78 875 4 968
67 149 7 968 6 000 71 146 5 700 73 697 5 100 76 248 4 596
64 495 7 524 5 640 68 492 5 304 71 043 4 728 73 594 4 140
61 828 7 068 5 256 65 825 4 848 68 376 4 272 70 927 3 804
60 217 6 744 4 980 64 214 4 680 66 765 4 092 69 316 3 540
59 347 6 528 4 788 63 344 4 488 65 895 3 912 68 446 3 456
58 477 6 420 4 716 62 474 4 392 65 025 3 828 67 576 3 300
57 617 6 312 4 620 61 614 4 212 64 165 3 672 66 716 3 216 Sottoclasse 57 007 6 180 4 524 61 004 4 128 63 555 3 576 66 106 3 120 324 Introdotta dal n. III dell’O del 29 set. 1997 (RU 1997 2811). Nuovo testo giusta il n. II del R dell’11 dic. 2000 (RU 2000 2955) * Valore di riferimento: l’onere fiscale nel Cantone e nella città di Berna, che è adeguato annualmente dal Dipartimento d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze. Per i funzionari coniugati con più di tre figli valgono i corrispondenti valori di riferimento. ** – Retribuzione annua lorda e indennità di residenza di 4572 fr. – Per i funzionari coniugati, con 1 o più figli, sono inclusi gli assegni familiari (1446 fr.) e gli assegni per i figli (2551 fr. per figlio).