Fonte

172.221.10

Ordinamento dei funzionari (OF)
(OF)

del 30 giugno 1927 (Stato 18 settembre 2001)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 luglio 19242; visto l’articolo 85 numeri 1 e 3 della Costituzione federale3,4 decreta:

Parte prima Rapporto d’impiego dei funzionari

Art. 1 a 55

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Capitolo II Posizione del funzionario in generale

1. Periodo amministrativo

Art. 6

e 2 ...6

Il Consiglio federale è autorizzato a far cessare il periodo amministrativo dei funzionari all’entrata in vigore di un nuovo ordinamento legislativo concernente i rapporti di lavoro presso la Confederazione e a disciplinare il passaggio del personale federale al regime del nuovo rapporto di lavoro.7

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Art. 7 a 148

RU 43 453 e CS 1 453

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

[CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde ora all’art. 173 cpv.2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

Abrogati dall’art. 39 cpv. 1 della L del 24 mar. 2000 sul personale federale

Abrogati dall’art. 39 cpv. 1 della L del 24 mar. 2000 sul personale federale

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1853 1854; FF 1999 1343).

Abrogati dall’art. 39 cpv. 1 della L del 24 mar. 2000 sul personale federale 9a. 9 Incompatibilità

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Art. 14a

I funzionari federali non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio nazionale.

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Art. 15 a 2810

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Art. 2911

Art. 30 a 3412

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Art. 3513

Capitolo V Diritti del funzionario

1. Stipendio

Art. 36

...14

Il Consiglio federale fissa lo stipendio annuo per i direttori generali della Posta svizzera e delle Ferrovie federali, per i capi degli uffici direttamente subordinati ai dipartimenti e per altri funzionari equiparabili. Tale stipendio ammonta a 265 298 franchi al massimo.15

e 4...16

Introdotto dal n. II della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 411; FF 1999 6784 ).

Abrogati dall’art. 39 cpv. 1 della L del 24 mar. 2000 sul personale federale

Abrogati dall’art. 39 cpv. 1 della L del 24 mar. 2000 sul personale federale

Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

Abrogati dall’art. 39 cpv. 1 della L del 24 mar. 2000 sul personale federale

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Art. 37 a 6817

Parte quarta:18 Disposizioni transitorie e finali ...

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1928

Abrogati dall’art. 39 cpv. 1 della L del 24 mar. 2000 sul personale federale

Abrogate dal n. III della LF del 24 giu. 1949 (RU 1949 II 1755). Il loro art. 81 stabiliva al 1° gen. 1928 l’entrata in vigore della legge.

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