161.1
Legge federale sui diritti politici
(LDP)
del 17 dicembre 1976 (Stato 29 febbraio 2000)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 44, 66, 72-74, 90 e 122 della Costituzione federale 1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 19753, decreta:
Titolo primo Diritto di voto e espressione del voto
Art. 1 Contenuto del diritto di voto
Il diritto di voto giusta l’articolo74 della Costituzione federale4 è il diritto di partecipare alle elezioni per il Consiglio nazionale e alle votazioni federali, di firmare i referendum e le iniziative popolari federali.
Art. 2 Esclusione dal diritto di voto
È escluso dal diritto di voto in materia federale l’interdetto per infermità o debolezza mentali5 (art. 369 CC 6).
Art. 3 Domicilio politico
Il voto è esercitato nel domicilio politico, ossia nel Comune in cui abita ed è notificato l’avente diritto. I nomadi votano nel comune di attinenza. 7
Chiunque deposita, invece dell’atto d’origine, un altro documento di legittimazione (certificato di cittadinanza, certificato provvisorio ecc.) acquista il domicilio politico soltanto se prova di non essere iscritto nel catalogo elettorale del luogo in cui è depositato l’atto d’origine.
RU 1978 688
[CS 1 3; RU 1962 1717, 1971 329, 1984 290]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 39, 136, 149 e 192 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999 , in vigore dal 1° mar. 2000
[CS 1 3; RU 1971 329]. A questa disposizione corrispondono ora gli art. 39 e 136 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Per. 2 introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994
Art. 4 Catalogo elettorale
Gli aventi diritto di voto sono iscritti nel catalogo elettorale del loro domicilio politico. Iscrizioni e radiazioni sono fatte d’ufficio.
Innanzi un’elezione o votazione, le iscrizioni sono fatte fino al quinto giorno precedente quello dell’elezione o votazione, se risulta che il giorno della votazione sono adempiute le condizioni di partecipazione.
Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto.
Art. 5 Principi per l’espressione del voto
Il voto è espresso mediante schede ufficiali. Sono loro parificate le schede di rilevamento cantonali per l’elaborazione elettronica dei dati. 8
Le schede non prestampate devono essere riempite a mano. Le schede elettorali prestampate possono essere modificate soltanto a mano.
Il votante esprime personalmente il suo voto deponendo la scheda nell’urna o votando per corrispondenza. 9
e 5...10
Il voto per rappresentanza è ammesso se previsto dal diritto cantonale per le votazioni e elezioni cantonali.
Il segreto del voto dev’essere tutelato.
Art. 6 Voto degli invalidi
I Cantoni provvedono affinché possano votare anche coloro che, per invalidità o altri motivi, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessarie operazioni di voto.
Art. 7 Voto anticipato
I Cantoni provvedono affinché il voto anticipato sia possibile in due almeno dei quattro giorni precedenti quello della votazione.
Per il voto anticipato, il diritto cantonale prevede che ci si potrà recare a singole o a tutte le urne per un tempo determinato ovvero consegnare la scheda, in busta chiusa, a un pubblico ufficio.
Se i Cantoni prevedono un voto anticipato più esteso, questo vale parimente per le votazioni e elezioni federali.
I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per lo spoglio di tutti i voti, la tutela del segreto del voto e l’impedimento di abusi.11
Per. 2 introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 dic. 1994
Abrogati dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 309).
Art. 8 Voto per corrispondenza
I Cantoni provvedono per una procedura semplice del voto per corrispondenza.
Essi emanano in particolare disposizioni per assicurare il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti e per impedire gli abusi.
Il voto per corrispondenza può avvenire dal momento in cui il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale, è disponibile. 12
Art. 9 Militari
I militari in servizio e le persone che prestano servizio nella protezione civile possono votare per corrispondenza anche in materia cantonale e comunale.
Titolo secondo: Votazioni
Art. 10 Organizzazione
Il Consiglio federale stabilisce il giorno della votazione.
Ogni Cantone organizza la votazione sul suo territorio ed emana le necessarie disposizioni.
Art. 11 Testi in votazione, schede e spiegazioni13
La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i testi in votazione e le schede.
Ai testi è allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze. Essa deve riprodurre letteralmente le domande figuranti sulla scheda. Nel caso di iniziative popolari e referendum, i comitati promotori trasmettono le proprie argomentazioni al Consiglio federale, il quale le riprende nella spiegazione. Il Consiglio federale può rifiutare o modificare dichiarazioni lesive dell’onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe. 14
Gli aventi diritto di voto ricevono il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale (scheda, legittimazione, busta, contrassegno di controllo e simili), al minimo tre e al massimo 4 settimane prima del giorno della votazione. La documentazione e le spiegazioni possono essere distribuite anche prima. 15
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 dic. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Secondo, terzo e quarto periodo introdotti dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753 759; FF 1993 III 309).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
I Cantoni possono, per legge, autorizzare i Comuni ad inviare un unico esemplare (testi e spiegazione) per economia domestica, a meno che un membro di quest’ultima avente diritto di voto esiga l’invio personale. 16
Art. 12 Schede nulle
non sono ufficiali;
sono riempite non a mano;
non fanno risultare chiaramente la volontà del votante;
contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti,
...17 2 Sono riservati i motivi di invalidità e nullità giusta la procedura cantonale (busta, marca o bollo di controllo ecc.).
Art. 13 Determinazione del risultato
Le schede in bianco o nulle non contano per la determinazione del risultato.
Il testo in votazione è considerato respinto per i Cantoni in cui il numero dei sì equivale a quello dei no. 18
Art. 14 Processo verbale
Per ogni votazione, l’ufficio elettorale deve tenere un processo verbale che indichi il numero complessivo degli aventi diritto di voto, il numero degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto, il numero dei votanti, il numero delle schede bianche, nulle e valide, nonché quello dei sì e dei no. 19
Il processo verbale è trasmesso al governo cantonale, il quale compila i risultati provvisori di tutto il Cantone, li comunica senza indugio alla Cancelleria federale e li pubblica nel Foglio ufficiale cantonale.
I Cantoni trasmettono i processi verbali, a richiesta anche le schede, alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso (art. 79 cpv. 3). Accertato l’esito della votazione, le schede sono distrutte.
Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994
Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Art. 15 Accertamento e pubblicazione del risultato
Il Consiglio federale accerta vincolativamente il risultato della votazione.
Il decreto d’accertamento è pubblicato nel Foglio federale.
Le modificazioni della Costituzione federale entrano in vigore accettate che siano dal popolo e dai Cantoni, sempreché il testo non disponga altrimenti.
Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 16 Ripartizione dei seggi tra i Cantoni
Per la ripartizione dei seggi nel Consiglio nazionale sono determinanti i dati ufficiali dell’ultimo censimento della popolazione residente. 20
IlConsiglio federale stabilisce dopo ogni censimento della popolazione quanti seggi spettino ai singoli Cantoni e Semicantoni.
Art. 1721 Metodo di ripartizione
I 200 seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i Cantoni e i Semicantoni nel modo seguente:
Ripartizione preliminare: 1. il totale della popolazione residente della Svizzera è diviso per 200. Il quoziente arrotondato all’intero immediatamente superiore è quello determinante per la ripartizione preliminare. Ogni Cantone la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva. 2. Il totale della popolazione residente dei rimanenti Cantoni è diviso per il numero dei seggi restanti. Il quoziente arrotondato all’intero immediatamente superiore è quello determinante per la seconda ripartizione. Ogni Cantone la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva. 3. L’operazione viene ripetuta fin quando nessuno dei rimanenti Cantoni rientra al di sotto dell’ultimo quoziente di ripartizione.
Ripartizione principale: Ogni rimanente Cantone ottiene tanti seggi quante volte l’ammontare della sua popolazione contiene l’ultimo quoziente.
Ripartizione completiva: I seggi rimanenti sono ripartiti tra i Cantoni che ottengono i resti maggiori. Se più Cantoni ottengono resti uguali, sono dapprima esclusi quelli che hanno ottenuto i resti minori dalla divisione della
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994 loro popolazione per il primo quoziente determinante. Se vi è ancora parità si procede a sorteggio.
Art. 1822 Incompatibilità
Le persone che, contemporaneamente alla loro carica, non possono essere membri del Consiglio nazionale in virtù di un’incompatibilità prevista dalla Costituzione federale o da una legge federale (art. 144 Cost.) devono, se elette al Consiglio nazionale, dichiarare per quale delle due cariche optano.
Le persone che ricoprono una carica la cui incompatibilità con il mandato di consigliere nazionale non discende direttamente dalla Costituzione federale abbandonano tale carica al più tardi quattro mesi dopo l’entrata nel Consiglio nazionale.
Art. 19 Data dell’elezione
Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre. Il governo cantonale indice per il termine più vicino possibile le elezioni suppletorie e complementari.
Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell’articolo 193 capoverso3 della Costituzione federale23, la data è stabilita dal Consiglio federale. 24
Art. 20 Decisione per sorteggio
Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale.
Art. 20a25 Spoglio Nello spoglio non è tenuto conto delle schede bianche e nulle.
Capitolo 2 Sistema proporzionale
Sezione 1 Candidatura
Art. 2126 Termine per la presentazione delle proposte
Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì tra il 1° agosto e il 30 settembre dell’anno delle elezioni e designa l’autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.
Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999 , in vigore dal 1° mar. 2000
Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione.
I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute.
Art. 22 Numero e designazione dei candidati
Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome più di due volte. Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati.
Le proposte devono indicare: cognome e nome, anno di nascita, professione, indirizzo e luogo d’origine dei candidati.
Ogni candidato deve dichiarare per scritto che accetta la proposta. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato.27
Art. 23 Denominazione della proposta
Ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre.
Art. 24 Numero dei firmatari28
Ogni proposta dev’essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di:
100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi;
200 nei Cantoni con11 sino a 20 seggi;
400 nei Cantoni con oltre 20 seggi. 29 2 Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta.
Art. 25 Rappresentanti
I firmatari della proposta devono designare un rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.
Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.
Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
Art. 26 Consultazione delle proposte
Gli elettori del circondario possono prender visione delle proposte e dei nomi dei firmatari presso l’autorità competente.
Art. 2730 Candidature plurime
Se il nome di un candidato figura su più di una proposta del circondario, il Cantone lo stralcia immediatamente da tutte le proposte.
La Cancelleria federale stralcia immediatamente dalla proposta quei candidati il cui nome figura già su liste o proposte di altri Cantoni.
La Cancelleria federale notifica senza indugio gli stralci ai Cantoni interessati.
Art. 2831
Art. 29 Rettificazioni; proposte di sostituzione
Il Cantone esamina le proposte e assegna al rappresentante dei firmatari un termine per rettificarle, per modificare denominazioni che si prestano a confusione e per sostituire i candidati stralciati d’ufficio. 32
I proposti alla sostituzione devono confermare per scritto l’accettazione della candidatura.33 Se manca tale conferma, il nome figura già su un’altra lista o il proposto non è eleggibile, la proposta di sostituzione è stralciata.34 Se il rappresentante dei firmatari non dispone altrimenti, le proposte di sostituzione sono inserite in fine alla proposta di candidatura.
La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui.
Dopo il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature, le proposte non possono più essere modificate. Il diritto cantonale può limitare a una settimana il termine per la modifica.35
Art. 30 Liste
Le proposte di candidatura definitivamente stabilite prendono il nome di liste.
Le liste sono munite di un numero progressivo.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Nuovo testo della frase giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
Art. 3136 Congiunzione di liste
Due o più liste possono essere congiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti entro il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4). Fra le congiunzioni di liste, solo le sotto-congiunzioni sono autorizzate.
Sono autorizzate soltanto le sotto-congiunzioni tra le liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l’appartenenza di un gruppo, la regione o l’età dei candidati.
Le congiunzioni e sotto-congiunzioni devono essere indicate sulle liste.
Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione di liste non possono essere revocate.
Art. 3237 Pubblicazione delle liste
Il Cantone pubblica il più presto possibile nel proprio Foglio ufficiale le liste, con la loro denominazione, il numero progressivo e l’indicazione delle congiunzioni e sotto-congiunzioni.
Art. 33 Allestimento e consegna delle schede
Per tutte le liste, i Cantoni allestiscono schede in cui sono prestampate la denominazione, all’occorrenza l’indicazione della congiunzione e sotto-congiunzione di liste, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (per lo meno cognome, nome e domicilio), come anche schede non prestampate.
I Cantoni che sostituiscono le schede di rilevamento alle schede elettorali trasmettono agli aventi diritto di voto anche un elenco che indichi i dati personali di ogni candidato nonché la denominazione delle liste, le congiunzioni e le sotto-congiunzioni.38
I Cantoni provvedono affinchè gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede il più tardi dieci giorni prima di quello dell’elezione.
I firmatari possono ottenere al prezzo di costo presso le cancellerie di Stato cantonali schede prestampate suppletive.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994
Sezione 2 Operazioni elettorali e spoglio
Art. 3439 Guida elettorale
Prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, la Cancelleria federale allestisce una breve guida elettorale da consegnare agli elettori assieme alle schede (art. 33 cpv. 2).
Art. 35 Riempimento della scheda
L’elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista.
L’elettore che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscrivervi nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista.
Il nome di un candidato può essere ripetuto due volte sulla scheda (cumulo).
Art. 36 Suffragi dati a persone decedute
I suffragi dati a candidati deceduti dopo lo stabilimento definitivo delle liste (art. 29 cpv. 4) contano come voti personali.
Art. 37 Suffragi di complemento
Se la scheda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei deputati da eleggere nel circondario, le linee lasciate in bianco valgono quali suffragi di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo od essendo indicata più d’una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le linee lasciate in bianco non contano (voti non emessi).
Se in un Cantone sono state depositate più liste regionali con la stessa denominazione, i suffragi di complemento inerenti a schede che non recano la designazione della regione sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede furono votate.40
Negli altri casi d’applicazione dell’articolo31 capoverso 1, i suffragi di complemento sono attribuiti alla lista che figura sulla scheda. 41
I nomi non recati da nessuna lista del circondario sono stralciati. I suffragi loro dati sono tuttavia contati come suffragi di complemento se la scheda reca una denominazione di lista o un numero progressivo. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo, questi suffragi non contano (voti non emessi).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994
Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo quella fa stato.
Art. 38 Schede e suffragi nulli
non contengono alcun nome di candidati del circondario;
non sono ufficiali;
sono riempite o modificate non a mano;
contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
...42 2 Se il nome di un candidato figura più di due volte sulla scheda, i suffragi in soprannumero sono stralciati.
Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, gli ultimi sono stralciati.
Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.). 43
Art. 39 Compilazione dei risultati
Dopo l’elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali:
il numero degli elettori e dei votanti;
il numero delle schede valide, nulle e bianche;
il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali);
44 il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37), esclusivamente nell’ambito di una sotto-congiunzione e, se necessario, di una congiunzione tra liste di uguale denominazione;
45 le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito), complessivamente ed esclusivamente nell’ambito di una sotto-congiunzione come pure, se necessario, di una congiunzione tra liste di uguale denominazione;
per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo;
il numero dei voti non emessi.
Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
Art. 40 Prima ripartizione dei mandati tra le liste46
Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il quoziente arrotondato all’intero immediatamente superiore è quello determinante per la ripartizione. 47
Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi.
...48
Art. 4149 Ripartizioni successive
I mandati restanti dopo la prima ripartizione sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente:
il numero di suffragi di ciascuna lista è diviso per il numero dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno;
la lista che consegue il maggiore quoziente ottiene il mandato successivo;
se più liste ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l’articolo 40 capoverso 2;
se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito;
se più liste hanno ancora uguale diritto, il primo mandato restante è attribuito alla lista di cui il candidato in competizione ha ottenuto il maggiore numero di suffragi;
infine, se più candidati si trovano in questa situazione, si procede al sorteggio.
La procedura viene ripetuta fino all’esaurimento dei mandati.
Art. 42 Ripartizione dei mandati fra liste congiunte
Ogni gruppo di liste congiunte é, nella ripartizione dei mandati, trattato dapprima come lista unica.
I mandati assegnati sono poi ripartiti fra le singole liste corrispondentemente agli articoli 40 e 41. È fatto salvo l’articolo 37 capoversi 2 e 2 bis.50
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro
Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
I candidati non eletti subentreranno nell’ordine dei voti ottenuti.
In caso di parità di voti, decide la sorte.
Art. 44 Mandati in soprannumero
Se a una lista è assegnato un numero di mandati superiore a quello dei suoi candidati, per i mandati in soprannumero si procede a un’elezione complementare giusta l’articolo56.
Art. 4551 Elezione tacita
Se il numero dei candidati di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti dal governo cantonale.
Se il numero dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei mandati da assegnare, per i seggi restanti si procede a una elezione complementare giusta l’articolo56 capoverso3.
Art. 46 Elezione senza liste
Se non è stata depositata alcuna lista, si può votare per qualsiasi persona eleggibile.
Sono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti.
Se una scheda contiene un numero di nomi superiore a quello dei mandati da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi.52
Per altro s’applicano per analogia le disposizioni determinanti per il circondario ad elezione uninominale.
Capitolo 3 Sistema maggioritario
Art. 47 Procedura
Nei circondari in cui si elegge un solo deputato, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. È eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, decide la sorte.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
Il diritto cantonale può tuttavia prevedere l’elezione tacita se entro il trentesimo giorno precedente l’elezione è stata presentata all’autorità competente un’unica candidatura valida.53
Art. 48 Scheda
I Cantoni consegnano la scheda agli elettori il più tardi dieci giorni prima di quello dell’elezione.
Art. 49 Schede nulle
contengono nomi di diverse persone;
non sono ufficiali;
sono riempite non a mano;
contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
...54 2 Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.). 55
Art. 5056
Art. 5157 Elezioni suppletorie
Gli articoli 47 a 49 s’applicano anche alle elezioni suppletorie.
Capitolo 4 Pubblicazione dei risultati e verificazione dei poteri
Art. 52 Avviso d’elezione; pubblicazione dei risultati
Dopo lo spoglio, il governo cantonale annuncia per scritto e senza indugio agli eletti l’avvenuta elezione e comunica i loro nomi al Consiglio federale.
Il Cantone pubblica nel Foglio ufficiale i risultati concernenti tutti i candidati e indica i rimedi di diritto. 58
Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994
Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
I risultati delle elezioni per la rinnovazione integrale, delle elezioni suppletorie e di quelle complementari sono pubblicati nel Foglio federale. 59
Trascorso il termine di ricorso (art. 77 cpv. 2), il Cantone trasmette immediatamente il processo verbale alla Cancelleria federale. Nei dieci giorni successivi, le schede sono trasferite al luogo indicato dalla Cancelleria federale. 60
Art. 53 Verificazione dei poteri
Nella seduta costitutiva dopo l’elezione del Consiglio nazionale dev’essere dapprima accertata la validità delle nomine. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura nel suo regolamento.
In siffatte deliberazioni, eccetto quelle che li concernono personalmente, prendono posto e votano coloro che sono muniti di un’attestazione di nomina rilasciata dal governo cantonale.
In caso di subingresso, di elezioni suppletorie o completive, il neoeletto può partecipare ai dibattiti soltanto dopo che è stata convalidata la sua elezione. 61
Capitolo 5 Modificazioni durante il periodo di nomina
Art. 54 Dimissioni
Le dimissioni dalla carica di consigliere nazionale devono essere comunicate per scritto al presidente del Consiglio nazionale.
Art. 55 Subentro
Se un consigliere nazionale lascia la carica prima della scadenza del periodo di nomina, il governo cantonale proclama eletto il primo subentrante della stessa lista.
Il subentrante che non può o non vuole accettare il mandato è surrogato da quello seguente.
Art. 56 Elezione complementare
Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, i firmatari della lista cui apparteneva il deputato da sostituire hanno il diritto di presentare una proposta di candidatura. È richiesto il consenso di almeno i tre quinti dei firmatari della lista aventi ancora il diritto di voto. 62
Introdotto dall’art.17 n. I della LF del 21 mar. 1986 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 15 mag. 1987 (RS 170.512).
Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
Nuovo testo della frase giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994
Non appena la proposta è stata definitivamente stabilita (art. 22 e 29), il candidato proposto è proclamato eletto dal governo cantonale senza votazione, giusta l’articolo 45.63
Se i firmatari della lista primitiva non fanno uso del diritto di proposta, si procede a un’elezione popolare. Se devono essere assegnati più seggi, s’applicano le disposizioni sul sistema proporzionale, altrimenti quelle sul sistema maggioritario.
Art. 5764 Fine del periodo di nomina
Il periodo di nomina del Consiglio nazionale termina all’atto della costituzione del neoeletto Consiglio.
Titolo quarto: 65 Referendum
Capitolo 2 Referendum obbligatorio
Art. 58 Pubblicazione
Gli atti legislativi sottostanti al referendum obbligatorio sono pubblicati accettati che siano dall’Assemblea federale. Il Consiglio federale indice la votazione.
Capitolo 2 Referendum facoltativo
Sezione 1 Disposizioni generali 66
Art. 5967 Termine
Per gli atti legislativi sottostanti al referendum facoltativo, il termine per la raccolta delle firme, comprese le attestazioni del diritto di voto, è di 100 giorni dall’ultima pubblicazione ufficiale.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
Le disposizioni rivedute del titolo quarto (art. 59-67) della legge si applicano soltanto agli atti legislativi approvati dalle Camere federali dopo il31 mar. 1997 (RU 1997 760 art. 2 cpv. 2).
Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 Art. 59a68 Importanza del termine La domanda di referendum, sostenuta dal numero di Cantoni previsto dalla Costituzione oppure corredata del necessario numero di firme e relative attestazioni del diritto di voto, deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum.
Art. 59b69 Inammissibilità del ritiro Un referendum non può essere ritirato.
Art. 59c70 Votazione popolare Riuscita la domanda di referendum, il Consiglio federale ordina la votazione popolare.
Sezione 2 Referendum popolare71
Art. 60 Lista delle firme
La lista delle firme (su foglio, pagina o cartolina) per una domanda di referendum deve contenere le seguenti indicazioni: 72
il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto;
l’atto legislativo, con la data della decisione dell’Assemblea federale;
73 la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP74 o si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell’ambito della medesima (art. 281 CP).
Se sono presentate più domande, ognuna dev’essere oggetto di un’apposita lista di firme. Le liste di firme per più iniziative possono figurare sulla medesima pagina se separabili in vista del deposito. 75
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Art. 61 Firma
L’avente diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile il proprio nome sulla lista e inoltre apporvi la firma76.
L’avente diritto di voto incapace di scrivere può far iscrivere il proprio nome da un avente diritto di voto di sua scelta. Questi firma in nome dell’incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute. 77
L’avente diritto di voto deve dare ogni altra indicazione necessaria all’accertamento della sua identità, come prenomi, data di nascita e indirizzo. 78
Può firmare una volta sola la stessa domanda di referendum.
Art. 62 Attestazione del diritto di voto
Le liste, prima della scadenza del termine di referendum, devono essere tempestivamente inviate al servizio competente, secondo il diritto cantonale, per l’attestazione del diritto di voto.
Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti.
L’attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev’essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui.
Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste.
Art. 63 Diniego dell’attestazione
L’attestazione del diritto di voto è negata se non sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 61.
Se un avente diritto di voto ha firmato più volte, è attestata una sola firma.
Il motivo del diniego dev’essere indicato sulla lista delle firme.
Art. 64 Divieto di consultare le liste79
...80
Le liste depositate non sono restituite nè possono essere esaminate.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Art. 6581
Art. 66 Riuscita
Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita del referendum.82
Sono nulle:
le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui agli articoli 60 o 62;
le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato o lo è stato invalidamente o a torto;
le firme su liste depositate scaduto il termine di referendum.
La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita, indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.
Sezione 3 Referendum dei Cantoni83
Art. 6784 Competenza
Salvo disposizione contraria del diritto cantonale, la decisione di chiedere il referendum spetta al Parlamento cantonale.
Art. 67a85 Forma La lettera del governo cantonale alla Cancelleria federale deve contenere le indicazioni seguenti:
l’atto normativo con la data di promulgazione da parte dell’Assemblea federale;
l’organo che domanda la votazione popolare in nome del Cantone;
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
le disposizioni di diritto cantonale disciplinanti la competenza in materia di referendum del Cantone;
la data e il risultato della decisione che chiede il referendum.
Art. 67b86 Riuscita
Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum è appoggiato dal numero prescritto di Cantoni o Semicantoni.
Sono nulle le domande di referendum che:
non sono decise e depositate alla Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum;
non sono state decise da un organo materialmente competente;
non consentono di identificare con certezza l’atto normativo federale sul quale è chiesta la votazione popolare.
La Cancelleria federale notifica per scritto ai governi di tutti i Cantoni che hanno chiesto il referendum la decisione accertante la riuscita o la non riuscita e la pubblica nel Foglio federale, indicando il numero delle domande valide e di quelle nulle.
Titolo quinto87: Iniziativa popolare
Art. 68 Lista delle firme
La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per una iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni: 88
il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto;
89 il titolo e il testo dell’iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale;
una clausola di ritiro incondizionata;
90 la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP91 o si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell’ambito della medesima (art. 281 CP);
Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
La modificazione del titolo quinto (art. 68-74) del 21 giugno 1996 (RU 1997 753) si applica soltanto alle iniziative popolari per le quali la raccolta delle firme ha avuto inizio dopo il31 mar. 1997 (Art. 2 capoverso 2 dell’O del 26 feb. 1997 sull’entrata in vigore della modificazione della LF sui diritti politici - RU 1997 760).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
e. 92 il nome e l’indirizzo dei promotori, che devono avere il diritto di voto ed essere almeno sette ma non più di 27 (comitato d’iniziativa).
L’articolo 60 capoverso 2 si applica anche alle iniziative popolari. 93
Art. 69 Esame preliminare
Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge.
Se il titolo dell’iniziativa è fallace, contiene elementi di pubblicità commerciale o personale o si presta a confusione, la Cancelleria federale lo modifica.94
La Cancelleria federale esamina la concordanza linguistica dei testi e procede alle eventuali traduzioni.
Il titolo, il testo dell’iniziativa e il nome dei promotori sono pubblicati nel Foglio federale.95
Art. 7096 Disposizioni completive
Le disposizioni inerenti alla firma (art. 61), all’attestazione del diritto di voto (art. 62) e al diniego dell’attestazione (art. 63) in materia di referendum si applicano per analogia anche all’iniziativa popolare.
Art. 71 Deposito
Le liste delle firme per un’iniziativa popolare devono essere depositate in blocco presso la Cancelleria federale, il più tardi diciotto mesi dopo la pubblicazione del testo dell’iniziativa nel Foglio federale.
Le liste depositate non sono restituite nè possono essere esaminate.
Art. 72 Riuscita
Trascorso il termine di raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta se l’iniziativa popolare ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di raccolta delle firme è trascorso
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997 infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita dell’iniziativa popolare. 97
Sono nulle:
le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui agli articoli 62, 68 o 71;
le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato o lo è stato invalidamente o a torto.
La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.
Art. 7398 Ritiro
Ogni iniziativa popolare può essere ritirata dal comitato d’iniziativa. La dichiarazione di ritiro, per essere vincolante, deve essere firmata dalla maggioranza assoluta dei membri del comitato d’iniziativa aventi ancora diritto di voto.
Il ritiro è ammesso fintantoché il Consiglio federale non abbia stabilito la votazione popolare. La Cancelleria federale invita prima il comitato d’iniziativa a comunicarle la sua decisione e gli impartisce un breve termine di risposta.
L’iniziativa che riveste la forma di proposta generale non può più essere ritirata, approvata che sia dall’Assemblea federale.
Art. 7499 Trattazione
Il Consiglio federale sottopone l’iniziativa alla votazione popolare entro nove mesi dal voto finale dell’Assemblea federale, ma al massimo nove mesi dopo la scadenza dei termini previsti negli articoli 26 e 27 della legge sui rapporti fra i Consigli 100.
In caso di controprogetti a livello di legge (controprogetti indiretti), l’Assemblea federale può prorogare il termine per l’indizione della votazione popolare.
In caso di accettazione di un’iniziativa popolare presentata in forma di proposta generale, la modificazione costituzionale elaborata è sottoposta entro 30 mesi al voto del popolo e dei Cantoni.
Quanto alla trattazione di un’iniziativa popolare da parte del Consiglio federale e dell’Assemblea federale e ai relativi termini s’applicano gli articoli 26, 27 e 29 della legge sui rapporti fra i Consigli.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996 , in vigore dal 1° apr. 1997
Art. 75 Unità materiale e formale
L’iniziativa popolare che non rispetti l’unità materiale (art. 139 cpv.3 e art. 194 cpv. 2 Cost101.) o l’unità formale (art. 139 cpv.3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv.3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall’Assemblea federale. 102
L’unità materiale è rispettata se le singole parti dell’iniziativa sono intrinsecamente connesse.
L’unità formale è rispettata se l’iniziativa riveste esclusivamente la forma di proposta generale o di progetto già elaborato.
Art. 76103
Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:
se preferisce l’iniziativa popolare al diritto vigente;
se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.
La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni.
Titolo sesto: Rimedi di diritto
Art. 77 Ricorsi
Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:
104 violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4,5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto);
105 irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione);
102 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8ott. 1999 , in vigore dal 1° mar. 2000 104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994 105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
c. irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull’elezione).
Il ricorso dev’essere presentato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione ma il più tardi il 3° giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale.
Art. 78 Motivazione
Il ricorso dev’essere motivato con una breve esposizione dei fatti.
...106
Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni
Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
Se, su ricorso o d’ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d’elezione o votazione.
Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l’entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull’esito della votazione o dell’elezione.107
Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34-38 e 61 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa108 e le comunica anche alla Cancelleria federale.109
Art. 80 Ricorso di diritto amministrativo
Contrariamente all’enunciato dell’articolo 98a della legge federale sull’organizzazione giudiziaria110, le decisioni del tribunale cantonale amministrativo concernenti i ricorsi sul diritto di voto (art. 77 cpv. 1 lett. a) possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione. 111
Possono essere inoltre impugnate con ricorso di diritto amministrativo le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla riuscita di un’iniziativa popolare o di un referendum.
I membri del comitato d’iniziativa possono impugnare con ricorso di diritto amministrativo anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista di firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell’iniziativa (art. 69 cpv. 2).
107 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994 111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
La Cancelleria federale è legittimata a ricorrere giusta l’articolo 103 lettera b della legge federale sull’organizzazione giudiziaria.
Art. 81 Ricorso al Consiglio federale
Le decisioni del governo cantonale concernenti i ricorsi sulle votazioni (art. 77 cpv.
lett. b) possono essere impugnate presso il Consiglio federale entro cinque giorni dalla notificazione. Il Consiglio federale decide sul ricorso prima di accertare l’esito della votazione (art. 15 cpv. 1). 112
Art. 82 Ricorso al Consiglio nazionale
Le decisioni del governo cantonale concernenti i ricorsi sulle elezioni (art. 77 cpv. 1 lett. c) possono essere impugnate presso il Consiglio nazionale entro cinque giorni dalla notificazione. Il Consiglio nazionale ne decide quando accerta la validità delle nomine (art. 53 cpv. 1).
Titolo settimo: Disposizioni comuni
Art. 83 Diritto cantonale
In quanto la presente legge e i disposti federali esecutivi non contengano pertinenti disposizioni, s’applica il diritto cantonale. È riservata la legge federale sull’organizzazione giudiziaria113 .
Art. 84 Impiego di ausili tecnici
Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni.114
L’utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale.115
Art. 85116 Termini di ricorso
In quanto la presente legge non disponga altrimenti, il computo dei termini di ricorso è retto:
112 Nuovo testo della frase giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414 2422; FF 1993 III 309). 114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994 115 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994 , in vigore dal 15 nov. 1994
dagli articoli 20-24 della legge federale sulla procedura amministrativa117, nel procedimento dinnanzi alla Cancelleria federale e al Consiglio federale;
dagli articoli 32-35 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria118, nel procedimento dinnanzi al Tribunale federale.
Art. 86 Gratuità delle operazioni ufficiali
Per le operazioni ufficiali in base alla presente legge non si possono riscuotere emolumenti. In caso di ricorso temerario o contrario alla buona fede, le spese possono essere addossate al ricorrente.
Art. 87 Rilevazioni statistiche
Il Consiglio federale può ordinare rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni.
Udito il competente governo cantonale, può prevedere che in determinati Comuni il voto sia espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo d’età.
Il segreto del voto non dev’essere pregiudicato.
Titolo ottavo: Disposizioni finali
Capitolo 1 Modificazioni e abrogazioni
Art. 88 Modificazione di leggi federali
1. Il Codice penale svizzero119 è modificato come segue:
Art. 282bis
...
2. La legge sui rapporti fra i Consigli120 è modificata come segue:
Art. 22121
Abrogato
Art. 23
...
121 Questo art. ha ora un nuovo testo.
Art. 26 cpv. 1
...
Art. 27 cpv. 1
...
Art. 28 cpv. 1
...
Art. 29 cpv. 2 e 3 122
Abrogati
Art. 29 cpv. 4 123
...
Art. 30
...
Art. 67 cpv. 2 e 3 124
...
3. La legge federale sull’organizzazione giudiziaria125 è modificata come segue:
Art. 100 lett. p 126
...
Art. 106 cpv. 1
...
4. La legge federale sulla procedura penale127 è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1,5 e 6
...
122 Questo art. ha ora un nuovo testo. 123 Questo art. ha ora un nuovo testo. 124 L’art. 67 è abrogato.
Art. 5
Abrogato 5. La legge federale del 12 marzo 1948128 concernente il carattere obbligatorio della Collezione sistematica delle leggi e ordinanze dal 1848 al 1947 e la nuova serie della Raccolta delle leggi federali è modificata come segue:
Art. 4 lett. a
...
Art. 89 Abrogazione di leggi federali
Sono abrogate:
la legge federale del 19 luglio 1872 129 sulle elezioni e votazioni federali;
la legge federale del 17 giugno 1874130 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali;
la legge federale del 23 marzo 1962131 sul modo di procedere per la domanda d’iniziativa popolare concernente la revisione della Costituzione federale (legge sulle iniziative popolari);
la legge federale del 25 giugno 1965132 che istituisce delle agevolezze in materia di votazioni ed elezioni federali;
la legge federale dell’8 marzo 1963133 per la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale tra i Cantoni;
la legge federale del 14 febbraio 1919134 circa l’elezione del Consiglio nazionale.
Capitolo 2 Diritto transitorio, esecuzione e entrata in vigore
Art. 90 Diritto transitorio
La presente legge non s’applica ai fatti e ai ricorsi riferentisi ad elezioni e votazioni antecedenti alla sua entrata in vigore. Lo stesso vale per i referendum e le iniziative popolari precedentemente depositati. In questi casi resta determinante il diritto previgente.
128 [RU 1949 II 1557, 196717 art. 4 cpv. 2, 1979 114 art. 72 lett. 1. RU 1987 600 art. 16 n. 1] 129 [CS 1 153; RU 1952 69, 1966 867 art. 9, 1971 1361] 130 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3] 131 [RU 1962 848] 132 [RU 1966 867] 133 [RU 1963 435] 134 [CS 1 174; RU 1975 601]
Decorsi 18 mesi dall’entrata in vigore saranno accolte soltanto le liste di firme conformi alle disposizioni della presente legge.
L’iniziativa concernente la garanzia della libertà di stampa, depositata dal Partito socialista svizzero il 31 maggio 1935, è tolta di ruolo d’intesa con i promotori.
Il Consiglio federale, per il rinnovamento totale del Consiglio nazionale nel 1979, stabilisce la ripartizione dei seggi dopo la fondazione del Canton Giura (deroga all’art. 16 cpv. 2). 135
Art. 91 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Le disposizioni cantonali esecutive richiedono, per essere valide, l’approvazione della Confederazione136. Esse devono essere emanate entro 18 mesi dall’accettazione della presente legge da parte dell’Assemblea federale.
Art. 92 Referendum e entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 1978137 135 Introdotto dal n. III della LF del 9 mar. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1694 1695; FF 1977 III 829). 136 Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149). 137 DCF del 24 mag. 1978 (RU 1978 711).