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Costituzione federale della Confederazione Svizzera
(Cost. 1874)

del 29 maggio 1874 (Stato 20 aprile 1999)

In nome di Dio onnipotente!

La Confederazione Svizzera, allo scopo di rassodare la lega dei Confederati, di mantenere ed accrescere l’unità, la forza e l’onore della Nazione Svizzera, ha adottato la Costituzione federale seguente1:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 12

Le popolazioni dei ventitre Cantoni sovrani, riuniti in forza della presente Lega, cioè: Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo (Alto e Basso), Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea (Città e Campagna), Sciaffusa, Appenzello (ambedue i Rhodes), San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono nel loro insieme la Confederazione Svizzera.

Art. 2

La Lega ha per iscopo: di sostenere l’indipendenza della Patria contro lo straniero, di mantenere la tranquillità e l’ordine nell’interno, di proteggere la libertà e i diritti dei Confederati, e di promuovere la loro comune prosperità.

Art. 3

I Cantoni sono sovrani, fin dove la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federale, e come tali esercitano tutti i diritti che non sono devoluti all’Autorità federale.

Art. 4

Tutti gli Svizzeri sono uguali innanzi alla legge. Nella Svizzera non vi ha sudditanza di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona.

RU 1 1 e CS 1 3

Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza soprattutto per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto ad una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore.3

Art. 5

La Confederazione garantisce ai Cantoni il loro territorio, la loro sovranità entro i limiti stabiliti dall’articolo3, le loro costituzioni, la libertà, i diritti del popolo ed i diritti costituzionali dei cittadini; e similmente garantisce i diritti e le attribuzioni, che il popolo ha conferito alle Autorità.

Art. 6

I Cantoni sono obbligati a domandare per le loro costituzioni la garanzia della Confederazione.

La Confederazione assume tale garanzia allorché:

  1. esse nulla contengono di contrario alle prescrizioni della Costituzione federale;

  2. assicurano l’esercizio dei diritti politici giusta le forme repubblicane-rappresentative o democratiche;

  3. siano state accettate dal popolo e possano essere riformate, quando la maggioranza assoluta dei cittadini lo richieda.

Art. 7

Ogni lega speciale ed ogni trattato speciale di natura politica tra i Cantoni sono proibiti.

Per lo contrario hanno essi diritto di conchiudere tra loro delle convenzioni sopra oggetti di legislazione, di giustizia o amministrazione; però devono presentarle all’esame dell’Autorità federale, la quale, se tali convenzioni contengono alcuna cosa di contrario alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni, è autorizzata ad impedirne l’esecuzione. Nell’opposto caso i rispettivi Cantoni hanno diritto di chiedere la cooperazione delle Autorità federali per l’esecuzione.

Art. 8

La Confederazione soltanto ha il diritto di dichiarare la guerra e di conchiudere la pace, di stipulare cogli Stati esteri alleanze o trattati, particolarmente di dazio e di commercio.

Art. 9

In via eccezionale i Cantoni hanno podestà di stipulare cogli Stati esteri de’trattati di economia pubblica, di rapporti di vicinato o di polizia; ma questi non hanno mai da contenere cosa alcuna che sia contraria alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni.

Art. 10

I rapporti ufficiali tra i Cantoni ed i Governi degli Stati esteri, siccome pure coi rappresentanti di questi, hanno luogo per mezzo del Consiglio federale.

Tuttavia per gli oggetti accennati all’articolo9, i Cantoni possono corrispondere direttamente colle Autorità e cogli impiegati secondari di un estero Stato.

Art. 11

Non è permesso conchiudere alcuna capitolazione militare.

Art. 124

I membri delle autorità federali, i funzionari civili e militari della Confederazione e i rappresentanti o commissari federali, nonché i membri dei governi e delle autorità legislative dei Cantoni non possono accettare da Governi esteri né pensioni o stipendi, né titoli, doni od ordini cavallereschi. La trasgressione di questo divieto ha per effetto la perdita del mandato o della funzione.

Chi è già in possesso di pensioni, titoli od ordini cavallereschi, non può essere eletto quale membro delle autorità federali, né nominato funzionario civile o militare della Confederazione, oppure rappresentante o commissario federale, né eletto quale membro del governo o dell’autorità legislativa di un Cantone, se prima di entrare in carica non rinunci espressamente a godere le pensioni o a portare i titoli, o non restituisca le decorazioni.

Nell’armata svizzera non si possono portar decorazioni né far valere titoli conferiti da Governi esteri.

È vietato a tutti gli ufficiali, sottufficiali e soldati di accettare siffatte distinzioni.

Disposizione transitoria: Chiunque, prima dell’attuazione dell’articolo12 modificato, abbia, in modo lecito, ricevuto una decorazione o un titolo, può essere eletto membro di una autorità federale, funzionario civile o militare della Confederazione, rappresentante o commissario federale, membro del governo o dell’autorità legislativa di un Cantone se egli s’impegna a rinunziare, per la durata del suo mandato o della sua funzione, a portare il titolo o la decorazione. L’inosservanza di questo impegno ha per effetto la perdita del mandato o della funzione.

Art. 13

La Confederazione non ha diritto di mantenere truppe permanenti.

Senza consentimento delle Autorità federali nessun Cantone, o, nei Cantoni separati, nessuna parte del Cantone può aver più di 300 uomini di truppa permanente, non compresi i corpi di gendarmeria.

Art. 14

Quando nascono delle contese fra i Cantoni, devono questi astenersi dal farsi giustizia da sé, e sottomettersi invece alla decisione federale.

Art. 15

Allorché un Cantone è improvvisamente minacciato di pericolo all’estero, il Governo del Cantone minacciato ha obbligo di chieder per aiuto altri Cantoni, avvisandone al tempo stesso l’Autorità federale, e senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni di questa. I Cantoni richiesti hanno dovere di accorrere in aiuto. Le spese sono a carico della Confederazione.

Art. 16

Allorché l’ordine interno di un Cantone è turbato, o quando il pericolo è minacciato da un altro Cantone, il Governo del Cantone minacciato deve darne immediata conoscenza al Consiglio federale, affinché quest’ultimo entro i limiti degli attributi suoi (art. 102 n. 3, 10 e 11) possa prendere le necessarie provvidenze o convocare l’Assemblea federale. In casi urgenti il rispettivo Governo è autorizzato, dandone immediato avviso al Consiglio federale, a richieder per aiuto altri Cantoni, e gli Stati di ciò richiesti hanno dovere di prestarsi.

Quando il Governo del Cantone è fuori della possibilità di domandare aiuto, può, e quando la sicurezza della Svizzera è minacciata, deve la competente Autorità federale intervenire di suo moto proprio.

Ne’ casi d’intervento federale le Autorità della Confederazione vegliano a fine siano adempiute le prescrizioni dell’articolo5.

Le spese vanno a carico del Cantone richiedente o di quello che causò l’intervento federale, quando l’Assemblea federale, a cagione di speciali circostanze, non decida altrimenti.

Art. 17

Nei casi indicati dagli articoli15 e 16, ogni Cantone ha dovere di lasciar libero passaggio alle truppe. Queste hanno immediatamente da essere poste sotto comando federale.

Art. 18

Ogni Svizzero è obbligato al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.5

I militi che a causa del servizio militare federale perdono la vita o soggiacciono ad un’imperfezione fisica permanente, hanno diritto per sé o per le famiglie loro, in caso di bisogno, al soccorso della Confederazione.

I militi riceveranno gratuitamente il loro primo armamento, abbigliamento ed equipaggiamento. L’arma rimane nelle mani del milite sotto le condizioni che saranno determinate dalla legislazione federale.

La tassa d’esenzione dal servizio militare è riscossa dai Cantoni, per conto della Confederazione, conformemente alle disposizioni della legislazione federale.6

Art. 19

L’armata federale si compone:

  1. dei corpi di truppa dei Cantoni;

  2. di tutti gli Svizzeri che sebben non ascritti a questi corpi di truppa, sono però in obbligo di servizio militare.

Il diritto di disporre dell’armata federale, compreso il materiale di guerra ad essa pertinente per legge, compete alla Confederazione.

In tempi di pericolo la Confederazione ha il diritto esclusivo ed immediato di disporre anche delle forze non incorporate nell’armata federale e di tutti gli altri mezzi di guerra dei Cantoni.

I Cantoni dispongono delle forze militari del rispettivo territorio, in quanto questo loro diritto non sia limitato dalle disposizioni della Costituzione o delle leggi federali.

Art. 20

Le leggi concernenti l’organizzazione dell’armata emanano dalla Confederazione.

La loro esecuzione nei Cantoni ha luogo, entro i limiti descritti dalla legislazione federale e sotto la sorveglianza della Confederazione, per mezzo delle autorità cantonali.

L’istruzione militare nel suo insieme e così pure l’armamento incombono alla Confederazione.

La provvista dell’abbigliamento e dell’equipaggiamento e la cura di loro manutenzione appartiene ai Cantoni, ai quali però la Confederazione ne bonifica le spese dietro una regola da stabilirsi dalla legislazione federale.

Art. 21

In quanto non vi si oppongano ragioni militari, i corpi di truppa devono essere formati degli uomini del medesimo Cantone.

La composizione di questi corpi, le provvidenze per mantenerne l’effettivo e la nomina e la promozione dei rispettivi ufficiali è di spettanza dei Cantoni, sotto osservanza delle norme generali statuite dalla Confederazione.

Art. 22

Contro equo indennizzo la Confederazione ha il diritto di assumere in uso o rilevare in proprietà le piazze d’arme e gli edifizi colle loro dipendenze che si trovano nei Cantoni e che hanno destinazione militare.

Le condizioni delle indennità vengono regolate dalla legislazione federale.

Art. 22bis 7

La legislazione su la protezione civile delle persone e dei beni dalle conseguenze delle azioni belliche è di competenza della Confederazione.

Le leggi esecutive sono date consultati i Cantoni, i quali devono applicarle sotto l’alta vigilanza della Confederazione.

La legge stabilisce i sussidi della Confederazione alle spese di protezione civile.

La Confederazione ha facoltà d’istituire, mediante una legge, il servizio obbligatorio per gli uomini.

Le donne possono prestare servizio volontario; l’esecuzione di questa disposizione è regolata per legge.

Pure dalla legge è stabilito il regime del soldo, dell’assicurazione e dell’indennità per perdita di guadagno nel servizio di protezione civile.

Uguale atto regge l’impiego degli organi di protezione civile in caso d’urgenza di soccorsi.

Art. 22ter 8

La proprietà è garantita.

Entro i limiti delle loro competenze costituzionali e nell’interesse pubblico, la Confederazione e i Cantoni possono prevedere, in via legislativa, l’espropriazione e restrizioni della proprietà.

In caso d’espropriazione, o di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione, è dovuta piena indennità.

Art. 22quater 9

La Confederazione stabilisce, in via legislativa, norme generali applicabili ai piani d’azzonamento che i Cantoni dovranno compilare per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio.

Essa stimola e coordina le iniziative dei Cantoni e collabora con essi.

Essa tiene conto, nell’adempimento dei suoi compiti, delle esigenze della sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio.

Art. 23

Nell’interesse della Confederazione o di una gran parte della medesima, ha essa il diritto di erigere pubbliche opere a spese della Confederazione stessa, o aiutare l’erezione delle medesime.

A questo uopo è pure autorizzata a valersi del diritto di espropriazione mediante pieno indennizzo. Le ulteriori disposizioni sono riservate alla legislazione federale.

L’Assemblea federale può interdire l’erezione di opere pubbliche, le quali sieno di danno agli interessi militari della Confederazione.

Art. 23bis 10

Art. 24

La Confederazione ha il diritto di alta vigilanza sulla polizia delle opere idrauliche e delle foreste.11

Essa sussidierà la correzione e l’arginatura dei torrenti montani e l’imboschimento dei siti di loro origine e stabilirà i provvedimenti necessari per la conservazione di queste opere e dei boschi esistenti.

Art. 24bis 12

Per utilizzare razionalmente e proteggere le risorse idriche, come anche per stornare gli influssi dannosi dell’acqua, la Confederazione, tenuto conto dell’intera economia idrica, stabilisce in via legislativa principi consoni all’interesse generale su:

  1. la conservazione e lo sfruttamento delle risorse idriche, segnatamente per l’approvvigionamento in acqua potabile, come anche l’alimentazione delle acque sotterranee;

  2. l’utilizzazione delle acque per la produzione energetica e il raffreddamento;

c. la regolazione dei livelli e dei deflussi delle acque superficiali e sotterranee, le derivazioni d’acqua fuori del corso naturale, le irrigazioni e i drenaggi, come anche altri interventi nel ciclo idrico.

Allo stesso scopo, la Confederazione emana disposizioni su:

  1. la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e la conservazione di adeguati deflussi minimi;

  2. la polizia delle opere idrauliche, incluse le correzioni di corsi d’acqua e la sicurezza degli impianti di accumulazione;

  3. gli interventi per influire sulle precipitazioni atmosferiche;

  4. la rilevazione e l’utilizzazione di dati idrologici;

  5. il diritto della Confederazione di rivendicare l’utilizzazione di risorse idriche per le proprie aziende di trasporto e comunicazione, verso pagamento dei tributi e adeguata compensazione degli inconvenienti.

Riservati i diritti privati, spetta ai Cantoni o ai titolari designati dalla legislazione cantonale disporre delle risorse idriche e riscuotere tributi per l’utilizzazione dell’acqua. I Cantoni stabiliscono i tributi nei limiti della legislazione federale.

Se la concessione o l’esercizio di diritti su risorse idriche concerne i rapporti internazionali, la Confederazione decide col concorso dei Cantoni interessati. Lo stesso vale nei rapporti intercantonali se i Cantoni interessati non giungono a un’intesa. Nei rapporti internazionali, la Confederazione determina i tributi dopo aver udito i Cantoni interessati.

L’esecuzione delle prescrizioni federali incombe ai Cantoni sempre che la legge non la riservi alla Confederazione.

Nell’esercizio delle sue competenze, la Confederazione considera i bisogni e salvaguarda le possibilità di sviluppo delle regioni, donde provengono le acque, e dei Cantoni interessati.

Art. 24ter 13

La legislazione sulla navigazione è di competenza della Confederazione.

Art. 24quater 14

La Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative circa il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.

L’energia prodotta dalle forze idriche può essere erogata all’estero soltanto con l’autorizzazione della Confederazione.

Art. 24quinquies 15

La legislazione concernente l’energia nucleare è di competenza della Confederazione.

La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti.

Art. 24sexies 16

La protezione della natura e del paesaggio è di competenza cantonale.

La Confederazione, nell’adempiere i propri compiti, deve rispettare le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali e deve conservarli intatti quando vi sia un interesse generale preponderante.

La Confederazione può sussidiare gli sforzi intesi a proteggere la natura e il paesaggio e procedere, per contratto od espropriazione, ad acquistare o conservare riserve naturali, luoghi storici e monumenti culturali d’importanza nazionale.

Essa ha la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della flora.

Le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale sono zone protette. Non vi si può costruire alcun impianto né mutare, in qualsiasi modo, la configurazione del terreno. Sono eccettuate le istallazioni destinate a preservare il fine protettivo e a mantenere l’attuale utilizzazione agricola.17 Disposizione transitoria:18 Gli impianti, le costruzioni e le modificazioni del terreno contrari allo scopo della zona protetta e attuati dopo il 1° giugno 1983, in particolare nella zona palustre di Rothenthurm, sul territorio dei Cantoni di Svitto e di Zugo, devono essere demoliti e rimossi a spese di chi li ha attuati. Lo stato originario dev’essere ripristinato.

Art. 24septies 19

La Confederazione emana disposizioni legislative per proteggere l’uomo e il suo ambiente naturale dagli agenti dannosi o molesti. Essa, segnatamente, combatte l’inquinamento atmosferico e il rumore.

L’esecuzione di tali disposizioni spetta ai Cantoni, salvo ove la legge l’attribuisca alla Confederazione.

Art. 24octies 20

Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato e sicuro, economico e compatibile con le esigenze della protezione dell’ambiente, nonché per un consumo dell’energia parsimonioso e razionale.

La Confederazione emana principi per:

  1. l’utilizzazione delle energie indigene e rinnovabili;

  2. il consumo parsimonioso e razionale dell’energia.

La Confederazione:

  1. emana prescrizioni sul consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi;

  2. promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, segnatamente nel settore del risparmio di energia e delle energie rinnovabili.

La Confederazione tiene conto, nella sua politica energetica, degli sforzi compiuti dai Cantoni e dai loro enti pubblici, nonché dall’economia. Essa prende in considerazione le diversità delle singole regioni del Paese e la sopportabilità dal punto di vista economico. I provvedimenti concernenti il consumo di energia negli edifici sono presi soprattutto dai Cantoni.

Art. 24novies 21

L’uomo e il suo ambiente sono protetti contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e dell’ingegneria genetica.

La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. Provvede in tal ambito a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si ispira in particolare ai principi seguenti:

  1. gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;

  2. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest’ultimo;

  3. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca. La fecondazione di oociti umani fuori del grembo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge. Fuori del grembo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;

  1. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;

  2. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;

  3. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto col consenso di costei o in base a una prescrizione legale;

  4. l’accesso di una persona ai dati concernenti la sua origine genetica è garantito.

La Confederazione emana prescrizioni sul trattamento del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. Ciò facendo tiene conto della dignità della creatura e dell’integrità dell’uomo, dell’animale e dell’ambiente e tutela la varietà delle specie animale e vegetale.

Art. 24decies 22

La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.

Stabilisce in particolare criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa.

La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.

Art. 25

La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni legislative su l’esercizio della pesca e della caccia, nominatamente per la conservazione del grosso selvaggiume nelle montagne, non meno che per la protezione degli uccelli utili all’agricoltura ed alla selvicoltura.

Art. 25bis 23

La legislazione sulla protezione degli animali è di competenza della Confederazione.

La legislazione federale emana segnatamente prescrizioni su:

  1. la custodia e la cura degli animali;

  2. l’impiego e il commercio di animali;

  3. il trasporto di animali;

  4. gli interventi e gli esperimenti su animali vivi;

  1. la macellazione e altri modi di uccisione degli animali;

  2. l’importazione di animali e di prodotti animali.

L’esecuzione delle prescrizioni federali incombe ai Cantoni, in quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Art. 26

La legislazione sulla costruzione e l’esercizio delle strade ferrate è di competenza della Confederazione.

Art. 26bis 24

La legislazione su gli impianti di trasporto, mediante condotte, di combustibili e carburanti liquidi o gassosi è di competenza della Confederazione.

Art. 27

Oltre alla Scuola politecnica esistente, la Confederazione ha il diritto di creare una Università ed altri stabilimenti superiori d’istruzione, o di sussidiare simili istituti.

I Cantoni provvedono per una istruzione primaria sufficiente, la quale deve stare esclusivamente sotto la direzione del potere civile. La medesima è obbligatoria e nelle scuole pubbliche gratuita.

Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dagli attinenti di tutte le confessioni senza pregiudizio della loro libertà di credenza e di coscienza.

Nella scuola dell’obbligo, l’anno scolastico comincia tra metà agosto e metà settembre.25

La Confederazione avviserà alle misure necessarie contro i Cantoni che non soddisfacessero a questi obblighi.

Art. 27bis 26

Art. 27ter 27

La Confederazione ha la facoltà di emanare, mediante leggi o decreti di carattere obbligatorio generale, disposizioni intese:

  1. a promuovere la produzione cinematografica svizzera e le attività culturali esercitate nel campo della cinematografia,

  2. a disciplinare l’importazione e la distribuzione delle pellicole cinematografiche, come anche l’apertura e la trasformazione di cinematografi; a tale scopo, la Confederazione può stabilire deroghe al principio della libertà di commercio e d’industria, quando fossero giustificate nell’interesse generale della cultura o dello Stato.

Nell’elaborazione delle leggi d’esecuzione, saranno consultati i Cantoni e le associazioni culturali ed economiche interessate.

Qualora l’apertura e la trasformazione di cinematografi fossero, nella legislazione federale, assoggettate a permessi, questi saranno accordati dai Cantoni, secondo la procedura da essi stabilita.

Nel rimanente, la legislazione sulla cinematografia e la sua applicazione sono di competenza dei Cantoni.

Art. 27quater 28

La Confederazione può sussidiare le spese sostenute dai Cantoni nell’assegnazione di borse di studio e di altri finanziamenti per l’istruzione.

Inoltre, essa può, a complemento delle istituzioni cantonali, prendere o appoggiare provvedimenti, intesi al promovimento dell’istruzione per mezzo di borse o altri aiuti finanziari.

In ogni caso, la sovranità cantonale in materia d’istruzione va rispettata.

Le disposizioni esecutive sono emanate in forma di legge federale o di decreto federale di obbligatorietà generale. I Cantoni sono previamente consultati.

Art. 27quinquies 29

La Confederazione ha facoltà d’emanare prescrizioni sulla ginnastica e lo sport dei giovani. Essa può, per legge, rendere obbligatorio l’insegnamento della ginnastica e dello sport nelle scuole. L’esecuzione nelle scuole delle prescrizioni federali spetta ai Cantoni.

La Confederazione promuove la pratica della ginnastica e dello sport per gli adulti.

Essa mantiene una scuola federale di ginnastica e sport.

I Cantoni e gli organismi interessati devono essere consultati per la emanazione delle leggi applicative.

Art. 27sexies 30

La Confederazione promuove la ricerca scientifica. Le sue prestazioni possono essere subordinate alla condizione che il coordinamento sia garantito.

Essa può istituire centri di ricerca e assumere, interamente o parzialmente, quelli esistenti.

Art. 28

I dazi sono di spettanza della Confederazione. La quale ha il diritto di percepire tasse daziarie d’entrata e di sortita.

Art. 29

Nella percezione dei dazi si osserveranno le massime seguenti:

1. Tasse d’entrata:

  1. le materie necessarie per l’industria e per l’agricoltura del Paese saranno nella tariffa daziaria tassate il più basso possibile;

  2. eguale riguardo si avrà pure per le cose necessarie alla vita;

  3. gli oggetti di lusso saranno colpiti dalle tasse più elevate. Quando non vi siano motivi impellenti in contrario, queste massime saranno seguite anche nella stipulazione di trattati di commercio coll’estero. 2. Le tasse di sortita saranno fissate in guisa la più moderata possibile. 3. La legislazione daziaria dovrà contenere disposizioni atte a garantire i rapporti di frontiera e dei mercati.

Resta però sempre riservato alla Confederazione il diritto di adottare, in circostanze straordinarie, eccezionali misure temporanee.

Art. 30

Il prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale.

e 3 ... 31

...32

Abrogati nella votazione popolare del6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 – RU 1958 806, 1962 1888; FF 1957 1105, 1958 273382703).

Art. 3133

La libertà di commercio e d’industria è garantita su tutto il territorio della Confederazione, con riserva delle disposizioni restrittive della Costituzione e della legislazione che ne deriva.

Le disposizioni cantonali sull’esercizio e sull’imposizione fiscale del commercio e dell’industria rimangono riservate; esse non possono tuttavia portare pregiudizio al principio della libertà di commercio e d’industria, a meno che la Costituzione federale non disponga altrimenti. Sono pure riservate le regalìe cantonali.

Art. 31bis 34

Entro i limiti delle sue competenze costituzionali, la Confederazione prende le misure atte ad aumentare il benessere generale e a procurare la sicurezza economica dei cittadini.

La Confederazione può, sempre salvaguardando gli interessi generali dell’economia nazionale, emanare disposizioni sull’esercizio del commercio e dell’industria e prendere misure in favore di singoli rami dell’economia o di professioni. Essa deve, con riserva del capoverso3, rispettare il principio della libertà di commercio e d’industria.

Quando l’interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d’industria, di emanare disposizioni:

  1. per salvaguardare importanti rami dell’economia o professioni minacciati nella loro esistenza e per sviluppare la capacità professionale delle persone che esercitano un’attività per conto proprio in questi rami o professioni;

  2. ...35

  3. per proteggere regioni la cui economia è in pericolo;

  4. per parare agli effetti nocivi di carattere economico o sociale prodotti dai cartelli e da organizzazioni analoghe;

  5. 36 per prendere misure precauzionali in materia di difesa nazionale economica e per garantire l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di grave penuria non rimediabile dall’economia stessa.

Disposizioni in virtù delle lettere a e b possono essere emanate solo se i rami economici e le professioni avranno prese da se stessi le misure interne che si possono equamente pretendere da loro.

La legislazione federale emanata in virtù del capoverso3 lettere a e b, deve salvaguardare lo sviluppo dei gruppi economici che si fondano sul mutuo aiuto.

Art. 31ter 37

I Cantoni hanno il diritto di subordinare, in via legislativa, la gestione di caffé e di ristoranti a requisiti di capacità personale, e il numero degli esercenti dello stesso genere al bisogno, se questo ramo dell’economia è minacciato nella sua esistenza da una concorrenza eccessiva. Le disposizioni relative dovranno tenere adeguatamente conto dell’importanza dei diversi generi di esercizio per il benessere pubblico.

Inoltre, la Confederazione può, entro i limiti delle sue competenze legislative, autorizzare i Cantoni ad emanare disposizioni in dominî che non richiedono un disciplinamento generale da parte della Confederazione e nei quali i Cantoni non sono già competenti in virtù del proprio diritto.

Art. 31quater 38

La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni sulle banche.

Queste disposizioni devono tenere conto dei compiti e della situazione particolare delle banche cantonali.

Art. 31quinquies 39

La Confederazione adotta misure per una equilibrata evoluzione congiunturale, segnatamente per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. Essa collabora con i Cantoni e con l’economia.

Nell’adozione di misure nei settori monetario e creditizio, delle finanze pubbliche e dei rapporti economici con l’estero, la Confederazione può, se necessario, derogare al principio della libertà di commercio e d’industria. Essa può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi fiscalmente privilegiate. Dopo la liberazione di queste riserve, le imprese ne decidono liberamente l’impiego nell’ambito degli scopi stabiliti dalla legge.

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni allestiscono i propri bilanci di previsione tenendo conto delle esigenze della situazione congiunturale. Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione ha facoltà, a titolo temporaneo, di riscuotere supplementi o concedere ribassi sulle imposte e sulle tasse federali. I fondi così assorbiti devono essere sterilizzati fintanto che la situazione congiunturale lo esiga. Le imposte e tasse federali dirette saranno poi individualmente rimborsate e quelle indirette devolute all’assegnazione di ribassi o a procurare occasioni di lavoro.

La Confederazione tien conto delle disparità nello sviluppo economico delle diverse regioni del Paese.

La Confederazione procede alle indagini richieste dalla politica congiunturale.

Art. 31sexies 40

La Confederazione prende provvedimenti per proteggere i consumatori salvaguardando gli interessi dell’economia nazionale e rispettando il principio della libertà di commercio e d’industria.

Nell’ambito della legislazione federale sulla concorrenza sleale, alle organizzazioni dei consumatori spettano gli stessi diritti di quelli accordati alle associazioni professionali ed economiche.

I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori fino a un valore litigioso stabilito dal Consiglio federale.

Art. 31septies 41

Per impedire abusi nella formazione dei prezzi, la Confederazione emana disposizioni sulla sorveglianza dei prezzi e dei prezzi raccomandati per merci e servizi offerti da imprese e organizzazioni dominanti il mercato, segnatamente da cartelli e organizzazioni analoghe, di diritto pubblico o privato. Se il fine lo richiede, tali prezzi possono essere ridotti.

Art. 31octies 42

La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:

  1. garantire l'approvvigionamento della popolazione;

  2. salvaguardare le basi esistenziali naturali e il paesaggio rurale;

  3. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.

A complemento delle misure di solidarietà che si possono esigere dal settore agricolo e derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, la Confederazione promuove le aziende agricole che coltivano il suolo.

La Confederazione adotta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le sue competenze e i suoi compiti sono segnatamente i seguenti:

  1. completa il reddito agricolo con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;

  2. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di gestione del suolo particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e della vita animale;

  3. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione di provenienza e di qualità, come pure metodi di produzione e procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari;

  4. protegge l'ambiente dai pregiudizi dovuti all'utilizzazione abusiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;

  5. può promuovere la ricerca, la divulgazione e la formazione agricole e versare contributi d'investimento;

  6. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.

Impiega per tali scopi crediti a destinazione vincolata del settore agricolo e risorse generali della Confederazione.

Art. 3243

Le disposizioni previste negli articoli 31bis, 31ter capoverso2, 31quater e 31quinquies e 31octies capoversi2 e 3 non potranno essere emanate che in forma di leggi o di decreti per i quali può essere domandata la votazione popolare.44 Per i casi urgenti, in periodo di perturbazioni economiche, rimane riservato l’articolo 89 capoverso 345.

I Cantoni devono essere consultati per l’elaborazione delle leggi d’esecuzione. Di regola essi devono essere incaricati di eseguire le disposizioni federali.

Le organizzazioni economiche interessate devono essere consultate per l’elaborazione delle leggi d’esecuzione e possono essere chiamate a cooperare all’applicazione delle norme esecutive.

Art. 32bis 46

La Confederazione ha la facoltà di emanare, per via legislativa, delle disposizioni su la fabbricazione, l’importazione, la rettificazione, la vendita e l’imposizione fiscale di bevande distillate.

Ora: l'art. 89bis, conformemente al DF del 28 ott. 1949 (RU 1949 II 1544).

La legislazione sarà intesa a diminuire il consumo e quindi l’importazione e la produzione dell’acquavite. Essa promuoverà la produzione della frutta da tavola e l’utilizzazione delle materie distillabili indigene in forma di sostanze alimentari e foraggiere. ...47

La produzione industriale di bevande distillate è data in concessione a società cooperative ed altre imprese private. Le concessioni devono permettere di utilizzare i cascami della frutticoltura, della viticoltura, della produzione delle barbabietole da zucchero, nonché l’eccedenza delle raccolte di frutta e patate per quanto queste materie prime non possano essere usate più adeguatamente in altro modo.

La produzione non industriale delle acqueviti di frutta, di cascami di frutta, di sidro, di vino, di vinacce d’uva, di feccia di vino, di radici di genziana e di materie analoghe è permessa nelle distillerie domestiche già esistenti o in distillerie ambulanti, sempreché le materie della distillazione provengano esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore o siano cresciute allo stato selvatico nel Paese. L’acquavite così ottenuta è esente da imposta per quanto occorra all’economia domestica e all’azienda agricola del produttore. Le distillerie domestiche, ancora esistenti dopo quindici anni a contare dall’accettazione del presente articolo, dovranno ottenere una concessione per continuare l’esercizio; essa sarà loro data senza spese alle condizioni da stabilirsi dalla legge.

Le specialità ottenute con la distillazione della frutta a nocciolo, del vino, delle vinacce d’uva, della feccia di vino, delle radici di genziana e di materie analoghe sono soggette al pagamento di un’imposta. Al produttore deve tuttavia rimanere un equo guadagno per le materie di provenienza indigena adoperate.

Ad eccezione della quantità esente da imposta occorrente al produttore e delle specialità, la Confederazione può acquistare a prezzi adeguati l'acquavite prodotta in Svizzera.48

Sono esenti da imposta i prodotti esportati o trasportati in transito o denaturati.

I proventi dell’imposta sullo spaccio e sul commercio al minuto nel territorio cantonale spettano ai Cantoni. Le patenti per il commercio al minuto intercantonale e internazionale vengono rilasciate dalla Confederazione; i proventi sono ripartiti fra i Cantoni in ragione della loro popolazione residente.

Il10 per cento del prodotto netto che la Confederazione trae dall’imposizione fiscale delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. Questi lo impiegano nella lotta contro l’alcolismo, l’abuso di stupefacenti o di altre sostanze che generano dipendenza e l’abuso di medicamenti, nelle loro cause e nei loro effetti. Tale somma è ripartita fra i Cantoni in ragione della popolazione residente. La quota spettante alla Confederazione è impiegata per l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.49

Per. abrogato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del9 mag. 1996 – RU 1996 1490 – e DF del 24 mar. 1995 – FF 1995 II 262, I65, 1996 II 937).

Art. 32ter 50

La fabbricazione, l’importazione, il trasporto, la vendita e la detenzione per la vendita del liquore conosciuto sotto il nome di assenzio, sono vietati in tutto il territorio della Confederazione. Questo divieto si estende a tutte le bevande che, sotto una denominazione qualunque, costituiscono un’imitazione dell’assenzio. Restano salvi il trasporto in transito e l’uso dell’assenzio a scopi farmaceutici.

Il predetto divieto entrerà in vigore due anni dopo la sua accettazione. La legislazione federale prenderà le disposizioni rese necessarie dal divieto.

La Confederazione ha il diritto di decretare in via legislativa lo stesso divieto per tutte le altre bevande contenenti assenzio che costituiscano un pericolo pubblico.

Art. 32quater 51

I Cantoni hanno il diritto di sottoporre, per via legislativa, l’esercizio del mestiere di oste e il commercio al minuto delle bevande spiritose a quelle restrizioni che sono richieste dal bene pubblico. E considerato come commercio al minuto delle bevande spiritose non distillate quello in quantità inferiore a due litri.

Il commercio delle bevande spiritose non distillate in quantità da due a dieci litri può, per via legislativa, essere sottoposto dai Cantoni, nei limiti dell’articolo 31 capoverso 252, a una licenza, al pagamento di una modica tassa e alla vigilanza dell’autorità.

La vendita delle bevande spiritose non distillate non può essere gravata dai Cantoni da imposte speciali che non siano le tasse delle patenti.

Le persone giuridiche non possono essere trattate dai Cantoni più sfavorevolmente delle persone fisiche. I produttori di vino e di sidro possono vendere i loro prodotti in quantità di due e più litri senza licenza e senza tassa.

La Confederazione ha il diritto di emanare, per via legislativa, disposizioni sul commercio delle bevande spiritose non distillate in quantità di due o più litri. Queste disposizioni non devono essere contrarie al principio della libertà di commercio e d’industria.

Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.

Art. 33

Resta in facoltà dei Cantoni il subordinare l’esercizio delle professioni liberali ad una prova di capacità.

Al mezzo della legislazione federale sarà provveduto onde possano ottenersi certificati di capacità tali da essere validi in tutta la Confederazione.

Nuovo riferimento accettato nella votazione popolare del6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 – RU 63 1047; FF 1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).

Art. 34

La Confederazione è in diritto di statuire disposizioni uniformi su l’impiego dei fanciulli nelle fabbriche e sulla durata del lavoro di persone adulte nelle medesime. Essa ha parimente il diritto di emanare dispositivi per la protezione degli operai contro l’esercizio di industrie malsane e pericolose.

Le operazioni delle agenzie di emigrazione e delle imprese private nel ramo delle assicurazioni sono sottoposte alla sorveglianza e alla legislazione della Confederazione.

Art. 34bis 53

La Confederazione introdurrà per legge l’assicurazione contro gl’infortuni del lavoro e le malattie, tenendo conto delle casse di soccorso esistenti.

Essa può dichiarare quest’assicurazione obbligatoria per tutti o per certe classi di cittadini soltanto.

Art. 34ter 54

La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni:

  1. sulla protezione dei lavoratori;

  2. sui rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, segnatamente sul disciplinamento comune delle questioni che interessano l’azienda e la professione;

  3. sul conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti collettivi di lavoro o ad altri accordi, tra associazioni di datori di lavoro e lavoratori, per favorire la pace del lavoro;

  4. su una compensazione adeguata del salario o del guadagno perduto in conseguenza del servizio militare;

  5. sul servizio di collocamento;

  6. ...55

  7. sulla formazione professionale nell’industria, nell’artigianato, nel commercio, nell’agricoltura e nei servizi dell’economia domestica.

Il carattere obbligatorio generale previsto nella lettera c può essere conferito solo per i rapporti di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori, e solo se i contratti o gli accordi tengono debito conto delle diversità regionali, degli interessi legittimi delle minoranze e rispettano l’eguaglianza innanzi alla legge e la libertà d’associazione.

...56

Le disposizioni dell’articolo32 sono applicabili per analogia.

Art 34quater 57

La Confederazione prende i provvedimenti necessari per realizzare una sufficiente previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Essa è composta di un’assicurazione federale, della previdenza professionale e della previdenza individuale.

La Confederazione istituisce, in via legislativa, un’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, obbligatoria per tutta la popolazione. Questa assicurazione eroga prestazioni in denaro ed in natura. Le rendite devono compensare adeguatamente il fabbisogno vitale. La rendita massima non deve superare il doppio della rendita minima. Le rendite devono essere adattate almeno all’evoluzione dei prezzi. I Cantoni cooperano all’attuazione dell’assicurazione; possono essere chiamate a cooperare associazioni professionali e altre organizzazioni private o pubbliche. L’assicurazione è finanziata:

  1. con i contributi degli assicurati; trattandosi di salariati, la metà dei contributi è a carico del datore di lavoro;

  2. con un contributo della Confederazione non eccedente la metà delle uscite e coperto, in primo luogo, dai proventi netti dell’imposta e dei dazi doganali sul tabacco, e dall’imposizione fiscale sulle bevande distillate, secondo il disposto dell’articolo 32bis capoverso9;

  3. qualora la legge d’esecuzione lo preveda, con un contributo cantonale che riduce corrispondentemente quello federale.

La Confederazione prende, in via legislativa, le seguenti misure in materia di previdenza professionale, allo scopo di permettere alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il loro precedente tenore di vita, e tenuto conto delle prestazioni dell’assicurazione federale:

  1. obbliga i datori di lavoro ad assicurare il personale presso un’istituzione di previdenza aziendale, amministrativa o di associazione, o presso una istituzione analoga, e ad assumersi almeno la metà dei contributi;

  2. fissa le esigenze minime cui queste istituzioni di previdenza devono soddisfare; per risolvere certi problemi speciali, possono essere previsti provvedimenti a livello nazionale;

  3. cura affinché ogni datore di lavoro abbia la possibilità di assicurare il proprio personale presso un’istituzione di previdenza; può istituire una cassa federale;

  4. vigila affinché le persone che svolgono un’attività lucrativa indipendente abbiano la possibilità di assicurarsi facoltativamente presso un’istituzione di previdenza professionale, a condizioni equivalenti a quelle offerte ai lavoratori dipendenti. L’assicurazione può, in generale o per la copertura di rischi particolari, essere resa obbligatoria per alcune categorie di persone che svolgono un’attività lucrativa indipendente.

La Confederazione cura affinché l’assicurazione federale e la previdenza professionale si possano sviluppare, a lunga scadenza, conformemente al loro scopo.

I Cantoni possono essere obbligati a concedere esenzioni fiscali alle istituzioni dell’assicurazione federale o della previdenza professionale, come pure sgravi fiscali agli assicurati e ai loro datori di lavoro, per quanto concerne i contributi o i diritti di aspettativa.

La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, segnatamente con provvedimenti di politica fiscale e di politica in materia di proprietà.

La Confederazione promuove l’integrazione degli invalidi e sostiene gli sforzi intrapresi in favore delle persone anziane, dei superstiti e degli invalidi. Essa può usare a tale scopo i mezzi finanziari dell’assicurazione federale.

Art. 34quinquies 58

La Confederazione tiene conto, nell’esercizio dei poteri che le sono conferiti e nei limiti della Costituzione, dei bisogni della famiglia.

La Confederazione è autorizzata a legiferare in materia di casse di compensazione per le famiglie. Essa può dichiarare obbligatoria, per tutta la popolazione o per taluni gruppi di essa, l’affiliazione a queste casse. Essa tiene conto delle casse esistenti, appoggia gli sforzi dei Cantoni per la fondazione di nuove casse e può istituire una cassa nazionale di compensazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finanziarie da un’equa partecipazione dei Cantoni.

...59

La Confederazione istituirà, per via legislativa, l’assicurazione per la maternità. Essa potrà dichiarare obbligatoria, in generale o per taluni gruppi della popolazione, l’affiliazione a questa assicurazione e obbligare al versamento di contributi anche persone che non possono fruire delle prestazioni dell’assicurazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finanziarie da un’equa partecipazione dei Cantoni.

Le legge emanate in virtù del presente articolo saranno attuate con il concorso dei Cantoni; si potrà ricorrere alla collaborazione di associazioni di diritto pubblico e privato.

Art. 34sexies 60

La Confederazione adotta le misure intese a promuovere, segnatamente con la riduzione dei costi, la costruzione di alloggi e l’acquisto in proprietà d’appartamenti o case. La legislazione federale determinerà le condizioni alle quali sarà subordinata la concessione dell’aiuto della Confederazione.

La Confederazione ha in particolare la facoltà:

  1. d’agevolare il conseguimento e l’urbanizzazione di aree destinate alla costruzione di alloggi;

  2. di appoggiare le iniziative in materia abitazionale ed ambientale a favore delle famiglie, delle persone con reddito modesto, nonché degli anziani, degli invalidi e delle persone bisognose di cure;

  3. di promuovere la ricerca nel settore edilizio e in quello del mercato degli alloggi, come anche la razionalizzazione della costruzione;

  4. di provvedere a che sia garantito il finanziamento necessario per la costruzione di alloggi.

La Confederazione può emanare le disposizioni legali indispensabili per l’urbanizzazione delle aree destinate alla costruzione di alloggi e per la razionalizzazione edilizia.

I Cantoni sono chiamati a partecipare all’esecuzione, ove queste misure, per la loro natura, non cadono esclusivamente nella competenza federale.

I Cantoni e le organizzazioni interessate devono essere consultati prima che siano emanate le leggi d’esecuzione.

Art. 34septies 61

La Confederazione ha il diritto di emanare prescrizioni contro gli abusi in materia di locazione. Essa disciplina la protezione dei locatari da pigioni abusive e da altre pretese abusive del locatore, l’impugnabilità delle disdette abusive e la protrazione temporanea dei rapporti di locazione.

La Confederazione può, allo scopo di favorire soluzioni concordate ed impedire abusi in materia di pigioni e di alloggio, emanare disposizioni concernenti il conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti-quadro di locazione e ad altre misure adottate convenzionalmente dalle associazioni dei locatari e dei locatori o dalle organizzazioni che tutelano interessi similari. L’articolo 34ter capoverso2 si applica per analogia.62

Art. 34novies 63

La Confederazione disciplina in via legislativa l’assicurazione contro la disoccupazione. Essa può emanare disposizioni sull’aiuto ai disoccupati.

L’assicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

La legge determina le deroghe. La Confederazione provvede affinché le persone che svolgono un’attività lucrativa indipendente abbiano la possibilità di assicurarsi a determinate condizioni.

L’assicurazione contro la disoccupazione garantisce un’adeguata compensazione del guadagno e promuove con prestazioni finanziarie provvedimenti atti a prevenire e combattere la disoccupazione.

L’assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con contributi degli assicurati; se questi sono lavoratori dipendenti, la metà dei contributi è a carico dei rispettivi datori di lavoro. La legge delimita il reddito lavorativo soggetto a contribuzione, come anche l’aliquota di contribuzione. In circostanze straordinarie, Confederazione e Cantoni concedono prestazioni finanziarie.

I Cantoni e le organizzazioni dell’economia cooperano all’emanazione ed all’esecuzione delle disposizioni legali.

Art. 3564

È vietato istituire ed esercitare case di giuoco.

I Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene pubblico, i giuochi di svago che si solevano fare nei «Kursaal» prima della primavera del 1925, purché l’esercizio di questi giuochi, a giudizio dell’autorità che accorda il permesso, sembri necessario per mantenere o promuovere l’industria dei forestieri e sia attuato da un’impresa di «Kursaal» adatta a questo scopo. I Cantoni possono vietare anche i giuochi di questo genere.

Il Consiglio federale emanerà un’ordinanza sulle restrizioni richieste dal pubblico bene. La posta non può essere superiore a cinque franchi.

Ogni permesso cantonale dovrà essere approvato dal Consiglio federale.

Un quarto delle entrate lorde dell’esercizio dei giuochi sarà versato alla Confederazione che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati dai cataclismi e ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue proprie prestazioni.

La Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.

Art. 36

Le poste e i telegrafi in tutta l’estensione della Confederazione sono del dominio federale.

Il prodotto della amministrazione delle poste e dei telegrafi è devoluto alla cassa federale.

Le tariffe su tutto il territorio della Confederazione sono stabilite su basi eguali e ad un tempo, quanto più è possibile, moderate.

È garantita l’inviolabilità del segreto nelle poste e nei telegrafi.

Art. 36bis 65

La Confederazione assicura, in via legislativa, lo stabilimento e l’uso di una rete di strade nazionali. Possono essere dichiarate tali le strade di collegamento di maggiore importanza e d’interesse generale per la Svizzera.

I Cantoni costruiscono e mantengono le strade nazionali conformemente alle disposizioni stabilite dalla Confederazione e sotto l’alta vigilanza della medesima. Il compito spettante a un Cantone può essere assunto dalla Confederazione, se esso ne fa domanda oppure se è necessario nell’interesse dell’opera.

Il terreno economicamente utilizzabile dev’essere, per quanto sia possibile, risparmiato. Il detrimento arrecato all’uso o al governo dei terreni per effetto della costruzione di strade, dev’essere compensato mediante misure appropriate le quali sono a carico dell’opera stradale.

Le spese di costruzione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni, tenuto conto dell’onere che quelle cagionano al Cantone, dell’interesse e della capacità finanziaria del medesimo.66

...67

Riservate le competenze spettanti alla Confederazione, le strade nazionali sono poste sotto la sovranità dei Cantoni.

Art. 36ter 68

La Confederazione assegna al traffico stradale la metà del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali utilizzati come carburanti e l'intero provento di una soprattassa, utilizzandoli:69

a. come partecipazione alle spese per le strade nazionali;

  1. come contributi alle spese per la costruzione delle strade principali appartenenti a una rete da designare dal Consiglio federale in collaborazione con i Cantoni e soddisfacenti a requisiti tecnici determinati;

  2. 70 come contributi per la soppressione o la sicurezza dei passaggi a livello, per promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli stradali accompagnati, nonché per altri provvedimenti intesi a separare i modi di traffico;

  3. come contributi per provvedimenti protettivi dell’ambiente e del paesaggio, resi necessari dal traffico stradale motorizzato, e per opere di protezione contro le forze della natura lungo le strade aperte ai veicoli a motore;

  4. come contributi generali per le spese delle strade aperte agli autoveicoli e per la perequazione finanziaria nel settore stradale;

  5. come contributi ai Cantoni aventi strade alpine che servono al traffico internazionale, e ai Cantoni privi di strade nazionali.

La Confederazione riscuote la soprattassa nella misura in cui il prodotto della quota assegnata dell'imposta sugli oli minerali non risulti sufficiente a garantire la realizzazione dei compiti di cui al capoverso1.71

Art. 36quater 72

La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata tanto alle prestazioni quanto al consumo dei veicoli. La tassa può essere riscossa unicamente se il traffico pesante causa alla collettività costi che non siano già coperti da altre prestazioni o tasse.

Il prodotto netto della tassa non deve superare l'importo dei costi non coperti. Tale prodotto è destinato alla copertura di costi ricollegabili al traffico stradale.

I Cantoni beneficiano di una parte del prodotto netto. Per il calcolo delle quote cantonali si deve tener conto delle ripercussioni particolari della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.

Art. 36quinquies 73

La Confederazione riscuote, per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe, una tassa annuale di40 franchi sui veicoli a motore e su rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero, il cui peso complessivo non superi le3,5 tonnellate. Per quanto i costi derivanti dal traffico stradale lo giustifichino, le aliquote possono essere adeguate mediante decreto federale di obbligatorietà generale sottoposto a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione mediante ordinanza. Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all'estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l'osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.

Il prodotto netto della presente tassa è utilizzato nello stesso modo come il prodotto della soprattassa giusta l'articolo 36ter.

In via legislativa la tassa può essere sospesa integralmente o parzialmente. Essa può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

Il presente articolo entra il vigore il 1° gennaio 1995.

Art. 36sexies 74

La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito ad una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.

Il traffico di transito delle merci attraverso le Alpi da confine a confine avviene per ferrovia. Il Consiglio federale disciplina per ordinanza le misure necessarie. Sono ammesse eccezioni soltanto se indispensabili. Esse saranno precisate dalla legge.

La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata.

Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

Art. 3775

La Confederazione esercita l’alta vigilanza su le strade e i ponti alla cui conservazione ha interesse.

Non devono essere riscosse tasse per l’uso delle strade aperte al traffico pubblico, nei limiti dello scopo cui queste sono destinate. In casi speciali, l’Assemblea federale può accordare deroghe.

Art. 37bis 76

La Confederazione ha facoltà di stabilire disposizioni sugli automobili e i velocipedi.

Resta garantito ai Cantoni il diritto di limitare o di vietare la circolazione degli automobili e dei velocipedi. Tuttavia la Confederazione può dichiarare aperte intieramente o in misura limitata certe strade necessarie al grande transito. Resta riservato l’uso delle strade per il servizio della Confederazione.

Art. 37ter 77

La legislazione sulla navigazione aerea è di competenza della Confederazione.

Art. 37quater 78

La Confederazione determina i principî applicabili alle reti di sentieri e viottoli.

La sistemazione e la manutenzione delle reti di sentieri e viottoli incombono ai Cantoni. La Confederazione può sostenere e coordinare questa attività.

Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle reti di sentieri e viottoli e sostituisce le vie ch’essa sopprime.

Confederazione e Cantoni collaborano con le organizzazioni private.

Art. 38

Alla Confederazione spetta l’esercizio di tutti i diritti compresi nella regalìa delle monete.

La coniazione delle monete è di esclusivo diritto della Confederazione.

Essa fissa il sistema monetario ed emana, occorrendo, disposizioni per la tariffa di monete estere.

Art. 3979

Il diritto d’emissione di biglietti di banca e di ogni altra moneta fiduciaria appartiene esclusivamente alla Confederazione.

La Confederazione può esercitare il diritto esclusivo d’emissione di biglietti di banca mediante una banca di Stato posta sotto un’amministrazione speciale, o commetterne l’esercizio, sotto riserva del diritto di riscatto, ad una banca centrale per azioni, amministrata col concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione.80

Compito principale della banca investita del monopolio dei biglietti è quello di regolare la circolazione del denaro nel paese, di facilitare le operazioni di pagamento e di svolgere, nei limiti della legislazione federale, una politica di credito e una politica monetaria utili agli interessi generali della Svizzera.81

Il guadagno netto che la banca farà, oltre un equo interesse o dividendo da corrispondersi al capitale di dotazione o al capitale azioni, ed oltre ai necessari assegni al fondo di riserva, andrà almeno per due terzi a favore dei Cantoni.

La banca e le sue succursali non sono soggette ad imposta alcuna nei Cantoni.

La Confederazione non potrà né sospendere l’obbligo di rimborsare i biglietti di banca o qualsiasi altra moneta fiduciaria, né decretarne il corso legale, fuorché in tempi di guerra o di perturbamenti della situazione monetaria.82

I biglietti di banca emessi devono essere coperti con oro e averi a breve termine.83

La legislazione federale emana le disposizioni relative all’esecuzione di quest’articolo.84

Art. 40

Il sistema dei pesi e delle misure è stabilito dalla Confederazione.

L’esecuzione delle leggi a ciò relative ha luogo per opera dei Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione.

Art. 40bis 85

La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi in materia di armi, accessori di armi e munizioni.

Art. 4186

...87

La fabbricazione, l’acquisto, il commercio e la distribuzione di armi, di munizioni, di esplosivi, di altro materiale bellico e di loro parti staccate sono soggetti ad un’autorizzazione della Confederazione. Siffatta autorizzazione non sarà concessa che alle persone e alle imprese le quali presentano le necessarie garanzie dal punto di vista dell’interesse nazionale. Rimangono riservati i diritti degli stabilimenti in regìa della Confederazione.

L’importazione e l’esportazione di armi, di munizioni e di materiale bellico, nel senso della presente disposizione costituzionale, possono aver luogo soltanto se sono autorizzate dalla Confederazione; essa ha il diritto di subordinare ad autorizzazione anche il transito.

Il Consiglio federale emana mediante ordinanza, con riserva della legislazione federale, le disposizioni necessarie per l’esecuzione dei capoversi2 e 3. Esso stabilisce in particolare più precise disposizioni per quanto concerne la concessione, la durata e la revoca delle autorizzazioni, nonché il controllo dei concessionari. Esso determina inoltre le armi, le munizioni, gli esplosivi, l’altro materiale e le parti staccate ai quali si applica la presente disposizione.

Art. 41bis 88

La Confederazione può riscuotere le seguenti imposte:

  1. tasse di bollo su cartevalori comprese le cedole, le cambiali e i titoli affini, su quietanze di premi d’assicurazione e su altri documenti concernenti operazioni commerciali; la facoltà d’imposizione non è estesa ai documenti relativi a operazioni fondiarie e di pegno immobiliare. ...89;

  2. un’imposta a titolo di precauzione (imposta preventiva) sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d’assicurazioni;

  3. 90 imposte sul tabacco greggio e manufatto, come pure su altre sostanze e prodotti fabbricati con esse, destinati allo stesso uso del tabacco greggio e manufatto;

  4. imposte speciali a carico di persone domiciliate all’estero, per rimediare alle misure fiscali prese da Stati esteri.

Ciò che la legislazione assoggetta a una delle imposte federali indicate al capoverso1 lettere a, b e c, o che dichiara esente non può essere gravato da imposte cantonali o comunali dello stesso genere.

L’esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

Art. 41ter 91 segue: Art. 42101

La Confederazione può riscuotere oltre alle imposte che le competono dell’articoa.92 un’imposta sulla cifra d’affari (imposta sul valore aggiunto);

Per. abrogato nella votazione popolare del9 giu. 1985 (DCF del24 lug. 1985 – RU 1985 1026 – e DF del 5 ott. 1984 – FF 1984 III13, 1981 III 677, 1985 II 641).

  1. 93 imposte speciali di consumo sulle merci delle specie designate al capoverso4;

  2. un’imposta federale diretta.

La competenza a riscuotere le imposte di cui alle lettere a e c è limitata a fine 200694.95

Per migliorare la situazione delle finanze federali, la Confederazione riscuote un supplemento all'imposta sulla cifra d'affari di 0,3 punti percentuali al massimo, conformemente all'articolo 41ter capoverso1 lettera a.96

Le cifre d’affari che la Confederazione grava o esenta d’imposta secondo il capoverso1 lettera a o b non possono essere sottoposte, nei Cantoni e nei Comuni, a un’imposta del medesimo genere.

L'imposta sulla cifra d'affari giusta il capoverso1 lettera a può colpire le forniture di beni e di servizi nonché le importazioni, secondo il sistema a più stadi con deduzione dell'imposta precedente. L'imposta ammonta al massimo al 6,2 per cento. Il 5 per cento del prodotto dell'imposta è destinato a provvedimenti a favore delle classi di reddito inferiori.97

Per garantire il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione contro l'invalidità, qualora esso non fosse più garantito a causa dell'evoluzione della piramide delle età, l'aliquota dell'imposta sulla cifra d'affari può essere aumentata al massimo di un punto percentuale per via di decreto federale di obbligatorietà generale sottoposto al referendum facoltativo.98

Le imposte speciali di consumo conformemente al capoverso1 lettera b possono gravare:

a. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti della loro raffinazione, nonché i carburanti ricavati da altre materie (imposta sugli oli minerali e soprattassa, art. 36ter);

  1. la birra. L'onere complessivo che grava la birra proporzionalmente al prezzo e che comprende l'imposta sulla birra, i sopraddazi sulle materie prime birriere e sulla birra come anche l'imposta sulla cifra d'affari, permane allo stato del 31 dicembre 1970;

  2. le automobili e loro componenti. Il legislatore può integrare nell'imposta sulle automobili l'imposta sui pezzi di ricambio.99 5 Per l’imposta federale diretta, conformemente al capoverso1 lettera c, vale quanto

  1. essa è riscossa sul reddito delle persone fisiche e sul reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche. Le persone giuridiche, qualunque sia la loro forma giuridica, devono essere imposte secondo la loro capacità economica e in modo per quanto possibile uguale;

  2. essa è riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. Tre decimi del prodotto lordo dell’imposta sono devoluti ai Cantoni; almeno un sesto della quota devoluta ai Cantoni è assegnato alla perequazione intercantonale;

  3. 100 nella determinazione delle tariffe deve essere adeguatamente considerato l’onere costituito dalle imposte dirette cantonali e comunali. L’imposta ammonta al massimo al: –11,5 per cento del reddito delle persone fisiche; l’assoggettamento inizia, il più presto, con un reddito netto di 9700 franchi o 12 200 franchi per i coniugati; –9,8 per cento del reddito netto delle persone giuridiche; – 0,825 per mille del capitale e delle riserve delle persone giuridiche.

Gli effetti della progressione fredda dell’imposta sul reddito delle persone fisiche devono essere compensati periodicamente.

L’esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

La Confederazione sopperisce alle sue spese con:

  1. il reddito della sostanza federale;

  2. il prodotto netto dell’amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni (art. 36) e della regìa delle polveri (art. 41);

  3. il prodotto netto della tassa d’esenzione dal servizio militare (art.18 cpv. 4);

  4. il prodotto dei dazi (art. 30);

268 – e DF del18 giu. 1993 – RU 1994 267; FF 1993 II 794, 1992 I 672, 1994 I 422). 1205; FF 1975 I 323 II 200 283).

  1. la sua quota del provento netto dell’imposizione fiscale delle bevande distillate (art. 32bis e 34quater cpv. 7) e delle entrate lorde dell’esercizio dei giuochi (art.35 cpv. 5);

  2. la sua quota del guadagno netto della banca che fruisce del monopolio d’emissione dei biglietti di banca (art.39 cpv. 4);

  3. il prodotto delle imposte federali (art. 41bis e segg.);

  4. il prodotto delle tasse e le altre entrate previste nella legislazione.

Art. 42bis 102

La Confederazione deve ammortare il disavanzo del suo bilancio. Procedendo a tale ammortamento, essa tiene conto delle condizioni economiche.

Art. 42ter 103

La Confederazione promuove la perequazione finanziaria fra i Cantoni. Nell’assegnazione di sussidi federali, deve essere tenuto conto, in particolare, della capacità finanziaria dei Cantoni e delle condizioni delle regioni di montagna.

Art. 42quater 104

La Confederazione può emanare, per via legislativa, disposizioni contro le convenzioni conchiuse con contribuenti allo scopo di garantire loro privilegi fiscali ingiustificati.

Art. 42quinquies 105

La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, si adopera per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

A tal fine, essa stabilisce in via legislativa norme generali per la legislazione cantonale e comunale su l’obbligo fiscale, l’oggetto e il computo nel tempo delle imposte, il diritto procedurale e il diritto penale fiscale e ne vigila l’osservanza. Rimane segnatamente di competenza dei Cantoni la determinazione delle tariffe e delle aliquote fiscali, come anche degli ammontari esenti da imposta.

Nell’emanazione delle norme legislative generali per le imposte dirette cantonali e comunali e nell’emanazione della legislazione sull’imposta federale diretta, la Confederazione tiene conto degli sforzi dei Cantoni nel campo dell’armonizzazione fiscale. Ai Cantoni è concesso un congruo termine per adeguare le proprie legislazioni fiscali.

I Cantoni partecipano alla preparazione delle leggi federali.

Art. 43

Ogni cittadino di un Cantone è cittadino svizzero.

Come tale egli può prender parte a tutte le elezioni e le votazioni federali nel luogo di suo domicilio, previa giustificazione del suo diritto di voto.

Nessuno può esercitare diritti politici in più d’un Cantone.

Il cittadino svizzero domiciliato gode nel luogo di suo domicilio di tutti i diritti dei cittadini del Cantone e insieme anche di tutti i diritti dei cittadini del comune. Resta però eccettuata la compartecipazione ai beni di patriziato (Bürgergüter) ed di corporazioni, come pure il diritto di voto in affari puramente patriziali, a meno che la legislazione cantonale non disponesse altrimenti.

Negli affari cantonali e comunali, egli acquisisce il diritto di voto dopo un domicilio di tre mesi.

Le leggi cantonali sul domicilio e sul diritto di voto dei domiciliati in affari comunali sono sottomesse alla sanzione del Consiglio federale.

Art. 44106

La Confederazione regola l’acquisto e la perdita del diritto di cittadinanza per origine, matrimonio e adozione, come pure la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione nella stessa.

La cittadinanza svizzera può ugualmente essere acquisita per naturalizzazione in un Cantone e in un Comune. La naturalizzazione è pronunciata dai Cantoni, previo rilascio della pertinente autorizzazione federale. La Confederazione emana prescrizioni minime.

La persona naturalizzata gode degli stessi diritti ed obblighi degli altri cittadini del Cantone e del Comune. Essa partecipa ai beni patriziali e corporativi nella misura prevista dal diritto cantonale.

Art. 45107

Ogni Svizzero può prendere domicilio in qualsiasi luogo del Paese.

Nessuno Svizzero può essere espulso dal territorio della Confederazione.108

Art. 45bis 109

La Confederazione ha facoltà di promuovere le relazioni degli Svizzeri dell’estero tra loro e con la patria, e di sostenere le istituzioni che servono a questo scopo.

Essa può, considerando le condizioni particolari degli Svizzeri dell’estero, dare le disposizioni necessarie a disciplinare i loro diritti e doveri, segnatamente circa l’esercizio dei diritti politici, l’adempimento dell’obbligo militare e l’assistenza. Queste disposizioni saranno date dopo aver sentito i Cantoni.

Art. 46

Nei rapporti di diritto civile i domiciliati sono di regola sottoposti alla giurisdizione e alla legislazione del luogo di loro domicilio.

La legislazione federale statuirà le disposizioni necessarie per l’applicazione di questo principio, e per impedire il caso di doppia imposta.

Art. 47

Una legge federale determinerà la differenza tra domicilio e dimora, prescrivendo ad un tempo particolari norme intorno ai diritti politici e civili dei dimoranti svizzeri.

Art. 48110

Le persone nel bisogno sono assistite dal Cantone in cui dimorano. Le spese dell’assistenza sono a carico del Cantone di domicilio.

La Confederazione può disciplinare il regresso verso il Cantone di un precedente domicilio o verso il Cantone di origine.

Art. 49

La libertà di credenza e di coscienza è inviolabile.

Nessuno può essere costretto a prender parte ad una associazione religiosa, o ad una istruzione religiosa, o a prestarsi ad un atto religioso, né incorrere in pena di alcuna sorta a causa di opinioni religiose.

La persona che è investita dalla patria potestà o della curatela dispone, conformemente ai principî sopra esposti, della educazione religiosa dei fanciulli sino alla età di16 anni compiti.

L’esercizio dei diritti civili o politici non può essere limitato da veruna prescrizione o condizione di natura ecclesiastica o religiosa.

Le opinioni religiose non isvincolano dall’adempimento dei doveri di cittadino.

Nessuno è tenuto a pagare aggravi imposti a causa propria e particolare dell’esercizio del culto di una associazione religiosa alla quale non appartiene. L’esecuzione più speciale di questa massima resta riservata alla legislazione federale.

Art. 50

Il libero esercizio dei culti è garantito entro i limiti dei buoni costumi e dell’ordine pubblico.

Resta riservato ai Cantoni come pure alla Confederazione il prendere misure convenienti pel mantenimento dell’ordine pubblico e della pace tra i membri delle diverse associazioni religiose, non meno che contro le invasioni delle Autorità ecclesiastiche nei diritti dei cittadini e dello Stato.

Le contestazioni di diritto pubblico o di diritto privato occasionate dalla formazione o dalla separazione di associazioni religiose, possono per via di ricorso essere sottoposte alla decisione delle competenti autorità federali.

L’erezione di vescovati sul territorio svizzero è sottoposta all’approvazione della Confederazione.

Art. 51 e 52111

Art. 53

La tenuta dei registri e la documentazione degli atti dello stato civile è opera delle autorità civili. La legislazione federale darà le speciali disposizioni in proposito.

Il diritto di disporre dei luoghi di sepoltura spetta alle autorità civili. Queste provvederanno a che ogni defunto possa essere convenientemente inumato.

Art. 54

Il diritto al matrimonio è posto sotto la protezione della Confederazione.

A questo diritto non può essere frapposto ostacolo per motivi né ecclesiastici né economici, né per titolo di anteriore condotta, né per qualsiasi altra ragione di polizia.

Il matrimonio conchiuso in un Cantone o all’estero secondo le leggi ivi vigenti sarà riconosciuto valido come tale in tutta la Confederazione.

...112

Mediante il susseguente matrimonio dei genitori restano legittimati i figli nati anteriormente.

Non è permesso esigere dagli sposi tasse d’ammissione, né altre consimili gravezze.

111 Abrogati nella votazione popolare del20 mag. 1973 (DF del 24 set. 1973 – RU 1973 1455; FF 1972 I93, 1973 I 1382).

Art. 55

È garantita la libertà della stampa.

e 3 ...113

Art. 55bis 114

La legislazione sulla radiotelevisione, nonché su altre forme di telediffusione pubblica di emissioni e informazioni è di competenza federale.

La radio e la televisione contribuiscono allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all’intrattenimento degli utenti. Esse tengono conto delle peculiarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni. Presentano correttamente gli avvenimenti ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

L’indipendenza della radio e della televisione e l’autonomia nella concezione dei programmi sono garantite nell’ambito del capoverso2.

Dev’essere tenuto conto della situazione e del compito di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.

La Confederazione istituisce un’autorità indipendente di ricorso.

Art. 56

I cittadini hanno diritto di formare associazioni quando non sono illegali o pericolose allo Stato né pel loro scopo, né pei mezzi a questo impiegati. La legislazione cantonale emana le convenienti disposizioni a reprimere l’abuso di codesto diritto.

Art. 57

È garantito il diritto di petizione.

Art. 58

Nessuno può essere sottratto al suo giudice costituzionale e di conseguenza non può essere creato alcun Tribunale eccezionale.

La giurisdizione ecclesiastica è abolita.

Art. 59

Il debitore solvibile avente domicilio stabile nella Svizzera deve per pretese personali essere convenuto davanti al giudice del luogo di suo domicilio, e conseguentemente per titolo di obbligazioni personali non può essere messo sequestro sui suoi beni fuori del Cantone nel quale è domiciliato.

113 Decaduti all'entrata in vigore del CP (RS 311.0) conformemente al n. II cpv.2 del DF del 21 dic. 1898 (RU 16 904).

Restano riservate rispetto agli esteri le disposizioni dei relativi trattati internazionali.

L’arresto personale per debiti è abolito.

Art. 60

Tutti i Cantoni hanno l’obbligo di ritenere tutti i cittadini svizzeri come eguali ai cittadini del proprio Cantone, sia nella legislazione che nella procedura giudiziaria.

Art. 61

Tutte le sentenze civili aventi forza esecutiva pronunciate in un Cantone devono ottenere esecuzione in tutta la Svizzera.

Art. 62

Ogni diritto di detrazione (ius detractus – traite foraine – Abzugsrecht) nell’interno della Svizzera, siccome pure qualsiasi diritto di prelazione (droit de retrait – Zugrecht), da parte di cittadini di un Cantone contro cittadini di altri Cantoni, è abolito.

Art. 63

Rispetto agli Stati esteri vi ha libertà di trasporto delle sostanze sotto riserva della reciprocità.

Art. 64

È di competenza federale la legislazione:

sulla capacità civile; su tutti i rapporti di diritto relativi al commercio e alla circolazione mobiliare (diritto delle obbligazioni, compreso il diritto commerciale e di cambio); sulla proprietà letteraria ed artistica; sulla protezione delle invenzioni applicabili alla industria, compresi i disegni e i modelli;115 sulla procedura esecutiva per debiti e sui fallimenti.

La Confederazione ha il diritto di far leggi anche nelle altre materie del diritto civile.116

L’ordinamento dei tribunali, la procedura giudiziaria e l’amministrazione della giustizia restano di competenza dei Cantoni.117

Art. 64bis 118

La Confederazione ha il diritto di far leggi in materia di diritto penale.

L’ordinamento dei tribunali, la procedura giudiziaria e l’amministrazione della giustizia restano di competenza dei Cantoni.

La Confederazione ha il diritto di concedere ai Cantoni dei sussidi per la costruzione di stabilimenti penitenziari, di case di lavoro e di correzione, nonché per i miglioramenti da apportarsi nel dominio della esecuzione delle pene. Essa ha pure il diritto di dare il suo concorso ad istituzioni che abbiano per iscopo la protezione della infanzia abbandonata.

Art. 64ter 119

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché le vittime di reati contro la vita e l’integrità della persona beneficino d’aiuto. L’aiuto comprenderà un equo indennizzo ove, in seguito al reato, le vittime incontrassero difficoltà materiali.

Art. 65120

Non potrà essere pronunciata condanna a morte per causa di delitti politici.

Le pene corporali sono interdette.

Art. 66

La legislazione federale fissa i limiti entro i quali un cittadino svizzero può essere privato dei suoi diritti politici.

Art. 67

La legislazione federale stabilisce le norme necessarie sull’estradizione degli accusati da un Cantone all’altro; però l’estradizione per delitti politici e di stampa non può essere resa obbligatoria.

Art. 68

È oggetto della legislazione federale la definizione dei diritti di cittadinanza degli individui senza patria (Heimatlosen) e lo stabilire delle misure onde non se ne producano dei nuovi.

Art. 69121

La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni di legge per combattere le malattie trasmissibili, o largamente diffuse, o di natura maligna che colpiscono l’uomo o gli animali.

Art. 69bis 122

La Confederazione ha il diritto di far leggi:

  1. sul commercio delle derrate alimentari;

  2. sul commercio di altri oggetti d’uso e di consumo, in quanto possano mettere in pericolo la vita o la salute.

L’esecuzione di tali leggi è affidata ai Cantoni123.

Spetta invece alla Confederazione il controllo sull’importazione alla frontiera nazionale.

Art. 69ter 124

La Confederazione ha il diritto di far leggi sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri.

I Cantoni decidono, secondo il diritto federale, circa la dimora e il domicilio. La Confederazione ha però il diritto di statuire in ultima istanza su ciò che concerne:

  1. i permessi cantonali di dimora prolungata e di domicilio, nonché le tolleranze;

  2. la violazione dei trattati di domicilio;

  3. le espulsioni cantonali che estendono i loro effetti al territorio della Confederazione;

  4. il diniego d’asilo.

Art. 70

La Confederazione ha diritto di espellere dal territorio svizzero quei forestieri che mettono a pericolo la sicurezza interna od esterna della Confederazione.

Capitolo II Autorità federali

I. Assemblea federale

Art. 71

Sotto riserva dei diritti del popolo e dei Cantoni (art. 89 e 121)125 il potere supremo della Confederazione è esercitato dalla Assemblea federale che consta di due sezioni, ciò sono: A. il Consiglio Nazionale, B. il Consiglio degli Stati.

A. Consiglio Nazionale

Art. 72126

Il Consiglio Nazionale si compone di 200 Deputati del popolo svizzero.

I seggi sono ripartiti tra i Cantoni e i mezzi Cantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza; ciascun Cantone o mezzo Cantone ha diritto almeno a un seggio.

Le disposizioni particolari saranno date con una legge federale.

Art. 73127

Le elezioni pel Consiglio Nazionale sono dirette. Esse hanno luogo secondo il principio della proporzionalità; ogni Cantone o mezzo Cantone forma un circondario elettorale.

La legislazione federale sancirà le disposizioni speciali per l’applicazione di questo principio.

Art. 74128

Nelle elezioni e votazioni federali, gli Svizzeri e le Svizzere hanno identici diritti e doveri.

Ha diritto di voto, in tali elezioni e votazioni, ogni Svizzero o Svizzera che ha compiuto il diciottesimo anno d’età e non è privato, secondo la legislazione della Confederazione, dei diritti politici129. 130

La Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative uniformi sul diritto di partecipare alle elezioni e votazioni in materia federale.

Per le elezioni e votazioni cantonali e comunali, resta riservato il diritto cantonale.

Art. 75

Eleggibile a membro del Consiglio Nazionale è ogni cittadino svizzero dello stato secolare avente diritto di voto.

Art. 76131

Il Consiglio Nazionale viene eletto per la durata di quattro anni, ed ogni volta è rinnovato per rielezioni integrali.

Art. 77

I membri del Consiglio degli Stati, del Consiglio federale e gli impiegati nominati da quest’ultimo non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Nazionale.

Art. 78132

Il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno un Presidente ed un vice-Presidente per ogni sessione ordinaria o straordinaria.

Quel membro che ha coperto la carica di Presidente in una sessione ordinaria, nella prossima sessione ordinaria non è eleggibile né come Presidente, né come vice-Presidente. Il medesimo membro non può essere per due sessioni ordinarie consecutive.

Quando vi abbia eguaglianza di voti, quello del Presidente decide; nelle nomine egli ha diritto di voto come ogni membro.

129 La privazione dei diritti politici è ora abolita (abrogazione degli art. 52, 76, 171 e 284 CPRS 311.0 – e degli art. 28 cpv.2 per.2 nel testo del13 giu. 1927 – CS 3 371 -,29 cpv. 2 per.2 nel testo del13 giu. 1941 – CS 3 371 -,39 e 57, nel testo del13 giu. 1941, CPM – RS 321.0). Gli effetti di tale privazione, pronunciata secondo il diritto penale ordinario in sentenze anteriori al 1° lug. 1971, non sono per altro cessati quanto all'eleggibilità a un pubblico ufficio (RS 311.0 in fine, disp. fin. mod. 18 mar. 1971, n. III3 cma 3) e, del pari, per gli effetti di tale privazione pronunciata secondo il diritto penale militare in sentenze anteriori al 1° feb. 1975 (RS 321.0 in fine, disp. fin. mod. 4 ott. 1974 n. II 2). 132 Nel testo francese quest'articolo ha quattro capoversi. Il cpv.3 corrisponde al per.2 del cpv.2 e il cpv.4 al cpv.3 del testo italiano.

Art. 79

I membri del Consiglio Nazionale vengono indennizzati dalla cassa federale.

B. Consiglio degli Stati

Art. 80

Il Consiglio degli Stati è composto di 46133 Deputati dei Cantoni. Ogni Cantone elegge due Deputati; nei Cantoni separati ogni parte elegge un Deputato.

Art. 81

I membri del Consiglio Nazionale e del Consiglio federale non ponno contemporaneamente essere membri del Consiglio degli Stati.

Art. 82

Il Consiglio degli Stati per ogni sessione ordinaria o straordinaria nomina nel suo seno un Presidente ed un vice-Presidente.

Un Cantone non può avere uno dei suoi Deputati né come Presidente, né come Vice-Presidente per due sessioni ordinarie consecutive.

I Deputati di uno stesso Cantone non ponno coprire la carica di Vice-Presidente per due sessioni ordinarie consecutive.

Quando i voti sono pari, quello del Presidente decide; nelle nomine egli ha diritto di voto come ogni membro.

Art. 83

I membri del Consiglio degli Stati vengono indennizzati dai Cantoni.

C. Attributi dell’Assemblea federale

Art. 84

Il Consiglio Nazionale ed il Consiglio degli Stati devono trattare tutti gli oggetti, che, giusta il tenore della presente Costituzione, sono di competenza federale e non sono attribuiti ad un’altra Autorità federale.

Art. 85

Gli oggetti di attributo dei due Consigli sono segnatamente i seguenti:

1. Le leggi su l’organizzazione e il modo d’elezione delle Autorità federali. 2. Le leggi e i decreti sulle materie che dalla Costituzione federale sono collocate nella competenza della Confederazione. 3. La determinazione degli onorari e delle indennità dei membri delle Autorità federali e della Cancelleria federale; la creazione di impieghi stabili e la fissazione dei relativi emolumenti. 4. La elezione del Consiglio federale, del Tribunale federale, del Cancelliere, come pure del Generale dell’armata federale. Rimane riservato alla legislazione di attribuire all’Assemblea federale l’atto o la conferma anche di altre nomine. 5. Le alleanze e i trattati coll’estero, come pure la approvazione di trattati dei Cantoni fra loro o coll’estero. Simili trattati dei Cantoni però non sono portati all’Assemblea federale se non quando si elevi reclamo dal Consiglio federale o da un altro Cantone. 6. Le misure per la sicurezza esterna, pel mantenimento dell’indipendenza e neutralità della Svizzera, le dichiarazioni di guerra e le conclusioni di pace. 7. La garanzia delle costituzioni e del territorio dei Cantoni; l’intervento in conseguenza della garanzia; le misure per la sicurezza interna, pel mantenimento della quiete e dell’ordine; l’amnistia e l’esercizio del diritto di grazia. 8. Le misure aventi per iscopo l’osservanza della Costituzione federale, la guarentigia delle costituzioni cantonali, l’adempimento degli obblighi federali. 9. Il disporre dell’armata federale. 10. Lo stabilimento del preventivo annuale e l’esame del contoreso di Stato, come pure le deliberazioni sui prestiti. 11. L’alta sorveglianza sull’amministrazione e sulla giustizia federale. 12. I gravami contro le decisioni del Consiglio federale nelle questioni amministrative (art. 113). 13. Le questioni di competenza tra Autorità federali. 14. La revisione della Costituzione federale.

Art. 86

Ambo i Consigli si radunano una volta all’anno in sessione ordinaria, in un giorno fissato dal regolamento.

Essi vengono pure convocati straordinariamente per decreto del Consiglio federale, oppure quando lo domandano il quarto dei membri del Consiglio Nazionale o cinque Cantoni.

Art. 87

Per validamente deliberare è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri del rispettivo Consiglio.

Art. 88

Nel Consiglio Nazionale e nel Consiglio degli Stati decide la maggioranza assoluta dei votanti.

In ogni Consiglio è tuttavia necessaria l'adesione della maggioranza di tutti i membri per adottare i sussidi previsti in disposizioni di leggi e di decreti federali di obbligatorietà generale, nonché i crediti d'impegno e i limiti di pagamento che prevedono nuove spese uniche superiori a20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a2 milioni di franchi.134

L'Assemblea federale può adeguare al rincaro gli importi fissati nel capoverso 2 mediante un decreto federale di obbligatorietà generale non sottoposto a referendum.135

Art. 89136

Per le leggi e i decreti federali è necessario l’accordo dei due Consigli.

Le leggi e i decreti federali di carattere obbligatorio generale devono essere sottoposti al popolo per l’accettazione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 50 000137 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni.

Il capoverso2 s’applica parimente ai trattati internazionali:

  1. conchiusi per una durata indeterminata e indenunciabili;

  2. prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale;

  3. implicanti un’unificazione multilaterale del diritto.138 4 Per decisione dei due Consigli, il capoverso2 può essere applicato anche ad altri trattati internazionali.139 5 L’adesione ad organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali deve essere sottoposta al popolo e ai Cantoni per l’accettazione o il rifiuto.140

Art. 89bis 141

I decreti federali di carattere obbligatorio generale, la cui entrata in vigore non possa essere ritardata, possono entrare immediatamente in vigore mediante una decisione presa con la maggioranza di tutti i membri di ciascuno dei due Consigli; la loro durata di applicazione deve essere limitata.

Qualora la votazione popolare venisse chiesta da 50 000142 cittadini attivi o da otto Cantoni, i decreti federali messi in vigore d’urgenza perdono la loro validità un anno dopo la loro adozione dall’Assemblea federale, se nel frattempo non sono stati approvati dal popolo; in questo caso non possono essere rinnovati.

I decreti federali messi in vigore d’urgenza e che derogano alla Costituzione devono essere ratificati dal popolo e dai Cantoni nell’anno seguente la loro adozione dall’Assemblea federale; in mancanza di che, essi perdono la loro validità allo spirare di questo termine, e non possono essere rinnovati.

Art. 90

La legislazione federale stabilirà quanto è necessario relativamente alle forme e ai termini per le votazioni popolari.

Art. 91

I membri di ambedue i Consigli votano senza istruzioni.

Art. 92

Ciascun Consiglio delibera separatamente. Ma per le elezioni (art.85 n. 4), per l’esercizio del diritto di grazia e per la decisione di questioni di competenza (art.85

n. 13) i due Consigli si riuniscono sotto la direzione della Presidenza del Consiglio Nazionale per una deliberazione in comune, cosicché la maggioranza assoluta dei membri votanti dei due Consigli riuniti è quella che decide.

Art. 93

Ognuno dei due Consigli ed ogni membro di ciascheduno di essi ha il diritto d’iniziativa.

I Cantoni esercitano per corrispondenza il medesimo diritto.

Art. 94

Le sessioni di ambedue i Consigli, di regola ordinaria, sono pubbliche.

II. Consiglio federale

Art. 95

Il Consiglio federale è la suprema autorità esecutiva e direttoriale della Confederazione: esso è composto di sette membri.

Art. 96

I membri del Consiglio federale vengono nominati per quattro anni dall’Assemblea federale fra tutti i cittadini svizzeri che sono eleggibili come membri del Consiglio nazionale.143

Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.144

Dopo ogni rinnovazione integrale del Consiglio Nazionale ha pur luogo una totale rinnovazione del Consiglio federale.

I posti divenuti vacanti nel frattempo vengono surrogati nella prossima sessione dell’Assemblea federale per il resto della durata della carica.

Art. 97

I membri del Consiglio federale non possono coprire verun altro impiego, sia esso al servizio della Confederazione, sia di un Cantone, né esercitare qualunque siasi professione o industria.

Art. 98145

La presidenza del Consiglio federale è devoluta al Presidente della Confederazione; esso ed il Vice-Presidente vengono nominati fra i membri dello stesso, per la durata di un anno, dai due Consigli riuniti.

Il Presidente che cessa non è più eleggibile pel secondo anno né come Presidente, né come vice-Presidente. Lo stesso membro non può coprire la carica di vice-Presidente per due anni consecutivi.

Art. 99

Il Presidente della Confederazione e gli altri membri del Consiglio federale ricevono dalla cassa federale un annuo onorario.

145 Nel testo francese quest'articolo ha quattro capoversi. Il cpv.2 corrisponde alla seconda frase del cpv.1 del testo italiano e i cpv.3 e 4 corrispondono ai per.1 e 2 del cpv.2.

Art. 100

Per trattare e risolvere legalmente devono essere presenti almeno quattro membri.

Art. 101

I membri del Consiglio federale nelle discussioni di ambedue le sezioni dell’Assemblea federale hanno voto consultivo, ed hanno pure diritto di fare delle proposte su d’un oggetto in deliberazione.

Art. 102

Il Consiglio federale ha, entro i limiti della presente Costituzione, precipuamente le attribuzioni e le incombenze seguenti: 1. Egli dirige gli affari federali conforme alle leggi e alle risoluzioni federali. 2. Vigila all’osservanza della Costituzione, delle leggi, dei decreti e delle risoluzioni della Confederazione, come anche delle prescrizioni dei concordati federali; prende le disposizioni che si richiedono per il loro mantenimento, sia di moto proprio, sia dietro ricorsi, in quanto il giudizio di quest’ultimi non sia devoluto giusta l’articolo 113 al Tribunale federale. 3. Vigila alla guarentigia delle Costituzioni cantonali. 4. Presenta all’Assemblea federale progetti di leggi, decreti e risoluzioni e dà il suo preavviso sulle proposte che gli sono inviate dai Consigli della Confederazione o dai Cantoni. 5. Provvede all’esecuzione delle leggi, dei decreti e delle risoluzioni federali, delle sentenze del Tribunale federale, ed anche delle transazioni e dei giudizi arbitramentali in controversie tra Cantoni. 6. Fa le nomine che non vengono attribuite alla Assemblea federale né al Tribunale federale, né ad altra Autorità. 7. Esamina i trattati dei Cantoni fra loro o coll’estero e li ratifica, in quanto siano ammissibili (art.85 n. 5). 8. Veglia alla conservazione degli interessi della Confederazione all’estero, e specialmente ai rapporti di diritto internazionale, ed in generale è incaricato degli affari esteri. 9. Veglia per la sicurezza esterna della Svizzera, per il mantenimento della sua indipendenza e della sua neutralità. 10. Ha cura della sicurezza interna, del mantenimento della tranquillità e dell’ordine della Confederazione. 11. Nei casi di urgenza, se i Consigli non sono radunati, il Consiglio federale è autorizzato a fare una leva delle truppe necessarie ed a disporne sotto riserva dell’immediata convocazione dell’Assemblea federale, quando le truppe levate oltrepassino i duemila uomini, o la durata ch’esse rimangono in arme sia più di tre settimane.

12. È incaricato di tutti gli affari militari e di tutti i rami di amministrazione, che spettano alla Confederazione. 13. Esamina le leggi e i regolamenti dei Cantoni ai quali necessita la sua approvazione; invigila quei rami di amministrazione cantonale che sottostanno alla sua sorveglianza. 14. Ha l’amministrazione delle finanze della Confederazione, presenta il conto preventivo ed il rendiconto delle entrate ed uscite della Confederazione. 15. Ha la sorveglianza sulla gestione di tutti i funzionari ed impiegati dell’Amministrazione federale. 16. In ogni ordinaria sessione rende conto alla Assemblea federale della propria gestione; fa rapporto sullo stato interno ed esterno della Confederazione, e raccomanda all’attenzione di lei quelle misure, cui crede vantaggiose al promovimento della comune prosperità. Di più, ha da presentare particolari rapporti quando l’Assemblea federale o una delle sezioni di essa ciò richieda.

Art. 103146

Gli affari del Consiglio federale sono ripartiti per dipartimenti fra i suoi membri.

Le decisioni emanano dal Consiglio federale come autorità.

La legislazione federale può delegare ai dipartimenti o ai servizi che ne dipendono il disbrigo di determinati affari, con riserva del diritto di ricorso.

Essa determina i casi nei quali la trattazione del ricorso è di competenza di un Tribunale amministrativo federale.

Art. 104

Per affari speciali il Consiglio federale ed i suoi dipartimenti hanno diritto di aggiungersi degli esperti.

III. Cancelleria federale

Art. 105

Una Cancelleria federale, presieduta da un Cancelliere, dà spaccio agli affari di cancelleria tanto per l’Assemblea federale quanto pel Consiglio federale.

Il Cancelliere è nominato dall’Assemblea federale per la durata di quattro anni, e sempre contemporaneamente al Consiglio federale.147

La Cancelleria federale è sotto la sorveglianza speciale del Consiglio federale.

La più precisa organizzazione della Cancelleria federale è riservata alla legislazione federale.

IV. Organizzazione e attribuzioni del Tribunale federale

Art. 106

Per l’amministrazione della giustizia, in quanto è del dominio della Confederazione, viene istituito un Tribunale federale.

Per i giudizi in materia penale (art. 112) vi saranno Tribunali di giurati (giuri).

Art. 107148

I membri del Tribunale federale e i supplenti vengono nominati dall’Assemblea federale. Nella loro nomina si avrà riguardo a che tutte e tre le lingue ufficiali siano rappresentate.

La legge determina l’organizzazione del Tribunale federale e delle sue sezioni, il numero dei membri e dei supplenti, la durata della carica e l’onorario loro.

Art. 108

Nel Tribunale federale può essere nominato ogni cittadino svizzero che è eleggibile al Consiglio Nazionale.

I membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale e i funzionari nominati da questa Autorità non possono essere ad un tempo membri del Tribunale federale.

I membri del Tribunale federale non possono coprire alcun’altra carica né in servizio della Confederazione, né in un Cantone, né esercitare qualsiasi altra professione od industria.

Art. 109

Il Tribunale federale costituisce la sua Cancelleria.

Art. 110

Il Tribunale federale giudica nelle cause di diritto civile:

1. fra la Confederazione e i Cantoni; 2. fra la Confederazione da una parte e corporazioni o privati dall’altra parte, quando l’oggetto della lite abbia una importanza da determinarsi dalla legislazione federale e quando queste corporazioni o questi privati siano attori;

3. fra i Cantoni tra loro; 4. fra i Cantoni da una parte e corporazioni o privati dall’altra parte, quando l’oggetto della lite è di una importanza da determinarsi dalla legislazione federale, ed una delle parti ne faccia domanda.

Il Tribunale federale pronuncia inoltre nelle questioni circa ai privi di patria e nelle contestazioni sui diritti di cittadinanza fra comuni di diversi Cantoni.

Art. 111

Il Tribunale federale ha l’obbligo di assumere l’ufficio di giusdicente anche per altri casi, quando ciò sia parimente domandato dall’una e dall’altra delle parti e l’oggetto litigioso sia di un’importanza da determinarsi dalla legislazione federale.

Art. 112

Il Tribunale federale, col concorso di giurati che pronunciano sulla questione di fatto, giudica in materia penale; 1. sui casi di alto tradimento contro la Confederazione, di rivolta e di violenza contro le Autorità federali; 2. sui crimini e delitti contro il diritto delle genti; 3. sui crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali, per cui diventa necessario un intervento armato federale, e 4. nei casi in cui un’Autorità federale gli demanda pel giudizio penale i funzionari da lei nominati.

Art. 113

Il Tribunale federale giudica inoltre:

1. sui conflitti di competenza tra Autorità federali da una parte e Autorità cantonali dall’altra parte; 2. sulle questioni di diritto pubblico fra Cantoni; 3. sui ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini, come pure su quelli di privati per violazione di concordati e di trattati.

Sono riservate le contestazioni amministrative da precisarsi dalla legislazione federale.

In tutti questi casi però il Tribunale federale prenderà a norma le leggi emanate dall’Assemblea federale e le risoluzioni della medesima di carattere obbligatorio generale, come pure i trattati da lei ratificati.

Art. 114

È lasciato alla legislazione federale di comprendere nella competenza del Tribunale federale anche altri casi oltre a quelli designati negli articoli 110, 112 e 113, e di determinare in ispecie le attribuzioni da conferirsi ad esso Tribunale in seguito all’emanazione delle leggi federali previste dall’articolo64, per l’applicazione uniforme delle medesime.

IVbis. Giurisdizione amministrativa e disciplinare della Confederazione149

Art. 114bis 150

Il Tribunale amministrativo federale conosce delle contestazioni in materia amministrativa di competenza della Confederazione che gli vengono deferite dalla legislazione federale.

Esso conosce pure dei casi disciplinari dell’Amministrazione federale che gli sono deferiti dalla legislazione federale, in quanto non sia per essi creata una giurisdizione speciale.

Il Tribunale amministrativo prende a norma la legislazione federale ed i trattati internazionali ratificati dall’Assemblea federale.

I Cantoni possono, coll’approvazione dell’Assemblea federale, deferire al Tribunale amministrativo federale la decisione di contestazioni amministrative che sono di loro competenza.

L’organizzazione della giurisdizione amministrativa e disciplinare della Confederazione, come pure la procedura, sono stabilite dalla legge.

V. Disposizione diverse

Art. 115

Tutto che si riferisce alla sede delle Autorità federali è oggetto della legislazione federale.

Art. 116151

Le lingue nazionali della Svizzera sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.

Confederazione e Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

La Confederazione sostiene i provvedimenti adottati dai Cantoni Grigioni e Ticino per salvaguardare e promuovere il romancio e l'italiano.

Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è pure lingua ufficiale nei rapporti con i cittadini romanci. I particolari sono regolati dalla legge.

Art.116bis 152

Il 1° agosto è Festa nazionale in tutta la Confederazione.

Per quanto attiene al diritto del lavoro, esso è parificato alla domenica. I particolari sono regolati per legge.

Art. 117

I funzionari della Confederazione sono responsabili della loro gestione. Una legge federale determinerà in modo più preciso questa responsabilità.

Capitolo III Revisione della Costituzione federale153

Art. 118

La Costituzione federale può essere riformata in ogni tempo totalmente o parzialmente.

Art. 119

La riforma totale ha luogo nel modo stabilito dalla legislazione federale.

Art. 120

Quando una sezione dell’assemblea federale decide la riforma totale e l’altra non vi acconsente, oppure quando 100 000154 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano la riforma totale della Costituzione federale, si nell’uno che nell’altro caso, la questione – «se la riforma totale abbia o no ad aver luogo» – deve sottoporsi alla votazione del popolo svizzero.

Quando in uno di questi casi la maggioranza dei cittadini svizzeri votanti si dichiara affermativamente sulla questione, si procederà alla rielezione dei due Consigli onde por mano alla riforma totale.

Art. 121

La revisione parziale può aver luogo, sia per la via dell’iniziativa popolare, sia nelle forme statuite per la legislazione federale.

L’iniziativa popolare consiste nella domanda avanzata da 100 000155 cittadini svizzeri aventi diritto di voto richiedenti o l’adottamento o l’abrogazione o la modificazione di dati articoli della Costituzione federale.

Ove mediante l’iniziativa popolare vengano proposte, per la revisione o per l’inserzione nella Costituzione federale, più materie differenti, ciascuna di queste dovrà formar l’oggetto di una domanda particolare d’iniziativa.

La domanda d’iniziativa può essere presentata o solo come proposta generale, oppuranco come progetto già elaborato.

Se questa domanda vien presentata sotto la forma di proposta generale e le Camere federali sono colla medesima d’accordo, queste devono procedere alla revisione parziale nel senso della domanda e sottoporla al popolo ed agli Stati per la accettazione od il rifiuto. Se per l’opposto la domanda non è dalle Camere federali aggradita, la questione della revisione parziale sarà sottoposta alla votazione popolare, e, quando la maggioranza dei cittadini svizzeri votanti si pronuncia affermativamente, l’Assemblea federale procederà alla revisione uniformandosi alla decisione popolare.

Se la domanda d’iniziativa è messa innanzi in forma di progetto già elaborato e l’Assemblea federale vi aderisce, il progetto stesso viene sottoposto al popolo ed agli Stati per l’accettazione od il rifiuto. Ove l’Assemblea federale non sia d’accordo, può fare essa medesima un proprio progetto, oppure proporre il rigetto di quello che fu presentato e sottoporre alla votazione del popolo e degli Stati il suo progetto o la sua proposta di rifiuto insieme colla rispettiva domanda d’iniziativa.

Art. 121bis 156

Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserva: 1. se preferisce l’iniziativa popolare al diritto vigente; 2. se preferisce il controprogetto al diritto vigente; 3. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa do- manda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo e dei Cantoni. Per contro, se, nelle risposte alla terza domanda, un testo ha raccolto più voti del popolo e l’altro più voti dei Cantoni, nessuno dei testi entra in vigore.

Art. 122

Una legge federale determinerà le formalità da osservarsi per le domande d’iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale.

Art. 123

La Costituzione federale riformata, o la sua parte riformata, entra in vigore quando è accettata dalla maggioranza dei cittadini che prendono parte alla votazione e dalla maggioranza dei Cantoni.

Nello stabilire la maggioranza dei Cantoni, il voto di un mezzo Cantone è contato per mezzo voto.

Il risultato della votazione popolare in ciascun Cantone vale come suo voto di Stato.

Disposizioni transitorie157

Art. 1

Per la ripartizione del prodotto dei dazi e delle poste rimangono invariate le attuali condizioni sino a che le spese militari sin qui sopportate dai Cantoni non siano effettivamente passate a carico della Confederazione.

Inoltre, per mezzo della legislazione federale, si farà in modo che quei Cantoni, ai quali dall’insieme delle modificazioni portate dagli articoli20, 30, 36 capoverso2, e

lettera e158 viene a risultare una perdita finanziaria, non abbiano a subire questa perdita tutta intiera in una volta, ma solamente a poco a poco durante un periodo di transizione di alcuni anni.

Quei Cantoni che al momento in cui entra in vigore l’articolo20 si trovano in arretrato colle prestazioni militari a loro incombenti in virtù della fin qui vigente Costituzione federale e delle leggi federali, hanno l’obbligo di completare queste prestazioni a proprie spese.

Art. 2

Quelle disposizioni delle leggi federali, dei concordati, delle costituzioni e leggi cantonali che sono in contraddizione colla nuova Costituzione federale, restano fuori di vigore coll’accettazione della medesima o coll’emanazione delle leggi federali in essa previste.

157 Vedi anche le disp. trans. agli art. 12 e 24sexies cpv.5. 158 Trattasi della lett. e dell'art.42 primitivo.

Art. 3

Le nuove disposizioni su l’organizzazione e le attribuzioni del Tribunale federale non entrano in vigore che dopo l’emanazione delle relative leggi federali.

Art. 4

Per l’introduzione della gratuità della pubblica istruzione primaria (art. 27) è lasciato ai Cantoni un termine di cinque anni.

Per l’introduzione dell’ordinamento inerente all’inizio dell’anno scolastico giusta l’articolo27 capoverso 3bis è lasciato loro un termine di cinque anni. Le misure di cui all’articolo27 capoverso4 sono prese dal Consiglio federale in via d’ordinanza. Esso ne informa l’Assemblea federale.159

Art. 5

Le persone esercenti professioni liberali che prima dell’emanazione della legge federale prevista all’articolo33 hanno ricevuto da un Cantone o da una rappresentanza concordataria di più Cantoni il certificato d’idoneità, sono autorizzate ad esercitare la loro professione in tutta la Confederazione.

Art. 6160

Per gli anni 1959 e 1960, la quota spettante ai Cantoni del prodotto della tassa d’esenzione dal servizio militare, compresa la provvigione d’esazione, è stabilita al

per cento del prodotto lordo; dal 1° gennaio 1961, questa quota è sostituita con una provvigione d’esazione del20 per cento del prodotto lordo. Le disposizioni contrarie della legislazione federale cessano di essere in vigore.

Art. 7161

La tassa di bollo sui documenti di trasporto non è più riscossa dal 1° gennaio 1959.

Le disposizioni contrarie della legislazione federale cessano di essere in vigore.

I documenti in uso per il trasporto di bagagli, animali e merci mediante le Ferrovie federali svizzere e le imprese di trasporto beneficiarie di una concessione rilasciata dalla Confederazione non possono essere gravati dai Cantoni con tasse di bollo o di registrazione.

Art. 8162 Art. 8bis 164 di:

In deroga all'articolo 41ter capoverso6, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione relative all'imposta sulla cifra d'affari previste dall'articolo 41ter capoverso1 lettera a e capoverso3; esse rimangono valide sino all'entrata in vigore della legislazione federale.

Nell'emanazione delle disposizioni di esecuzione devono essere osservati i principi seguenti:

a. sottostanno all'imposta: 1. le forniture di beni e di servizi che un'impresa effettua a titolo oneroso sul territorio svizzero (compreso il consumo proprio); 2. le importazioni di beni;

b. sono esentati dall'imposta senza deduzione dell'imposta precedente: 1. i servizi forniti dall'Azienda svizzera delle PTT, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni; 2. i servizi nel settore della sanità; 3. i servizi nel settore dell'assistenza sociale e della sicurezza sociale; 4. i servizi nel settore dell'educazione, dell'insegnamento, della protezione dell'infanzia e dei giovani; 5. le prestazioni culturali; 6. le prestazioni assicurative; 7. le prestazioni nel settore del mercato monetario e del mercato dei capitali, esclusi la gestione patrimoniale e l'incasso di crediti; 8. la fornitura, la locazione durevole e l'affitto di immobili; 9. le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d'azzardo; i servizi forniti da organismi senza scopo lucrativo ai loro membri per il tramite di quote stabilite dagli statuti; le forniture di francobolli svizzeri ufficiali utilizzati come tali. L'imposizione volontaria delle transazioni menzionate qui sopra con diritto alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzata per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.

c. sono esentati dall'imposta con diritto alla deduzione dell'imposta precedente: 1. l'esportazione di beni e di servizi effettuati all'estero; 2. i servizi che si accompagnano all'esportazione e al transito di beni;

d. non sono assoggettati all'imposta che grava le transazioni effettuate sul territorio svizzero: 1. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 75 000 franchi;

del27 gen. 1994 – RU 1994 262 – e DF del18 giu. 1993 – RU 1994 258; FF 1993 II 789, 1992 I 672, 1994 I 422).

2. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 250 000 franchi purché, dopo deduzione dell'imposta precedente, l'importo rimanente dell'imposta non superi regolarmente 4000 franchi all'anno; 3. gli agricoltori, silvicoltori e orticoltori che forniscono esclusivamente prodotti provenienti dalla loro azienda, nonché i mercanti di bestiame; 4. i pittori e gli scultori per le opere d'arte che hanno creato personalmente. L'assoggettamento volontario delle imprese e persone menzionate qui sopra con diritto alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzato per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.

e. l'imposta ammonta: 1. all'1,9 per cento sulle forniture e le importazioni relative ai beni seguenti, che possono essere definiti con maggiore precisione dal Consiglio federale: – acqua trasportata in condotta; – derrate alimentari solide e liquide, escluse le bevande alcooliche; – bestiame, pollame, pesce; – cereali; – semenze, tubercoli e cipolle da piantare, piante vive, germogli, innesti, nonché fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone e arrangiamenti similari; – foraggi, acidi destinati all'insilamento, strami, concimi e preparazioni per la protezione delle piante; – medicinali; – giornali, riviste e libri, nonché altri stampati nella misura stabilita dal Consiglio federale; 2. all'1,9 per cento sulle prestazioni degli organismi della radio e della televisione diverse da quelle aventi uno scopo commerciale; 3. al 6,2 per cento sulle forniture e le importazioni di altri beni, nonché sugli altri servizi assoggettati all'imposta;

  1. l'imposta è calcolata sulla controprestazione oppure, se non è data controprestazione o se si tratta di importazione, sul valore del bene o del servizio;

  2. l'imposta è dovuta:

1. dal contribuente che effettua una transazione imponibile; 2. dal destinatario del servizio in provenienza dall'estero, purché il costo dei servizi superi 10 000 franchi all'anno; 3. dalla persona che in seguito all'importazione di un bene è assoggettata al dazio doganale o tenuta a fare una dichiarazione in dogana;

h. il contribuente deve l'imposta sulla sua cifra d'affari imponibile; se destina i beni o i servizi che gli sono stati forniti a transazioni imponibili in Svizzera o all'estero, nel suo conteggio può dedurre a titolo di imposta precedente: 1. l'imposta che gli è stata addossata da altri contribuenti;

2. l'imposta pagata al momento dell'importazione dei beni o dell'acquisizione di servizi in provenienza dall'estero; 3. l'1,9 per cento del prezzo dei prodotti naturali che ha acquistato da imprese che non sono assoggettate all'imposta giusta la lettera d numero3. Le spese che non hanno un carattere commerciale non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

  1. il periodo di conteggio dell'imposta e della deduzione dell'imposta precedente corrisponde di norma a un trimestre civile;

  2. per l'imposizione ai fini dell'imposta sulla cifra d'affari dell'oro monetato, dell'oro fino, nonché di beni già gravati da un onere fiscale speciale possono essere emanate norme derogative;

  3. possono essere ordinate semplificazioni se esse non si ripercuotono in notevole misura sul gettito fiscale o sulle condizioni di concorrenza e se non provocano complicazioni eccessive dei conteggi di altri contribuenti;

  4. la regolamentazione speciale relativa alla punibilità delle imprese, prevista all'articolo7 della legge federale sul diritto penale amministrativo163, può applicarsi parimenti al caso in cui una multa superiore a 5000 franchi entrasse in linea di conto.

Il Consiglio federale assicura il passaggio dal regime attuale a quello nuovo. In un primo periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo regime, esso può parimenti limitare o anticipare la deduzione dell'imposta precedente sui beni d'investimento.

Durante i primi cinque anni a contare dall'introduzione dell'imposta sulla cifra d'affari secondo l'articolo 41ter capoverso3, il5 per cento annuo del prodotto di quest'imposta è destinato alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, a favore delle classi di reddito inferiori. L'Assemblea federale decide su come tale quota debba essere destinata una volta scaduto detto termine.

Il supplemento all'imposta sulla cifra d'affari secondo l'articolo 41ter capoverso 1bis è

  1. 0,1 punti percentuali per le imposte di cui all'articolo8 capoverso2 lettera e, numeri1 e 2 delle disposizioni transitorie;

  2. 0,3 punti percentuali per le imposte di cui all'articolo8 capoverso2 lettera e, numero3 delle disposizioni transitorie;

  3. 0,1 punti percentuali per le imposte di cui all'articolo8 capoverso2 lettera h, numero3 delle disposizioni transitorie.

del27 gen. 1994 – RU 1994 264 – e DF del18 giu. 1993 – RU 1994 263; FF 1993 II 787, 1994 I 422).

Art. 8ter 165

La Confederazione può stabilire in via legislativa un'aliquota inferiore per l'imposta sulla cifra d'affari sulle prestazioni turistiche fornite sul territorio svizzero, purché esse siano consumate in larga misura da stranieri e la situazione concorrenziale lo esiga.

Art. 9166

Fatta salva la legislazione federale prevista dall'articolo 41ter, rimangono in vigore le disposizioni applicabili il 31 dicembre 1994 all'imposta sulla birra.

Art. 10167

Sino che non sarà disciplinata la perequazione fra i Cantoni, l’attuale provvisione dei Cantoni del6 per cento è sostituita, a contare dal 1° gennaio 1972, da un’aliquota dei Cantoni al prodotto netto dell’imposta preventiva del12 per cento; la chiave di ripartizione fra i Cantoni è stabilita dalla legislazione federale.

Durante gli anni in cui il tasso dell’imposta preventiva supera il30 per cento, l’aliquota dei Cantoni è del10 per cento.168

Art. 11169

Sino a quando le prestazioni dell’assicurazione federale non compenseranno il fabbisogno vitale nel senso dell’articolo 34quater capoverso2, la Confederazione concede ai Cantoni sussidi per il finanziamento delle prestazioni completive. Essa può usare a questo scopi i proventi fiscali destinati al finanziamento dell’assicurazione federale. Per il calcolo dei contributi massimi dei poteri pubblici secondo l’articolo

capoverso2 lettere b e c si deve tenere conto di questi sussidi federali e dei contributi corrispondenti dei Cantoni.

Gli assicurati appartenenti alla prima generazione del sistema di previdenza professionale obbligatoria secondo l’articolo 34quater capoverso3, devono poter beneficiare della protezione minima legalmente prescritta, dopo un periodo ripartito, secondo l’importanza del loro reddito, tra10 e 20 anni a contare dall’entrata in vigore della legge pertinente. La legge stabilisce la cerchia delle persone appartenenti alla prima generazione e stabilisce le prestazioni minime da erogare durante il periodo transitorio; essa tiene conto, con prescrizioni speciali, della situazione degli assicu- rati in favore dei quali un datore di lavoro aveva preso provvedimenti di previdenza prima dell’entrata in vigore della legge. I contributi per la copertura delle prestazioni devono raggiungere la pienezza entro cinque anni al più tardi.

Art. 12170

Art. 13171

Art. 14172

Art. 15173

Art. 16174

Art. 17175

Art. 18176

Art. 19177

Durante i dieci anni che seguono l’accettazione della presente disposizione transitoria da parte del popolo e dei Cantoni, non saranno accordate, per nuovi impianti di produzione di energia nucleare (centrali nucleari o reattori nucleari per il riscaldamento), né autorizzazioni di massima né licenze di costruzione, di messa in servizio o di esercizio a tenore del diritto federale. Sono considerati nuovi gli impianti per i quali la licenza di costruzione federale non è stata accordata entro il 30 settembre 1986.

Art. 20178

Il Consiglio federale mette in vigore l'articolo 116bis entro tre anni dalla sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.

170 Privo d'oggetto in seguito all'entrata in vigore della LF del 9 mar. 1978 sulla protezione degli animali (RS 455). 171 Validità scaduta il 31 dic. 1979. 175 Validità scaduta il 31 dic. 1994. 176 Validità scaduta il 31 dic. 1994.

Fino all'entrata in vigore della legislazione federale modificata, il Consiglio federale regola i particolari in via d'ordinanza.

Il giorno della Festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l'articolo18 capoverso2 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Art. 21179

Per l'utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annuale sui veicoli a motore e sui rimorchi, immatricolati in Svizzera o all'estero, di un peso complessivo superiore a3,5 tonnellate.

La tassa ammonta a:

  1. per gli autocarri e gli autoarticolati Fr. – di3,5 a12 tonnellate 650 – di12 a16 tonnellate 2000 – di16 a22 tonnellate 3000 – di oltre22 tonnellate 4000

  2. per i rimorchi – di3,5 a8 tonnellate 650 – di8 a10 tonnellate 1500 – di oltre10 tonnellate 2000

  3. per gli autobus 650 3 Per quanto i costi derivanti dal traffico stradale lo giustifichino, le aliquote possono essere adeguate mediante decreto federale di obbligatorietà generale sottoposto a referendum facoltativo.

Tramite ordinanza, il Consiglio federale può inoltre adeguare le aliquote applicabili ai veicoli che oltrepassano le12 t, giusta il capoverso2, in corrispondenza ad eventuali modifiche della legge sulla circolazione stradale riguardo alle categorie di peso.

Per i veicoli che non sono messi in circolazione in Svizzera tutto l'anno, il Consiglio federale fissa aliquote graduate secondo la durata di validità; esso tiene conto degli oneri causati dalla riscossione.

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione mediante ordinanza. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote giusta il capoverso2, esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all'estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera.

...180

In via legislativa è possibile rinunciare parzialmente o integralmente alla tassa.

Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1995 sino all’entrata in vigore della legge del 19 dicembre 1997181 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.182

Art. 22183

Il trasferimento del traffico di transito delle merci dalla strada alla ferrovia dev'essere concluso entro dieci anni dall'accettazione dell'articolo 36quater capoverso2.

Art. 23184

Le maggiori uscite del conto finanziario della Confederazione sono ridotte mediante risparmi, finché non sia sostanzialmente raggiunto l’equilibrio dei conti.

La maggiore uscita dell’esercizio 1999 non può superare i5 miliardi di franchi e quella dell’esercizio 2000 i2,5 miliardi di franchi; per l’esercizio 2001, essa non può superare il2 per cento delle entrate.

Se la situazione economica lo esige, la maggioranza dei membri delle Camere può prorogare le scadenze di cui al capoverso2, mediante un decreto di obbligatorietà generale non sottostante a referendum, per un durata complessiva non superiore a due anni.

Nell’allestimento del preventivo e del piano finanziario pluriennale nonché nell’esame di progetti aventi conseguenze di carattere finanziario, l’Assemblea federale e il Consiglio federale tengono conto degli obiettivi fissati nel capoverso2.

Nell’attuare il preventivo, il Consiglio federale si avvale delle possibilità di risparmio a sua disposizione. A tale scopo, può congelare i crediti d’impegno e di pagamento già autorizzati. Sono fatte salve le pretese fondate su disposizioni legali e, nei casi specifici, le prestazioni garantite formalmente.

Se gli obiettivi fissati nel capoverso2 non sono raggiunti, il Consiglio federale stabilisce l’importo supplementare che deve essere risparmiato. A tal fine:

  1. decide i risparmi supplementari di sua competenza;

  2. propone all’Assemblea federale le modifiche di leggi e decreti federali di obbligatorietà generale necessarie per la realizzazione di risparmi supplementari.

Il Consiglio federale fissa l’importo totale dei risparmi supplementari in modo che gli obiettivi siano raggiunti con un ritardo massimo di due anni. I risparmi si applicano tanto alle prestazioni in favore di terzi quanto al settore proprio della Confederazione.

Le Camere federali decidono in merito alle proposte del Consiglio federale durante la stessa sessione e pongono in vigore la loro decisione conformemente all’articolo

della Costituzione federale; esse sono vincolate dall’importo di risparmio fissato dal Consiglio federale conformemente al capoverso6.

Se, nell’ambito di un esercizio ulteriore, l’eccedenza di uscite supera nuovamente del2 per cento le entrate, l’importo eccedentario va ricondotto a questo tasso nel corso dell’esercizio successivo. Se la congiuntura economica lo richiede, l’Assemblea federale può prorogare il termine di due anni al massimo, mediante decreto federale d’obbligatorietà generale non sottostante a referendum. Per il resto, si applica la procedura di cui ai capoversi 4-8.

La presente disposizione transitoria resta in vigore sino alla sua sostituzione tramite misure costituzionali volte a limitare il disavanzo e l’indebitamento.

Art. 24185 186

I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l’inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.

Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

  1. fino all’entrata in vigore della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all’articolo 36quater, utilizzare l’intero prodotto della tassa forfettaria sul traffico pesante di cui all’articolo21 delle disposizioni transitorie e, a tal fine, al massimo raddoppiare le aliquote;

  2. utilizzare al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all’articolo 36quater;

185 Previsto inizialmente come art. 23, ma rinumerato in seguito all’approvazione da parte di Popolo e Cantoni, il7 giu. 1998, del DF che istituisce provvedimenti intesi a equilibrare il bilancio, il quale ha già introdotto un nuovo art. 23 disp. trans. Cost. (RU 1998 2031; v. anche, ibid., nota2 a piè di pagina: l’iniziativa popolare «per la 10a revisione dell’AVS senza aumento dell’età di pensionamento», la quale prevedeva a sua volta un nuovo art.

disp. trans., è stata respinta nella votazione popolare del 27 set. 1998, FF 1998 4396).

  1. utilizzare fondi provenienti dall’imposta sugli oli minerali di cui all’articolo 36ter capoverso1 lettera c per coprire nella misura del25 per cento le spese globali per le linee di base della NFTA;

  2. prelevare fondi sul mercato dei capitali, ma al massimo fino a concorrenza del25 per cento delle spese globali della NFTA, di Ferrovia 2000 e del raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità;

  3. aumentare di 0,1 punti percentuali tutte le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (supplemento compreso) di cui all’articolo8 delle disposizioni transitorie, stabilite secondo l’articolo 41ter della Costituzione federale e l’articolo 8ter delle disposizioni transitorie;

  4. avvalersi di possibili sistemi di finanziamento comportanti un contributo complementare privato o realizzato grazie a organizzazioni internazionali.

Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso1 è garantito da un fondo giuridicamente dipendente e dotato di contabilità propria. Gli introiti risultanti dalle tasse e imposte menzionate nel capoverso2 sono contabilizzati nel conto finanziario della Confederazione e attribuiti al fondo nel medesimo anno. La Confederazione può concedere anticipi al fondo. L’Assemblea federale emana il regolamento del fondo per mezzo di un decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante a referendum.

I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso1 sono decisi mediante decreti federali di obbligatorietà generale. Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni grande progetto nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata nel decreto di obbligatorietà generale. L’Assemblea federale stanzia i necessari mezzi finanziari mediante crediti d’impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.

Il presente articolo è valido fino alla conclusione dei lavori di costruzione e del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al capoverso1.

L’articolo21 capoverso7 delle disposizioni transitorie è abrogato.

Art. 25187 188 A Abbigliamento militare 18 3, 20 3 Abitazioni Acquavite, v. Bevande alcoliche Acque Agenzie d’emigrazione 34 2 Agricoltura Alcole, v. Bevande alcoliche Alleanze con l’estero Ambiente. Protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale 24septies Amministrazione cantonale Amministrazione federale Amnistia85 n. 7 Animali Antialcolismo 32bis 9 Apolidi68, 110 2 Approvvigionamento del Paese 31bis3 e

La Confederazione provvede affinché sia assicurato l’approvvigionamento del Paese con cereali e farina panificabili.

Essa può, ove occorra, derogare al principio della libertà di commercio e d’industria.

Il presente articolo è applicabile al più tardi fino al 31 dicembre 2003.

187 Nuova numerazione in seguito all’accettazione, nella votazione popolare del 29 nov. 1998, di un nuovo art. 24 previsto dal decreto federale del 20 mar. 1998 sulla costruzione e il finanziamento dei progetti infrastrutturali dei trasporti pubblici (cfr. RU 1999 741; v. anche ibid., nota2 a piè di pagina).

Data dell’entrata in vigore: 29 maggio 1874189 189 DF del29 mag. 1874 (RU 1 38).

Indice alfabetico I numeri rinviano agli articoli e a parti d’articolo della Costituzione Arbitrato nelle controversie tra Cantoni 102 n. 5 Arginature 24 Arma del milite 18 3 – Costruzioni 34sexies Armi, munizioni e altro materiale bellico – Pigioni 34septies – Abusi 40bis – Fabbricazione e vendita 41 Armonizzazione fiscale 42quinquies – Correzione e arginatura 24 Arresto personale per debiti 59 3 – Forze idrauliche 24bis Articolo congiunturale 35quinquies Arti e mestieri. Formazione professionale. – Protezione dall’inquinamento 24bis 2 Legislazione 34ter1 g Asilo 69ter Assemblea federale – Formazione professionale 34ter1 g – Potere e composizione 71 – Materie necessarie per l’– 29 – Competenze 84-94 – Protezione 31bis 3b – Consigli uniti 92 – Elezioni – Consiglio federale 85 4, 96 – Conclusione 8 – Cancelliere della Confederazione – Approvazione85 n. 5 85 4, 105 – Tribunale federale 85 4, 107 – Generale dell’esercito 85 4 – Ristabilimento dell’ordine interno 16 – Contestazioni 114bis 4 – Convocazione straordinaria in – Vigilanza 102 n. 3 caso di levata di truppe 102 11 – Voto consultivo dei membri del Consiglio federale 101 – Alta vigilanza dell’AF85 n. 11 – Giurisdizione disciplinare 114bis 2 – Disegni di legge, proposte e pareri del Consiglio federale 102 n. 4 – Subordinazio- – Gestione e rapporti del Consiglio ne al Consiglio federale federale 102 n. 16 102 nn.12 e 15 – Segreteria 105 – Incompatibilità 108 – Fiscale. Disp. trans. 9 – Revisione della Cost. e rielezione dei Consigli legislativi 120 – Malattie 69 – Procedura per le iniziative 121, – Protezione 25bis v. anche Consiglio nazionale, Consig lio degli Stati Assenzio 32ter Assicurazione Bestiame, v.

Animali – Disoccupazione 34novies Bevande alcoliche – Infortuni e malattia 34bis – distillate – Maternità 34quinquies 4 – Legislazione e imposizione 32bis – Militare 18 2 – Destinazione dell’aliquota della Con- – Vecchiaia, superstiti, invalidità federazione 32bis9, 34quater2 b – Legislazione 34quater – Assenzio 32ter – Finanziamento 32bis9, 34quater – non distillate 32quater – Premi d’– 41bis1 a Biglietti di banca Assicurazioni private. Vigilanza 34 2 – Emissione 39 1 Assise federale 106 6, 112 – Corso forzoso 39 6 Assistenza pubblica 48 Bilancio della Confederazione Associazione (diritto d’–) – Ammortamento del disavanzo 42bis – in generale 56 – Provvedimenti intesi ad equilibrare il, 23 – nella legislazione sociale 34ter 2 Bilancio di previsione della Confedera- Associazio- zione ni e organizzazioni economiche 32 3, 34quinq uies 5 – Stabilimento85 n. 10 Associazioni religiose 49 2, 50 2, 3 – Proposta 102 n. 14 Atmosfera. Lotta contro l’inquinamento Birra, v. Imposte dell’– 24septies Bollo. Riscossione di tasse 41bis1 disp. Automezzi pesanti. Tassa sul traffico degli – trans.7

, disp. trans.17, 21 Borse di studio 27quater Automobili e velocipedi. Legislazione 37bis C Autore (diritto d’–), v. Proprietà letteraria e Caffè e ristoranti. Legislazione cantonale artistica 31ter Autorità Caccia e pesca 25 – Federali Cambio – Organizzazione, elezione, onorari e – Diritto cambiario, v. Diritto delle indennità 85 obbligazioni – Conflitti di competenza85 n. 13, – Cambiali, v. Bollo 113 n. 1 Camere federali, v. Assemblea federale, – Rivolta e violenza, contro le – Consiglio nazionale, Consiglio degli Stati 112 n. 1 Cancelleria federale85 n. 3, 105 – Sede 115 Cancelliere della Confederazione85 n. 4, – Straniere, v. Relazioni con l’estero 92, 105 Aviazione 37ter Cantoni Azzonamento 22quater – Legame con la Confederazione 1 – Sovranità 3 – Garanzia del territorio5, 85 n. 7 B – Garanzia della Costituzione5, Banca centrale d’emissione 39 85 n. 7, 102 n. 3 Banche. Legislazione 31quater 1 – Trattati e concordati9, Banche cantonali 31quater 2 85 n. 5, 102 nn.2 e 7, 113 1 n. 3 Benessere generale 31bis1, 31ter 1 – Rapporti con i Governi esteri 10 Beni patriziali e corporativi 44 3 – Controversie tra Cantoni14, – al Consiglio nazionale72, 73 102 n. 5, 110, 113 1 n. 2 – al Consiglio degli Stati80, 83 – Militare. Competenza 19-21 – Convocazione dell’AF.

Domanda 86 – Piani d’azzonamento 22quater – Referendum dei Cantoni 89, 89bis – Forze idriche 24bis – Elezione al Consiglio federale 96 – Protezione degli animali 25bis – Legislazio- – Scuo- ne cantonale. Approvazione la e scuola primaria27, 27quater 3 102 n. 13 – Caffè e ristoranti 31ter, 32quater – Votazioni federali. Maggioranza – Procedura di conciliazione. dei Cantoni Protezione dei consumatori 31sexies 3 – Iniziative 121 – Bevande distillate. Proventi 32bis8, 9 – Revisioni costituzionali 123 – Diploma per le professioni – Controversie amministrative 114bis liberali33, disp. trans. 5 – Tassa militare. Quota cantonale. – Previdenza per la vecchiaia, Disp. trans. 6 i superstiti e l’invalidità 34quater2 c5, Capacità civile 64 1 6, disp. trans. 11 1 Capitolazioni militari 11 – Costruzione di alloggi 34sexies4, 5 Carattere obbligatorio generale dei – Giuochi nei Kursaal 35 decreti federali 89, 89bis – Circolazione stradale 37bis Carburanti, v. Finanze, Impianti di – Ban- trasporto, Strade ca nazionale. Quota dell’utile 39 4 Cartelli 31bis3 d – Pesi e misure. Vigilanza 40 Case – Imposta federale diretta 41ter 1 – di giuoco 35 c5, disp. trans. 8 1 c 3-5 – di lavoro e di correzione 64bis 3 – Perequazione finanziaria 42ter Casse d’assicurazione, v. Assicurazione – Convenzioni fiscali 42quater Casse di compensazione per le famiglie, – Domici- v. Famiglia lio e diritti politici dei cittadini 43–45, 74 Cereali v.

Grano – Naturalizzazione 44 Certificati – Pace religiosa 50 – di capacità per le professioni liberali33, disp. trans. 5 – Matrimonio 54 – d’origine 45 – Diritto d’associazione. Abuso 56 Chiesa, v. Libertà religiosa – Uguaglianza di trattamento dei cittadini svizzeri 60 Cimiteri 53 2 – Assistenza giudiziaria ed Cinematografia. Legislazione 27ter estradizione61, 67 Circolazione stradale. Legislazione 37bis – Dirit- Circondari elettorali 73 1 to di detrazione e di prelazione 62 Cittadinanza – Organizzazio- – Svizzera 44 ne giudiziaria e procedura – civile 64 – Beni e affari patriziali 44 3 – penale 64bis – Naturalizzazione di figlio di genitori stranieri 44 1 – Control- – Naturalizzaziolo delle derrate alimentari 69bis ne degli apolidi68, 110 2 – Deputazione – Controversie concernenti la – Approvaziocittadinanza e gli apolidi 110 2 ne di leggi o risoluzioni canto- Clausola d’urgenza 89bis nali35, 43 Collocamento. Servizio di – 34ter1 e – Incompatibilità77, 81, 97 Colonizzazione interna, v. Famiglia – Elezione85 n. 4, 92, 96 Combustibili liquidi e gassosi 26bis – Gravame contro le sue decisioni

n. 12 Commercio – Convocazio- – Legislazione 31bis2, 31ter 2 ne straordinaria dell’AF 86 2 – delle bevande alcoliche 32quater Consiglio nazionale – Diritto commerciale 64 – Sezione dell’AF 71 – Libertà di – 31, 31bis, 32 – Composizione e organizzazione 72- – Trattati di –29 n. 1 79 Commissari federali 12 – Incompatibilità77, 81 Compensazione della perdita di – Competenze84, 85 guadagno 34ter1 d – Sessione 86 Comuni 110 2 – Deliberazioni Concessioni, v. Acque (forze idrauliche), – Condizioni 87 Bevande alcoliche distillate – Modo 92 Concordati intercantonali 7 2, 102 nn.

e 7, 113 1 n. 3 – Votazioni 91 Confederazione. Scopo 2 – Pubblicità 94 Conflitti di competenza – Risoluzioni88, 89, 89bis – fra autorità federali85 n. 13 – Iniziative 93 – con autorità cantonali 113 1 n. 1 – Rinnovamento straordinario 120 Consiglio degli Stati Consultazione 22bis2, 27ter2, 27quater4, – Sezione dell’AF 71 Consumatori. Protezione dei – 31sexies – Composizione e organizzazione 80-

Conti della Confederazione – Incompatibilità77, 81 – Presentazione85 n. 10 – Competenze84, 85 – Approvazione 102 n. 14 – Sessioni 86 Contratti collettivi 34ter1 c, 2 – Deliberazioni Controversie – Condizioni 87 – tra Cantoni. Composizione14, 102 n. 5, 110 n. 3, 113 1 n. 2 – Modo 92 – – Votazioni 91 di diritto civile (giudicate dal TF) – Pubblicità 94 110 1 – Risoluzioni88, 89, 89bis – concernenti i privi di patria e il – Iniziativa 93 diritto di cittadinanza 110 2 Convenzioni, v. Concordati intercantonali, – Rinnovamento straordinario 120 Trattati Consiglio federale Convenzioni fiscali 42quater – Competenze 95-104 Corporazioni 43 4, 44 3, 110 – Rapporti con i Governi esteri 10 Correzione – Ristabilimento dell’ordine interno 16 – delle acque 24 Costituzione federale – di ricorso 113 1 n. 3 – Scopo. Preambolo – civili 47, 49 4 – Limitazio- – politici ne della sovranità cantonale 3 – Esercizio43, 74 – Osservanza della Cost.85 n. 8 – Patriziati e corporazioni 44 3 – Ricorso al Tribunale federale per – Cittadini dimoranti 47 violazione dei diritti costituzionali 113 – Nullità delle restrizioni ecclesiastiche o religiose 49 4, 5 – Revisione 118-123 – Privazione 66 Costituzioni cantonali. Garanzia5, 6,

nn.7 e 8, 102 n. 3 – Svizzeri dell’estero 45bis 2 Criminalità violenta Diritto – Indennizzo delle vittime 64ter – amministrativo Crimini, v. Delitti – Contestazioni amministrative

n. 12, 1132 Crisi economiche. Prevenzione 31quinquies – Competenze del Consiglio Culto. Libero esercizio 50 federale 103 2 – Competenze del Tribunale federale 103 3, 114bis 1 D – civile Dazi 28-30 – fondiario 22ter,quater Debiti, v. Arresto personale per –, – Legislazione 64 1, 2 Esecuzione per – – Foro 46 1 Decima dell’alcole 32bis 9 – Competenza del Tribunale Decreti, v. Leggi e decreti federale 110, 111 Delitti – penale – politici 112 n. 3 – Legislazione 64bis – Pene 65 1 – Stabilimenti e case di lavoro 64bis 3 – Estradizione 67 – Pene vietate 65 – di stampa, v. Stampa – Competen- Deputati, v. Assemblea federale, Consiglio za del Tribunale federale 112 nazionale, Consiglio degli Stati – al matrimonio 54 Derrate alimentari. Commercio 69bis – d’associazione 56 Detrazione (jus detracti). Abolizione62, 63 – d’autore 64 1 Difesa nazionale, v. Militare – d’iniziativa, v.

Iniziativa Dimora – di cittadinanza 44 – degli stranieri 69ter – di petizione 57 – Differenza tra domicilio e – 47 – di voto43, 74 Dipartimenti 103, 104 – delle obbligazioni 64 Diritti (costituzionali) Disegni industriali 64 – dei Cantoni Disoccupazione 31quinquies, 34novies – Diritti non devoluti all’Autorità Distillazione 32bis federale 3 Dogana – Garanzia 5 – Competenza federale 28 – dei cittadini – Principi di riscossione 29 – in generale2, 5 – Provento30, 42 – Ripartizio- Estradizione da un Cantone all’altro 67 ne del provento. Disp. trans. 1 – Trattati 29 1 Domicilio 43 6, 45 1, 47, 48 F – Foro del –46, 59 Fabbriche. Lavoro nelle – 34 1 – Voto nel luogo di – 43 Fallimento, v. Esecuzione per debiti Doni esteri. Divieto 12 Famiglia Donna – Politica circa la famiglia 34quinquies 1 – Protezione civile 22bis – Cassa di compensazione per le – Diritto elettorale e di voto 74 famiglie 34quinquies 2 Doppia imposizione 46 2 – Abitazioni 34sexies Doppio si 121bis – Assicurazione maternità 34quinquies 4 – Collaborazione d’associazioni 34quinquies 5 E Fanciulli Ecclesiastici. Ineleggibilità al Consiglio – abbandonati. Protezione 64bis 3 nazionale 75 – Educazione religiosa 49 3 Emigrazione. Agenzie d’– 34 2 – Lavoro 34 1 Emissione – Nazionalità 44 – di biglietti di banca 39 Farina panificabile disp. trans. 25bis – di prestiti85 n. 10 Fedi d’origine, v. Certificati Emolumenti, v.

Onorari, Stipendi Ferrovie26, disp. trans. 24 Energia 24octies Festa nazionale 116bis, disp. trans. 20 Energia elettrica 24bis1 b, 24quater Figli. Legittimazione 54 5 Energia nucleare. Legislazione 24quinquies, Finanze federali disp. trans. 19 – Ordinamento finanziario Entrate della Confederazione 42 – Tassa militare 18 Epidemie, epizoozie 69 – Dazi d’entrata sui carburanti 36ter Equilibrio ecologico. Protezione – Imposte permanenti 41bis 24quater-septies – Imposte temporanee 41ter Equipaggiamento del milite 18 3, 20 3 – Entrate della Confederazione 42 Esecuzione per debiti 64 1, 59 – Bilancio 42bis Esercito, v. Onorificenze straniere, Militare – Perequazione tra i Cantoni Esperti consulenti del Consiglio federale 36ter1 e, 42ter, disp. trans. 10 104 – Convenzioni fiscali 42quater Esplosivi 41 – Disposizioni transitorie. Disp. trans. Esportazione 6-10 – d’armi 41 3 – Amnistia fiscale. Disp. trans. 9 – di bevande alcoliche 32bis 7 – Amministrazione 102 n. 14 – di energia elettrica 24quater Foreste 24 – diritti d’– 29 Formazione professionale Espropriazione 22ter, 23 2, 24sexies – Impiegati e operai 34ter1 g Espulsione – Persone esercenti un’attività – di stranieri 70 indipendente 31bis3 a – di Svizzeri 45 2 Foro46, 58, 59 Forze idrauliche 24bis – Armi, munizioni, ecc. 41 3 Funzionari federali, v. Amministrazione – Assenzio 32ter federale, Doni esteri, Ordini cavallereschi, – Farina Disp. trans.

25bis Pensioni estere, Responsabilità, Stipendi, Titoli esteri – Derrate alimentari 69bis 3 – Dazi 29 Imposizione G – doppia 46 2 Gendarmeria 13 – Esenzione 39 5 Generale dell’esercito. Elezione85 n. 4 – delle bevande alcoliche 32bis Gestione – de- – Vigilanza sulla – 102 n. 15 gli Svizzeri in un altro Comune 45 6 – Rapporti all’AF 102 n. 16 – del commercio e dell’industria da parte dei Cantoni 31 2 – Responsabilità dei funzionari 117 – del tabacco 32bis9, 41bis Ginnastica e sport 27quinquies Imposte Giudice – Armonizzazione fiscale 42quinquies – naturale46, 58 – Tassa militare 18 4 – del domicilio46, 59 – Tassa di bollo 41bis, disp. trans. 7 Giudici federali, v. Tribunale federale – preventiva 41bis Giuochi 35 – federale diretta 41ter, disp. trans. 8 Giurati (giuri) 106 2, 112 Giurisdizione – sulla birra 41ter4 b, disp. trans. 8 1 c – amministrativa 114bis del TF, – sulla cifra d’affari 41ter, disp.

v. Tribunale federale – disciplinare 114bis – sulle prestazioni assicurative 41bis – ecclesiastica 58 2 – sul tabacco 41bis Giustizia – Amnistia fiscale disp. trans. 9 – Alta vigilanza85 n. 11 – per il culto, v. Libertà religiosa – Competenza cantonale 64 3, 64bis 2 Imboschimento 24 Grano. Disp. trans.25 bis Incompatibilità, v. Consiglio degli Stati, Grazia. Diritto di –85 n. 7 Consiglio federale, Consiglio nazionale, Grup- Tribunale federale pi economici fondati sul mutuo aiuto. Tutel Indigenza a del loro sviluppo 31bis 5 – degli sposi 54 2 Guerra. Dichiarazione8, 85 n. 6 Indipendenza della Svizzera2, 85 n. 6, 102 n. 9 Industria I – Formazione professionale Impianti di trasporto in condotta 26bis nell’– 34ter1 g Impieghi federali – Invenzioni applicabili all’– 64 – Istituzione85 n. 3 – Libertà d’– 31, 31bis, 32 – accessori vietati, v. Consiglio – Materie necessarie all’– 29 federale, Tribunale federale Industrie malsane e pericolose 34 1 Impiegati, v. Lavoro Infanzia abbandonata. Protezione 64bis 3 Importazione Infermità permanente cagionata da – dei Cantoni 1 servizio militare 18 2 – tra Cantoni 7 1 Infortuni. Assicurazione 34bis Leggi cantonali. Approvazione federale Iniziativa (diritto d’–) 102 n. 13 – parlamentare e cantonale 93 Leggi e decreti federali – popolare 121, 121bis, 122 – Competenza dell’AF85 n. 2 Inquinamento delle acque 24quater – Disegni 102 n. 4 Insegnamento – Esecuzione 102 n. 5 – nelle scuole pubbliche 27 – Osservanza 102 n.

2 – religioso 49 2, 3 – Applicazione da parte del Intervento federale in caso di turba- Tribunale federale 113 3, 114bis 3 mento dell’ordine interno16, 17, 85 – Referendum 89, 89bis Invalidità Libertà – Assicurazione 34quater – dei Confederati 2 – permanente cagionata da servizio – militare 182 di commercio e d’industria 31, 31b is, 32 Invenzioni 64 Istruzione27, 27quater 3 – della stampa 55 – del popolo 5 K – religiosa 49 Kursaal. Giuochi nei – 35 – nelle scuole 27 3 – nel libero esercizio dei culti 50 1 – quanto al matrimonio 54 2 L Lingue Laicità – rappresentanza delle regioni lingui- – Condizione d’eleggibilità al stiche96 cpv. 1bis Consiglio nazionale 75 – nazionali 116 1 – dell’istruzione primaria 27 – ufficiali 107 1, 116 4 Lavori pubblici 23 Locatori. Tutela 34septies Lavoro Locazioni. Tutela 34septies – Contratti collettivi 34ter1 c, 2 Lotterie. Legislazione 35 6 – nelle fabbriche. Prescrizioni concernenti i fanciulli e la durata del Lusso (oggetti di –). Dazio 29 lavoro degli adulti 34 1 M – nel- Maggioranza le industrie malsane e pericolose 34 1 – Case di – 64bis 3 – dei Cantoni 123 – Festa nazionale 116bis, disp. trans. 20 – dei deputati al Parlamento87, 88, – Mezzi per procurare – 31quinquies 89bis 1 – Pace del lavoro 34ter1 c Malattia – Protezio- – Assicurazione – 34bis ne dei lavoratori 34 1, 34ter1 a – Lotta contro la – 69 – Rapporto tra datore di lavoro e lavoratore 34ter1 b Materiale bellico19, 41 Materie prime. Dazi 29 – Servizio di collocamento 34ter1 e Lega Maternità. Assicurazione 34quinquies Matrimonio 54 Militare – Mantenimento da parte del – Compensazione adeguata del Consiglio federale 102 n.

9 sala- Nomine rio o del guadagno perduto 34ter1 d – – Servizio obbligatorio 18 1 da parte del Consiglio federale 102 – Soccorso ai militi 18 2 n. 6 – Gratuità del materiale personale 18 3 – da parte del Tribunale federale 109 – Composizione dei corpi di – da parte dei Cantoni 21 2 truppa 19 1, 21 – Legislazione 20 1 – Istruzione e armamento 20 2 O – Abbigliamen- Obblighi federali. Adempimento85 n. 8 to ed equipaggiamento 20 3 Oggetti d’uso e consumo. Commercio 69bis – Competenza del Consiglio Oleodotti 26bis federale 102 n. 12 Onorari. Membri delle Autorità federali e – Truppe permanenti 13 1 della Cancelleria federale85 n. 3 – Corpi cantonali 13 2 Operai. Protezione 34 – Diritto di disposizione dell’esercito Opere pubbliche 23 – Confederazione 19 2, 3, 85 n. 9 Ordine – Cantoni 19 4 – e tranquillità2, 85 n. 7, 102 n. 10 – Costruzioni contrarie agli interessi – pubblico. Turbamento 16 militari 23 3 – ed esercizio dei culti 50 1 Minoranze. Rispetto delle – nei contratti collettivi 34ter 2 Ordini cavallereschi. Divieto 12 Misure 40 Organizzazione Modelli industriali 64 – dell’esercito 20 Moneta – del Tribunale federale 107 – Competenza federale 38 – giudiziaria. Competenza dei Cantoni 64 3, 64bis 2 – fiduciaria 39 Organizzazioni economiche Monopolio – Partecipazione alla legislazione – dei biglietti di banca 39 – fondate sul mutuo aiuto (gruppi – v. anche Monete, Polvere da guerra, economici) 31bis 5 Poste e telegrafi Morte. Pena di – 65 Munizioni 41 P Pace – Conclusione8, 85 n. 6 N – religiosa 50 Natura e paesaggio. Protezione 24sexies Paesaggio. Protezione 24sexies Naturalizzazione 44 Paludi.

Protezione 24sexies Navigazione aerea 37ter Patrimonio federale 42a Neutralità della Svizzera Patriziati 43 4, 44 3 – Provvedimenti dell’AF85 n. 6 Pena – capitale 65 Professioni – corporale 65 – commerciali e industriali 31bis – Esecuzione 64bis – liberali33, disp. trans. 5 Penitenziari 64bis – Protezione condizionata 31bis Pensioni Proporzionalità. Principio della – 73 – estere. Divieto 12 Proprietà 22ter – militari 18 2 – industriale (brevetti, disegni, Perequazione 36ter1 e, 41ter5 b, 42ter, disp. modelli). Legislazione 64 1 trans. 10 – lettera- Pesca 25 ria e artistica. Legislazione 64 1 Periti, v. Esperti consulenti del Consiglio Prosperità dei Confederati federale – Promovimento 2 Pesi e misure 40 – Provvedimenti 102 n. 16 Petizione (diritto di –)57 Protezione Piani d’azzonamento 22quater – degli animali 25bis Piazze d’arme 22 1 – civile 22bis Polizia – degli inquilini 34septies – delle acque 24 – protezione della regione alpina – delle derrate alimentari 69bis 36sexies, disp. trans. 22 – delle foreste 24 Pubblicità delle sedute dei Consigli legislativi 94 – Rapporti di – tra Cantoni e Stati esteri 9 – sanitaria 69 Ponti. Alta vigilanza 37 1 Q Popoli della Confederazione 1 Quietanze di premi d’assicurazione. Tassa di bollo 41bis Poste e telegrafi Quorum87, 89bis,92, 100 – Competenza federale 36 – Proventi 36 2, 42b, disp. trans. 1 Preavviso. Proposte dei Consigli o dei R Cantoni 102 n. 4 Radiazioni 24quinquies Prestiti federali85 n. 10 Radiotelevisione 55bis Prezzi Rami economici. Protezione di taluni – 31bis – Grano, farina e pane Disp.

trans 25bis Rapporti – Sorveglianza dei prezzi 31septies – Previdenza per la vecchiaia, i superstiti del Consiglio federale all’AF 102 e l’invalidità n. 16 – assicurazione federale – di vicinato e di polizia con Stati 34quater1, 2, 5,7, disp. trans. 111 esteri9, 10 2 – individuale 34quater1, 6 – internazionali10, 102 n. 8 – professionale 34quater1, 3, 4, 5, Referendum disp. trans. 112 – facoltativo Privilegi – Leg- – di luogo, di nascita, di famiglia o di gi e decreti di carattere obbligatopersona 4 rio generale 89 Procedura. Competenza cantonale 64 3, – articoli economici 32 1 – decreti urgenti 89bis2, 32 1 Sequestro 59 – obbligatorio Servizi dei Dipartimenti. Competenza 103 2 – Revisione totale della Cost. 120 Servizi dell’economia domestica 34ter1 g – Revisione parziale della Cost. 121 Servizio civile 18 1 – Decreti urgenti deroganti alla Servizio militare 18 Cost. 89bis 3 Sessioni dei Consigli legislativi 86 – Trattati internazionali 89 3 Sezioni dell’AF 71 – Forme e termini 90 Sicurezza Registri dello stato civile 53 1 – della Svizzera. Protezione70, Relazioni con l’estero 85 nn.6 e 7, 102 nn.9 e 10 – Consiglio federale 10 1, 102 n. 8 – economica dei cittadini 31bis 1 – Cantoni9, 10 2 Sistemazione del territorio 22quater – v. anche Trattati Sorveglianza dei prezzi 31septies Religione Libertà 49 Sovranità dei Cantoni Responsabilità dei funzionari 117, 112 n. 4 – Limitazione 3 Rete stradale 36bis – Garanzia 5 Revisione costituzionale 118-123 Spese della Confederazione 42 Ricerca scientifica 27sexies Sport. Ginnastica e – 27quinquies Rivolta contro le Autorità federali 112 n. 1 Stabilimenti Rothenthurm. 24sexies5 disp. trans. – penitenziari 64bis 3 Rumore. Lotta contro il – 24septies – superiori d’istruzione 27 Stampa – Libertà 55 S – Delitti.

Estradizione 67 Scuole 27 Stati esteri, v. Relazioni con l’estero, – Inizio anno scolastico 27 3bis, Trattati disp. trans. 42 Stato civile 53 1 Sede delle Autorità federali 115 Stipendi federali. Determinazione85 n. 3 Sedute dei Consigli legislativi. Strade 36bis, 36ter Pubblicità 94 – Dazi d’entrata sui carburanti 36ter Segreto della corrispondenza 36 4 – Alta vigilanza 37 1 Selvaggina. Protezione 25 – Circolazione stradale 37bis Sentenze – tassa per l'utilizzazione – Esecuzione 36quinquies, disp. trans. 18 – Sentenze civili 61 Stranieri – Senten- – Naturalizzazione 44 ze del Tribunale federale 102 n. 5 – Dimora, domicilio, asilo 69ter – penali privative dei diritti civici 45 2 – Espulsione 70 Sentenze arbitrali 102 n. 5 Sudditanza 4 Sentieri e viottoli 37quater Suffragio femminile 74 Sepoltura Superstiti. Assicurazione 34quater – Luogo di – 53 2 Supplenti del Tribunale federale 107 – degli indigenti. Spese 48 Svizzeri dell’estero 45bis T Tribunale amministrativo. Competenza Tabacco Tribunale federale 106-114 – Esecuzione delle sentenze 102 n. 5 – Destinazione dei proventi 34quater2 b Tribunali eccezionali 58 Tariffa Truppe – delle monete estere 38 3 – Passaggio sul territorio cantonale 17 – delle poste e dei telegrafi 36 3 – permanenti 13 1 Telegrafi 36 Televisione v. Radiotelevisione Territorio dei Cantoni. Garanzia5, 85 n. 7 U Titoli esteri. Divieto 12 Uccelli. Protezione 25 Tolleranza della dimora 69ter Ufficiali. Nomina e promozione 21 Torrenti 24 Uguaglianza Tradimento (alto –) 112 n. 1 – degli Svizzeri innanzi alla Tranquillità nell’interno2, 85 n. 7, legge 4 1, 34ter 2 102 n. 10 – dei diritti tra uomo e donna 4 2 Transazioni nelle controversie tra Can- – dei cittadini, nella legislazione e toni 102 n.

5 nella procedura 60 Transito – nelle elezioni e votazioni federali 74 – d’armi e munizioni 41 3 Università federale 27 – dell’assenzio 32ter Urgenza, v. Clausola d’– – delle bevande alcoliche 32bis Uscita degli stranieri 69ter Trapianto di organi, tessuti e cellule 24decies Trattati e convenzioni V – con l’estero Vecchiaia. Assicurazione 34quater – Conclusione Velocipedi 37bis – in generale 8 Vescovati. Erezione 50 4 – dei Cantoni9, 85 n. 5, 102 n. 7 Vicinato. Rapporti tra Cantoni e Stati – trattati di commercio29 n. 1 esteri 9 – Foro dell’esecuzione 59 2 Vignetta stradale, disp. trans. 18 – Violazione dei trattati di Vino 32bis domicilio 69ter2 b Violenza contro le Autorità federali 1121 – Approvazione85 n. 5 Votazio- – Referendum 89 3, 4, 5 ni74, 89 2, 4, 89bis2, 3, 90, 91, 120, 121 5, 6, – Violazione del diritto delle genti 121bis, 122, 123 112 n. 2 – Ricorsi per la violazione di trattati 113 1 n. 3 – Osservanza da parte del Tribunale federale 113 3, 114bis 3 – tra Cantoni – Conclusione 7 – Approvazione85 n. 5, 102 n. 7 Voto (diritto di –) – dei cittadini, v. Diritti politici – dei presidenti dei Consigli legislativi 78 3, 824 – consultivo dei membri del Consiglio federale nelle discussioni dei Consigli legislativi 101