RU 2000 411
Legge federale
sui diritti politici
(LDP)
Modifica dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 19991,
decreta:
I
La legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici è modificata come segue:
Ingresso ... visti gli articoli 44, 66, 72-74, 90 e 122 della C ostituzione federale3; ...
Art. 18 Incompatibilità
Le persone che, contemporaneamente alla loro carica, non possono essere membri del Consiglio nazionale in virtù di un’incompatibilità prevista dalla Costituzione federale o da una legge federale (art. 144 Cost.) devono, se elette al Consiglio nazionale, dichiarare per quale delle due cariche optano.
Le persone che ricoprono una carica la cui incompatibilità con il mandato di consigliere nazionale non discende direttamente dalla Costituzione federale abbandonano tale carica al più tardi quattro mesi dopo l’entrata nel Consiglio nazionale.
Art. 19 cpv.2
Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell’articolo 193 capoverso 3 della Costituzione federale, la data è stabilita dal Consiglio federale.
Art. 75 cpv.1
L’iniziativa popolare che non rispetti l’unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 2 Cost.) o l’unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv.4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall’Assemblea federale.
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 39, 136, 149 e 192 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
Art. 76
Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:
se preferisce l’iniziativa popolare al diritto vigente;
se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.
La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni.
II
Modifica del diritto vigente L’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19274 è modificato come segue:
Ingresso ... visto l’articolo 85 numeri1 e 3 della Costituzione federale5; ...
Titolo prima dell’art. 14a
9a. Incompatibilità
Art. 14a
I funzionari federali non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio nazionale.
III
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore; qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato, il numero II entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 20008.
Ad eccezione del capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° marzo 2000.
Conformemente al numero III capoverso2, il numero II della presente legge entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000.
16 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |